«Solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti [ ]».
La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi su una controversia, avente ad oggetto il pagamento da parte dell'INPS nei confronti di un lavoratore di quanto percepito in acconto, a titolo di saldo sull'anticipazione dell'indennità di mobilità. L'Ente ricorre in giudizio denunciando la violazione del combinato disposto degli articolo 7, comma 12, l numero 223/1991, 4 e 8, d.lgs. numero 468/1997, r.d.l. numero 1827/1935, articolo 45, comma 3, conv. in l numero 1155/1936 vigente ratione temporis . Il ricorrente censura il riconoscimento della suddetta indennità anche nel caso di «sussistenza di valido rapporto a tempo indeterminato accertato a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegra ed alle retribuzioni maturate», sottolineando l'errore da parte della Corte territoriale di aver ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro in questione. La doglianza è inammissibile. Il Collegio ha già avuto modo di esprimersi riguardo le fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'INPS, dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di ratio ed il generale richiamo contenuto nell'articolo 7, comma 12, l. numero 223/1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, evidenziando che «richiamato il r.d.l. 4 ottobre 1935, numero 1827, articolo 45, l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro. La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del articolo 38 Cost., comma 2, e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore» Corte Cost. numero 103/1968 . Inoltre, «la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento» Cass. numero 5850/1998, numero 4040/1980 , e che «solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. numero 300 del 1970, articolo 18» Cass. numero 6265/2000, numero 3904/2002, numero 9109/2007, numero 9418/2007 . Nel caso di specie ne consegue che «se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario».
Presidente Mancino – Relatore Calafiore Rilevato che il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato l'INPS al pagamento in favore di C.C. di euro 6790,55, oltre interessi, detratto quanto percepito in acconto, a titolo di saldo sull'anticipazione dell'indennità di mobilità la pronuncia era stata resa nel giudizio di opposizione proposto dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo richiesto da C.C. ex dipendente della società fallita omissis s.p.a. , licenziato dal curatore fallimentare il 26 gennaio 2000 per ottenere la condanna dell'INPS a corrispondergli l'importo di lire 44.022.864, pari all'indennità di mobilità anticipata per trentasei mesi in ragione della scelta del lavoratore di intraprendere un'attività di lavoro autonomo in seno a tale giudizio, l'INPS aveva svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del C. al pagamento di lire 12.512.836 in ragione del fatto che la società omissis s.p.a. lo aveva licenziato già in data 30 giugno 1995 ed il lavoratore, a seguito di ciò, aveva inoltrato domanda di indennità di mobilità, con impegno a comunicare all'INPS l'eventuale avvenuta impugnazione dell'atto di licenziamento pur a fronte di tale impegno, il C. , che aveva ottenuto dal Pretore di Ascoli Piceno sentenza numero 565/1997 di reintegrazione nel posto di lavoro, aveva omesso di effettuare tale comunicazione all'INPS dell'esistenza di tale sentenza l'INPS aveva saputo solo il 28 novembre 2000, in occasione della richiesta susseguente al licenziamento posto in essere dal curatore fallimentare, quando erano stati erogati importi, successivi alla sentenza di reintegrazione e perciò divenuti indebiti, relativi all'indennità di mobilità per un biennio, unitamente agli assegni per il nucleo familiare, all'assegno per lavori socialmente utili svolti presso il Comune di Ascoli Piceno ed al trattamento di integrazione salariale straordinario dopo aver espletato c.t.u. contabile, il Tribunale ritenne non provata l'effettiva erogazione delle somme opposte in compensazione dall'INPS e dall'Istituto ritenute indebite e, quindi, rigettò l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'Istituto a pagare la somma sopra indicata a titolo di differenze sul dovuto la Corte territoriale, impugnata la sentenza di primo grado solo dall'INPS, ha dato atto che l'Istituto aveva reiterato la tesi della natura indebita delle erogazioni in ragione della sola pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro e che la doglianza era relativa al mancato accertamento delle effettive erogazioni inoltre, ha confermato la sentenza impugnata, mutandone la motivazione, in ragione del fatto che non potevano in radice qualificarsi indebite le erogazioni effettuate in favore del lavoratore che, seppure vittorioso nel giudizio di impugnazione del licenziamento e parte attiva nell'esecuzione della sentenza, non era mai stato reintegrato nè aveva percepito le relative retribuzioni avverso tale sentenza, ricorre l'Inps con un motivo, successivamente illustrato da memoria resiste C.C. , con controricorso ed ulteriore memoria. Considerato che con l'unico motivo di ricorso, l'Inps denuncia violazione del combinato disposto della L. numero 223 del 1991, articolo 7, comma 12, e del D.Lgs. numero 468 del 1997, articolo 4 e 8, del R.D.L. numero 1827 del 1935, articolo 45, comma 3, convertito in L. numero 1155 del 1936, vigente ratione temporis, con riferimento allo Stat. Lav., articolo 18. Censura il riconoscimento dell'indennità di mobilità anche nel caso di sussistenza di valido rapporto a tempo indeterminato accertato a seguito di sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegra ed alle retribuzioni maturate. Lamenta che la Corte abbia ritenuto necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure il ricorso è ammissibile la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2015 ed il ricorso di primo grado risale all'anno 2001, per cui ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., nella versione previgente al 4 luglio 2009, per effetto della L. 18 giugno 2009, numero 69, articolo 46, comma 17, il ricorso andava notificato entro un anno dalla pubblicazione il ricorso à stato passato, per a notifica a mezzo posta, il 23 settembre 2016 per cui la notifica è avvenuta tempestivamente, come previsto dalla L. 28 dicembre 2005, numero 263 articolo 4 comma 3 tale articolo ha modificato la L. 20 novembre 1982, numero 890, ed ha stabilito che gli effetti di tale notifica vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo l'unico motivo di ricorso è infondato deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte cfr Cass. numero 24950 del 2021 28295/2019 e numero 17793/2020 in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'Inps, dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di ratio ed il generale richiamo contenuto nella L. numero 223 del 1991, articolo 7, comma 12, alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria si è affermato, richiamato il R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827, articolo 45, che l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro così Corte Cost. 16/07/1968, numero 103 . La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del articolo 38 Cost., comma 2, e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore nei precedenti citati si è rilevato che la domanda per ottenere iltrattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento v. anche Cass. 11.6.1998 numero 5850, Cass. numero 4040 del 27/06/1980 e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. numero 300 del 1970, articolo 18 v. Cass. 15.5.2000 numero 6265, Cass. 16.3.2002 numero 3904, Cass. numero 9109 del 17/04/2007, Cass. numero 9418 del 20/4/2007 in definitiva, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario per le considerazioni che precedono, il ricorso va ricettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori legge, nonché Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.Lgs. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.