L’assenza del mandato difensivo può essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui l’avvocato ha prestato la propria opera

I profili di irregolarità del mandato difensivo possono essere esaminati anche nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso dell’avvocato.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso presentato da un avvocato al fine di ottenere il pagamento dei propri onorari per l'attività prestata a favore di un condominio, a fronte del disconoscimento da parte di quest'ultimo dell'espletamento della propria attività difensiva. In particolare, l'avvocato lamenta che eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo non rilevati nel giudizio nel cui ambito il mandato medesimo era stato espletato non avrebbero potuto essere esaminati d'ufficio nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso, essendo detta verifica limitata dall'articolo 182 c.p.c. al solo giudice del procedimento nel quale il mandato difensivo viene esercitato. L'occasione offre il destro alla Corte per pronunciarsi sul rapporto sostanziale riconducibile al contratto d'opera professionale a riguardo, il Collegio evidenzia che, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, «il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura» Cass. civ., numero 24010/2004 . La procura alle liti, infatti, costituisce un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, con la conseguenza che «la procura alle liti medesima costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato» Cass. civ., numero 6905/2019 . Ne consegue che il profilo dell'assenza di un valido rapporto professionale di patrocinio non può ritenersi in alcun modo superato per effetto del mancato rilievo della irregolarità processuale ex articolo 182 c.p.c. nell'ambito del giudizio in cui il patrocinio viene esercitato, «giacché il mancato rilievo del vizio processuale non è comunque in grado di neutralizzare la regola sostanziale di sanare lato sensu la carenza originaria del rapporto di mandato professionale». Insomma nel caso di specie, l'assenza di un valido incarico da parte del condominio ben poteva essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui l'avvocato ha prestato la propria opera, ed in particolare proprio nel giudizio per il pagamento del compenso professionale, «deputato, in primo luogo, alla luce delle difese del medesimo condominio, ad accertare direttamente la sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio». Il ricorso, dunque, è infondato.

Presidente Manna – Relatore Rolfi Ritenuto in fatto 1. L'Avv. P.M. chiese ed ottenne l'emissione, nei confronti del Condominio omissis , di un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 3.000,00, a titolo di compenso professionale per l'attività di patrocinio in una controversia. Il Giudice di Pace, a seguito dell'opposizione del Condominio ingiunto, revocò il decreto ingiuntivo. 2. Proposto appello da P.M., il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettò il gravame, con motivazione tuttavia diversa da quella adottata dal giudice di prime cure. Osservò, infatti, il Tribunale che erroneamente il Giudice di Pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Condominio omissis , derivando detta legittimazione dalle prospettazioni del ricorrente per ingiunzione, e dovendosi inveceriferire le deduzioni ed eccezioni dello stesso Condominio al profilo della titolarità nel merito del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio l'espletamento dell'attività difensiva da parte di P.M. poteva ritenersi comprovato dalla documentazione prodotta, dovendosi ritenere generico, e quindi inammissibile, il disconoscimento -sollevato dal condominio appellato della conformità agli originali delle copie di documenti prodotte da P.M. per comprovare l'espletamento della propria attività difensiva era da ritenersi che, nonostante il tenore non univoco della documentazione prodotta, l'appellante avesse svolto il proprio incarico nell'interesse del Condominio omissis , e non del Condominio omissis , anche in virtù del fatto che tale ultimo indirizzo si riferiva ad alcuni locali facenti parte di un unico complesso riconducibile sempre al condominio appellato la domanda andava invece disattesa per una diversa ragione la controversia patrocinata dall'appellante non rientrava tra quelle che ai sensi dell'articolo 1131 c.c. l'amministratore di condominio può autonomamente proporre e, in relazione al mandato difensivo conferito all'appellante dall'amministratore condominiale, non risultava la sussistenza nè di autorizzazione nè di ratifica ad opera dell'assemblea condominiale. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre ora P.M. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Condominio omissis . 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c. Considerato in diritto 1. Il ricorso si articola in due motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 101 c.p.c., comma 2, e articolo 112 c.p.c. Il ricorso deduce la nullità della decisione impugnata in quanto la stessa sarebbe basata su una questione -l'assenza di autorizzazione o ratifica in relazione al conferimento del mandato dall'amministratore del condominio a P.M. che non era stata oggetto di contraddittorio tra le parti ed era stata rilevata d'ufficio dal Tribunale solo in sede di decisione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 1130 e 1131 c.c. in relazione all'articolo 182 c.p.c. Il ricorso argomenta che eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo -non rilevati nel giudizio nel cui ambito il mandato medesimo era stato espletato non avrebbero potuto essere esaminati d'ufficio nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso, essendo detta verifica limitata dall'articolo 182 c.p.c., al solo giudice del procedimento nel quale il mandato difensivo viene esercitato. 2. Il ricorso incidentale si articola in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2719 c.c. Lamenta il ricorrente incidentale che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto generica ed irrituale la contestazione di conformità agli originali delle copie prodotte nel giudizio di merito dal ricorrente, deducendosi sia che la contestazione era di per sé sufficiente a privare i documenti di valenza probatoria sia che il disconoscimento era stato in realtà fondato su profili specifici. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., per avere il Tribunale affermato la titolarità in capo al Condominio omissis del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio sulla base di indizi prive del carattere di gravità, precisione e concordanza. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo. In tale ipotesi, infatti, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. Cass. Sez. 5 Ordinanza numero 25259 del 25/10/2017 Rv. 646124 01 Cass. Sez. L, Sentenza numero 12022 del 08/08/2003 Rv. 565844 01 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 21421 del 10/10/2014 Rv. 632593 01 . Ciò premesso, l'esame dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente tuttavia di affermare che il profilo della carenza di adeguati poteri in capo all'amministratore del condominio all'atto del conferimento del mandato difensivo a P.M. era stato regolarmente sollevato dal Condominio omissis sin dal giudizio di primo grado. La contestazione, poi, è stata regolarmente riproposta nel giudizio di gravame mediante il richiamo integrale alle difese ed eccezioni già svolte in primo grado, operando sul punto il principio per cui in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. Cass. Sez. 1 Ordinanza numero 25840 del 23/09/2021 Rv. 662488 01 Cass. Sez. 1 Sentenza numero 9265 del 06/04/2021 Rv. 661062 01 . Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che il Tribunale di Napoli sia incorso nel lamentato vizio procedurale, essendosi invece limitato a statuire su un profilo che era stato regolarmente sollevato sin dal giudizio di prime cure ed era stato poi regolarmente riproposto in sede di gravame, determinando in tal modo il pieno formarsi del contraddittorio sul punto. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Il motivo, infatti, viene a sovrapporre profili che presentano invece caratteri ben differenziati. Un conto, infatti, è il profilo processuale del difetto di valida procura al difensore, oggetto della disciplina dettata dall'articolo 182 c.p.c. altro conto, invece, è il ben distinto profilo sostanziale concernente l'esistenza e validità del rapporto interno professionale tra patrocinato e patrocinante, e cioè del rapporto sostanziale riconducibile al contratto d'opera professionale. L'autonomia dei due profili è già stata reiteratamente affermata da questa Corte, ad esempio affermando il principio per cui ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l'incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura Cass. Sez. 2, Sentenza numero 24010 del 27/12/2004 Rv. 578511 01 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 4959 del 28/03/2012 Rv. 621727 01 . Ulteriormente, questa Corte ha chiarito che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza -fra le medesime persone di un sottostante rapporto di patrocinio -ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale con la conseguenza che la procura alle liti medesima costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato Cass. Sez. 2 Ordinanza numero 6905 del 11/03/2019 Rv. 652939 01 Cass. Sez. 3 Ordinanza numero 14276 del 08/06/2017 Rv. 644641 02 . Dai principi sinora richiamati discende che -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il profilo dell'assenza di un valido rapporto professionale di patrocinio non può ritenersi in alcun modo superato per effetto del mancato rilievo della irregolarità processuale ex articolo 182 c.p.c., nell'ambito del giudizio in cui il patrocinio viene esercitato, giacché il mancato rilievo del vizio processuale non è comunque in grado di neutralizzare la regola sostanziale e di sanare lato sensu la carenza originaria del rapporto di mandato professionale. Ne consegue che, nello specifico, l'assenza di un valido incarico da parte del condominio ben poteva essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui P.M. ha prestato la propria opera, ed in particolare proprio nel giudizio per il pagamento del compenso professionale, deputato, in primo luogo, alla luce delle difese del medesimo condominio, ad accertare direttamente la sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio. Correttamente, quindi, il giudice del gravame ha proceduto all'esame di un'eccezione che era stata regolarmente sollevata e che non poteva ritenersi in alcun modo preclusa dalla vicenda processuale presupposta, ed altrettanto correttamente il Tribunale ha applicato i principi enunciati da questa Corte con la decisione Sez. U, Sentenza numero 18331 del 06/08/2010 Rv. 614419 01, la quale ha composto un evidente contrasto sull'interpretazione di una norma processuale e non ha integrato come sembrerebbe dedurre il ricorrente in modo, peraltro, non specifico un'ipotesi di prospective overruling avente il carattere di imprevedibilità Cass. Sez. 6 5, Ordinanza numero 23834 del 29/10/2020 Rv. 659359 01 e, più in generale, Cass. Sez. U, Sentenza numero 4135 del 12/02/2019 Rv. 652852 02 . 5. Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato Cass. Sez. 1, Sentenza numero 28663 del 27/12/2013 Rv. 629570 01 . 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del condominio controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto , spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento Cass. Sez. U, Sentenza numero 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 05 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.