Il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria a prescindere dalla sua notifica

Il debitore, una volta appresa in qualunque modo l’esistenza del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c., entro 40 giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto. Scaduto tale termine, diventa irrilevante la circostanza che il decreto sia stato o meno ritualmente notificato.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all’esame della Suprema Corte può essere così sintetizzata il Condominio “Alfa” aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino e iscritto ipoteca su alcuni suoi immobili. Quest’ultimo, dichiarando di avere appreso dell’iscrizione ipotecaria per effetto «di un accesso casuale presso l’Agenzia delle Entrate», chiedeva al Tribunale che fosse accertata l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, e che il Condominio fosse condannato al risarcimento del danno per lite temeraria. In particolare, il debitore deduceva che il decreto ingiuntivo in base al quale era avvenuta l’iscrizione ipotecaria non gli era mai stato notificato, né gli era stata notificata la costituzione in mora o il precetto da parte del Condominio. Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda, ritenendo dimostrata da parte del Condominio l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello, poi, respingeva l’impugnazione, rilevando che il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a prescindere dalla sua notifica e che il provvedimento ottenuto dal condominio era valido ed efficace perché mai opposto, né tempestivamente né tardivamente. Di qui, il ricorso in Cassazione del condomino, secondo il quale chi apprende fortuitamente dell’esistenza di un decreto ingiuntivo a suo carico, mai notificatogli, non ha alcun onere di proporre opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., ma può direttamente domandare il risarcimento del danno al creditore che, in virtù del decreto ingiuntivo irritualmente notificato, abbia sulla base di esso iscritto ipoteca. Di diverso avviso la Suprema Corte. Il Collegio ha infatti chiarito che la parte intimata, una volta appresa in qualunque modo l’esistenza del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c., entro il termine di 40 giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto Cass. civ., sez. unite, numero 9938/2005 . Ne consegue che, se il debitore omette di promuovere l’opposizione tardiva nel suddetto termine, nessuna opposizione è più possibile e, ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria, diventa irrilevante la circostanza che il decreto sia stato o meno ritualmente notificato. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte rigetta il ricorso.

Presidente Scoditti – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2013 il condominio dell’immobile sito a omissis , chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino S.A. decreto numero 1589/13 . In virtù di tale decreto ingiuntivo il 17.6.2014 il Condominio iscrisse ipoteca su quattro immobili del debitore. 2. Il successivo 25 agosto 2014 S.A., dichiarando di avere appreso della suddetta iscrizione ipotecaria per effetto di un accesso casuale presso l’Agenzia delle Entrate , convenne dinanzi al Tribunale di Taranto il condominio, chiedendo che fosse accertata l’illegittimità della suddetta iscrizione ipotecaria, e che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno conseguitone, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2. Dedusse al riguardo che il decreto ingiuntivo in base al quale avvenne l’iscrizione ipotecaria non gli era mai stato notificato, nè mai gli era stata notificata alcuna costituzione in mora o alcun precetto da parte del condominio. 3. Il Tribunale di Taranto con sentenza 6 novembre 2015 numero 3394 rigettò la domanda, ritenendo dimostrata da parte del condominio l’avvenuta e valida notifica del decreto ingiuntivo. La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 13 gennaio 2020 numero 11 la Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che - il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a prescindere dalla sua notifica - il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio era valido ed efficace, perché mai opposto nè tempestivamente, nè tardivamente ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. - nessuna cancellazione dell’ipoteca era possibile in assenza di una dichiarazione giudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’articolo 188 disp. att. c.p.c. - in ogni caso, il decreto ingiuntivo risultava ritualmente notificato ad S.A. - correttamente il Tribunale aveva condannato S.A. alle spese del giudizio di correzione d’errore materiale introdotto dal condominio, in quanto egli aveva resistito a tale istanza ed era perciò soccombente rispetto ad essa. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.A. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il condominio ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile, per tardività, la memoria depositata dal condominio ex articolo 380 bis disp. att. c.p.c., spedita per posta e pervenuta in Corte il 6 luglio 2022. Infatti, l’articolo 134 c.p.c., comma 5, consente il deposito a mezzo posta soltanto del ricorso e del controricorso, ma non s’applica alle memorie di cui agli articolo 378 o 380 bis c.p.c., come già ripetutamente stabilito da questa Corte ex plurimis, Sez. 1 -, Ordinanza numero 8216 del 27/04/2020, Rv. 657566 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 31041 del 27/11/2019, Rv. 656294 - 01 . 2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione dell’articolo 140 c.p.c. Sostiene che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto validamente notificato, da parte del condominio, il decreto ingiuntivo in base al quale avvenne l’iscrizione ipotecaria. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione dell’articolo 2808 c.c., nonché articolo 642, 643, 644, 647, 648 e 655 c.p.c. Sostiene che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto superflua, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, una regolare notifica del decreto ingiuntivo. 2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto l’uno logicamente dipendente dall’altro, e sono infondati. La tesi dell’odierno ricorrente, in sostanza, sarebbe la seguente chi apprende fortuitamente dell’esistenza d’un decreto ingiuntivo a suo carico, mai notificatogli, non ha alcun onere di proporre opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c., ma può direttamente domandare il risarcimento del danno al creditore che, in virtù del decreto ingiuntivo irritualmente notificato, abbia sulla base di esso iscritto ipoteca. Tesi, questa, evidentemente infondata. Infatti, la parte intimata, una volta appresa in qualunque modo l’esistenza del decreto ingiuntivo che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c., entro il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto, comunque acquisita, come ripetutamente affermato, e da tempo, da questa Corte innanzitutto da Sez. U, Sentenza numero 9938 del 12/05/2005, Rv. 582807 - 01, e comunque, ex permultis, Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 7560 del 08/03/2022, Rv. 664561 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 2608 del 02/02/2018, Rv. 647922 01 sino a risalire a Sez. 1, Sentenza numero 1648 del 20/07/1965, Rv. 313147 01 . Se dunque il debitore intimato omette di promuovere l’opposizione tardiva nel suddetto termine, nessuna opposizione è più possibile, ed ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria diventa irrilevante la circostanza che il decreto sia stato o non sia stato ritualmente notificato. 2.2. Nel caso di specie è lo stesso ricorrente a dichiarare di avere appreso dell’esistenza del decreto ingiuntivo a suo carico il 25.8.2014. Da tale data, pertanto, è iniziato a decorrere il termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione tardiva, di cui all’articolo 650 c.p.c. opposizione che tuttavia non risulta essere mai stata proposta. Sicché, divenuto ormai inoppugnabile il decreto per lo spirare del termine di opposizione tardiva, diventa superfluo stabilire se la notifica di esso fu o non fu regolare. 2.3. Da quanto esposto consegue, altresì, che non era consentito all’odierno ricorrente introdurre un autonomo giudizio di risarcimento del danno, fondato sull’assunto che il condominio avrebbe iscritto ipoteca giudiziale senza la dovuta cautela. L’attore, infatti, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e la condanna del Condominio al risarcimento del danno ha dunque formulato la domanda di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 2. Una simile domanda, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, non può essere proposta in via autonoma, ma va obbligatoriamente proposta al giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda che si assume temeraria, ovvero - nel caso di incauta esecuzione - dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione Sez. U -, Sentenza numero 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 02 . Nel caso di specie, pertanto, S.A. avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ed in quella sede far valere la responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 2. Per contro, la proposizione in via autonoma di tale domanda era inammissibile, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, sopra ricordati. 3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., numero 3, la falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. Deduce il ricorrente che a causa della complessità delle questioni giuridiche trattate la corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese, invece che addossarle all’appellante. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto la scelta di compensare o non compensare le spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna S.A. alla rifusione in favore del Condominio dell’immobile sito a omissis , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2, comma 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.