L’atto sottoscritto dal solo domiciliatario e non dal procuratore della parte è nullo e non può essere ratificato se non prima della scadenza del termine per il deposito .
Questo è l'importante principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 23263/2022, depositata il 26 luglio. La sentenza costituisce un importante precedente di diritto, che deve essere tenuto ben presente anche dagli avvocati onde evitare possibili danni agli assistiti ed eventuali azioni di responsabilità professionale. Il caso. La questione sottoposta alla Suprema Corte riguardava una questione piuttosto particolare ed interessante, ovvero se la memoria ex articolo 183, comma 2 , numero 6 , c.p.c. , sottoscritta dal solo difensore domiciliatario e non dal procuratore costituito sia ammissibile o nulla, e se in quest'ultimo caso, la nullità si rifletta anche sulle prove testimoniali e non, ammesse ed espletate in base alle richieste presentate in detta memoria. La causa in primo grado riguardava la richiesta di risarcimento dei danni in conseguenza di un sinistro stradale. La domanda veniva rigettata, nonostante l'eccezione di nullità sollevata dall'attrice, relativamente alla memoria ex articolo 183 c.p.c. , firmata e depositata dal legale domiciliatario privo di procura alle liti e non sottoscritta dal procuratore costituito in giudizio. Nell'eccezione si sosteneva la nullità dell'attività di escussione delle prove testimoniali ammessa sul suddetto atto ritenuto nullo in quanto non proveniente dal procuratore della parte, che a sua volta avrebbe causato la nullità della sentenza, basata appunto sulle prove suddette. Il Tribunale rigettava l'eccezione, ritenendo che la memoria avesse raggiunto il suo scopo essendo stata ratificata dal procuratore nella successiva memoria e non potesse quindi inficiare l'acquisizione delle prove raccolte e la validità della sentenza. Il giudizio di appello veniva sostanzialmente incentrato l'eccezione di nullità della prova testimoniale, non accolta in primo grado, nonché sulla erronea ricostruzione della dinamica in base alle dichiarazioni di un teste, non confrontate con le prove acquisite nel processo penale. La Corte d' Appello rigettava il gravame allineandosi per quel che riguarda l'eccezione di nullità della memoria, su quanto statuito dal tribunale. Contro detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi l'originaria attrice, la quale depositava anche memoria, mentre la compagnia assicurativa non svolgeva difese. Qualsiasi atto processuale, per essere valido, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal procuratore, non essendo sufficiente la firma del domiciliatario, il quale non ha poteri di procuratore. Il primo motivo, cioè quello relativo alla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione delle norme processuali per avere il giudice d'appello ritenuta valida la prova testimoniale, nonostante la relativa istanza fosse stata avanzata da un soggetto privo di poteri di rappresentanza della parte, essendo stato lo stesso un mero domiciliatario, è quello che secondo la Suprema Corte è il più importante avendo rilevanza nomofilattica, dovendosi valutare la validità o meno di un atto processuale e la sua rilevanza sulla sentenza impugnata. Si tratta, secondo la sentenza in commento, di un'eccezione che sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio sia in primo che in secondo grado. Secondo la Suprema Corte, sia il Tribunale che la Corte d' Appello hanno errato nel ritenere sanata la mancanza della firma del procuratore, in quanto questi aveva ratificato il contenuto della memoria, ma solamente nell'atto successivo. Al contrario, secondo la sentenza in commento, per far sì che il contenuto di quell'atto fosse stato ratificato, ciò sarebbe dovuto accadere entro la scadenza di deposito dell'atto firmato solamente dal domiciliatario. Dato che ciò non è avvenuto, e che la relativa eccezione era stata sollevata tempestivamente nella memoria ex articolo 183 , numero 3 , c.p.c. , la Suprema Corte ritiene che l'atto istruttorio non fosse formalmente imputabile al legale munito di mandato alle liti, perché direttamente riferito e sottoscritto da un altro soggetto che lo ha firmato e depositato benché privo di mandato alle liti. Pertanto, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto ammettere che il dominus lo potesse fare proprio, una volta maturate le decadenze istruttorie, e non avrebbe dovuto ammettere le prove richieste e tantomeno farle svolgere. La Corte d' Appello, a sua volta, avrebbe potuto rilevare la questione anche d'ufficio, nel caso in cui essa non fosse stata eccepita, come invece è stato. Secondo la Suprema Corte la produzione di una memoria istruttoria, essendo un atto processuale, deve essere imputabile alla parte del processo rappresentata dal difensore regolarmente nominato, essendo quest'ultimo l'unico soggetto abilitato a disporre dei diritti processuali di una parte. Di conseguenza, proprio perché la difesa processuale presuppone il conferimento di un potere al difensore, l'ordinamento attuale non ammette difese provenienti da un difensore privo di delega qual è a tutti gli effetti il semplice domiciliatario. Pertanto , secondo la sentenza in commento, la memoria istruttoria oggetto delle ripetute eccezioni è nulla e priva dei necessari requisiti formali, non essendo autorizzato il domiciliatario a svolgere attività di procuratore nell'interesse del mandante, considerato anche che il mandato procuratorio è un negozio che si stipula “ intuitu personae ”. Tutto questo, quindi, causa la nullità della memoria depositata in modo irrituale e a cascata, di tutte le prove testimoniali ammesse ed espletate in virtù diretto atto e di conseguenza delle sentenze impugnate, basate sulle risultanze delle prove che non avrebbero mai dovuto essere ammesse o espletate. La Suprema Corte ha quindi rimesso la questione alla Corte d' Appello competente, in diversa composizione, affinché decida tenendo presenti tali principi.
Presidente Frasca – Relatore Fiecconi Fatti di causa 1. Il ricorso per cassazione è proposto da B.L. avverso la sentenza numero 157 depositata il 15/1/2019 con la quale la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello promosso dalla medesima nei confronti di D.V. e Unipolsai assicurazioni spa, confermando la sentenza del Tribunale di Pavia numero 67/2017 di rigetto della domanda della B., qui ricorrente, tesa ad affermare la concorrente responsabilità di D.V. nell'incidente occorso in suo danno. 2. La ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il omissis a omissis , mentre era alla guida del suo velocipede, andato a collidere con l'auto proveniente a velocità sostenuta dalla sua sinistra, condotta dalla convenuta D.V., assicurata con Liguria Ass.ni s.p.a., mentre stava attraversando un incrocio tra omissis e omissis strada con diritto di precedenza , in omissis , in tesi dopo essersi fermata allo stop. Assumeva che, alla luce delle prove acquisite nel parallelo procedimento penale avviato nei confronti della conducente dell'auto D.V., chiusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, vi fosse la prova della concorrente responsabilità di quest'ultima, posto che non erano state rinvenute tracce di frenata dell'auto che, in thesi, andava a velocità sostenuta. 3. L'assicuratrice di D.V., nel costituirsi nel giudizio di primo grado, imputava ogni responsabilità alla ciclista che, giunta all'incrocio, non aveva verificato se vi fossero veicoli con precedenza e aveva attraversato guardando solo alla sua destra. 4. Il giudice adito acquisiva gli atti del procedimento penale e ammetteva le prove per testi chieste dalla compagnia convenuta. In ordine alle prove acquisite l'attrice sollevava una eccezione di nullità relativamente alla memoria depositata ex articolo 183 c.p.c. , dal legale domiciliatario privo di procura alle liti, non sottoscritta dal procuratore designato, sostenendo la nullità dell'attività di escussione delle prove testimoniali ammessa sulla base di un atto nullo in quanto non proveniente dal procuratore della parte. 5. Il Tribunale, rigettando l'eccezione riteneva che la memoria ex articolo 183 c.p.c. , numero 2, della parte convenuta avesse raggiunto il suo scopo, essendo stata ratificata dal procuratore, e non potesse inficiare l'acquisizione delle prove raccolte. Nel merito, il Tribunale riteneva attendibile la testimonianza resa dal soggetto C. trasportato sull'auto della convenuta che aveva dichiarato che la conducente aveva frenato e tentato di deviare sulla sinistra e che la ciclista aveva sbattuto viso e spalla sul longherone dell'auto che va dal cofano alla portiera, rilevando che l'altro teste T. ammetteva sostanzialmente di non ricordare i dettagli dell'incidente occorso all'auto che lo precedeva. 6. Il giudizio di appello si incentrava sulla eccezione di nullità della prova testimoniale non accolta e sull'assunto di una erronea ricostruzione della dinamica in base alle dichiarazioni del teste C., non confrontate con quelle rese dal T. e con le prove acquisite nel processo penale ivi comprese le dichiarazioni rese dal T. , in quanto l'investimento della ciclista era avvenuto sul lato frontale dell'auto, a forte velocità. 7. Avverso la sentenza B.L. propone ricorso per cassazione, avviato per la notifica l'8 marzo 2019, affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria Unipolsai Assicurazioni spa non ha svolto difese. Il PM ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta 1 con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione delle norme processuali e, in particolare, dell' articolo 125 c.p.c. , e articolo 156 c.p.c. , comma 2, per avere il giudice d'appello ritenuto valida la prova testimoniale nonostante la relativa istanza fosse stata avanzata da un soggetto privo di poteri di rappresentanza della parte, essendo lo stesso un mero domiciliatario 2 con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , commi 2 e 4, e articolo 111 Cost. , per carenza di motivazione 3 con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, l'omesso esame di un fatto decisivo in discussione tra le parti, ovvero della gravità delle lesioni riportate dalla ricorrente. 1.1. Il primo motivo riveste rilevanza nomofilattica, dovendosi valutare la validità o meno di un atto processuale, ovvero della memoria istruttoria ex articolo 183 c.p.c. , comma 6, numero 2, sottoscritta dal solo domiciliatario non munito di procura alle liti, ratificata dal procuratore alle liti costituitosi in giudizio nell'interesse della parte. 1.2. Il motivo è fondato. 1.3. La Corte d'appello, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, ragionando sull'assunto che il legislatore ha previsto la sottoscrizione da parte del difensore del primo atto difensivo, e dunque di un numerus clausus nella cui elencazione non compaiono le successive memorie difensive, ha richiamato un precedente menzionato dalla stessa parte impugnante Cass. numero 4528 del 24 aprile 1991 , così respingendo l'eccezione di nullità processuale, sull'assunto che il legislatore abbia compiutamente elencato gli atti che debbono essere sottoscritti dal procuratore alle liti, in quanto costituiscono il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, potendo essere la procura alle liti conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall' articolo 125 c.p.c. disposizione, la quale prevede che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Ha ritenuto, pertanto, che l'atto in questione non rientri tra quelli che debbono essere sottoscritti dal difensore, che tra l'altro l'ha fatto successivamente proprio, e che detta ipotesi poteva equipararsi a quella dell'avvocato che ha sottoscritto l'atto anche se non legittimato a rappresentare la parte nel distretto giudiziario, decisa nel precedente richiamato. 1.4. Osserva questa Corte che, per quanto riguarda la nullità della procura alle liti non rilasciata in sede di promovimento di un giudizio certamente validi sono i precedenti resi da questa Corte ass. Sez. U, Sentenza numero 13431 del 13/06/2014 Cass. 9464/12 , i quali tuttavia non risultano utili a regolare la fattispecie in esame. 1.5. Nella decisione citata dalla Corte di merito il giudice di legittimità ha ritenuto che non si fosse verificata la nullità dell'atto di appello dei genitori del minore, per mancanza di sottoscrizione da parte di un procuratore legalmente esercente nel distretto del giudice adito, assumendo che, in tal caso, il criterio sostanziale di provenienza dell'atto anche dal difensore munito di procura prevale su quello formale della mancata sottoscrizione del medesimo cfr. già Cass. 1988 numero 4641 Id. 1989 numero 3316 . Più precisamente, in quel caso si è ritenuto che la sottoscrizione dell'atto di appello da procuratore non abilitato all'esercizio professionale davanti al giudice adito non ne comporta in ogni caso la nullità insanabile e radicale , dovendo una siffatta nullità, viceversa, escludersi quando la procura sia stata rilasciata anche ad altro procuratore territorialmente competente, il quale abbia poi effettivamente partecipato al giudizio Cass. Sez. 1, Sentenza numero 4528 del 1991 . 1.6. Nel caso in esame, invece, la contestazione della memoria sottoscritta dal solo procuratore domiciliatario privo di procura alle liti è stata effettuata dalla controparte con la memoria ex articolo 183 c.p.c. , comma 6, numero 3, in atti prodotta. Quand' anche ci fosse stata la ratifica da parte del procuratore alle liti, l'eccezione di tardività era stata prontamente sollevata dalla controparte nella prima difesa successiva al verificarsi della nullità, per quanto ad abundantiam, trattandosi di inosservanza di forme nullità rilevabile d'ufficio, e non sanata nei termini dalla controparte. In sintesi, la suggestione basata sull' articolo del 125 c.p.c. , che riguarda l'ambito di sanatoria dell'atto di citazione privo di procura alle liti, è errata. Difatti, il paragone utilizzato in motivazione è certamente estraneo alla fattispecie de qua. 1.7. Ed invero, nel precedente richiamato l'atto era stato sottoscritto dal procuratore alle liti non abilitato a difendere la parte nel distretto del foro competente, e dunque era comunque imputabile al difensore sottoscrittore in forza di mandato alle liti, anche se non abilitato a esercitare al di fuori del distretto, mentre nel caso in esame la memoria difensiva è stata sottoscritta da un procuratore privo di procura alle liti, per quanto abilitato a esercitare nel distretto del foro dunque l'ipotesi esattamente opposta a quella presa in considerazione nel precedente richiamato. 1.8. Il paragone effettuato dal giudice del merito non è quindi calzante e tale errore è stato indicato dalla difesa dell'impugnante a supporto della nullità dell'atto, posto che il caso della sottoscrizione della memoria istruttoria da parte di altro difensore privo dello jus postulandi non è equivalente al caso della omessa sottoscrizione da parte del difensore munito di procura alle liti nel primo caso l'atto non ha i requisiti di forma indispensabili al raggiungimento del suo scopo ex articolo 156 c.p.c. , comma 2, in quanto non ne è possibile l'imputazione sostanziale alla parte che sta in giudizio per il tramite del difensore nominato. 1.9. La relativa eccezione risulta, tra l'altro, tempestivamente sollevata nella memoria ex articolo 183 c.p.c. , numero 3, del 28 maggio 2014, in atti prodotta. L'atto istruttorio, pertanto, non è formalmente imputabile al legale munito di mandato alle liti, perché direttamente riferito a un altro soggetto che lo ha sottoscritto benché privo di mandato alle liti. Pertanto il giudice non avrebbe dovuto ammettere che il dominus lo potesse fare proprio , una volta maturate le decadenze istruttorie. 1.10. La questione circa la validità o meno della attività processuale compiuta da un legale privo di mandato alle liti è rilevante perché, nel caso specifico, riguarda un atto processuale istruttorio soggetto alle decadenze di cui all' articolo 183 c.p.c. , posto che attraverso la memoria istruttoria si definisce il thema probandum, secondo una sequenza di oneri processuali soggetti a termine di decadenza. 1.11. Riguardo al regime della sanatoria degli atti processuali valgono i principi generali di cui all' articolo 156 c.p.c. , in base al quale gli atti sono nulli allorché privi dei requisiti formali previsti dalla legge. 1.12. Ad esempio, secondo un consolidato orientamento, la sottoscrizione della citazione da parte del procuratore alle liti è richiesta dalla legge articolo 125 c.p.c. , e articolo 163 c.p.c. , u.c. essenzialmente perché, attraverso la formale imputazione dell'atto a colui che lo sottoscrive, consente di stabilirne - sul piano sostanziale - la provenienza da un difensore legittimato alla rappresentanza e difesa della parte, il quale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio e del corretto svolgimento dell'attività processuale, deve essere abilitato ad esercitare le funzioni procuratorie innanzi al giudice adito D.L. 27 novembre 1933, numero 1578, articolo 5 . In ogni caso il termine ultimo per compiere tale sanatoria è quello previsto per la costituzione della parte, posto che l'attività che coinvolge il primo atto difensivo e di costituzione nel giudizio della parte, se non effettuata da un procuratore alle liti nel termine ultimo previsto, è pacificamente ritenuta insanabile e non ratificabile ex post Cass. Sez. U, Sentenza numero 13431 del 13/06/2014 Cass. 9464/12 . 1.13. Quale temperamento alla suddetta regola, si è anche affermato che l'esercizio del ministero di difensore, tutte le volte che non si estrinsechi nel compimento di una vera e propria attività processuale e tale non è la redazione della nota di iscrizione a ruolo, che risponde sostanzialmente a finalità di natura amministrativa , non deve necessariamente avvenire personalmente da parte del difensore, che può ricorrere ad ausiliari, onde, poiché la sottoscrizione servirebbe solo ad accertare la provenienza della nota dal difensore, ben si comprende perché il legislatore non l'abbia ritenuta necessaria Cass. Sez. 3, Sentenza numero 9874 del 11/05/2005 . 1.14. Orbene, la produzione di una memoria istruttoria, intesa a circoscrivere il thema probandum, non è certamente inscrivibile nella categoria di attività amministrativa, bensì in quella di atto processuale rispetto al quale la controparte ha diritto a contraddire. Pertanto si deve assumere che esso debba essere imputabile alla parte del processo rappresentata da un difensore regolarmente nominato, essendo quest'ultimo l'unico soggetto abilitato a disporre dei diritti processuali di una parte. Sicché, occorre considerare che, proprio perché la difesa processuale presuppone il conferimento di un potere al difensore dalla parte rappresentata, l'ordinamento processuale attuale non ammette difese provenienti da un difensore privo di delega, se non in ipotesi eccezionali regolate per legge, e pertanto - a parte per le attività amministrative sopra viste - è sempre necessario che un atto processuale sia imputabile al difensore nominato dalla parte, come si ricava dagli articolo 83 e 84 c.p.c. . 1 15. Nel caso in questione, è ovvio che la memoria istruttoria sottoscritta dal solo domiciliatario è priva dei necessari requisiti formali provenendo da persona non in grado di rappresentare la parte. 1.16. L'indicazione del domiciliatario non comporta conferimento a quest'ultimo della rappresentanza processuale e non autorizza pertanto il medesimo a svolgere valida attività professionale nell'interesse del mandante, non potendosi ritenere che il domiciliatario riceva un implicito conferimento di mandato congiunto per il fatto che nel mandato sia stato incluso anche il nome del procuratore domiciliatario Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5320 del 13/05/1991 conf. a Cass. 4210/85 Cass. numero 1032/83 Cass. numero 4845/82 . 1.17. Il rilievo della figura del domiciliatario che sottoscriva un atto emerge da Cass. Sez. 1, Sentenza numero 2538 del 23/03/1988 Rv. 458282 - 01 , sebbene con riferimento all'atto introduttivo del processo. 1.18. In tale fattispecie è stato ritenuto che la sottoscrizione della citazione in primo grado od in appello da parte di procuratore non abilitato all'esercizio della professione legale davanti al giudice adito perché iscritto nell'albo di un tribunale diverso da quello in cui si svolge la causa, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, ai sensi dello articolo 82 c.p.c. , comma 3, in relazione al D.L. 27 novembre 1933, numero 1578, articolo 5. Tale nullità, che è rilevabile d'ufficio, sussiste anche nel caso in cui abbia sottoscritto l'atto di citazione e si costituisca in giudizio pure altro procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, che sia stato indicato, nella procura alle liti rilasciata al procuratore non legalmente esercente, solo quale domiciliatario, atteso che tale indicazione non comporta conferimento a quest'ultimo della rappresentanza processuale e non autorizza pertanto il medesimo a svolgere valida attività professionale nell'interesse del mandante, non potendosi ritenere un implicito conferimento di mandato congiunto di due predetti procuratori per il fatto di avere incluso nel mandato anche il nome del procuratore domiciliatario. v. anche Cass. numero 1032/83 , mass numero 425801 Cass.numero 4845/82 , mass. numero 422845 conf. Cass. numero 4210/85 , mass. numero 441646 . 1 19. La pronuncia di cui a Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5320 del 13/05/1991 Rv. 472119 - 01 , indica tra l'altro che la sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio anche ove si tratti di reclamo avverso provvedimenti camerali, ex articolo 739 c.p.c. da parte del procuratore esercente extra districtum , non seguita dalla costituzione dell'altro procuratore, esercente in loco, al quale sia stata ugualmente conferita la procura, configura una nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che in contrario rilevi l'eventuale sottoscrizione da parte di un legale che, sebbene territorialmente abilitato, non sia titolare di detta procura, ma soltanto domiciliatario, non essendo ipotizzabile - in quanto il mandato procuratorio è un negozio intuitu personae - che il procuratore nominato abbia facoltà di farsi sostituire da una altro proprio nella formazione dell'atto introduttivo di un procedimento. 1.20. Poiché il mandato procuratorio è un negozio che si stipula intuitu personae è quindi da escludersi che possa configurarsi tra i poteri del procuratore quello di farsi sostituire da altro procuratore proprio nella formazione dell'atto introduttivo di una fase del procedimento, perché trattasi di soggetto mancante pur sempre di poteri di rappresentanza cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5320 del 13/05/1991 Cass.numero 2538/88 . 1.21. Circa gli effetti che si verificano nel processo nel caso di nullità di un atto processuale privo dei requisiti richiesti, si è anche precisato che la nullità processuale prevista dal legislatore determina la nullità del procedimento e della sentenza sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue Cass. sez. 6 - 1, Ordinanza numero 1051 del 21/01/2021 Rv. 660449 - 01 Cass. Sez. U, Sentenza numero 13431 del 13/06/2014 Cass. 9464/12 Cass.numero 22664/2010 , Cass. numero 11196/1998 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 6446 del 24/07/1987 . 1.22. Inoltre, l'ipotesi de qua non integra certamente un caso di sostituzione della difesa per singoli atti del processo, per la quale la norma di riferimento è attualmente la L. numero 247 del 2012, articolo 14, commi 2 e 3, che disciplina la professione forense, il quale consente che gli avvocati muniti di procura alle liti, già costituiti, possano farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, rendendosi in tal caso responsabili per l'attività compiuta dal sostituto cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza numero 6446 del 24/07/1987 . All'epoca del giudizio, avviato nel 2002, tuttavia, era ancora vigente la norma, oggi abrogata, che ammetteva solo una delega scritta per l'attività di sostituzione. In ogni caso la produzione della memoria istruttoria non rientra nella categoria di attività per le quali può essere effettuata da un sostituto che, in genere, riguarda l'attività di partecipazione personale a un'attività processuale in luogo del difensore alle liti. 1.23. Il caso in esame, pertanto, fuoriesce dallo schema di attività di sostituzione in udienza o di attività amministrativa proprio perché l'atto processuale istruttorio, da depositare entro un termine improrogabile, risulta sottoscritto dal domiciliatario privo di procura alle liti ad hoc e non è certamente imputabile al difensore della parte, anche se sottoscritto dal procuratore domiciliatario. L'attività svolta sulla base di detto atto, non avente i requisiti formali previsti dalla legge, pertanto, non si sottrae al principio di nullità derivata sopra descritto. 1.24. Una questione a parte è se detta imputazione sostanziale al difensore di parte possa avvenire mediante comportamento successivo del difensore munito di procura che faccia proprio il contenuto della memoria istruttoria sottoscritta dal procuratore domiciliatario, come ritenuto possibile nella sentenza impugnata cfr. p. 5 della sentenza . 1.25. Il fatto che il difensore cui è stato conferito il mandato difensivo abbia fatto proprio il contenuto della memoria ex articolo 183 c.p.c. , comma 6, numero 2, contenente le istanze istruttorie, e abbia successivamente ratificato la memoria depositata dal legale privo di procura, non è in grado di determinare il risultato di fugare ogni dubbio sulla riferibilità dell'atto difensivo alla parte nell'interesse della quale detta attività processuale è stata espletata, allorché detta attività si sia espressa tardivamente, una volta maturate le preclusioni processuali, come nel caso in esame. 1 26. Effettiva conoscenza e riferibilità dell'atto alla parte rappresentata nel giudizio possono ben determinare l'operare del principio della strumentalità delle nullità processuali previsto nell' articolo 156 c.p.c. , secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto non è privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato o comunque ha raggiunto il suo scopo cfr. commi 2 e 3 . 1.27. Tale principio, come è noto, non può operare allorché l'atto sia privo dei requisiti formali e, riguardo ad esso, siano maturate preclusioni processuali che lo rendano non più ratificabile nel rispetto dei tempi che regolano il giusto contraddittorio. Difatti, il regime di preclusioni caratterizzato dalla perfetta sequenzialità degli oneri assertivi, contestativi e probatori previsti nelle norme processuali - nel caso specifico nell' articolo 183 c.p.c. , comma 6, - è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, sicché la relativa inosservanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte Cass. Sez. 2 -, Sentenza numero 17121 del 13/08/2020 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza numero 16800 del 26/06/2018 Cass. Sez. 3, Sentenza numero 7270 del 18/03/2008 . 1.28. E' pertanto evidente che l'atto processuale nullo può raggiungere il suo scopo solamente ove la ratifica intervenga entro il termine processuale indicato nella norma che ne regola le scadenze processuali. 1.29. Orbene, nel caso in questione la ritenuta ratifica è intervenuta tardivamente allorché l'eccezione era stata tempestivamente sollevata dalla difesa della ricorrente con la successiva memoria ex articolo 183 c.p.c. , numero 3, in riferimento alla prova per testi che era stata anteriormente dedotta dal procuratore domiciliatario della controparte con la memoria ex articolo 183 c.p.c. , numero 2. 1.30. Il caso de quo riguarda evidentemente una fattispecie in cui l'intervento in thesi sanante del difensore di parte è avvenuto successivamente al maturare della preclusione istruttoria prevista dalla legge, dopo che l'eccezione era stata prontamente rilevata dalla parte nella prima memoria successiva. Pertanto chiaramente si versa in una ipotesi in cui la ratifica del difensore è intervenuta tardivamente, allorché le preclusioni istruttorie erano maturate questione tuttavia non considerata dal giudice del merito nel superare detta eccezione di nullità, peraltro rilevabile ex officio. 1.31. Si deve pertanto rilevare la fondatezza della censura, là dove la sentenza ha ritenuto che l'atto processuale de quo, per quanto non sottoscritto dal procuratore alle liti, è valido perché fatto proprio dal difensore della parte, consentendo così l'ingresso a un'attività istruttoria che, in realtà, era oramai preclusa. 2. Il secondo motivo deduce una motivazione gravemente carente in quanto non avrebbe tenuto conto delle diverse versioni rese dai testi sentiti in sede penale e nell'istruttoria. Soprattutto del fatto che il teste C. avesse detto che la conducente dell'auto aveva frenato, mentre in sede penale i testi avevano riferito che non vi fu alcuna frenata e non vi erano tracce di frenata evidenti, ritenendo maggiormente credibile la versione resa dal trasportato. 3. Con il terzo motivo si denuncia che la Corte avrebbe completamente obliterato la gravità delle lesioni riportate dalla ciclista sfondamento completo della cassa toracica che dimostrerebbe sia la velocità pericolosa tenuta dalla conducente della vettura nell'occasione, sia l'impatto frontale e non laterale, per come descritto dal teste C. nell'istruttoria civile. In particolare si censura la decisione ove non ha considerato gli elementi da cui si desume la pericolosità della velocità di marcia rispetto ai luoghi pieno centro urbano, entità delle lesioni con frantumazione delle costole sinistre anche mediante semplice ragionamento presuntivo. 3.1. I motivi restano assorbiti in ragione dell'accoglimento del primo motivo, posto che la motivazione oggetto di censura si basa sull'istruttoria invalidamente acquisita nel giudizio civile. Mette conto, tuttavia, pur dovendo il Giudice del rinvio, in ragione dell'accoglimento del primo motivo nei termini e per le ragioni indicate, tenere conto solo del materiale istruttorio acquisito nei giusti tempi processuali, che il secondo ed il terzo motivo avrebbero presentato ragioni di fondatezza quanto alla critica svolta. Con riferimento al secondo motivo, la motivazione che esprime la valutazione della prova testimoniale C. sarebbe stata effettivamente del tutto contraddittoria ed a ragione veniva criticata come tale a pag. 6 nell'illustrazione del secondo motivo, in particolare nella seconda proposizione. Tanto avrebbe giustificato l'accoglimento in parte qua del secondo motivo. Con riferimento aò terzo motivo, si rileva invece che nella motivazione resa nella sentenza cassanda l'imputare alla ricorrente di non avere dimostrato di non avere offerto elementi concreti per far valutare come comunque pericolosa rispetto alle circostanze di tempo e luogo la velocità stessa rivela una erronea applicazione dei criteri di valutazione dell' articolo 2054 c.c. , comma 2, atteso che ciò che ai detti fini rileva è la mancanza oggettiva di prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e non la mancanza di prova da parte del danneggiato che si poteva evitarlo. Sotto tale profilo, si rileva che anche in presenza del limite di 50 km orari in prossimità degli incroci si deve rallentare e se anche rallentando lo scontro risulti comunque inevitabile e cagionato per effetto della prevalente condotta della ciclista, va assegnata rilevanza alla tenuta di una minore velocità come eventualmente determinativa di minori danni Una corresponsabilità è stata negata con un ragionamento in iure errato. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza e invio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione e sezione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri cassa e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.