In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo ed il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione.
Segnatamente, nella fattispecie esaminata, la Terza Sezione civile ha affrontato e deciso nel merito la questione della liquidazione delle spese processuali che era stata sollevata dalla Banca con ricorso incidentale. Il caso. La Alfa s.r.l. e il titolare dell'omonima impresa convenivano in giudizio la Banca Beta s.p.a e la Società Gamma quale incorporante la Delta, al fine di sentir dichiarare la nullità degli accordi transattivi intervenuti, tramite scritture, tra le parti attrici e la Delta cessionaria dei crediti della Beta nei confronti della Alfa s.r.l. e del suo titolare, per i quali la predetta Beta aveva in precedenza ottenuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed iscritto ipoteche , per asserita violazione del divieto di patto commissorio e/o per illiceità della transazione. Entrambi i giudizi di merito, nel frattempo proseguiti dalla Curatela del Fallimento Alfa s.r.l. e dalle eredi del titolare dell'omonima impresa, avevano negato che nell'accordo transattivo fosse contenuto un patto commissorio vietato dall'articolo 2744 c.c. La causa giungeva, quindi, in Cassazione dove la questione del divieto de quo veniva, tra le altre, riproposta dalle eredi e rigettato dalla S.C. Tuttavia, tra i diversi controricorsi e ricorsi incidentali promossi rispettivamente dalla Curatela del Fallimento e dalla Banca Beta, interessante si presenta quello di quest'ultima. L'istituto di credito, infatti, ha censurato, tra gli altri, la sentenza nella parte in cui i giudici di secondo grado, dopo avere affermato che le spese di lite seguivano la soccombenza delle appellanti principali e del Fallimento e venivano liquidate in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, hanno riconosciuto un importo di soli 5.000,00 euro oltre spese generali, IVA e CPA , sebbene la controparte avesse agito per ottenere un risarcimento di 33 milioni di euro. A fronte di ciò, quindi, secondo la Banca, il valore medio cui commisurare le spese ex D.M. numero 55/2014 risultava essere quello pari ad euro 120.226,16, rappresentante un parametro vincolante per la liquidazione. Dalla sentenza impugnata, però, non emergeva alcuna motivazione, neppure implicita, che potesse giustificare il discostamento compiuto dalla Corte di Appello. La liquidazione degli onorari di avvocato. Nell'esaminare il ricorso incidentale promosso dalla Banca, i Giudici hanno dapprima ricordato come in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. numero 55/2014, non trovi fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, in quanto il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione cfr. Cass. civ., numero 2386/2017 e Cass. civ., numero 89/2021 . Inoltre, precisa la S.C., il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda o al cumulo delle domande di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile. Nel caso che qui si annota, secondo la Cassazione, era pacifico che le appellanti principali e il Fallimento avessero proposto una domanda risarcitoria di oltre 33 milioni di euro e che la Corte di Appello non avesse in alcun modo motivato circa le ragioni del riconoscimento di importi inferiori nella specie, quantificati in euro 5.000,00 a quelli minimi dello scaglione di riferimento. Pertanto, tale motivo di impugnazione, a differenza di tutti gli altri sollevati, è stato accolto, con cassazione della sentenza in relazione ad esso non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese, quindi, sono state liquidate nell'importo minimo risultante dall'applicazione dello scaglione relativo a 33 milioni di euro, ossia in 67.142,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Presidente Frasca - Relatore Sestini Fatti di causa La omissis s.r.l., in persona del legale rappresentante Ca.Anumero , nonché quest'ultimo, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, convennero in giudizio la Banca omissis s.p.a., la Società omissis quale incorporante la omissis - omissis e la Società Intesa omissis s.p.a. per sentir dichiarare la nullità degli accordi transattivi intervenuti, con scritture del 27.5.1999 e del 9.10.2000, tra le parti attrici e la omissis cessionaria dei crediti della omissis nei confronti della omissis e del C., per i quali la predetta omissis aveva in precedenza ottenuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed iscritto ipoteche e ciò per violazione del divieto di patto commissorio e/o per illiceità della transazione e/o per violazione dell'articolo 644 c.p. e/o per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica in via subordinata, chiesero che venisse pronunciato l'annullamento degli accordi transattivi in quanto concernenti pretese temerarie domandarono, inoltre, che venisse accertata la responsabilità - contrattuale e extracontrattuale - della Banca omissis per avere proceduto - in data 28.5.1998 - alla revoca degli affidamenti e per avere immediatamente dopo richiesto decreti ingiuntivi ed iscritto ipoteche in violazione dei doveri di correttezza e buona fede chiesero, infine, la condanna della Banca omissis al risarcimento dei danni. Costituitesi la Banca omissis e la omissis s.p.a., il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda attorea. La Corte di Appello di Catanzaro dichiarò la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della garante M.A.M. e rimise le parti avanti al primo giudice. Una volta riassunto, il giudizio venne interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della omissis . Nuovamente riassunta dal C. e dalla Curatela fallimentare, la causa venne definita dal Tribunale col rigetto delle domande attoree. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame principale di C.J., P. e D. e di M.A.M. tutte quali eredi con beneficio di inventario di C.A. - e su quelli incidentali della Curatela del Fallimento e della Banca omissis s.p.a., ha confermato la sentenza impugnata. La Corte ha affermato, fra l'altro, che doveva negarsi che nell'accordo transattivo fosse contenuto un patto commissorio vietato dall'articolo 2744 c.c., dato che la Banca non è mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, né ne ha acquisita la disponibilità giuridica o materiale , considerato che detti beni sono sempre rimasti nella disponibilità delle parti debitrici sulle quali gravava unicamente l'obbligo di procedere ai pagamenti concordati nei termini previsti per l'adempimento il giudicato formatosi a seguito della irretrattabilità dei decreti ingiuntivi conseguente alla rinuncia all'opposizione effettuata in adempimento della transazione copriva unicamente i rapporti giuridici ad essi sottesi, e quindi l'esistenza, la validità e l'esigibilità dei crediti derivanti dai rapporti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente e non anche la questione dell'eventuale illegittimità della revoca degli affidamenti, destinata a ricevere unicamente tutela risarcitoria andava peraltro escluso che l'eventuale illegittimità della revoca degli affidamenti potesse produrre la nullità della transazione, perché l'illiceità del contratto rilevante ex articolo 1972 c.c., comma 1, è solo quella che, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., consegue all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti e, nello specifico, non risultava che i contratti di mutuo, di apertura di credito e di conto corrente avessero violato norme imperative tanto più che la questione della validità di tali contratti era preclusa dal giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi emessi in forza degli anzidetti contratti né poteva ritenersi che l'eventuale illegittimità del recesso potesse incidere sulla validità degli stessi, producendone la nullità ab origine, potendo determinare solo una tutela risarcitoria in capo al correntista doveva pertanto escludersi che potesse prospettarsi una nullità della transazione conseguente alla illegittimità della revoca degli affidamenti per contrarietà a buona fede, poiché tale eventuale illegittimità non produce l'illiceità della causa dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo oggetto di transazione, né dei crediti da essi derivanti e definitivamente accertati con i citati decreti ingiuntivi neppure poteva ritenersi che la transazione fosse nulla perché relativa ad un atto illecito , rappresentato dalla revoca asseritamente illegittima , in quanto attraverso la transazione le parti non hanno transatto l'atto illecito in sé, ma le conseguenze che da esso si sono prodotte in termini di immediata esigibilità dei crediti egualmente infondato era l'assunto secondo cui la transazione celerebbe un negozio usurario tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni invero, non era in concreto apprezzabile l'usurarietà delle condizioni della transazione, non essendo rilevabile dagli atti una palese sproporzione tra i vantaggi acquisiti dai debitori tra cui l'azzeramento di circa sei miliardi di debito e quelli ricevuti dalla Banca doveva, inoltre, ritenersi estranea alla fattispecie in esame la figura dell'abuso di dipendenza economica di cui alla L. numero 192 del 1998, articolo 9, dato che la stessa postula un rapporto contrattuale tra fornitore e cliente non assimilabile a quello intercorrente tra l'impresa e la Banca e, d'altra parte, le stesse parti appellanti non avevano allegato alcuna fattispecie di abuso di posizione dominante nella conclusione dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo fondiario né era ravvisabile un siffatto abuso nel contenuto degli accordi transattivi del maggio 1999, non essendo apprezzabile una concreta sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti non poteva neppure accogliersi la richiesta di annullamento della transazione ex articolo 1971 c.c., dato che i crediti della Banca risultavano coperti dal giudicato conseguente all'estinzione dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, dovendosi pertanto escludere la possibilità di configurare la pretesa della Banca come temeraria come correttamente evidenziato dal primo giudice, la questione della legittimità o del la illegittimità della revoca degli affidamenti era preclusa dalla transazione validamente intervenuta tra le parti e, in particolare, dalla rinuncia all'azione con riguardo alla pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti e dal Fallimento di talché l'appello risultava da un lato inammissibile, perché non pone va in discussione detta preclusione, e dall'altro infondato dovendosi negare, anche in questa sede, che la transazione del maggio 1999 possa reputarsi nulla o annullabile . Hanno proposto ricorso per cassazione C.J., P. e D., nonché M.A.M. - tutte nella qualità di eredi, con beneficio di inventario, di C.A., affidandosi a sei articolati motivi la Curatela del Fallimento omissis s.r.l. ha notificato controricorso adesivo al ricorso principale contenente ricorso incidentale basato su sei motivi Banca omissis s.p.a, incorporata in Unione di Banche Italiane s.p.a. omissis s.p.a. , ha resistito al ricorso principale con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi ad esso hanno resistito la Curatela del Fallimento omissis s.r.l. e, con distinto controricorso, C.J., P. e D. a M.A.M. avverso il ricorso incidentale della Curatela del Fallimento, la Banca omissis s.p.a., incorporata in omissis s.p.a., ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi a quest'ultimo ha resistito la Curatela con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c Hanno depositato memoria le ricorrenti principali e la Curatela. La omissis s.p.a. quale incorporante la omissis Banca s.p.a. e, con essa, la Banca omissis s.p.a. ha fatto pervenire memoria per posta da ritenere inammissibile . Ragioni della decisione IL RICORSO PRINCIPALE C. - M 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 2744 c.c., anche in relazione agli articolo 1418 e 1344 c.c. dell'articolo 1362 c.c., e, più in generale, dei principi e delle norme che disciplinano l'interpretazione del contratto anche in relazione all'articolo 2744 c.c. dell'articolo 116 c.p.c., e dei principi che regolano la valutazione delle prove, omettendo di procedere alla valutazione organica e complessiva della vicenda l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia configurabile anche in ipotesi di mancato esame delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare circostanze tali da invalidare il convincimento del giudice di merito l'incoerenza della motivazione sotto il profilo della non plausibilità delle conclusioni della sentenza. 1.1. Le ricorrenti ripropongono la questione della violazione del divieto di patto commissorio, assumendo che la transazione era stata stipulata in violazione dell'articolo 2744 c.c., o, quanto meno, al fine di eludere la predetta norma , poiché, in forza dell'accordo transattivo la proprietà del bene ipotecato non era formalmente passata al creditore, ma quest'ultimo aveva acquisito un potere di controllo e di gestione del bene ipotecato, al punto tale da renderlo esclusivo per lo stesso creditore, che, dopo averlo individuato, aveva stabilito il prezzo di vendita di tale bene e, talvolta, anche l'acquirente, procedendo direttamente alla riscossione del prezzo in occasione di ogni singola vendita . 1.2. Il motivo è inammissibile. A fronte dei puntuali rilievi compiuti dalla Corte sul fatto che la Banca non era mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, non ne aveva acquisito la disponibilità giuridica o materiale e non aveva ricevuto alcun mandato irrevocabile a vendere e, altresì, sul fatto che non era stato previsto uno specifico obbligo dei debitori a procedere alla vendita degli immobili, le ricorrenti propongono a questa Corte una lettura della vicenda in termini di sostanziale elusione del divieto di patto commissorio, in tal modo sollecitando un non consentito diverso apprezzamento di merito in sede di legittimità. Invero, la sentenza ha così motivato Come già correttamente ritenuto dal primo giudice deve negarsi che nell'accordo transattivo sopra parzialmente trascritto sia contenuto un patto commissorio vietato dall'articolo 2744 c.c Questo perché la Banca creditrice non è mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, né ne ha mai acquisita la disponibilità giuridica o materiale. Detti beni sono sempre rimasti nella disponibilità delle parti debitrici sulle quali gravava unicamente l'obbligo di procedere ai pagamenti concordati nei termini previsti per l'adempimento. Preme infatti sottolineare che la Banca non ha ottenuto alcun mandato a vendere, essendosi le parti limitate a stabilire che il prezzo delle vendite sarebbe stato incassato dalla Banca la quale si impegnava a prestare il proprio assenso alla cancellazione delle ipoteche. Neppure è stato previsto, nel citato atto transattivo, uno specifico obbligo dei debitori di procedere alle vendite degli immobili di omissis e di omissis , poiché la menzione delle vendite di tali cespiti appare, piuttosto, operata in considerazione dei tempi dei pagamenti, quali concrete modalità di reperimento della provvista, senza, peraltro, escludere che il pagamento altrimenti operato attraverso altre fonti di liquidità potesse determinare la risoluzione della transazione . Nello svolgimento della critica - che comincia dalla lettera c - il ricorso omette di confrontarsi in modo specifico con i passaggi di detta motivazione e, facendosi carico di essi, di svolgere una critica sia nel senso della violazione dell'articolo 2744 c.c., sia nel senso della falsa applicazione di tale norma. Sotto il primo aspetto, non si argomenta in alcun modo sotto quali profili la corte calabrese avrebbe violato la norma con riferimento ai suoi profili testuali né si spiega perché la motivazione resa esprimerebbe un risultato finale dell'esegesi dell'articolo 2744 c.c., diverso da quello che la norma evidenzia. Sotto il secondo aspetto, nemmeno si illustra il vizio di falsa applicazione, cioè la ragione per cui la fattispecie concreta, per come ricostruita ed assunta dalla sentenza, sarebbe stata a torto non sussunta dalla motivazione. Al di là del decisivo mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, il motivo non contiene dunque un'effettiva critica in iure, ma sollecita piuttosto un'inammissibile rivalutazione della quaestio facti. Lo stesso è a dirsi per le altre norme evocate dalla rubrica. Infine, conformemente all'intestazione, il vizio dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, risulta inammissibilmente dedotto sotto il profilo della non plausibilità delle conclusioni della decisione impugnata , ossia in termini che esulano completamente dal paradigma di detta norma. 2. Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1972 c.c. anche in relazione agli articolo 1343,1418,1175 e 1375 c.c. e degli articolo 1343 e 1418 c.c., nonché la violazione e la falsa applicazione degli articolo 99 e 112 c.p.c., dell'articolo 115 c.p.c., e dei principi e norme che impongono al giudice di decidere iuxta alligata et probata e, altresì, l'intrinseca contraddittorietà della sentenza . 2.1. Le ricorrenti censurano la sentenza per avere escluso l'operatività della previsione dell'articolo 1972 c.c., rilevando che detta disposizione sanziona con la nullità la transazione anche quando essa è relativa ad un negozio giuridico unilaterale illecito quali sono incontestabilmente le revoche degli affidamenti e dei mutui di cui è causa e - altresì - per non aver considerato che con la transazione in esame le parti non si sono limitate a disporre delle conseguenze economiche di dette revoche, ma hanno transatto direttamente sull'atto illecito sotto altro profilo, hanno evidenziato l'intrinseca contraddittorietà della decisione che, esaminando il secondo motivo di appello, ha escluso che la denunciata illegittimità della revoca potesse rilevare ai fini della dedotta invalidità dell'accordo transattivo ex articolo 1972 c.c., e, dall'altro, esaminando il sesto motivo, ha ritenuto la questione di legittimità della revoca preclusa dall'accordo transattivo . 2.1. Il motivo va disatteso, in quanto non si confronta adeguatamente col rilievo della Corte secondo cui la illiceità rilevante ai sensi dell'articolo 1972 c.c., è solo quella prevista dall'articolo 1418 c.c., e si limita a insistere nel postulare la sufficienza della mera illegittimità con cui la Banca avrebbe agito revocando gli affidamenti illegittimità il cui accertamento è stato peraltro ritenuto precluso dal giudice di appello con statuizione che - per quanto si dirà in relazione al sesto motivo - non risulta idoneamente censurata non ricorre la denunciata contraddittorietà della decisione, poiché l'affermazione - in termini generali - che la eventuale illegittimità della revoca degli affidamenti non è idonea a produrre la illiceità della causa dei contratti cui la revoca si riferisce non è logicamente incompatibile con l'affermazione che, nel caso specifico, la questione della legittimità o meno della revoca era comunque preclusa dall'accordo transattivo. 3. Col terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 644 c.p., articolo 1418 c.c. e articolo 116 c.p.c., nonché l'omesso esame su un punto decisivo della controversia costituente oggetto di discussione tra le parti e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la usurarietà della transazione, reiterando gli argomenti a sostegno della configurabilità dell'usura, a fronte delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria del C. e della sproporzione tra le contrapposte prestazioni contrattuali previste dall'accordo transattivo. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non individua errori di diritto o specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l'esame, ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti ed un nuovo apprezzamento di merito che sono inibiti in sede di legittimità. 4. Il quarto motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della L. numero 192 del 1998, articolo 9 da ritenersi applicabile anche nella relazione tra imprenditore e banca, essendo espressione dei principi di correttezza e di buona fede nei rapporti tra imprenditori, nonché dei principi costituzionali di solidarietà sociale e di libera iniziativa economica , anche in relazione all'articolo 1965 c.c., nonché degli articolo 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte valutato la questione dell'abuso di dipendenza in relazione a fatti ed atti diversi da quelli allegati e degli articolo 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte di merito proceduto alla valutazione organica e complessiva della vicenda e, quindi, omettendo di valutare i fatti e gli atti che hanno preceduto e fatto seguito allo stesso accordo transattivi, come risultanti da materiale probatorio acquisito . 4.1. Il motivo è infondato e, per il resto, inammissibile. Infondato nella parte in cui insiste nel ritenere configurabile un abuso di dipendenza economica in riferimento ad una transazione, ossia ad un accordo che è strutturalmente destinato a comporre una lite insorta o insorgenda fra le parti e che esula dall'ambito di applicazione della L. numero 198 del 1992, articolo 9, diretto a disciplinare il contenuto di relazioni commerciali fra imprese onde evitare eccessivi squilibri fra diritti ed obblighi nella fase genetica o esecutiva dei rapporti e non anche nell'ambito della composizione delle controversie ad essi conseguenti . Infondato, altresì, nella parte in cui lamenta che la domanda non sia stata valutata in relazione agli accordi transattivi, giacché la sentenza, dopo avere escluso la configurabilità dell'abuso in riferimento ai contratti bancari, ha espressamente escluso la possibilità di ravvisare l'abuso di dipendenza nel contenuto della transazione con statuizione che le stesse ricorrenti sottopongono a censura . Inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., in modo non conforme ai parametri individuati da Cass., S.U. numero 16598/2016 e da Cass. numero 11892/2016 infatti, un'eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso valutandole secondo il suo prudente apprezzamento delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione cfr. Cass. numero 27000/2016 . 5. Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento della transazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1971 c.c. e, altresì, dell'articolo 116 c.p.c. per omessa valutazione organica e complessiva della vicenda , considerato che detta disposizione impone al giudice di merito di osservare le regole della logica e della comune esperienza nel formulare il proprio giudizio sul fatto . 5.1. Il motivo è inammissibile perché non individua specificamente i termini dell'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, ma si limita a svolgere una generica contestazione basata sull'assunto della complessiva illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca del pari inammissibile, per quanto osservato al punto 4.1, è la deduzione della violazione dell'articolo 116 c.p.c 6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di appello con cui si era lamentato il rigetto della domanda risarcitoria conseguente alle illegittime revoche degli affidamenti e alla nullità dell'accordo transattivo consta di una rubrica assai articolata occupante ben sei pagine del ricorso con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, numero 4, dell'articolo 342 c.p.c., dell'articolo 2744 c.c. anche in relazione agli articolo 1418 e 1419 c.c. , dell'articolo 116 c.p.c. sotto più profili , degli articolo 1972,1343 e 1418 c.c., degli articolo 99,112 e 115c.p.c., dell'articolo 644 c.p. oltreché, nuovamente, degli articolo 1343 e 1418 c.c. , della L. numero 192 del 1998, articolo 9, degli articolo 99,112, degli articolo 1218 e 2043 c.c. oltre a ciò, con riferimento a vari profili, si deducono intrinseca contraddittorietà della sentenza , omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e incoerenza della motivazione . 6.1. Il motivo è inammissibile in quanto il cumulo abnorme di plurime censure eterogenee viola i criteri legali della specificità dei motivi del ricorso per cassazione e della chiarezza espositiva, risolvendosi in una non consentita censura cumulativa delle ragioni decisorie sottese alla sentenza impugnata e richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte volto ad enucleare, nell'ambito dell'illustrazione del motivo, le parti concernenti le distinte censure cfr. Cass. numero 21611/2013 Cass. numero 18021/2016 Cass. numero 26874/2018 . 7. Il ricorso principale va, pertanto, nel complesso rigettato. IL PRIMO RICORSO INCIDENTALE DELLA BANCA omissis S.P.A 8. Con il primo motivo condizionato , la Banca denuncia violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. e articolo 633 c.p.c., anche in correlazione con l'articolo 310 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza per avere ritenuto che il giudicato formatosi a seguito della rinuncia all'opposizione avverso i decreti ingiuntivi non coprisse anche la questione della legittimità della revoca degli affidamenti. 9. Con il secondo motivo anch'esso condizionato , la ricorrente censura la sentenza - per violazione e falsa applicazione degli articolo 112,1965 e 1966 c.c., e per omesso esame di un fatto decisivo - per non essersi pronunciata sul difetto di legittimazione passiva della Banca omissis in relazione agli atti di transazione perfezionati dalla omissis s.p.a., cui erano stati medio tempore ceduti i crediti . 10. Il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 2233 c.c., comma 2, e della L. numero 247 del 2012, articolo 13, comma 6, in combinato disposto con le norme del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4 e segg., nonché motivazione apparente ovvero contraddittoria, perplessa e incomprensibile o comunque violazione del minimo costituzionale della motivazione ex articolo 111 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 4. La ricorrente censura la sentenza perché, dopo avere affermato che le spese di lite seguivano la soccombenza delle appellanti principali e del Fallimento e venivano liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi , aveva riconosciuto un importo di soli 5.000,00 Euro oltre spese generali al 15%, IVA e CPA rilevato che la controparte aveva agito per ottenere un risarcimento di 33 milioni di Euro, la ricorrente evidenzia che il valore medio cui commisurare le spese ex D.M. numero 55 del 2014, risultava pari a 120.226,16 Euro, precisando che tale valore costituiva un parametro vincolante per la liquidazione e che dalla sentenza non emergeva alcuna motivazione neppure implicita che potesse giustificare il discostamento compiuto dalla Corte di Appello. 11. Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale, in quanto proposti solo in via condizionata. 12. Risulta, invece, fondato e dev'essere accolto il terzo motivo, nei termini che seguono. Va considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. numero 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione Cass. numero 2386/2017 cfr. anche Cass. numero 18167/2015, Cass. numero 1601/2018 e Cass. numero 89/2021 in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato Cass. numero 4187/2017, che precisa il principio espresso da Cass. numero 16318/2011 deve pertanto ritenersi - per un verso - che, pur non essendo vincolato all'applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, il giudice debba tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione, e - per altro verso - che il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile debba essere individuato con riferimento alla domanda o al cumulo delle domande di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie risulta pacifico cfr. anche conclusioni trascritte nella sentenza impugnata che le appellanti principali e il Fallimento avevano proposto una domanda risarcitoria di oltre 33 milioni di Euro comportante la liquidazione di compensi di gran lunga superiori rispetto a quelli riferiti al valore indeterminabile e che la Corte di Appello non ha in alcun modo motivato circa le ragioni del riconoscimento di importi inferiori a quelli minimi dello scaglione di riferimento. Ne consegue che il motivo deve essere accolto, con cassazione della sentenza in relazione ad esso con riguardo alle spese dovute alla omissis e non anche a omissis s.p.a., che non ha impugnato la sentenza . Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può peraltro decidere nel merito, liquidando le spese nell'importo minimo risultante dall'applicazione dello scaglione relativo a 33 milioni di Euro, ossia in 67.142,00 Euro, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Detta condanna deve intendersi pronunciata nei confronti delle C. e non anche della M., atteso che la sentenza impugnata, pur facendo riferimento - in motivazione - alle appellanti principali , ha tuttavia emesso un dispositivo di condanna concernente le sole C. oltre al Fallimento e la sentenza non è stata impugnata sul punto. IL RICORSO INCIDENTALE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO. 13. Il primo motivo denuncia la violazione degli articolo 116 e 231 c.p.c., e censura la sentenza per avere del tutto omesso l'esame delle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio formale in coordinamento con gli altri elementi probatori . 13.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non individua in quali termini e per quali ragioni la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate dalla ricorrente. Peraltro, le violazioni denunciate appaiono di per sé non configurabili rispetto a quello che si lamenta, ossia l'omesso esame di una risultanza istruttoria della quale si omette anche di spiegare la decisività, tanto più in relazione a dichiarazioni che il C. avrebbe reso pro se . 14. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2744,1344,1418 e 1362 c.c. premesso che qualunque negozio può integrare la violazione del divieto di patto commissorio e che nell'interpretazione del contratto deve aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, la ricorrente lamenta che la Corte di appello ha limitato l'indagine nel senso letterale del testo, mentre avrebbe dovuto estenderla al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, come descritto dalla curatela nell'appello incidentale , deponente nel senso che la omissis aveva accettato la possibilità di alienazione degli immobili di cui era proprietaria conferendo alla banca creditrice un mandato a vendere funzionalmente connesso alla transazione con facoltà di soddisfarsi sul prezzo della vendita mandato in forza del quale la banca non solo ha individuato prezzo e compratore, ma ha anche incamerato direttamente il prezzo stesso . 14.1. Il motivo che si risolve, da pag. 16 a pag. 22, in un'elencazione di giurisprudenza è inammissibile, in quanto argomenta sul contenuto e sugli effetti dell'accordo transattivo che tuttavia omette di trascrivere, in violazione dell'onere imposto dall'articolo 366 c.p.c., numero 6 non individua specificamente l'errore di diritto compiuto dalla Corte, ma lo postula sulla base di una lettura della vicenda opposta a quella compiuta dalla Corte di Appello, di cui sollecita pertanto una non consentita rivisitazione più specificamente non contiene, come il primo motivo del ricorso principale, un'effettiva denuncia della violazione e falsa applicazione delle norme degli articolo 2744 e 1344, ma prospetta che tale violazione si sarebbe dovuta ritenere se la corte territoriale avesse valutato, come sollecitava l'appello incidentale della Curatela, il comportamento successivo alla conclusione del contratto di transazione alla stregua dell'articolo 1362 c.c. senonché, dal contenuto dell'appello che si riproduce emerge - per un verso - che esso non argomentava in alcun modo una esegesi della transazione alla stregua dell'articolo 1362 c.c., in relazione al comportamento successivo della parti e - per altro verso, anche a voler ravvisare tale deduzione per implicito nel riferimento alla dichiarazione pro se del defunto C. di cui si occupava il motivo precedente, resterebbe assorbente il rilievo della insussistenza dell'efficacia probatoria della dichiarazione. 15. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., perché la Corte, pronunciando sul motivo concernente la nullità della transazione ex articolo 1972 c.c., non avrebbe scrutinato il profilo della nullità derivante dalla rinuncia alle domande riconvenzionali aventi ad oggetto l'accertamento dell'illiceità del recesso . 15.1. Il motivo è infondato perché la Corte, proprio con la motivazione che si evoca, si è pronunciata sul motivo di appello di cui trattasi. Il dire che essa non avrebbe preso in esame la censura con la quale è stata eccepita la nullità della transazione siccome contenente rinuncia alle domande di declaratoria di illiceità della revoca è manifestamente contrario al tenore della motivazione riportata e comunque - là dove dice che la corte ha escluso la nullità della transazione sul rilievo che l'eventuale illiceità del recesso non può incidente sulla validità della transazione evoca un recesso di cui la sentenza non parla, dato che fa riferimento alla revoca. Peraltro, escludendo in radice l'applicabilità dell'articolo 1972 c.c., ad ipotesi di mera dedotta illegittimità anziché di illiceità ex articolo 1418 c.c. , la Corte di Appello ha fornito una risposta idonea a coprire ogni profilo delle questioni dedotte. 16. Col quarto motivo che denuncia la violazione degli articolo 1343,1375 e 1972 c.c., articolo 2 e 41 Cost. , la Curatela censura la sentenza per non aver accertato che la transazione è tra l'altro nulla ai sensi dell'articolo 1972 c.c., perché contiene rinuncia alla domanda di declaratoria di illiceità del negozio unilaterale di revoca degli affidamenti posto in essere dalla banca . 16.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è basato su un presupposto - quello della illiceità della revoca degli affidamenti e della nullità della rinuncia a farla valere - che si colloca al di fuori delle affermazioni compiute dalla sentenza impugnata con cui si è esclusa la possibilità di prospettare una nullità della transazione conseguente alla illegittimità della revoca degli affidamenti per contrarietà a buona fede che non risultano specificamente censurate. 17. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 644 c.p., censurando la sentenza per non aver indagato se la società omissis srl al momento della stipula dell'accordo versasse in una situazione di difficoltà economica e/o finanziaria 17.1. Il motivo - del tutto assertorio - è inammissibile perché insiste nell'evidenziare le difficoltà economiche e finanziare della società senza confrontarsi con la ratio della decisione, basata sul rilievo che non era in concreto apprezzabile l'usurarietà delle condizioni della transazione, non essendo rilevabile dagli atti una palese sproporzione tra i vantaggi acquisiti dai debitori tra cui l'azzeramento di circa sei miliardi di lire di debito e quelli ricevuti dalla Banca . 18. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. numero 192 del 1998, articolo 9 premesso che, pur essendo collocata nell'ambito della legge sulla subfornitura, la norma è formulata in modo da estenderne l'ambito di applicazione a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, la Curatela contesta alla Corte di merito di avere affermato che la norma non è applicabile ai rapporti fra un'impresa e una banca, rileva che non era stato lamentato l'abuso nella fase di stipula dei contratti di apertura di credito ed evidenzia che la norma in questione non presuppone una sproporzione tra le reciproche prestazioni , bensì l'imposizione di condizioni contrattuali inique e la difficoltà di reperimento di alternative sodisfacenti sul mercato , quale quella che si era verificata allorquando era stato accordato un termine di rientro di 48 ore per reperire 12 miliardi di Lire. 18.1. Il motivo è inammissibile in quanto svolge una censura che non si correla al contenuto della transazione che costituisce oggetto delle domande di nullità o di annullamento, ma parrebbe individuare l'imposizione di condizioni contrattuali inique con riferimento alla arbitrarietà della richiesta di rientro degli affidamenti, ossia rispetto ad una questione che la Corte ha ritenuto preclusa dalla transazione validamente avvenuta con statuizione non impugnata dalla Curatela . 19. Nel complesso, il ricorso della Curatela va quindi rigettato. IL SECONDO RICORSO INCIDENTALE DELLA BANCA omissis . 20. Il ricorso incidentale proposto dalla Banca nei confronti della Curatela ricalca quello proposto nei confronti delle ricorrenti principali, essendo articolato in tre motivi, i primi due condizionati e il terzo concernente le spese del giudizio di appello. 20.1. Richiamate le considerazioni svolte ai punti 11 e 12, deve dichiararsi l'assorbimento dei primi due motivi, mentre deve accogliersi il terzo motivo anche nei confronti della Curatela Fallimentare, con cassazione della sentenza in punto di spese di lite e decisione nel merito che riliquida le spese in favore della omissis come in dispositivo. 21. Le spese di lite vanno compensate fra le ricorrenti principali e la Curatela le une e l'altra vanno invece condannate, in solido, al pagamento delle spese in favore della Banca omissis s.p.a. incorporata nella omissis Banca s.p.a. . 22. Sussistono, in relazione al ricorso principale e a quello incidentale della Curatela, le condizioni per l'applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale della Curatela del Fallimento omissis s.r.l. assorbiti i primi due motivi dei ricorsi incidentali della Banca omissis s.p.a., accoglie il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in favore della Banca omissis e a carico solidale delle C. e della Curatela in Euro 67.142,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge. Compensate le spese di lite fra le ricorrenti principali e la Curatela, condanna le prime e la seconda, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Banca omissis , liquidandole in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della Curatela, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.