Il decisum in rassegna pone al centro dell’attenzione il tema della modifica della proposta concordataria, ex articolo 175, l. fall. Si tratta, in particolare, di delineare i termini e le modalità di modifica della proposta di concordato.
Sul punto, i giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con l'ordinanza numero 22988/22, chiariscono che secondo la formulazione dell'articolo 175, comma 2, l. fall. nel testo applicabile ratione temporis , è possibile, per il debitore, modificare la proposta di concordato presentata unitamente al ricorso purché le variazioni intervengano prima dell'inizio delle operazioni di voto, con l'effetto che devono ritenersi inammissibili le modifiche del contenuto della proposta che siano intervenute dopo che i creditori hanno manifestato il proprio consenso alla soluzione prospettata dall'imprenditore, atteso che, in caso contrario, come sottolineato dalla dottrina, verrebbero sovvertiti i principi che governano l'approvazione del concordato e, più in generale, la stipulazione di ogni intesa negoziale, la quale presuppone la piena coincidenza tra proposta ed accettazione. I creditori, invero, devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa informazione, e quindi, approvando la proposta ed il piano presentati dal debitore, consapevolmente accettare anche il rischio di un diverso esito della liquidazione, ma sempre nei termini in cui quest'ultima è stata prospettata, posto che compete appunto solo al ceto creditorio ogni valutazione di merito in ordine alla convenienza economica del piano, alle sue probabilità di successo ed ai rischi inerenti. Il fatto. Con sentenza del 18 gennaio 2017, la Corte d'appello di Firenze accolse il reclamo proposto dalla Banca Omega, ex articolo 183, l. fall., contro il decreto di omologa del concordato preventivo della Beta di Caio & C. s.a.s. e rimise gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata dallo stesso istituto di credito. In particolare, quella corte, pur escludendo che vi fosse stato un abuso dello strumento concordatario per il fatto che la società aveva, in precedenza, già presentato una domanda di concordato cosiddetto in bianco non approvata dai creditori, rilevò tra l'altro che la proposta non individuava tutti i crediti prededucibili, mancando dell'indicazione di quello dell'attestatore e di quelli maturati dai professionisti in relazione alle domande svolte per la prima domanda concordataria e, successivamente, al posto di meri chiarimenti erano state inserite delle modifiche non ammissibili. Contro questa decisione la Beta s.a.s. ed i suoi soci accomandatari hanno proposto ricorso in Cassazione, cui ha resistito la banca con controricorso. In particolare, per quanto qui di interesse, si censura la sentenza impugnata del giudice fiorentino laddove ha ritenuto esistente una inammissibile integrazione o modifica della proposta concordataria, anziché considerare che quello che era contenuto nella memoria era solo una precisazione di quanto contenuto nella domanda di concordato. Gli Ermellini dichiarano il gravame de quo fondato, chiarendo che l'asserita inammissibile modifica/integrazione, che la corte distrettuale ha inteso ravvisare nel contenuto della memoria della Beta di Caio & C. s.a.s., in realtà, non ebbe ad investire i dati aziendali e la loro veridicità, né riguardò significativamente il piano o la proposta, rimasti praticamente immutati, né, ancora, interessò l'entità del passivo accertato o dell'attivo ipotizzato, o le modalità ed i tempi di realizzazione del piano e della proposta predetti o eventuali percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori. La definizione di modifica della proposta concordataria può essere data “in negativo” partendo dalla definizione di “nuova proposta”. Tutte quelle modifiche alla proposta che non configurano una “nuova” proposta, almeno tendenzialmente costituiscono una semplice “modifica”. A tal proposito, pur nella diversità delle declinazioni date dalla dottrina e dalla giurisprudenza al concetto di “nuova proposta”, si può affermare che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori, tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta in aggiunta o in alternativa, secondo un altro orientamento interpretativo, laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto “satisfattorio” del ceto creditorio, quali, inter alia il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografi, la previsione di una nuova finanza. La modifica della proposta per essere rilevante, ai fini dell'articolo 175, comma 2, l. fall., deve riguardare elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione. Si vuol dire, cioè, che quella disposizione, lungi dal doversi intendere riferita ad un qualsivoglia mutamento, magari di carattere assolutamente insignificante, della proposta originaria, deve trovare applicazione in presenza di una modifica che, concretamente, pregiudichi la valutazione quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo già effettuata dai creditori approvando la proposta ed il piano ad essa relativo. In definitiva, l'asserita inammissibile modifica/integrazione del piano di concordato che la corte distrettuale ha inteso ravvisare, altro non erano che meri chiarimenti, inidonei a scalfire la complessiva valutazione quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo già effettuata dai creditori approvando la proposta ed il piano ad essa relativo.
Presidente Cristiano – Relatore Campese Fatti di causa 1. Con sentenza del 18 gennaio 2017, numero 83, la Corte d'appello di Firenze accolse il reclamo proposto dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa Società Cooperativa oggi Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, d'ora in avanti, breviter, Banca , L. Fall., ex articolo 183, contro il decreto di omologa del concordato preventivo della omissis s.a.s. e rimise gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata dalla stessa Banca. 1.1. Quella corte, in particolare, pur escludendo che vi fosse stato abuso dello strumento concordatario per il fatto che la società avesse in precedenza già presentato una domanda di concordato cd. in bianco non approvata dai creditori, rilevò con valore affatto dirimente rispetto ad altre doglianze che considerò assorbite che i la proposta non individuava tutti i crediti prededucibili, mancando dell'indicazione di quello dell'attestatore e di quelli maturati dai professionisti in relazione alle attività svolte per la prima domanda concordataria ii il tribunale aveva chiesto chiarimenti sul punto, per poi limitarsi a dare atto che questi erano stati forniti all'udienza del 9 dicembre 2015, senza nulla aggiungere nel decreto, nè risultando la rinuncia ai crediti in questione iii il credito dell'attestatore era stato inammissibilmente inserito alla predetta udienza, dopo che la proposta era stata già approvata, quando, invece, sarebbe stata necessaria una nuova relazione del commissario giudiziale ed una nuova votazione sulla proposta, ai sensi della L. Fall., articolo 175, comma 2. 2. Contro questa decisione la omissis s.a.s. ed i suoi soci accomandatari T.M. e Ma. hanno proposto ricorso per cassazione introduttivo del procedimento numero 7560/2017 numero r.g. affidato a sette motivi, cui la Banca ha resistito con controricorso. 2.1. Quest'ultima, poi, ha fatto pervenire una memoria nella quale ha evidenziato la pendenza di un altro ricorso introduttivo del procedimento numero r.g. 2081/2018 , recante due motivi, dalla stessa parimenti resistito con diverso controricorso, con cui la menzionata società ed i suoi soci accomandatari hanno impugnato pure la sentenza dell'1 dicembre 2017, numero 2723, con cui la Corte di appello di Firenze, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella sua precedente sentenza numero 83/2017, aveva respinto il reclamo da essi promosso, L. Fall., ex articolo 18, avverso la dichiarazione del loro fallimento pronunciata dal Tribunale di Pisa in esito alla descritta rimessione degli atti disposta dalla corte fiorentina nella medesima sentenza numero 83/2017. 2.2. Questa Suprema Corte, dovendo procedere alla trattazione congiunta dei due ricorsi secondo l'insegnamento di Cass., SU, numero 1521 del 2013 , con ordinanza interlocutoria numero 15689 del 2021, ha rinviato la trattazione del ricorso numero r.g. 7560/2017 a nuovo ruolo ai fini della riunione con quello successivamente iscritto al numero r.g. 2081/2018. 2.3. Infine, con ulteriore ordinanza interlocutoria numero 41978 del 2021, la stessa Corte, riunito il ricorso numero r.g. 2081/2018 a quello numero r.g. 7560/2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente del procedimento numero r.g. 2081 del 2018, ex articolo 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della omissis s.a.s. e dei suoi soci accomandatari T.M. e Ma. , contestualmente assegnando il termine per il relativo adempimento. Ritualmente e tempestivamente eseguito quest'ultimo, il menzionato fallimento è rimasto solo intimato. Sono state depositate memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.comma in entrambi i suddetti procedimenti. Ragioni della decisione 1. Ferma la già avvenuta riunione dei due descritti ricorsi cfr. Cass., ord. interloc., numero 41978 del 2021 , deve immediatamente rimarcarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le stesse impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato, perché, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti cfr. Cass., SU, numero 1521 del 2013 per come ribadito, poi, da Cass., SU, numero 9146 del 2017. In senso analogo si veda pure, in motivazione, la più recente Cass. numero 11354 del 2020, secondo cui anche nel caso di mancata proposizione di autonoma impugnazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, avverso il decreto della corte d'appello di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, il debitore può legittimamente proporre le proprie doglianze in merito nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento successivamente pronunciata dal tribunale, a seguito della rimessione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi della L. Fall., articolo 22, comma 4, in quanto il rapporto tra i due procedimenti si atteggia come di conseguenzialità eventuale del fallimento e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento . È intuitivo, peraltro, che, stante l'evidente identità di ratio, analogo principio debba valere anche allorquando sopravvenga il fallimento mentre sia ancora pendente l'impugnazione avverso il decreto di revoca dell'omologazione predetta. 1.1. Sopravvenuto il fallimento, dunque, secondo la riportata giurisprudenza i motivi d'impugnazione proposti contro il diniego o la revoca dell'omologazione del concordato si traducono necessariamente in ragioni d'impugnazione della dichiarazione di fallimento, con la precisazione che i primi, oltre a poter essere anche le uniche ragioni di quest'ultima impugnazione, devono essere anche necessariamente riproposti contro la sentenza di fallimento, perché il giudizio di reclamo L. Fall., ex articolo 18, assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa così la citata Cass., SU, numero 9146 del 2017 . 1.2. Ne consegue che il separato giudizio di omologazione del concordato è reso improseguibile dal sopravvenuto fallimento e che se il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato non è stato impugnato autonomamente, nè censurato con il reclamo avverso la sentenza di fallimento, la decisione di non omologabilità del concordato diviene definitiva ed il giudizio di impugnazione L. Fall., ex articolo 18, verterà esclusivamente sui presupposti del fallimento così, verbatim, sempre Cass., SU, numero 9146 del 2017 . E con la ulteriore conseguenza che se il decreto di rigetto, in primo o in secondo grado, della domanda di omologazione del concordato è stato a sua volta impugnato, le relative censure debbono essere riproposte nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento e il separato giudizio di omologazione del concordato diverrà improcedibile così, verbatim, ancora Cass., SU, numero 9146 del 2017 . Sarebbe inipotizzabile, infatti, che, in accoglimento del reclamo del debitore, sia dichiarato omologabile un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento nè sarebbe possibile la sospensione del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in attesa della definizione del giudizio di omologazione, perché le questioni relative all'omologazione sono integralmente e necessariamente assorbite nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento cfr. Cass., SU, numero 1521 del 2013 Cass. numero 11354 del 2020 . 2. Tanto premesso, la vicenda processuale oggi in esame è caratterizzata dalla contemporanea pendenza dei due giudizi sopra esaminati vale a dire quelli afferenti la dichiarazione di fallimento e di diniego di/revoca della omologazione del concordato preventivo , posto che la omissis s.a.s. ed i suoi soci accomandatari T.M. e Ma. hanno deciso di impugnare immediatamente la sentenza numero 83/2017 della corte di appello fiorentina di revoca della omologazione del concordato preventivo della menzionata società emessa il 18 gennaio 2017, riproponendo, poi, sostanzialmente, le medesime doglianze nel successivo giudizio impugnatorio L. Fall., ex articolo 18, intrapreso nei confronti della sentenza reiettiva del reclamo contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Pisa, dopo che la corte distrettuale gli aveva rimesso gli atti, in seguito alla revoca della omologazione del concordato. 2.1. Si è al cospetto, in altri termini, del rapporto tra due diverse impugnazioni autonomamente avanzate, riguardanti le sentenze aventi ad oggetto, rispettivamente, la revoca dell'omologazione del concordato preventivo ed il rigetto del reclamo L. Fall., ex articolo 18 contro la sentenza dichiarativa di fallimento rapporto da risolversi, alla stregua di quanto già chiarito, nel senso della necessaria dichiarazione di improcedibilità della prima di esse ricorso, numero r.g. 7560 del 2017, contro l'avvenuta revoca della omologazione del concordato preventivo , con conseguenziale assorbimento delle questioni ivi poste, peraltro puntualmente ribadite nel giudizio impugnatorio L. Fall., ex articolo 18. 3. Superflua rivelandosi, allora, per quanto appena detto, la descrizione dei motivi formulati dalla omissis s.a.s. e dai suoi soci accomandatari T.M. e Ma. con il loro menzionato ricorso numero r.g. 7560/17, le doglianze dai medesimi svolte nel successivo loro ricorso numero r.g. 2081/18 prospettano, in sintesi, rispettivamente I Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e/o falsa applicazione del R.D. numero 267 del 1942, articolo 161 e 175, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto esistente una inammissibile integrazione o modifica della proposta concordataria, anziché considerare che quanto contenuto nella memoria del 19.11.2015 depositata telematicamente il 21.11.2015 era solo una precisazione di quanto contenuto nella domanda di concordato, e laddove ha concluso che la domanda di concordato non poteva essere omologata avendo assunto forma diversa da quella inizialmente proposta e che era stata portata all'adunanza dei creditori per la votazione II Ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, dovuta ad omessa o insufficiente motivazione, tanto da non poterne trarre la ratio decidendi, su di un fatto decisivo costituito dai contenuti costituito dai documenti del decreto di convocazione del Tribunale di Pisa del 30.10.2015 e nella memoria depositata telematicamente in data 21.11.2015 dalla omissis e dell'allegata dichiarazione di precisazione e rinuncia dei crediti professionali . 4. Il primo dei suddetti motivi si rivela fondato, con conseguente assorbimento del secondo. 4.1. Conviene ricordare, innanzitutto, che la corte territoriale, dopo aver richiamato la L. Fall., articolo 175, comma 2, nel testo vigente all'epoca della proposta concordataria ed utilizzabile ratione temporis, atteso che la prima risale all'1 aprile 2015 mentre l'abrogazione di detta norma, disposta dal D.L. numero 83 del 2015, articolo 3, comma 4, lett. b , interessa, giusta l'articolo 23, comma 1, del medesimo D.L., i procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data - 21.8.2015 - di entrata in vigore della L. numero 132 del 2015, che ha convertito, con modificazioni, quel decreto ed i principi sanciti da Cass. numero 8575 del 2015, così ha opinato Come esattamente si rilevava nella precedente sentenza di questa Corte il riferimento è alla sentenza numero 83/2017, che accolse il reclamo proposto dalla Banca contro il decreto di omologa del concordato preventivo della omissis s.a.s. e rimise gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata dalla stessa banca. Ndr , e riceve conferma dalla lettura dei documenti pure in questa sede prodotti dalle parti, la seconda proposta di concordato numero 15/15, docomma 7 prevedeva al punto 5.5. spese in prededuzione per complessivi Euro 56.752,00, specificate nell'allegato 16 come previste a pari metà per l'Avv. G. e per il Dott. F. , rispettivamente avvocato ed attestatore del primo concordato. In effetti, nulla era detto in relazione al compenso dell'attestatore del secondo concordato, rag. Ma. , il cui compenso era da indicare ovviamente in prededuzione mentre erano previsti solo i compensi prededuttivi dell'Avv. G. e del Dott. F. per le prestazioni relative al primo concordato. Ne segue che, in sede di memoria di chiarimenti del 19/11/2015 con allegato oggi prodotta come docomma 8 e pacificamente presente nella fase di omologa come neppure la Banco di Credito Fiorentino - Mugello Impruneto Signa - Credito Cooperativo - Socomma Coop. già Banca di Credito cooperativo di Signa contesta e della quale, dunque, si prende atto in questa fase , si assiste ad una vera e propria modifica ed integrazione della proposta, in quanto si escludono per rinuncia, sopravvenuta solo in fase di chiarimento, dei professionisti medesimi i crediti dell'Avv. G. e del Dott. F. e si ricolloca l'importo prededuttivo per metà a favore di G. e G. per il nuovo concordato e per la restante metà a favore dell'attestatore Ma. , sempre per il secondo concordato. La modifica ed integrazione della proposta sul punto sono evidenti, dato che si escludono due crediti a seguito di sopravvenuta e contestuale rinuncia ad essi, e se ne introducono tre nuovi, a favore di creditori prededuttivi del secondo concordato, ignorati nella proposta 15/15 votata dai creditori. Ne segue conferma del motivo di inammissibilità del concordato già affermato con la sentenza 83/2017 di questa Corte e rigetto del presente reclamo avverso la sentenza di fallimento. Il resto è assorbito cfr. pag. 6-7 dell'impugnata sentenza numero 2723 del 2017 . 4.1.1. In sintesi, dunque i si è ravvisata una inammissibile modifica/integrazione della proposta concordataria nel contenuto della memoria del 19 novembre 2015 del cui avvenuto deposito anche nel giudizio di omologazione innanzi al Tribunale di Pisa, cui era seguito il reclamo L. Fall., ex articolo 183, definito dalla precedente sentenza della medesima corte numero 83/2017, si è specificamente dato atto , che, invece, secondo la prospettazione degli odierni ricorrenti, recava solo una precisazione di quanto già presente nella proposta stessa ii si è concluso che quest'ultima non poteva essere omologata avendo assunto forma diversa da quella inizialmente predisposta e poi votata all'adunanza dei creditori. 4.2. Orbene, rileva il Collegio che, come analiticamente riferito in ricorso, la proposta concordataria di cui si oggi discute, recante la divisione dei creditori in classi, include nella prima di esse i crediti prededucibili ivi individuati Sono appostati in questa categoria i crediti per spese di giustizia, le spese per la fase di liquidazione, le spese di assistenza professionale avvocati, commercialisti e periti per l'ammissione alla procedura di concordato, il compenso per il professionista attestatore e le spese legali per l'omologa, il tutto per un importo complessivo, di Euro 148.752,00 , altresì quantificando in Euro 56.752,00 le spese professionali, dopo aver precisato a parte l'entità delle spese di giustizia e di quelle di liquidazione. 4.2.1. Nella successiva memoria del 19 novembre 2015, - il cui contenuto pure è stato riprodotto nell'odierno ricorso - la società proponente il concordato, dando seguito alla specifica richiesta di chiarimenti di cui al provvedimento del menzionato tribunale del 30 ottobre 2015 1. se ed in che modo nel passivo concordatario siano stati inseriti i crediti professionali maturati in favore dei professionisti e dell'attestatore che hanno prestato la loro opera per la redazione della proposta non approvata dal ceto creditorio 2. L'ammontare specifico dei compensi necessari per la seconda proposta concordataria , precisò, tra l'altro, che le spese da affrontare per i professionisti che hanno prestato la loro opera nell'intera procedura di concordato sono soltanto quelle previste nella proposta oggi in corso di omologazione e quindi Avv. G.S. ed Avv. G.S. , advisors legali, credito di complessivi Euro 28.375,44 al lordo di IVA e CPA Rag. Ma.Ma. , attestatore, credito di complessivi Euro 28.375,44 al lordo di IVA e CP . Allegò, inoltre, per l'ipotesi in cui la proposta peccasse in chiarezza sul punto , la dichiarazione degli Avv.ti G.S. e G.S. , nonché del Dott. F.G. , attestante la rinuncia condizionata all'avvenuta omologazione di tale seconda proposta concordataria ai crediti maturati per l'opera rispettivamente prestata nell'ambito della precedente proposta presentata da omissis s.a.s. che non aveva ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei creditori . 4.3. Occorre, dunque, chiedersi se il riportato contenuto di detta memoria configurasse una vera e propria integrazione e/o modifica della seconda proposta concordataria già sottoposta al voto dei creditori che l'avevano approvata - come opinato dalla corte distrettuale, per le ragioni già descritte, nella decisione oggi impugnata - oppure una mera precisazione di quanto in quest'ultima già indicato. E ciò ricordando che, secondo la formulazione della L. Fall., articolo 175, comma 2 nel testo, applicabile ratione temporis, già richiamato , è possibile, per il debitore, modificare la proposta di concordato presentata unitamente al ricorso purché le variazioni intervengano prima dell'inizio delle operazioni di voto, con l'effetto che devono ritenersi inammissibili le modifiche del contenuto della proposta che siano intervenute dopo che i creditori hanno manifestato il proprio consenso alla soluzione prospettata dall'imprenditore, atteso che, in caso contrario, come sottolineato dalla dottrina, verrebbero sovvertiti i principi che governano l'approvazione del concordato e, più in generale, la stipulazione di ogni intesa negoziale, la quale presuppone la piena coincidenza tra proposta ed accettazione. I creditori, invero, devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa informazione, e quindi, approvando la proposta ed il piano presentati dal debitore, consapevolmente accettare anche il rischio di un diverso esito della liquidazione, ma sempre nei termini in cui quest'ultima è stata prospettata, posto che compete appunto solo al ceto creditorio ogni valutazione di merito in ordine alla convenienza economica del piano, alle sue probabilità di successo ed ai rischi inerenti. 4.3.1. È indubbio, poi, che qualsiasi modifica sostanziale della proposta o del piano deve essere accompagnata dalla relazione dell'attestatore, come prevede la L. Fall., articolo 161, comma 3, ultimo periodo. È anche vero, però, che la relazione dell'attestatore deve riguardare, giusta il comma 3, primo periodo, dell'appena citata disposizione, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . 4.4. È opportuno sottolineare, altresì, che la modifica può investire sia la proposta concordataria che il piano di concordato tanto trova conferma nel confronto tra la L. Fall., già menzionato articolo 175, comma 2, La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto e la L. Fall., articolo 179, comma 2, nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dal D.L. numero 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 134 del 2012 , secondo cui Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto . 4.4.1. La fattispecie riconducibile a quest'ultima norma è quella di una proposta di concordato già approvata - rispetto alla quale, pertanto, non sono ammesse modifiche - il cui piano subisce delle modifiche perché, ad esempio, il proponente incorpora le indicazioni/suggerimenti del commissario giudiziale contenuti nella relazione L. Fall., ex articolo 172, mentre la proposta rimane la medesima. Del resto, un conto è il trattamento economico che il debitore offre ai propri creditori id est, la proposta di concordato altro sono le modalità con cui il debitore ottiene le risorse necessarie per poter adempiere a quanto ha promesso a questi ultimi. Alteris verbis, la proposta consiste nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano ha la diversa funzione di illustrare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi con cui verrà adempiuta la proposta. La prima consente di comprendere il risultato finale della procedura di risanamento, indica eventuali classi di creditori, con le rispettive percentuali di soddisfo, e la natura della procedura liquidatoria in continuità diretta o indiretta, o mista , mentre il secondo pone un'attenzione particolare sul processo industriale nel caso di continuità o finanziario nel caso di liquidazione . 4.5. La definizione di modifica della proposta questa essendo l'ipotesi cui si è riferita la corte fiorentina , poi, può essere data in negativo , partendo dalla definizione di nuova proposta tutte quelle modifiche alla proposta che non configurano una nuova proposta, almeno tendenzialmente costituiscono una semplice modifica . A tale proposito, pur nella diversità delle declinazioni date dalla giurisprudenza e dalla dottrina al concetto di nuova proposta , si può affermare che le modifiche integrino una nuova proposta allorquando i mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società , tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell'attività di valutazione dell'attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull'assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta ii in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto secondo un orientamento interpretativo , laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull'impianto satisfattorio del ceto creditorio, quali, inter alla il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza. 4.6. La modifica della proposta, peraltro, pure laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare, per essere rilevante ai fini della L. Fall., articolo 175, comma 2, elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione. Si vuoi dire, cioè, che quella disposizione, lungi dal doversi intendere riferita ad un qualsivoglia mutamento, magari di carattere assolutamente insignificante, della proposta originaria, deve trovare applicazione in presenza di una modifica che, concretamente, pregiudichi la valutazione quanto alla convenienza economica, ai suo rischi, alla sua possibilità di successo già effettuata dai creditori approvando la proposta ed il piano ad essa relativo. 4.6.1. Tanto premesso, può osservarsi, allora, che l'asserita, inammissibile modifica/integrazione che la corte distrettuale ha inteso ravvisare si escludono due crediti a seguito di sopravvenuta e contestuale rinuncia ad essi, e se ne introducono tre nuovi, a favore di creditori prededuttivi del secondo concordato, ignorati nella proposta 15/15 votata dai creditori nel contenuto della predetta memoria della omissis s.a.s. del 19/21 novembre 2015, in realtà, non ebbe ad investire i dati aziendali e la loro veridicità, nè riguardò significativamente il piano o la proposta, rimasti praticamente immutati, nè, ancora, interessò l'entità del passivo accertato o dell'attivo ipotizzato, o le modalità ed i tempi di realizzazione del piano e della proposta predetti o eventuali percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori. 4.6.2. Quella memoria, invece, provvide solo, da un lato, ad individuare nominativamente i soggetti già classificati, sebbene in modo generico, come titolari di crediti per le spese di assistenza professionale avvocati, commercialisti e periti per l'ammissione alla procedura di concordato, o per il compenso per il professionista attestatore nè l'eventuale sostituzione di uno di essi, il rag. Ma. , secondo attestatore, ad altri, modificò l'entità del complessivo credito prededucibile - rimasto pari ad Euro 56.752,00 - o la parte di esso spettante al sostituto rispetto al sostituito dall'altro, a facilitare la valutazione dell'impatto complessivo dei corrispondenti debiti sul concordato. Si era al cospetto, dunque, di una semplice precisazione i compensi prededucibili erano pari a complessivi Euro 56.752,00, esattamente uguali a quanto già previsto nella proposta , benché successiva all'avvenuta votazione dei creditori, di quanto fin dall'origine esistente nella proposta come votata ed approvata da questi ultimi, in nessun modo, quindi, sostanzialmente modificativa della stessa, nemmeno imponendosi, pertanto, l'ulteriore attestazione di cui la L. Fall., citato articolo 161, comma 3, ultimo periodo. 4.6.3. Si è trattato, cioè, di meri chiarimenti, resi nella condivisibile ottica di massima trasparenza sollecitata dal tribunale con il proprio, già descritto, provvedimento del 30 ottobre 2015, inidonei, però, a scalfire la complessiva valutazione quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo già effettuata dai creditori approvando la proposta ed il piano ad essa relativo. 4.6.4. Pertanto, la già descritta ratio della preclusione all'introduzione di modifiche dopo il voto appare rispettata nè, comunque, sono stati scoperti e/o denunciati crediti prededucibili originariamente non indicati. 4.7. Neppure si rivela pertinente, in ragione della palese diversità della fattispecie lì affrontata rispetto a quella odierna, il richiamo della corte fiorentina a quanto sancito da Cass. numero 8575 del 2015. 4.7.1. La vicenda ivi decisa, infatti, riguardò modifiche alla proposta originaria consistite nella riduzione dell'importo dei crediti scaduti vantati dalla debitrice, nell'indicazione di un termine più breve un anno anziché due per l'incasso di una parte degli stessi, nella previsione di differenti modalità di liquidazione dell'attivo dilazione nel pagamento del corrispettivo dovuto per il trasferimento dell'azienda, trasferimento in vendita immediata del contratto estimatorio relativo alla merce in magazzino e di un incremento delle garanzie offerte da terzi. Variazione tutte, che, pur non comportando un mutamento della originaria percentuale di soddisfacimento dei crediti indicata nella proposta, ma soltanto delle modalità di attuazione del piano concordatario, non potevano certamente considerarsi indifferenti per i creditori, in quanto, indipendentemente dall'incertezza sussistente in ordine alla loro portata migliorativa, le nuove condizioni risultavano suscettibili d'incidere non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa, e quindi sulla fattibilità economica del concordato. In altri termini, la portata tutt'altro che trascurabile delle nuove condizioni prospettate, comportando una trasformazione del piano allegato alla proposta, aveva determinato il chiaro superamento dell'accordo intervenuto con i creditori. 4.8. Da ultimo, va evidenziato che, nella sentenza del 18 gennaio 2017, numero 83, la Corte d'appello di Firenze, benché accogliendo l'impugnazione proposta dalla Banca, L. Fall., ex articolo 183, contro il decreto di omologa del concordato preventivo della omissis s.a.s., contestualmente rimettendo gli atti al Tribunale di Pisa per la pronuncia sull'istanza di fallimento presentata dalla stessa banca , espressamente escluse, disattendendo il corrispondente primo motivo di reclamo della banca medesima, che vi fosse stato abuso dello strumento concordatario per il fatto che la società avesse in precedenza già presentato una domanda di concordato cd. in bianco non approvata dai creditori. 4.8.1. Questa statuizione non è stata impugnata dall'odierna controricorrente, la quale nel proprio controricorso depositato nel procedimento numero r.g. 7560 del 2017 introdotto dal corrispondente ricorso della omissis s.a.s. e dei suoi soci accomandatari contro la sentenza suddetta , ha insistito come ha fatto pure nel controricorso depositato nel successivo procedimento numero r.g. 2081 del 2018 sulla configurabilità, a suo dire, di un siffatto abuso, ma senza proporre, come certamente avrebbe potuto in quanto, come si è detto, concretamente soccombente su tale questione benché vittoriosa nel merito. Cfr. Cass. numero 6138 del 2018 alcun ricorso incidentale condizionato. 5. In conclusione, dunque, deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso della omissis s.a.s. e dei suoi soci accomandatari numero r.g. 7560 del 2017, potendosene compensare tra le parti le spese del relativo giudizio di legittimità, attesa la sopravvenienza il 10 aprile 2017 della statuizione di Cass., SU, numero 9146 del 2017 rispetto alla data 20 marzo 2017 di proposizione del primo. Deve essere accolto, invece, il primo motivo del ricorso della medesima società e dei suoi soci accomandatari numero r.g. 2081 del 2018, dichiarandosene assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza ivi impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, da effettuarsi scrutinando pure le ulteriori argomentazioni della banca lì ritenute assorbite, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 5.1. Va dato atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. numero 5955 del 2014 Cass., S.U., numero 24245 del 2015 Cass., S.U., numero 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, numero 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia complessivamente adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, in via solidale, da parte della omissis s.a.s. e dei soci accomandatari T.M. e Ma. , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro introduttivo del procedimento numero r.g. 7560 del 2017, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso della omissis s.a.s. e dei soci accomandatari T.M. e Ma. , introduttivo del procedimento numero r.g. 7560-2017, compensandone interamente le spese tra le parti Accoglie il primo motivo del ricorso della omissis s.a.s. e dei soci accomandatari T.M. e Ma. , introduttivo del procedimento numero r.g. 2081 del 2018, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze il 10 novembre/1 dicembre 2017, numero 2723, in relazione al predetto motivo accolto, e rinvia la causa alla medesima corte di appello, in diversa composizione, per il nuovo esame, da effettuarsi scrutinando pure le ulteriori argomentazioni della banca lì ritenute assorbite, e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in via solidale, da parte della omissis s.a.s. e dei soci accomandatari T.M. e Ma. , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proprio ricorso numero 7560/2017 numero r.g., a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.