Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, numero 3 e succ. mod., ai sensi dell'articolo 31, d.l. numero 179/2012, convertito dalla l. numero 221/2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'articolo 25, d.l. numero 179/2012.
Il caso. Una società dichiarata fallita aveva promosso reclamo ex articolo 18 l.fall. alla Corte d'Appello, sostenendo di non poter essere assoggettata alla procedura concorsuale del fallimento in quanto iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative da meno di cinque anni. La Corte d'Appello aveva però rigettato il reclamo, confermando la pronuncia del Tribunale. La società proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli articolo 31 e 25, comma 2, lett. b e comma 8, d.l. numero 179/2012, per avere la Corte d'Appello erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza dei cinque anni per i quali è prevista l'esenzione dalla fallibilità della start up innovativa nella data di costituzione della società, piuttosto che nella data della sua iscrizione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese. La decisione della Corte di Cassazione. Secondo la Corte in motivo è infondato. Il primo comma dell' articolo 31, d.l. numero 179/12 prevede che «la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 numero 3 » Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio . Tale regime di favore è però circoscritto nel tempo. Innanzitutto, l'articolo 25, comma 2, lett. b , d.l. numero 179/12 prevede tra i requisiti sostanziali, tra l'altro, che si tratti di società «costituita da non più di sessanta mesi» 5 anni il successivo comma 3 prevede che anche le società già costituite nei 2, 3 o 4 anni antecedenti la data di entrata in vigore del d.l. possono beneficiare della nuova disciplina, per un periodo – rispettivamente – di 4, 3 o 2 anni a partire dalla predetta data. Inoltre, l'articolo 31, comma 4, d.l. cit. prevede che, alla scadenza dei suddetti termini, «cessa l'applicazione della disciplina» lo stesso esito si ha quanto, anche prima della scadenza, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2 . Il Collegio ritiene condivisibile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, sulla scorta dell'interpretazione letterale, logica e teleologica della normativa in questione. Al riguardo la Corte richiama, in primis, la relazione illustrativa al d.l. cit. la quale precisa che, nell'ottica di favorire esclusivamente le nuove imprese innovative, la disciplina dedicata alle start up si applica a condizione che «l'attività d'impresa sia svolta da non più di 48 mesi» poi aumentati a 60 . Ulteriore riscontro all'assunto si rinviene nell'articolo 31, comma 4, d.l. cit., laddove dispone la cessazione della disciplina di favore per le start up innovative, «in ogni caso», alla «scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione» della società. Inequivocabile è anche il riferimento alla costituzione contenuto nella relazione illustrativa al d.l., nella parte in cui si precisa che l'esenzione dal fallimento «opera naturalmente in presenza della qualifica di start up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro [ora cinque] anni dalla costituzione della società». La Corte quindi conclude affermando che le disposizioni in disamina si muovono su un duplice piano per un verso, l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative del Registro delle Imprese condiziona la fruizione dei benefici allestiti dagli articolo 25 e ss. del d.l. numero 179/2012 per altro verso – e in ogni caso – i benefici che ne derivano possono essere riconosciuti solo nei primi cinque anni di vita della società, e cioè entro cinque anni dalla sua costituzione.
Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato in fatto che 1. - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il reclamo L. Fall., ex articolo 18 proposto da omissis S.p.a., in persona del presidente del CdA e legale rapp.te S.G. , e dagli altri amministratori, B.I. , F.F. e C.A. , contro la sentenza del 17/07/2019 con cui il Tribunale di Padova, su ricorso del creditore Wolf System S.r.l., aveva dichiarato il fallimento della predetta società, costituita in data 06/11/2013 ed iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative presso il Registro delle imprese in data 27/06/2016. 1.1. - I soccombenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato su tre motivi, cui Wolf System S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria i restanti intimati non hanno svolto difese. Considerato in diritto che 2. - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. numero 179 del 2012, articolo 31, e articolo 25, comma 2, lett. b e comma 8, per avere la corte d'appello erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza dei cinque anni per i quali è prevista l'esenzione dalla fallibilità della start up innovativa nella data di costituzione della società, piuttosto che nella data della sua iscrizione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese. A pag. 9 del ricorso si precisa, in fatto, che la omissis s.p.a. è stata costituita il 6 novembre 2013 in forma allora di s.r.l. avente come oggetto sociale la progettazione, la realizzazione, la gestione anche per conto terzi, di impianti per la produzione di gas, biometano ed energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuti da biomassa, in conformità alle normative di settore e nell'ambito di iniziative agevolabili dalla Comunità Europea e dal GSE e che ha anche ottenuto dalla società omissis s.r.l. la possibilità di utilizzare un brevetto sullo smaltimento dell'azoto ENS . 2.1. - Il motivo è infondato. 2.2. - Il decreto L. 18 ottobre 2012, numero 179, cd. decreto crescita-bis , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 , contiene nella Sezione IX un'organica disciplina dell'impresa start-up innovativa oltre che degli incubatori certificati , ossia le società che offrono servizi a sostegno della nascita e dello sviluppo della prima , definita dall'articolo 25, comma 2, come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione , che sia in possesso di determinati requisiti. Nel tempo, tale disciplina è stata più volte modificata, in particolare dal D.L. numero 76 del 2013 , convertito dalla L. numero 99 del 2013 , quindi dal D.L. numero 3 del 2015 , convertito dalla L. numero 33 del 2015 , e poi dal D.L. numero 50 del 2017 , convertito dalla L. numero 96 del 2017 . 2.3. - Sotto il profilo sostanziale, affinché una società possa essere qualificata come start-up innovativa, il D.L. numero 179 del 2012, articolo 25, comma 2, prevede che essa dopo la soppressione nel 2013 della lett. a , che prescriveva il possesso della maggioranza delle azioni o quote da parte di persone fisiche b sia stata costituita e svolga la propria attività d'impresa da non più di 60 mesi termine così aumentato rispetto agli originari 48 mesi e poi prorogato di 12 mesi dal D.L. numero 34 del 2020, cd. decreto rilancio c abbia in Italia la propria sede legale, ovvero una sede produttiva o una filiale se la sede si trova in uno Stato dell'Unione Europea o aderente all'accordo sullo spazio economico Europeo d a partire dal secondo anno di attività, abbia un totale del valore della produzione annua risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di Euro e non abbia distribuito utili dall'anno della costituzione, nè li distribuisca per tutta la durata del regime agevolativo f abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nonché, dal 2015, la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche g non sia costituita per effetto di un'operazione di scissione o fusione nè a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda h possegga, in aggiunta ai requisiti che precedono, almeno uno dei seguenti requisiti 1 sostenimento di spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior dato fra costo e valore totale della produzione, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 2 impiego di una complessiva forza lavoro che per almeno un terzo sia in possesso o stia svolgendo un dottorato di ricerca, ovvero sia in possesso di laurea e abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata, ovvero che almeno per due terzi sia in possesso di laurea magistrale 3 titolarità di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Sotto il profilo formale, lo stesso articolo 25 dispone che, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione , la start-up innovativa, oltre a risultare in possesso dei requisiti sopra indicati, deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c. , comma 8 per ottenere tale iscrizione, il legale rappresentante della società deve depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese un'autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa comma 9 quindi, la start-up innovativa viene automaticamente iscritta alla sezione speciale a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico , contenente una lunga serie di informazioni comma 12 . Una volta ottenuta l'iscrizione, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2, mediante dichiarazione da depositare, di regola, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio comma 15 il mancato deposito della suddetta dichiarazione periodica è equiparato alla perdita dei requisiti, la quale comporta in ogni caso la cancellazione della start-up dalla sezione speciale del Registro delle Imprese entro i successivi sessanta giorni, su provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189 c.c. , comma 3, ferma restando l'iscrizione nella sezione ordinaria comma 16 . 2.4. - Le finalità dell'intervento legislativo sono dichiaratamente quelle di contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale e alla promozione di una maggiore mobilità sociale, mediante la creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione in modo da attrarre talenti, imprese innovative e capitali dall'estero, il tutto attraverso l'attribuzione di un regime giuridico di favore che include agevolazioni di carattere fiscale, contributivo, lavoristico, societario e concorsuale. In particolare, il D.L. numero 179 del 2012, articolo 31, comma 1, prevede che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27 gennaio 2012 numero 3 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio . Ciò significa che, in caso di insolvenza della start-up, non è possibile dichiararne il fallimento, mentre l'iniziativa per la liquidazione dei beni ai sensi della L. numero 3 del 2012, articolo 14 ter , è riservata alla stessa start-up debitrice solo con l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza i creditori saranno legittimati, in determinati casi, a proporre la domanda di liquidazione controllata, ex articolo 268, comma 2, come modificato dal D.Lgs. numero 147 del 2020 . 2.5. - Tale regime di favore è però circoscritto nel tempo. Innanzitutto, il D.L. numero 179 del 2012, articolo 25, comma 2, lett. b , prevede tra i requisiti sostanziali, come visto, che si tratti di società costituita da non più di sessanta mesi 5 anni il successivo comma 3 prevede che anche le società già costituite nei 2, 3 o 4 anni antecedenti la data di entrata in vigore del D.L. possono beneficiare della nuova disciplina, per un periodo - rispettivamente di 4, 3 o 2 anni a partire dalla predetta data. Inoltre, l'articolo 31, comma 4, D.L. cit. prevede che, alla scadenza dei suddetti termini, cessa l'applicazione della disciplina lo stesso esito si ha quanto, anche prima della scadenza, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2 . 2.6. - Così ricostruito il quadro normativo, occorre dare atto che, come segnalato dalla Procura generale, vi è divergenza in dottrina circa l'individuazione del dies a quo del suddetto termine quinquennale, riferito da taluni alla data di iscrizione della start-up nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, da altri alla data di costituzione della società, come sostenuto anche dall'orientamento di merito cui aderisce la decisione impugnata. La questione è rilevante nel caso di specie, poiché la società omissis , dichiarata fallita il 17/07/2019, risulta costituita in data 06/11/2013 ma iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start up innovative solo in data 27/06/2016. Il Collegio ritiene condivisibile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, sulla scorta dell'interpretazione letterale, logica e teleologica della normativa in questione. 2.7. Come visto, è la stessa legge ad escludere in radice che possa qualificarsi start up innovativa una società costituita da più di 5 anni D.L. numero 179 del 2012, articolo 25, comma 2, lett. b . Al riguardo la relazione illustrativa al D.L. cit. precisa che, nell'ottica di favorire esclusivamente le nuove imprese innovative, la disciplina dedicata alle start up si applica a condizione che l'attività d'impresa sia svolta da non più di 48 mesi poi aumentati a 60 , tale essendo stato ritenuto l'orizzonte temporale congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa , anche alla luce dei dati statistici circa l'elevata mortalità delle nuove imprese nei primi cinque anni di vita come viene ricordato a pag. 7 della sentenza di secondo grado . Dunque, l'articolo 25 cit. ancora espressamente il termine quinquennale in esame alla data di costituzione cioè di nascita della società, tenuto conto che possono rivestire la qualifica di start up innovative solo le società di capitali, anche in forma cooperativa, per le quali l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha natura costitutiva v. articolo 2331 c.c. , comma 1 . Che si tratti di specifico riferimento alla costituzione in senso tecnico emerge anche dal raffronto con l'articolo 25, comma 8, ove si fa invece riferimento alla iscrizione della start up innovativa nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione . 2.8 - Ulteriore riscontro all'assunto si rinviene nell'articolo 31, comma 4, D.L. cit., laddove dispone la cessazione della disciplina di favore per le start up innovative, in ogni caso , alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione della società. Inequivocabile è anche il riferimento alla costituzione contenuto nella relazione illustrativa al D.L., nella parte in cui si precisa che l'esenzione dal fallimento opera naturalmente in presenza della qualifica di start up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro ora cinque anni dalla costituzione della società . Al riguardo è appena il caso di evidenziare come una norma esonerativa dal regime generale di assoggettabilità a fallimento debba essere interpretata in modo rigoroso. 2.9. - Una significativa conferma della logicità dell'interpretazione divisata discende dal richiamo fatto dallo stesso D.L. numero 179 del 2012, articolo 31, comma 4, al precedente articolo 25, comma 3, che come visto, nel declinare il regime applicabile alle società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo, per un verso estende a 6 anni il limite della durata decorrente dalla costituzione della società, per altro verso riduce proporzionalmente alla sua anteriorità lo spettro temporale di fruibilità dei benefici, a partire dall'entrata in vigore del D.L., senza considerare il momento in cui il legale rappresentante depositi presso l'Ufficio del registro delle imprese la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge momento cui invece attribuisce rilevanza la tesi sostenuta dai ricorrenti . 3. - Deve quindi concludersi che le disposizioni in disamina si muovono su un duplice piano per un verso, l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative del Registro delle Imprese condiziona la fruizione dei benefici allestiti dal D.L. numero 179 del 2012, articolo 25 e ss. per altro verso - e in ogni caso - i benefici che ne derivano possono essere riconosciuti solo nei primi cinque anni di vita della società, e cioè entro cinque anni dalla sua costituzione. Di conseguenza, va formulato il seguente principio di diritto Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27 gennaio 2012, numero 3 , e succ. mod., ai sensi del D.L. numero 179 del 2012, articolo 31, convertito dalla L. numero 221 del 2012 , decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma del D.L. numero 179 del 2012, articolo 25 . 4. - Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 18, comma 10, per omesso utilizzo dei poteri officiosi della corte d'appello in tema di accertamento dello stato di insolvenza, tenuto conto della documentazione prodotta in sede di reclamo a sostegno della solvibilità della società e della mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate dai reclamanti CTU contabile e prova testimoniale . 4.1. - La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza. 4.2. - La corte territoriale ha congruamente motivato sulla non concludenza della documentazione prodotta, a fronte dei numerosi elementi di prova della incapacità della società di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni , in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui lo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività Cass. Sez. U, 115/2001 Cass. 5251/2008 , 13014/2014 , 29913/2018 , 22444/2021 , 7087/2022 , 5856/2022 . 4.3. - Ebbene, il convincimento espresso dai giudici di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, in quanto sorretto da motivazione esauriente e corretta Cass. 17105/2019 , 7252/2014 . 4.4. - Le ulteriori critiche sui poteri istruttori dei giudici del reclamo vanno respinte, poiché la doglianza circa la mancata ammissione di mezzi istruttori e il mancato esercizio dei poteri officiosi è sussumibile nell'ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza, potendo essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, nel senso che la prova non ammessa o non esaminata sia idonea in concreto a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, rendendo la ratio decidendi priva di fondamento Cass. 251/2018 , 5377/2011 , 4369/2009 , 11457/2007 lo stesso giudizio sulla necessità della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile nel giudizio di legittimità Cass. 7472/2017 . 4.5. - Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente ritenuto inammissibile sia la prova per testi, in quanto non formulata su capitoli specifici, sia la richiesta di c.t.u., in quanto ritenuta superflua ed esplorativa. 5. - Con il terzo mezzo, rubricato omesso esame dei requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative illegittima cancellazione d'ufficio della qualifica di start-up omesso esame di detta in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 , i ricorrenti sostengono che la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare la questione relativa alla sussistenza, in capo a omissis S.p.a., dei requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, nonché di valutare l'asserita illegittimità della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale delle start up innovative, in data 17/04/2019. 5.1. - Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 5.2. - Innanzitutto, la corte d'appello si è pronunciata, sia pure lapidariamente, sulle disquisizioni circa l'asserita sussistenza dei requisiti per la qualifica della società omissis come PMI innovativa, definendole asserzioni del tutto indimostrate . 5.3. - Inoltre, la contestazione sulla cancellazione d'ufficio vicenda che esula dal presente giudizio e sulla quale il ricorso difetta anche di autosufficienza è dichiaratamente connessa alle argomentazioni svolte nel primo motivo, dal cui rigetto resta assorbita. 5.4. - Infine, la censura motivazionale non rispetta i canoni del novellato articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 , in base ai quali il ricorrente è tenuto a indicare - nel rispetto dell' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6 , e articolo 369 c.p.c. , comma 2, numero 4 , - il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua decisività ex multis, Cass. Sez.U, 8053/2014 Cass. 19987/2017 , 27415/2018 . 6. - Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto Cass. Sez. U, 20867/2020 , 4315/2020 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.