Condominio si allaccia abusivamente ad una rete idrica per oltre 10 anni: il risarcimento è d’obbligo

«L’amministratore di Condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini».

Una società idrica conveniva in giudizio un Condominio per accertare che lo stesso si era abusivamente allacciato alla rete idrica di sua proprietà, approvvigionandosi illegittimamente per oltre 10 anni, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti. Il tribunale di Napoli in prima battuta accoglieva la domanda di condanna nei confronti del Condominio al pagamento dell'importo per l'illecito commesso. La pronuncia veniva tuttavia riformata in secondo grado, in quanto la Corte d'Appello riteneva che nonostante la documentazione confermava la presenza dell'allaccio abusivo da parte del Condominio, questa non fosse sufficiente a ritenere che l'amministratore dello stabile e quindi il Condominio dovessero rispondere solidalmente del danno cagionato alla società dai singoli condomini. Avverso la sentenza di secondo grado la società idrica proponeva ricorso per Cassazione e con l'unico motivo denunciava l'errore della Corte d'Appello nell'aver escluso la responsabilità del Condominio, ignorando l'articolo 2043 c.c. che è applicabile alla fattispecie per il fatto che l'amministratore era stato evocato in giudizio non personalmente, ma nella qualità di amministratore di un bene di proprietà del Condominio e pertanto posto sotto la sua custodia e diretto controllo. Il ricorso è fondato. Ricorda infatti la Corte di Cassazione che «l'amministratore di Condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini» Cass. numero 25251/2008 e numero 22179/2014 . Nel caso di specie il compito dell'amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell'illecito permanente consumato attraverso l'impianto condominiale. Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Presidente Travaglino – Relatore Pellechhia Rilevato in fatto che 1. Nel 2010, l' omissis S.p.a. conveniva in giudizio il Condominio in omissis , per sentire accertare che lo stesso si era abusivamente allacciato alla rete idrica di proprietà dell' omissis S.p.A., approvvigionandosi il legittimamente di acqua da oltre un decennio, e per la pronuncia della conseguente condanna del predetto convenuto a risarcire la società di tutti i danni subiti ex articolo 2043 c.c., da quantificarsi nella misura di Euro 15.068,78 e, in subordine, perché fosse accertato l'indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., che il medesimo condominio aveva posto in essere in danno di essa attrice, per aver consumato l'acqua di proprietà della stessa senza corrispondere alcunché. A fondamento della domanda, l'attrice assumeva che il condominio di omissis era dotato di impianto idrico condominiale a servizio dei singoli appartamenti e che, nonostante non avesse mai sottoscritto un regolare contratto di somministrazione, si approvvigionava da lungo tempo di acqua, mediante un allaccio abusivo alle condotte di proprietà dell' omissis . Tale circostanza era stata constatata nel corso di due sopralluoghi eseguiti congiuntamente ai carabinieri della stazione di omissis . Nonostante i numerosi solleciti l' omissis , al fine di quantificare il danno aveva instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli un procedimento per ATP, nel corso del quale il c.t.u. aveva verificato il consumo medio giornaliero di acqua da parte dell'intero condominio. Il condominio costituito si contestava la fondatezza della domanda ritenendo che l'allacciamento del fabbricato all'impianto di adduzione dell'acqua venne eseguito dal costruttore dell'edificio chi singoli condomini avendo ricevuti gli appartamenti con tutti i servizi funzionanti non avevano mai apportato alcuna modifica la condotta di allacciamento alla rete pubblica. I condomini, secondo la tesi proposta, ignoravano l'esistenza dell'allaccio abusivo e pertanto non potevano ritenersi responsabili dell'illecito. Inoltre il diritto di credito vantato dall'attrice si era estinto per effetto della prescrizione quinquennale, mentre l'azione ex articolo 2041 era inammissibile e infondata. Il Tribunale di Napoli, ritenuta inammissibile perché tardivamente formulata l'eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda e condannava il condominio a pagare in favore dell' omissis l'importo di Euro 15.068 oltre interessi legali e spese processuali 2. La Corte d'Appello di Napoli ha riformato la sentenza del giudice di primo grado. Ha ritenuto che la pur pacifica e documentata presenza di un allaccio abusivo del fabbricato de guo alla condotta idrica dell' omissis e di un'unica montante idrica a servizio dei singoli appartamenti, non è di per sé sufficiente per ritenere che l'amministratore del condominio e, quindi, il condominio quale ente di gestione dei beni e servizi comuni, del quale non è stato dedotto e provato in alcun modo il diretto coinvolgimento nella condotta di utilizzo della fornitura, debba rispondere solidalmente del danno cagionato alla società dei singoli condomini. Secondo la Corte territoriale anche ammettendo che l'amministratore del condominio fosse consapevole dell'illecita fruizione dell'acqua da parte dei singoli condomini stesso non avrebbe mai potuto vietare, per far cessare l'azione illecita, l'utilizzo delle tubature idriche condominiali. Esula dai compiti e dai doveri dell'amministratore, quali sono delineati dal combinato disposto degli articolo 1130 e il 1133 c.c., quello di vietare l'utilizzo di un servizio comune. Pertanto, ha ritenuto che non è ravvisabile nella condotta inerte e tenuta, rispetto all'illecita apprensione di acqua da parte dei singoli condomini, dai vari amministratori succedutesi nel tempo, un fatto illecito, idoneo a fondare, ai sensi dell'articolo 2055 c.c., una responsabilità in solido del condominio. Esula dai poteri dell'amministratore quello di attivarsi per impedire che mediante l'utilizzo di un impianto comune venga commesso un reato. Inoltre, non ha ravvisato alcun referente normativo che consenta di fondare una responsabilità del condominio, per illecita apprensione di acqua posta in essere dai singoli condomini. Solo nei confronti di quest'ultimi, l' omissis avrebbe potuto e dovuto indirizzare le proprie istanze. 3. l' omissis - Acqua omissis già omissis propone ricorso in cassazione con un motivo. Considerato in diritto che 4. Con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la Violazione e comunque falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli articolo 2043 e 2051 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 . Denuncia la società omissis che la corte d'appello avrebbe errato dove ha escluso la responsabilità del condominio nonostante abbia ammesso sia la documentata esistenza di un allaccio abusivo del fabbricato alla condotta idrica dell'ABC attraverso un'unica montante idrica, di proprietà condominiale, unitamente alle sue diramazioni fino alle singole unità immobiliari sia la consapevolezza dell'amministratore dell'illecita fruizione dell'acqua da parte dei singoli condomini. La Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'articolo 2043 è applicabile alla fattispecie per il fatto che l'amministratore è stato evocato in giudizio non personalmente ma nella qualità di amministratore di un bene di proprietà condominiale posto nella sua custodia e sotto il suo controllo. 5. Il motivo è fondato. La Corte d'Appello pur riconoscendo l'esistenza di un allaccio abusivo del fabbricato alla condotta idrica dell' omissis attraverso un'unica montante idrica, di proprietà condominiale, unitamente alle sue diramazioni fino alle singole unità immobiliari e la consapevolezza dell'amministratore dell'illecita fruizione dell'acqua da parte dei singoli condomini conclude affermando che non ravvisa alcun referente normativo che consenta di fondare una responsabilità del condominio per illecita apprensione di acqua posta in essere dei singoli condomini. E solo nei confronti di questi ultimi L' omissis avrebbe dovuto indirizzare le proprie istanze. Ebbene tale motivazione non è condivisibile. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che tale allaccio costituisce di per sé un illecito di cui non può non rispondere il condominio nella sua interezza ai sensi dell'articolo 2043 c.c., e che tale illecito si configura come illecito permanente produttivo di danni del quale deve rispondere il condominio finché non cessa l'illecito. L'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini Cass. numero 25251/2008 Cass. numero 22179/2014 . Allorquando oggetto della lite sia l'abuso della cosa comune da parte di uno dei condomini, deve riconoscersi all'amministratore il potere di agire in giudizio, al fine di costringere il condomino inadempiente alla osservanza dei limiti fissati dall'articolo 1102 c.c In tale ipotesi, l'interesse, di cui l'amministratore domanda la tutela, è un interesse comune, in quanto riguarda la disciplina dello uso di un bene comune, il cui godimento limitato da parte di ciascun partecipante assicura il miglior godimento di tutti. La denuncia dell'abuso della cosa comune da parte di un condomino rientra, pertanto, tra gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio che spetta di compiere all'amministratore, ai sensi dell'articolo 1130 c.c., numero 4, senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini Cass. numero 7874/2021 . Nel caso di specie il compito dell'amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell'illecito permanente consumato, in modo determinante, attraverso l'impianto condominiale, consistente nel tratto di condotta che diparte dal punto in cui avvenne l'allaccio abusivo e attraverso il quale si è perpetuato l'illecito emungimento dell'acqua dal sistema idrico dell' omissis . Pertanto, ai sensi del 2043 c.c., il Condominio, in persona dell'amministratore, risponde per non aver improntato la propria condotta omettendo di compiere quelle attività che avrebbe dovuto compiere. 6. Pertanto, la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione personale. P.Q.M. la Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione personale.