La Corte di Cassazione nella pronuncia in esame ribadisce il seguente principio di diritto «l’attività svolta dall’avvocato nell’espletamento del mandato difensivo non può aver rafforzato un patto corruttivo preesistente, e né influito sul suo mantenimento, in assenza di ogni riferimento a condotte di adesione o appoggio da parte di questi al compimento di atti contrari inerenti all’esercizio dell’ufficio pubblico posti in essere dal pubblico ufficiale».
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nella quale è stato condannato a titolo di concorso nell'attività degli intranei, l'avvocato difensore di uno degli aderenti al patto corruttivo. Il caso. Con sentenza del 29.10.2021 la Corte d'Appello di Torino confermava la condanna emessa in data 17.11.2020 dal Tribunale di Torino nei confronti di A.M. e R.P. per i reati loro ascritti, di cui, rispettivamente, all'articolo 615-ter c.p., per il primo, e agli articolo 81,110,319 c.p., per il secondo. In particolare per R.P. la Corte D'Appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino riduceva la pena principale inflittagli a anni due e mesi dieci di reclusione e la durata di quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. R.P. difensore di fiducia dell'A.P., è stato ritenuto responsabile a titolo di concorso, quale extraneus, nel reato di corruzione commesso dal suo assistito e dall'A.M., per avere agevolato l'accordo corruttivo tra gli intranei, in forza del quale l'A.P. assoldava l'A.M. per compiere, quale cancelliere presso la Corte d'Appello di Torino, una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio, dietro una retribuzione di € 1500,00 mensili. La condotta agevolativa posta in essere dall'avvocato, che è valsa a fondarne la responsabilità a titolo di concorso nel patto corruttivo, consisteva nel concordare con il cancelliere la migliore strategia pe la difesa del proprio assistito, mediante riunioni tenutesi nell'ufficio del pubblico ufficiale, con la consapevolezza del mercimonio della funzione pubblica del predetto cancelliere. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'R.P. articolando nove motivi che ruotavano tutti intorno al medesimo argomento che assume un ruolo centrale nell'impianto impugnatorio l'erronea applicazione delle regole del concorso di persone nel reato rispetto al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. In primo luogo il difensore di R.P evidenziava come tra gli atti contrari individuati a carico del cancelliere, nessuno di questi vedeva coinvolto l'avvocato difensore neppure a titolo di concorso morale. In secondo luogo, al fine di scardinare la responsabilità concorsuale, il predetto difensore dimostrava come l'intervento dell' R.P. avveniva alcuni mesi dopo la stipula dell'accordo corruttivo e terminava prima della cessazione delle dazioni di danaro proseguite anche quando il rapporto difensivo si era concluso. Sul punto il difensore di R.P. richiamava la sentenza della sez. VI della Cassazione numero 18125/2019 , secondo cui «la condotta del terzo successiva al pactum sceleris, che non implica alcuna novazione dell'accordo corruttivo, ma attiene alla sola fase esecutiva, non può assumere alcuna rilevanza se non a titolo di favoreggiamento, ove ne ricorrano i presupposti». La decisione della Corte di Cassazione. Tutti i motivi di doglianza avanzati dal difensore di R.P., per la Suprema Corte sono ritenuti fondati, in quanto idonei ad individuare l'errore di giudizio cui era incorsa la Corte d'Appello, e dal punto di vista logico, e dal punto di vista prettamente normativo, facendo errata applicazione delle regole in tema di concorso di persone nel reato rispetto al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. La Corte d'Appello erroneamente fondava la responsabilità penale dell'avvocato difensore a titolo di concorso nell'accordo corruttivo solo perché egli aveva svolto, di per sé, il ruolo di difensore di fiducia del proprio assistito, corruttore, accettando di consultarsi con il cancelliere, corrotto, unicamente al fine di concordare una linea difensiva comune. Tale attività per il Giudice di legittimità non ha alcuna attinenza con l'accordo corruttivo posto in essere tra gli intrenei. Sul punto, la Corte di Cassazione chiarisce come «l'attività svolta dall'avvocato nell'espletamento del mandato difensivo non può aver rafforzato un patto corruttivo preesistente, e né influito sul suo mantenimento, in assenza di ogni riferimento a condotte di adesione o appoggio da parte di questi al compimento di atti contrari inerenti all'esercizio dell'ufficio pubblico». Facendo applicazione di siffatto principio, è emersa la totale estraneità dell'avvocato difensore nell'attività illecita espressione dell'accordo corruttivo e dunque, per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti del ricorrente per non aver commesso il fatto.
Presidente Di Stefano - Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17 novembre 2020 dal Tribunale di Torino nei confronti di M.A. e P.R. , ha ridotto la pena principale inflitta a P.R. ad anni due e mesi dieci di reclusione e la durata di quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, confermando nel resto la condanna dei due predetti imputati per i reati loro rispettivamente ascritti, di cui agli articolo 81,110,319 c.p., ascritto al P. , ed all'articolo 615-ter c.p., ascritto al M. . Il P. è stato ritenuto responsabile del concorso quale extraneus nel reato di corruzione commesso da M.A. e P.A. - già separatamente giudicati con sentenze irrevocabili di condanna il primo e di patteggiamento il secondo - per avere nella qualità di avvocato penalista e difensore dell'imprenditore P.A. agevolato l'accordo corruttivo in forza del quale il predetto imprenditore aveva assoldato il M. , versandogli un compenso mensile di 1.500,00 Euro, per compiere una serie di atti contrari ai propri doveri di ufficio, nella qualità di cancelliere in servizio presso la Corte di appello di Torino. In particolare, il P. , nominato da P. suo difensore dietro consiglio di M. in un due distinti procedimenti penali in cui il predetto imprenditore era imputato per violenza sessuale e per corruzione, consapevole del mercimonio della funzione pubblica del predetto cancelliere, ne avrebbe supportato le attività illecite concordando con il medesimo le strategie per la migliore difesa del P. con riunioni tenutesi nell'ufficio di M. durante il suo orario di lavoro, interpellando il predetto funzionario anche per chiedere consiglio sull'importo della propria parcella da presentare al cliente da ottobre 2014 al settembre 2015 . Il M. , già giudicato e ritenuto responsabile per il reato di corruzione correlato all'imputazione ascritta al P. con sentenza irrevocabile del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2018, parzialmente riformata in appello con sentenza del 19 febbraio 2019, è stato condannato nel presente giudizio per il reato di cui all'articolo 615-ter c.p. in relazione a due accessi abusivi al sistema informatico del casellario e del REGE in data 27 febbraio 2015 su due nominativi specifici E.K.F. e F.F.Z. , ritenuti avvinti dalla continuazione con i reati dello stesso tipo già giudicati nell'anzidetta sentenza irrevocabile del 19 febbraio 2019, trattandosi di uno stralcio del predetto procedimento. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, M.A.R. ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c in relazione all'articolo 649 c.p.p., commi 1 e 2, con riguardo al giudicato per gli stessi fatti intervenuto nei confronti di M. in relazione al reato di cui all'articolo 615-ter c.p. con la sentenza emessa dal Tribunale in data 19 gennaio 2018, parzialmente riformata in appello con sentenza del 19 febbraio 2019, emessa ai sensi dell'articolo 599-bis c.p.p In estrema sintesi, si censura la decisione del Tribunale per avere nel separato procedimento disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il reato di cui all'articolo 615-ter c.p., oggetto del presente giudizio, sebbene tutti i reati ascritti al M. , inizialmente oggetto di una richiesta di patteggiamento non accolta, erano poi confluiti in quel procedimento per effetto della riunione disposta al proc. numero 7244/2016 R.G.N. R. definitosi con il giudicato irrevocabile di condanna. Conseguentemente, per effetto dell'errata ordinanza di restituzione disposta dal Tribunale in quel procedimento con la sentenza di condanna emessa nei confronti di M. per una imputazione da ritenersi, invece, già inclusa perché relativa ai medesimi fatti di reato, il predetto ricorrente ha subito un secondo processo ed una seconda condanna per un reato da cui era già derivata la sua condanna ad anni sei di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione sempre in relazione all'articolo 649 c.p.p. per violazione del principio del ne bis in idem processuale per effetto della preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dallo stesso ufficio del Pubblico Ministero e per carenza di motivazione su tale questione. Si rappresenta che, anche sulla base della decisione delle Sez. U. numero 34655 del 28/05/2005, il Pubblico Ministero aveva già esaurito il proprio potere di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale nel separato procedimento. Si obietta che nei confronti di M. gli accessi abusivi erano soltanto due, quello commesso per favorire P.A. di cui al capo 9 , e quello commesso in concorso con Q.F. di cui al capo 6 , e per essi non era stata indicata la data del commesso reato e nè l'entità degli aumenti per la continuazione. 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, P.R. ha proposto ricorso, articolando nove motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articolo 513 e 238 c.p.p., comma 4, in riferimento alla inutilizzabilità del verbale di interrogatorio reso dal coimputato M.A. contra alios in difetto di consenso e per l'omessa motivazione sulle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex articolo 603 c.p.p Si denuncia in primis la violazione del divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da M.A. , per essersi questi nel corso del procedimento pendente a carico di P. avvalso della facoltà di non rispondere. La mancanza di opposizione all'acquisizione di quel verbale è stata erroneamente ritenuta da parte della Corte di appello equivalente ad un consenso alla piena utilizzabilità di quel verbale, in violazione dell'articolo 513 c.p.p. che ne ammette l'utilizzazione solo nei confronti dello stesso imputato e condiziona l'utilizzabilità nei confronti degli altri alla necessità del loro consenso, in questo caso mai dato. In secondo luogo, viene censurata la motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione dell'esame del predetto coimputato, che conseguiva alla dedotta inutilizzabilità di quel verbale di interrogatorio che la Corte ha respinto ravvisando una inammissibilità della richiesta correlata ad un motivo nuovo nonché l'assenza di risposta sulla ulteriore richiesta di assumere le deposizioni dei testi C. e C. . 3.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. d , per l'omessa assunzione di una prova decisiva per la disponibilità sopravvenuta del predetto coimputato M. a rendere dichiarazioni sul ruolo svolto dall'avvocato P. . 3.3. Con il terzo emotivo denuncia violazione di legge in relazione agli articolo 238-bis, 187 e 192, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in merito alla rilevanza probatoria vincolante che è stata data alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2018 emessa nei confronti di M.A. , senza alcuna rivalutazione critica della fattispecie di reato di corruzione propria per atto contrario ascritta al predetto coimputato con precipuo ed esclusivo riguardo alla posizione del ricorrente per il ravvisato concorso quale extraneus, rispetto agli specifici unici atti contrari sussumibili nella fattispecie della corruzione propria che sono stati ravvisati a carico del M. . Si obietta in ultima analisi che degli atti contrari individuati nella sentenza a carico di M. , nessuno di essi vede coinvolto l'avvocato P. . La questione era stata dedotta già nei motivi di appello ma è rimasta priva di risposta non avendo la Corte di merito spiegato in che modo l'imputato abbia potuto essere coinvolto nelle condotte corruttive accertate per altri fatti cui è rimasto del tutto estraneo occultamento del fascicolo di Q. che ne ha determinato l'estinzione del reato procacciamento di clienti all'avv. M. in cambio di percentuali sugli onorari accessi al Casellario su richiesta di P. e millanterie nei confronti del predetto imprenditore per l'assegnazione di processi a giudici compiacenti . Si censura che la Corte di appello ha fatto applicazione errata della regola sottesa all'istituto della revisione per contrasto di giudicati che non preclude il potere ed il dovere del giudicante di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti connessi, anche se separatamente già giudicati, non essendovi alcun vincolo pregiudiziale nella valutazione delle prove ivi comprese la valutazione delle sentenze irrevocabili quali prova dei fatti in esse accertati. Il ricorrente ripercorre, poi, la vicenda che ha visto il coinvolgimento dell'avvocato P. per rimarcare che dalle intercettazioni e dalle altre risultanze probatorie in atti emerge come non via sia stato alcun concorso neppure morale nel compimento di atti inerenti l'ufficio di cancelliere, posti in essere dal M. con specifico riferimento ai procedimenti penali, i soli di cui si è occupato il predetto ricorrente quale difensore di fiducia nominato dall'imprenditore P. . In definitiva delle plurime vicende poste a fondamento della condanna di M. per il reato di corruzione ex articolo 319 c.p. non viene operata alcuna disamina da parte della Corte di appello rispetto agli atti inerenti l'ufficio di cancelliere, sia contrari e sia conformi, oltre che in parte anche del tutto estranei a tale ufficio, rispetto ai quali si potesse ravvisare un coinvolgimento dell'avv. P. , essendo mancata nella condanna anche una corretta qualificazione giuridica dei fatti per l'assimilazione nell'unica fattispecie dell'articolo 319 c.p., senza distinzione con quella di cui all'articolo 318 c.p 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai supposti atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da M. e che sono richiesti per l'integrazione della fattispecie prevista dall'articolo 319 c.p Nel corpo del motivo il ricorrente ripercorre l'intera vicenda che riguarda più da vicino le condotte di reato ascritte al M. , scandendo tutti gli accadimenti nella loro sequenza temporale ed in ordine cronologico. Evidenzia che le funzioni svolte da M. si riducono alla tenuta del registro del Fondo Unico di Giustizia e che gli unici atti inerenti in senso ampio il suo ufficio sono costituiti dagli accessi abusivi al sistema REGE, ma rispetto ad essi non risulta che vi sia mai stata una richiesta o una successiva condivisione di tali atti da parte dell'avvocato P. . Con riferimento, poi, alla presunta capacità di M. di poter influire sull'assegnazione del processo in appello a carico di P. , tale esternazione è avvenuta senza la presenza o la partecipazione dell'avvocato P. ed è risultata comunque una millanteria. Vengono passate in rassegna le altre condotte individuate come atti contrari al pubblico ufficio in particolare la cena di M. a casa di P. insieme al teste D. prima che fosse sentito ed i suggerimenti dati al predetto teste da parte di M. che oltre a non attenere ovviamente alla funzione di cancelliere, non hanno visto comunque la partecipazione di P. . 3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli articolo 318,319 e 323 c.p. in riferimento allo svolgimento di attività lavorativa da parte di M. fuori orario di ufficio nell'interesse di P. . Si evidenzia, in primo luogo, come il mensile di 1500 Euro fosse versato da P. al M. almeno da due mesi prima dell'intervento di P. , e che è pacifico che nessuna dazione sia stata corrisposta per il tramite dell'avv. Piacentini al M. . In secondo luogo, si obietta che la Corte di appello ha fornito una versione non coerente delle ragioni del compenso versato al M. da P. , avendo escluso che tali pagamenti fossero relativi a prestazioni estranee all'ufficio pubblico rivestito, fornite come collaboratore amministrativo a nero dell'azienda pur se in violazione dei doveri del pubblico impiego e delle norme tributarie. In terzo luogo, censura la qualificazione di tali condotte ascritte al M. in modo generico ed indifferenziato come sussumibili nel reato di corruzione propria o impropria ed in assenza del mercimonio di atti propri della funzione pubblica esercitata. Si cita la giurisprudenza di merito e di legittimità che hanno escluso la rilevanza di attività prive di coerenza con l'esercizio dell'ufficio pubblico rivestito che deve essere oggetto di mercimonio ai fini dell'integrazione delle fattispecie corruttive. 3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 110 c.p. per la supposta condotta agevolatrice dell'avv. P. sebbene l'accordo corruttivo tra M. e P. sia collocabile nel mese di ottobre del 2014, quindi alcuni mesi prima dell'intervento del ricorrente avvenuto nel dicembre del 2014. Si obietta che dalle intercettazioni emerge la prova che mai il P. è stato messo a conoscenza di questo accordo e che neppure sapesse degli accessi indebiti al REGE effettuati da M. per conto di P. . Il riferimento della Corte di appello al carattere permanente del reato di corruzione, collegato alle successive dazioni di denaro ed alla prosecuzione del mercimonio della funzione, è errato sia in diritto e sia in fatto. Si osserva che la collaborazione dell'avv. P. è cessata nel maggio del 2015, mentre le dazioni del mensile sono proseguite anche dopo, quindi senza alcuna incidenza della sua opera di avvocato svolta senza alcuna compartecipazione agli atti contrari posti in essere da M. per conto di P. . Non si spiega in che modo l'attività svolta dall'avvocato nell'espletamento del mandato difensivo possa avere rafforzato un patto corruttivo preesistente, e come possa avere influito sul suo mantenimento, in assenza di ogni riferimento a condotte di adesione o appoggio da parte di P. al compimento di atti contrari posti in essere da M. , e prescindendo dalle violazioni di deontologia professionale. 3.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli articolo 110 e 319 c.p. in riferimento ai criteri di imputazione della responsabilità concorsuale dell'extraneus, la cui condotta sia intervenuta dopo la stipula dell'accordo corruttivo tra il corruttore ed il corrotto. Il ricorrente si sofferma ad illustrare gli approdi giurisprudenziali di merito e di legittimità in tema di concorso dell'extraneus nel reato di corruzione, evidenziando che la condotta del terzo successiva al pactum sceleris e che non implica alcuna novazione dell'accordo, ma attiene alla sola fase esecutiva, non può assumere rilevanza se non a titolo di favoreggiamento Sez. 6, numero 18125 del 22 ottobre 2019 nel processo Mafia Capitale , diversamente dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello per sostenere l'opposto principio, che è però relativa al reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, si evidenzia che rispetto al momento consumativo del reato di corruzione è mancata una precisa collocazione temporale dei fatti in rapporto al contributo morale asseritamente offerto dal P. , atteso che il suo appoggio sarebbe iniziato certamente dopo l'accordo corruttivo e sarebbe terminato prima della cessazione del rapporto corruttivo, proseguito anche dopo che nel mese di maggio del 2015 l'avvocato aveva interrotto ogni collaborazione con l'imprenditore P.A. . 3.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in merito alla mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 319 c.p Si osserva al riguardo che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge il carattere presuntivo e congetturale della affermata consapevolezza da parte di P. dei pagamenti che P. effettuava a M. . Al riguardo si denuncia il travisamento delle prove dichiarative poiché la Corte ritiene evidente tale consapevolezza sebbene nessuno dei dichiaranti escussi abbia confermato tale circostanza P. ha solo presunto che P. lo sapesse, pur affermando di non avergli mai parlato dello stipendio mensile in nero che pagava al M. nè dalle intercettazioni sono emersi elementi a supporto di tale assunto . Si obietta che il P. non poteva neppure immaginare che M. potesse rivendere le informazioni che lui stesso gli forniva per accreditarsi come utile informatore di notizie riservate assunte come cancelliere agli occhi del corruttore, ipotesi questa peraltro che ricondurrebbe i fatti ad una diversa qualificazione di concorso in millanto credito o in truffa ai danni del proprio cliente. 3.9. Con il nono ed ultimo motivo deduce violazione di legge sull'inapplicabilità della confisca per equivalente nei confronti del ricorrente in ragione del dato pacifico che nessuna somma di denaro è stata versata o ricevuta dal ricorrente. Si impugna il punto della sentenza che ha disposto la confisca di beni di cui il P. abbia la disponibilità per un importo pari a novemila Euro, corrispondente alla cifra calcolata moltiplicando l'importo mensile corrisposto da P. a M. per il numero dei mesi in cui il P. ha agevolato il rapporto di corruzione. Tale decisione si pone in violazione dell'orientamento di legittimità Sez. 1, numero 4902 del 1.02.2017 che ammette che la confisca possa riguardare il singolo concorrente per la sola quota del prezzo di reato o di profitto effettivamente ad esso attribuibile e solo in assenza di prova certa sulla esatta quantificazione per l'intero prezzo ma sempre nel rispetto dei canoni di solidarietà interna e senza moltiplicare l'importo per il numero dei concorrenti, come avvenuto invece nel caso di specie posto che nei confronti del M. è stata già disposta la confisca dell'intero prezzo. Considerato in diritto 1. Il ricorso di M. è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi dedotti, che per la loro comune base argomentativa possono essere esaminati congiuntamente. In buona sostanza con entrambi i motivi il ricorrente censura la decisione adottata nel diverso procedimento, già definitosi per altri fatti con il giudicato di condanna nei confronti del M. , con cui è stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per procedere separatamente per i fatti oggetto del presente giudizio, senza specificare però se i fatti già giudicati siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo successivo giudizio. Si tratta di una doglianza che, per come articolata, è del tutto priva di rilevanza rispetto all'addotta violazione del divieto di un nuovo giudizio per precedente giudicato, non essendo stato neppure messo in discussione che i fatti per i quali si è proceduto separatamente nei confronti del M. siano gli stessi fatti per i quali si è svolto il presente procedimento, originato dalla ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 521 c.p.p. con cui il Pubblico Ministero ed il Tribunale hanno ritenuto che non si trattasse di fatti già descritti nella formulazione dell'imputazione che delimitava il perimetro di cognizione di quel precedente giudizio. Il ricorrente, anziché evidenziare l'identità dei fatti per cui si procede rispetto al precedente giudicato, ha censurato l'ordinanza adottata nel separato procedimento con cui attraverso la restituzione degli atti al pubblico ministero è stata data origine ad un secondo procedimento, ritenuto dal difensore non necessario, sull'assunto che i fatti relativi ai due accessi abusivi oggetto del presente giudizio dovessero ritenersi anch'essi già contestati nel primo procedimento. In tal modo, il ricorrente ha concentrato le proprie doglianze non già sul raffronto tra i fatti giudicati nei due separati giudizi per come individuati nelle due sentenze di condanna, ma tra i fatti descritti nei capi di imputazione senza però considerare che per una parte di essi il giudice procedente ha comunque ritenuto - a torto o a ragione - di non potersi pronunciare, tanto da disporne la restituzione al pubblico ministero. La duplicazione del processo, quindi, anche ad accedere alla tesi difensiva dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'avere omesso di pronunciarsi su fatti che dovevano ritenersi già inclusi nella contestazione, non ha comportato una duplicazione di condanne per lo stesso fatto, essendo evidente che nella prima condanna i fatti oggetto del secondo procedimento non sono stati considerati nè ai fini del giudizio di responsabilità e nè ai fini della determinazione della pena, essendo la continuazione stata poi applicata per i due accessi del 27 febbraio 2015 solo nel secondo giudizio. La Corte di appello ha correttamente evidenziato che nel primo processo erano contestati al M. una pluralità di accessi abusivi al sistema informatico del REGE capo 9 , e che il Tribunale, anche eventualmente incorrendo in un errore per omessa pronuncia, ha disposto per alcuni di essi, ovvero quelli ascritti al capo 6 in concorso con altro coimputato, la trasmissione al Pubblico Ministero per procedere separatamente con una nuova richiesta di rinvio a giudizio da cui è scaturito il presente procedimento. Quindi era onere del ricorrente specificare che nella sentenza di condanna emessa nel primo processo, il Tribunale avesse errato non tanto per avere trasmesso gli atti al Pubblico Ministero ma per avere per quegli stessi fatti emesso una pronuncia condanna nei confronti del M. . Ma questa dimostrazione non solo non è stata illustrata nei motivi di ricorso attraverso il richiamo puntuale al contenuto della sentenza di condanna emessa nel primo separato procedimento, ma è stata smentita dalla stessa motivazione con cui è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, come rilevato già nella richiamata sentenza di primo grado del presente giudizio vedi pp.37,38 , in cui si dava atto che per i due nominativi di E.K.F. e F.F.Z. gli accessi abusivi al REGE del 27 febbraio 2015 non erano stati considerati nella condanna emessa per altri e differenti accessi abusivi commessi dal M. ascritti al capo 9 , e quindi in definitiva per fatti diversi. Sotto tale profilo i motivi di ricorso appaiono del tutto generici perché non analizzano adeguatamente il contenuto della sentenza di condanna rispetto alla quale si adduce il vizio della violazione del principio del ne bis in idem , concentrandosi sulla ricostruzione degli sviluppi processuali che confermerebbero eventualmente solo l'errore per omessa decisione su fatti che avrebbero dovuto ritenersi invece inclusi nella contestazione, ma con argomenti che non hanno alcuna pertinenza rispetto alla dedotta violazione della preclusione per precedente giudicato, trattandosi di due accessi abusivi sufficientemente delineati sia per nominativi interessati che per la data di consumazione, e quindi distinti nettamente dagli altri. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il secondo motivo che richiama impropriamente la violazione del principio del c.d. ne bis in idem processuale per effetto della preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dallo stesso ufficio del pubblico ministero in situazioni di litispendenza relative a procedimenti contemporaneamente pendenti avanti a giudici egualmente competenti vedi, Sez. U, numero 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 , senza considerare che il pubblico ministero nel caso in esame non poteva ritenersi privo del potere di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale nel separato procedimento, in assenza di una precedente sentenza di condanna emessa per i due accessi abusivi di cui al capo 6 del separato processo contestati a carico di altro coimputato del M. - corrispondenti a quelli per cui si procede nel presente giudizio - non essendo stati tali fatti oggetto nè di un precedente giudicato, nè di una decisione di condanna nel primo processo emessa nei confronti dello stesso imputato, avendo espressamente il Giudice di quel processo declinato la propria cognizione su quei fatti, ordinando la restituzione al Pubblico Ministero per procedere separatamente nei confronti del M. . Neppure si possono censurare eventuali errori di giudizio relativi all'accertamento dei differenti accessi abusivi oggetto di quel separato giudizio ascritti in quel processo al capo 9, e che sono stati, peraltro, oggetto anche di concordato in appello da parte del M. , trattandosi di fatti già accertati con giudicato irrevocabile, rispetto ai quali la riconosciuta sussistenza della continuazione per la determinazione di una nuova pena riferita agli ulteriori reati dello stesso tipo oggetto del presente giudizio investe solo il profilo sanzionatorio, ma non più il loro accertamento già coperto dal giudicato. 2. Il ricorso di P.R. è, invece, fondato per l'erroneità del giudizio espresso sulla sussistenza del concorso nel reato di corruzione ascritto ad M.A.R. e P.A. . Tutti i motivi dedotti nel ricorso, dal terzo all'ottavo, sono fondati perché ruotano attorno al medesimo argomento che assume un ruolo centrale nell'individuare l'errore di giudizio che inficia non solo il percorso logico della motivazione della sentenza impugnata, ma anche l'erronea applicazione delle regole del concorso di persone nel reato rispetto al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio di cui all'articolo 319 c.p I primi due motivi, di carattere processuale, ed il terzo motivo, sulla confisca restano assorbiti dall'accoglimento dei predetti altri motivi da cui deriva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per l'assenza assoluta di elementi che possano fondare un giudizio di responsabilità a titolo di concorso a carico del ricorrente, anche per come descritti nel capo di imputazione. 3. Innanzitutto è fondato il terzo motivo dedotto in merito alla rilevanza probatoria assoluta che è stata riconosciuta alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2018 emessa nei confronti di M.A. , senza alcuna rivalutazione critica della fattispecie di reato di corruzione propria per atto contrario ascritta al predetto coimputato con precipuo riguardo alla posizione del ricorrente per il ravvisato concorso quale extraneus rispetto agli atti contrari sussumibili nella fattispecie della corruzione che sono stati ravvisati a carico del M. . Effettivamente per nessuno degli atti contrari individuati nella sentenza di condanna a carico di M. risultano indicati degli elementi di fatto che possano supportare un coinvolgimento dell'avvocato P. , non essendovi alcuna evidenza probatoria in grado di attestare la sua partecipazione, diretta o indiretta, nelle vicende che hanno riguardato i favori posti in essere dal predetto cancelliere in cambio del mensile di Euro 1500 corrispostogli dal citato imprenditore. Tale conclusione vale sia con riferimento agli accessi al Casellario o al REGE che il M. ha indebitamente operato su richiesta dell'imprenditore P. , condannato quale corruttore, e sia rispetto alle millanterie poste in essere nei confronti del predetto imprenditore da parte del M. circa le sue capacità di influire sull'assegnazione dei processi a giudici compiacenti. Effettivamente delle plurime vicende poste a fondamento della condanna di M. per il reato di corruzione ex articolo 319 c.p. non viene operata alcuna disamina da parte della Corte di appello, come anche nella sentenza di primo grado, rispetto agli atti inerenti all'ufficio di cancelliere, contrari o conformi ai propri doveri di ufficio, rispetto ai quali si possa ravvisare un coinvolgimento dell'avv. P. , essendo mancata anche una corretta qualificazione giuridica dei fatti per l'assimilazione nell'unica fattispecie dell'articolo 319 c.p. senza distinzione con quella di cui all'articolo 318 c.p Nella sentenza impugnata è stato operato un passivo recepimento della condanna pronunciata nei confronti dei due concorrenti necessari del reato di corruzione, M. quale corrotto e P. quale corruttore, quasi che il giudicato di condanna nei loro confronti fosse vincolante anche per P. , criminalizzando una condotta di collaborazione intercorsa tra il P. ed il M. nella difesa di P. , che non aveva - per come descritta nella stessa sentenza di condanna - alcuna attinenza con l'accordo corruttivo intercorso tra i primi due, neppure nella forma del concorso morale per agevolazione o per il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. In definitiva, al P. è stata attribuita una responsabilità a titolo di concorso nel reato di corruzione commesso da P. e M. , solo per aver svolto il ruolo di difensore di fiducia del proprio assistito P. , accettando di consultarsi, per volere del predetto cliente, con M. , cancelliere della Corte di appello di Torino, ma unicamente per concordare una linea di difesa condivisa e senza alcun coinvolgimento, neppure indiretto, nel compimento di atti propri dell'ufficio di cancelliere, i soli che avrebbero potuto costituire l'oggetto del mercimonio della funzione pubblica. Nella stessa imputazione formulata a carico di P. non vi sono neppure riferimenti ad un concorso nelle condotte di corruzione ascrivibili al M. ed al P. . Nessuna mediazione da parte del predetto avvocato penalista è stata descritta nell'imputazione o comunque accertata nel corso del giudizio di merito a riscontro di un possibile coinvolgimento nell'accordo corruttivo intercorso tra i due predetti coimputati, con riferimento al momento genetico dell'accordo stesso, e neppure con riferimento alla fase esecutiva realizzatasi attraverso lo scambio tra le utilità versate dal corruttore - il mensile di 1.500 Euro - e gli atti dell'ufficio posti in essere in cambio dal pubblico ufficiale corrotto. Risulta del tutto incoerente rispetto all'assenza di un coinvolgimento del ricorrente in atti attinenti all'esercizio della funzione pubblica di cancelliere, la ravvisata sussistenza di un concorso morale nel reato di corruzione per la condivisione della linea di difesa del proprio assistito con un cancelliere, realizzatasi attraverso pareri e consigli legali privi di qualunque attinenza con la funzione propria del cancelliere, e che si connotano come indebiti solo per la violazione degli obblighi nascenti dal contratto di impiego, in relazione alla sottrazione di tempo lavorativo e improprio utilizzo dei locali pubblici da parte di un dipendente pubblico, ma senza alcuna rilevanza ai fini dell'integrazione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex articolo 318 c.p., come anche del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex articolo 319 c.p L'avere messo a disposizione il proprio tempo e la stanza del proprio ufficio pubblico per svolgere un secondo lavoro retribuito a nero per conto di P. , come anche l'aver suggerito e consigliato al predetto datore di lavoro il nominativo di un avvocato penalista per la sua difesa in due procedimenti penali, non ha alcuna attinenza con gli atti propri dell'ufficio di cancelliere, e quindi rispetto ad essi appare privo di rilevanza il contributo offerto dall'avvocato, poi nominato dal predetto imprenditore, trattandosi di atti che non ineriscono in alcun modo all'ufficio pubblico e non possono perciò integrare il concorso nel reato di corruzione propria o impropria. 4. Neppure ha senso l'affermazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità del P. , secondo cui il predetto difensore, avendo accettato di condividere il proprio ruolo di difensore con altro soggetto, non qualificato professionalmente, possa avere assecondato lo svolgimento di questa indebita attività di consulente legale da parte del citato cancelliere, in tal modo accreditando la sua posizione di esperto agli occhi dell'imprenditore, agevolandolo nel conseguire i propri compensi illeciti il mensile di 1.500 Euro . Come condivisibilmente evidenziato nel quarto motivo di ricorso, l'attività di difesa svolta dall'avvocato P. non ha alcuna attinenza con l'accordo corruttivo intercorso tra M. e P. , atteso che solo rispetto agli atti inerenti l'ufficio pubblico rivestito andava individuata e circoscritta la condotta di reato di corruzione, ma non anche rispetto alle altre violazioni commesse dal predetto pubblico dipendente, che attengono esclusivamente agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro subordinato, rispetto ai quali l'agevolazione del terzo anche se vi è stata è del tutto irrilevante rispetto alle fattispecie di corruzione come anche rispetto alle altre fattispecie delittuose contro la pubblica amministrazione punite dal codice penale. Considerata la stessa ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito, è solo rispetto agli indebiti accessi al Rege o al Casellario operati indebitamente per conto di P. che poteva ravvisarsi un ipotetico concorso dell'avvocato P. , ma come rilevato correttamente nel quarto e quinto motivo di ricorso, alcuna evidenza probatoria dimostra che vi sia stato un coinvolgimento del ricorrente in tali condotte, inerenti l'esercizio della funzione pubblica e che avrebbero potuto assumere rilevanza ai fini di un concorso di persona da parte dell'extraneus nel reato di corruzione. 5. Ugualmente fondate sono le censure articolate nel sesto motivo, essendo risultata priva di qualsiasi riscontro l'affermata consapevolezza da parte del P. del versamento mensile di 1.500 Euro che il P. garantiva al M. , essendovi solo congetture a supporto dell'assunto accusatorio, non suffragate da specifici ed individuati elementi di prova, non essendovi neppure riferimenti ad intercettazioni che sorreggano tale ipotesi, ed essendo anche pacifica la circostanza che nessuna dazione di denaro è stata corrisposta per il tramite dell'avv. P. al M. , come altrettanto pacifica è la circostanza che l'accordo corruttivo è intervenuto prima della nomina dell'avvocato P. da parte di P. quale suo difensore. 6. Anche il riferimento nella motivazione della sentenza di appello al carattere permanente del reato di corruzione, collegato alle successive dazioni di denaro ed alla prosecuzione del mercimonio della funzione, è effettivamente errato sia in diritto e sia in fatto. Non è in discussione, infatti, che la collaborazione dell'avv. P. con il M. per la difesa di P. sia iniziata dopo l'accordo corruttivo e sia terminata prima della cessazione delle dazioni del compenso mensile, proseguite anche quando il rapporto di difesa si era concluso. L'attività svolta dall'avvocato nell'espletamento del mandato difensivo non può, quindi, avere rafforzato un patto corruttivo preesistente, e nè influito sul suo mantenimento, in assenza di ogni riferimento a condotte di adesione o appoggio da parte di P. al compimento di atti contrari inerenti all'esercizio dell'ufficio pubblico posti in essere da M. . Ugualmente fondati e corretti sono i rilievi esposti nel settimo motivo in riferimento ai criteri di imputazione della responsabilità concorsuale dell'extraneus, la cui condotta sia intervenuta dopo la stipula dell'accordo corruttivo tra il corruttore ed il corrotto. Costituisce un principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso dell'extraneus nel reato di corruzione, che la condotta del terzo successiva al pactum sceleris che non abbia comportato alcuna novazione dell'accordo e che non attenga alle condotte dello scambio di favori tra corruttore e corrotto ma riguardi una modalità esecutiva accessoria ed esterna al pactum sceleris, potrebbe assumere rilevanza eventualmente solo a titolo di favoreggiamento reale, ove ne ricorrano i presupposti Sez. 6, numero 18125 del 22/10/2019, Bolla, Rv. 279555 . Nel caso di specie è evidente, sulla base della stessa ricostruzione fattuale del giudizio di merito, che nessuna agevolazione vi sia stata da parte del P. rispetto alla riscossione del prezzo del reato di corruzione, avendo l'avvocato accettato di condividere la linea di difesa del proprio assistito ed agito quindi con una finalità autonoma lecita, avulsa dal mercimonio dell'ufficio pubblico, pur prescindendo dal carente accertamento della conoscenza dell'accordo corruttivo. Sotto tale ultimo profilo appare, peraltro, anche fondato l'ottavo motivo con cui si evidenzia il carattere presuntivo e congetturale dell'affermata consapevolezza da parte di P. dei pagamenti che P. effettuava a M. , ed ancor prima, della conoscenza che tale compenso mensile costituisse il corrispettivo di un accordo corruttivo, implicante il mercimonio della funzione pubblica e non già la mera messa a disposizione del proprio tempo ed energie lavorative in violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. 7. L'accoglimento dei motivi di ricorso che investono l'accertamento di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso come extraneus nel reato di corruzione assorbe l'ultimo motivo sulla confisca, dovendosi annullare la sentenza impugnata senza rinvio per non aver commesso il fatto, per la carenza di prove della partecipazione dell'imputato P.R. al reato di corruzione ascritto nei confronti di P.A. e M.A.R. . In conclusione, l'assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito, rende superflua la restituzione del giudizio nella sede di merito, ed impone al giudice di legittimità, l'adozione di una pronuncia liberatoria a norma dell'articolo 620, comma 1, lett. I , c.p.p. nei confronti di P.R. per non aver commesso il fatto. All'inammissibilità del ricorso di M.A.R. consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del predetto ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di P.R. per non avere commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di M.A.R. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend