«Il diritto alla riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p. sussiste anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna [ ]».
In seguito al rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, un imputato ricorre in Cassazione sostenendo l'errore da parte della Corte territoriale, la quale avrebbe evidenziato come non spetti il diritto alla riparazione richiesta, nei casi di mancata corrispondenza tra penale inflitta e pena eseguita , «qualora tale differenza sia giustificata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena». La doglianza è fondata. Il Collegio, con la sentenza numero 18542/2014, ha dato rilievo al periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata in un caso in cui l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena. Quindi, il criterio interpretativo prevalente impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p. «anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purchè non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena» Cass. numero 17118/2021, numero 57203/2017 . La Corte di legittimità ha però precisato che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste «solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente» Cass. numero 25092/2021 . Per tutti questi motivi ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che dovrà attenersi al seguente principio di diritto «il diritto alla riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p.sussiste anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purchè non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena».
Presidente Piccialli – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da C.U. per avere subito la privazione della libertà personale per numero 722 giorni in più di carcerazione rispetto alla pena che era stata determinata nel provvedimento di cumulo del pubblico ministero numero 426 del 2 agosto 2019, nel quale si era tenuto conto della liberazione anticipata di numero 1.215 giorni concessa al detenuto. 2. Il provvedimento di rigetto è motivato nel senso che non spetti il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, nei casi di mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita, qualora tale differenza sia giustificata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. 3. C.U. ricorre per cassazione deducendo che l'ordinanza è affetta da vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha applicato un principio interpretativo inconferente al caso in quanto la differenza tra pena inflitta e pena eseguita dipende da un calcolo errato, in violazione dell'articolo 78 c.p., avvenuto nel periodo di esecuzione della pena e vi sarebbe stato tutto il tempo per stabilire un fine pena corretto, che avrebbe escluso il ricorso all'articolo 314 c.p.p In particolare, evidenzia che in sede di computo della pena base sulla quale determinare il limite massimo prescritto dall'articolo 78 c.p., il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione del 27/10/2016 in cui ha inserito l'aumento a titolo di continuazione, in violazione di quanto stabilito anche dalla Corte di Cassazione con sent. numero 18896/19 successivamente, per correggere l'errore, la Procura della Repubblica di Roma ha emesso nuovo ordine di esecuzione il 2 agosto 2019 con fine pena correttamente individuato nel giorno 8 dicembre 2020 detraendo numero 1035 giorni di liberazione anticipata, il detenuto avrebbe dovuto, pertanto, essere scarcerato il 7 febbraio 2018 e il ritardo nel rilevare l'errore di calcolo non è determinato da dolo o colpa grave del detenuto. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che la pena concretamente espiata dal C. sino al 2 agosto 2019 è frutto di separate operazioni di cumulo parziale, correttamente operate in relazione alla data di commissione dei reati non è eccedente quella risultante dalla somma delle pene inflitte con i distinti cumuli posto che, a seguito, per il primo, dell'applicazione corretta del criterio moderatore di cui all'articolo 78 c.p., comma 1, alla data dallo stesso ricorrente indicata come quella in cui sarebbe dovuta avvenire la sua remissione in libertà tenuto conto della liberazione anticipata fino a quel momento maturata giorni 1035 - 7 febbraio 2018 , è proseguita l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma, oggetto del secondo cumulo del 2 agosto 2019, per la quale, attesa la commissione del reato in epoca successiva, non operava il criterio moderatore del quintuplo della pena più grave. Il Procuratore generale evidenzia che, a fronte, come lamentato, di una istanza di cumulo fatta nel 2013 e decisa, erroneamente, nel 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che aveva computato nella pena del reato più grave su cui operare l'aumento del quintuplo della pena anche la continuazione, a fronte di un cumulo materiale di oltre 49 anni di reclusione , il ricorrente non ha mai impugnato dinanzi al giudice dell'esecuzione il cumulo erroneamente operato - per oltre tre anni - e soltanto la Procura Generale, d'ufficio, ha rilevato l'errore rideterminando la pena complessivamente da espiare per il primo dei due cumuli parziali operati, in misura sensibilmente inferiore sussiste pertanto, nella causazione della ingiusta detenzione sofferta un rilevante e grave concorso di colpa del ricorrente. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero 310 del 1996, l'articolo 314 c.p.p., è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli articolo 3 e 24 Cost. , e per violazione dell'articolo 5 della Convenzione E.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. 3. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, l'interprete ha adottato un iniziale criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile Sez. 4 numero 3382 del 22/12/2016, 2017, Riva, Rv. 268958 numero 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168 . Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. numero 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314 c.p.p., nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza Sez. 4 numero 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 numero 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv. 243210 . Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena Sez. 4 numero 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato . 4. Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo al periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata in un caso in cui l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena Sez. 4 numero 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, ritard ritard per disguidi dell'organo dell'esecuzione , od anche in un caso in cui la scarcerazione - disposta per la liberazione anticipata - era stata tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata cfr. Sez. 4 numero 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617 . 5. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p., anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena Sez. 4, numero 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01 Sez. 4 numero 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, numero 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo , con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale nel medesimo senso Sez. 4, numero 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 - 01, che richiama Grava c. Italia, numero 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia,numero 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, Sahin Karatas c. Turchia, numero 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e Del Rio Prada c. Spagna GC , numero 42750/09, 21 ottobre 2013 . Tale indirizzo interpretativo si fonda sul rilievo che la pronuncia Corte Cost. numero 219 del 2008 non avalli la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna che riguardano la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio , i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio non possono, dunque, ritenersi coincidenti Sez. 4 numero 57203/17 cit., in motivazione . 6. Sotto tale specifico profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento è errata nella parte in cui nega ingresso all'esame di vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, dovendosi per tale motivo annullare l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, nel valutare nuovamente l'istanza e impregiudicato l'esito della decisione, si atterrà al seguente principio di diritto Il diritto alla riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p., sussiste anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena . P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma.