L’accettazione di un assegno di mantenimento molto basso non equivale ad escludere lo stato di bisogno.
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento dell'assegno sociale avanzata da un uomo che, in sede di separazione, aveva accettato un contributo mensile molto basso. La Corte d'Appello, infatti, aveva rigettato la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito. La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso dell'uomo, ha evidenziato che «non vi è né nella lettera né nella ratio dell'articolo 3, comma 6, l. numero 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività». La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti» vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendosi che «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi». La parola, ora, passa al giudice del rinvio.
Presidente Leone – Relatore Fedele Rilevato in fatto che 1. la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, ha respinto la domanda proposta in primo grado da O.P. intesa al riconoscimento giudiziale dell'assegno sociale, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 30 maggio 2018 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente lo stato di bisogno per avere l'interessato rinunciato ad un assegno di mantenimento adeguato, atteso che lo stesso, in sede di separazione consensuale, aveva concordato con la moglie la corresponsione di un assegno di mantenimento di appena 150,00 Euro, a fronte del godimento da parte della moglie di una pensione di circa 950,00 Euro mensili, in tal modo volontariamente creando le condizioni per trasferire sull'I.N.P.S. e dunque sulla collettività l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti 3. avverso tale pronuncia O.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste l'I.N.P.S. con controricorso 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato in diritto che 1. con l'unico motivo il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione e falsa applicazione nonché l'errata interpretazione della L. numero 335 del 1995 articolo 3, comma 6, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che il comportamento dell'interessato - che non ha richiesto al coniuge l'integrazione dell'assegno di mantenimento - non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. numero 335 del 1995, cit. articolo 3, comma 6 2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con l'ordinanza Cass. Sez. Sez. 6-L, 09/07/2020, numero 14513, nonché, più di recente, con la sentenza Cass. Sez. L, 15/09/2021, numero 24954, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex articolo 118 disp. att. c.p.c. 3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. 6-L, numero 14513 del 2020, cit., La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. numero 335 del 1995, citato articolo 3 comma 6 dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris, dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo , ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. . Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. L, numero 24954 del 2021, cit., Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio della L. numero 335 del 1995, articolo 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno e' costituito dall'ammontare dei redditi conseguibili nell'anno solare di riferimento dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito , aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi basti ricordare che l'articolo 3, comma 2, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana che l'articolo 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale che l'articolo 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti che l'articolo 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione che gli articolo 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati 4. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del predetto requisito 5. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.