Per la sentenza del TAR Lazio qui annotata la risposta è sì. Il candidato deve poter sostenere una prova supplementare. Infatti, se da un lato il lockdown e le misure restrittive della libertà, imposte per fronteggiare la pandemia, sono espressione di solidarietà nazionale, dall’altro prevedere queste sessioni supplementari è espressione della par condicio «finalizzata a ripristinare una condizione di parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri e per ragioni meramente casuali dal factum principis … In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate».
De facto perciò è stato codificato un diritto in capo a tutti coloro che, in attuazione di dette norme anticovid, sono stati impossibilitati a partecipare alla sessione di prove o di esami “ordinaria ” di poterle sostenere in altra data . È quanto stabilito dal TAR Lazio, sez. III bis , numero 10132 del 18 luglio. Un candidato al «concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado Decreto numero 499 » c.d. Concorso STEM del 2020 impugnava il bando nella parte in cui non prevedeva una prova suppletiva per chi avesse contratto il COVID , si trovasse in isolamento fiduciario etc. Più precisamente chiedeva l'annullamento del diario delle prove scritte laddove non era prevista una sessione supplettiva per chi non si fosse potuto presentare agli orali perché malato di COVID. Nelle more della conclusione di questo giudizio, con ordinanza numero 5384/2021 questa sezione del TAR accoglieva la domanda cautelare del ricorrente che poteva sostenere una sessione supplementare degli orali, superando la prova ed essendo inserito nella graduatoria di riserva per la classe di concorso A026. Sì alla previsione di prove suppletive in casi eccezionali. Il TAR ha fondato tutta la sua motivazione riprendendo quanto sancito da un suo stesso precedente su un analogo caso relativo alla medesima procedura concorsuale oggetto di lite TAR Lazio sez. III bis numero 5666/21 . In linea generale le prove concorsuali ciò è valido anche per gli esami di abilitazione, maturità etc. – per quelli di maturità di quest'anno erano previste- vige la loro contestualità sì che per i candidati che non si presentano per meri impedimenti personali ed individuali , non sono legittimati a pretendere dalla PA che ha bandito il concorso «un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento» neretto, nda . In breve se il nostro ricorrente avesse avuto una banale influenza non avrebbe avuto diritto ad alcun rinvio. D'altro canto, come sopra esplicato in epigrafe, questo principio prevede una deroga in casi eccezionali come appunto la pandemia di COVID. Più precisamente «il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività , posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da COVID–19, ma soprattutto quello a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali» neretto, nda . Per completezza d'informazione, seppure non citati in sentenza, si ricordi che il c.d. Decreto Rilancio d.l. numero 34/40, l. numero 77/20 ed il d.l. 44/21 l. numero 76/21 hanno previsto di digitalizzare e svolgere i concorsi da remoto od in sedi decentrate con la previsione di sostenere la prova orale in videoconferenza così come per gli esami di maturità, le sessioni di laurea sino a poco tempo fa nulla impediva di prevedere questa opzione nei casi analoghi alla fattispecie. Discriminatorio inserire un candidato che ha ottenuto un provvedimento giurisdizionale nella graduatoria con riserva. Infatti «nell'eccezionale e peculiare caso di specie, infatti, la posizione di chi abbia già agito in giudizio, peraltro in assenza di formali provvedimenti di esclusione, e quella di chi abbia atteso le decisioni ulteriori della amministrazione appaiono perfettamente assimilabili. Entrambe le posizioni derivano da un diritto di accesso ai concorsi pubblici ed al lavoro avente rango costituzionale , oltre che eurounitario , e risultano accomunate dalla dimostrazione della sussistenza del presupposto fondamentale relativo allo stato di impossibilità di partecipare al concorso in questione per ragioni direttamente e immediatamente connesse alla emergenza COVID , il cui fronteggiamento ha richiesto eccezionali misure di tutela collettiva. Vale aggiungere che rileva altresì, a caratterizzare la assoluta peculiarità della fattispecie, il permanere, al momento della adozione degli atti impugnati, dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 cfr. fino al 31 marzo 2022 che giustifica in via eccezionale anche un parziale effetto esterno, da attuarsi tramite provvedimenti amministrativi, del giudicato formatosi sui ricorsi già decisi ex articolo 2 e 3 Cost. » neretto, nda . A mio modesto parere questa sentenza potrebbe essere ancora un valido strumento/precedente per chi sta sostenendo concorsi, perché se da un lato il suddetto stato di emergenza è cessato, dall'altro l'elevato numero di nuovi casi e l'alta contagiosità delle nuove varianti non consentirebbero di escludere formalmente il perdurare dei rischi per la collettività sopra descritti.
Presidente Sapone – Estensore Raganella Fatto e diritto Con il ricorso odierno il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al concorso della procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 34 del 28.04.2020, richiedendo l'annullamento del diario della prove scritte nella parte in cui non è stata prevista la possibilità di effettuare delle sessioni suppletive delle prove orali per quei candidati impossibilitati a parteciparvi per questioni riconducibili alla pandemia da Covid-19. Il ricorrente in particolare, dopo aver partecipato con esito positivo alla prova scritta, non ha potuto partecipare alla prova orale in quanto risultato positivo al Covid-19 nella data di svolgimento della prova orale. L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio. Con ordinanza numero 5384/2021questa Sezione ha accolto la domanda cautelare del ricorrente e disposto l'effettuazione di prove suppletive. In esecuzione dell'ordinanza il ricorrente ha concluso le prove con esito positivo ed attualmente è stato inserito con riserva nella graduatoria di merito per la classe di concorso A026 in posizione -OMISSIS All'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2022 la causa è passata in decisione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Collegio intende confermare quanto già affermato con la precedente sentenza numero 5666/2021 di questa Sezione, con riferimento ad un caso analogo riferito alla medesima procedura concorsuale, i cui contenuti devono essere qui richiamati ai sensi dell' articolo 74 del codice del processo amministrativo . In tale pronuncia, invero, è stato evidenziato che “la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid – 19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid – 19, ma soprattutto quello a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali. La previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla pubblica incolumità. Di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, tale principio, deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative della libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute non solo individuale, del candidato colpito dall'evento significativo, ma anche pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da Covid – 19, si deve ritenere che nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva a carico dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto affrontare è finalizzata a ripristinare una condizione di parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri e per ragioni meramente causali dal factum principis … In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate”. I principi delineati nella summenzionata pronunzia, ed in quelle ivi citate, sono pienamente applicabili al caso di specie e interamente condivisi da questo collegio, in particolare quanto a la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento singolo o collettivo , che sono e rimangono certamente non tutelabili a fronte dell'interesse alla celere conclusione dei concorsi, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell'interesse collettivo il carattere sostanzialmente riparatorio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti a parteciparvi per factum principis connesso a imperiose esigenze extra ordinem di salute collettiva la imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive nel caso di specie, di modo da doverosamente rispettare anche gli articolo 2 e 3 Cost. con il contemperamento degli altri interessi pubblici e privati. . Con specifico riferimento alla riserva nella graduattoria solo a coloro i quali abbiano ottenuto un provvedimento giurisdizionale in tale senso, il Collegio ritiene si tratti di una misura discriminatoria ed irragionevole. Nell'eccezionale e peculiare caso di specie, infatti, la posizione di chi abbia già agito in giudizio, peraltro in assenza di formali provvedimenti di esclusione, e quella di chi abbia atteso le decisioni ulteriori della amministrazione appaiono perfettamente assimilabili. Entrambe le posizioni derivano da un diritto di accesso ai concorsi pubblici ed al lavoro avente rango costituzionale, oltre che eurounitario, e risultano accomunate dalla dimostrazione della sussistenza del presupposto fondamentale relativo allo stato di impossibilità di partecipare al concorso in questione per ragioni direttamente e immediatamente connesse alla emergenza Covid, il cui fronteggiamento ha richiesto eccezionali misure di tutela collettiva. Vale aggiungere che rileva altresì, a caratterizzare la assoluta peculiarità della fattispecie, il permanere, al momento della adozione degli atti impugnati, dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 cfr. fino al 31 marzo 2022 che giustifica in via eccezionale anche un parziale effetto esterno, da attuarsi tramite provvedimenti amministrativi, del giudicato formatosi sui ricorsi già decisi ex articolo 2 e 3 Cost. . L'orientamento della sezione è stato confermato sinora, almeno in sede cautelare, motivatamente dal Consiglio di Stato cfr. tra le più recenti ordinanza 2275/2022 . Per le superiori ragioni il ricorso deve quindi trovare accoglimento da cui deriva, la conferma dell'ordinanza cautelare con cui sono è stato ammesso allo svolgimento della prova “suppletiva”, e la sua collocazione utile nella graduatoria di merito pubblicata. La peculiarità e la novità delle questioni trattate costituiscono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.