«L’indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento».
La Corte di Cassazione con ordinanza numero 24180/2022 ha accolto il ricorso di una donna che in primo e secondo grado aveva visto riconosciuto il diritto dell'INPS alla restituzione di somme indebitamente precipite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, la ricorrente domandava la cassazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione sulla base del consolidato principio secondo il quale «in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'articolo 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia» Cass. numero 13915/2021, numero 13223/2020, numero 10642/2019 e 31372/2019 . Specifica soprattutto il Collegio che nel caso in esame «l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento». Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, cassando la sentenza impugnata.
Presidente Leone – Relatore Marchese Rilevato in fatto che 1. la Corte d'appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha riconosciuto il diritto dell'Inps alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità per il periodo 1.11.2010/30.6.2014 ovvero dalla data in cui l'assistita era stata sottoposta a visita di revisione 2010 e fino al momento del provvedimento di comunicazione 2014 2. in estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante, rispetto al diritto alla ripetibilità, l'accertamento di un particolare stato soggettivo dell'accipiens 3. la cassazione della sentenza è domandata da B.A.M., sulla base di un unico e articolato motivo 4. l'Inps ha depositato procura speciale 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato in diritto che 6. con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, parte ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione della L. numero 88 del 1989, della, della L. numero 412 del 1991, articolo 13, del D.P.R. numero 698 del 1994, articolo 5, della L. numero 425 del 1996, articolo 4, della L. numero 448, articolo 37, e dell'articolo 2033 c.c., nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite 7. il motivo è fondato in base al principio per cui In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'articolo 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte cfr., tra le più recenti, Cass. numero 13915 del 2021 Cass. numero 13223 del 2020 Cass. nnumero 10642 e 31372 del 2019 8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale , che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento 9. pertanto, l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento 10. la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipeins - è, dunque incorsa in errore di diritto va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione 11. al giudice di rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.