L'ordinanza in nota chiarisce l'ambito di applicazione dello storno di dipendenti con specifico riguardo all'ambito dei corsi di formazione privata.
Come noto, tale condotta costituisce atto di concorrenza sleale atipico in quanto contrario ai princìpi di correttezza professionale, di cui all'articolo 2598, numero 3 , c.c. Nel caso de quo la controversia ha avuto origine innanzi al Tribunale di Torino a seguito del ricorso d'urgenza, ex articolo 700 c.p.c., proposto dal Gruppo Euroconference S.p.A. di seguito Euroconference nei confronti della Didactica Professionisti s.r.l. di seguito Didactica con l'accusa di svariati illeciti anticoncorrenziali, tra cui anche lo storno di dipendenti. In particolare, Euroconference lamentava che Didactica avrebbe svuotato la propria struttura organizzativa e scientifica dal momento che dodici dei suoi collaboratori-chiave nell'ambito del proprio corso intitolato Master breve avevano presentato le dimissioni ad intervalli di poche settimane. Al totale rigetto in fase cautelare si è sostituito un parziale accoglimento nel giudizio di primo grado circoscritto alle condotte di alcuni dipendenti della Euroconference che avevano collaborato con la Didactica quando ancora prestavano servizio presso la prima società. Di converso, la Corte di Appello torinese ha escluso integralmente la sussistenza della condotta anticoncorrenziale in parola per difetto della prova circa l'animus nocendi della convenuta. Tale valutazione era altresì corroborata dalla circostanza che le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività idonei a rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e, conseguentemente, cagionare un pregiudizio per l'operatività di Euroconference. Ad abundantiam , erano emerse prove riguardo alla spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione presso l'attrice. La Corte di Cassazione ha fatto proprie le conclusioni cui è pervenuto il giudice di seconde cure puntualizzando che la configurabilità dello storno di dipendenti necessiti che l'attività distruttiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non poter giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di nuocere all'organizzazione ed alla struttura produttiva concorrente, così disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitor e procurandosi un vantaggio indebito. Si è in proposito richiamato un precedente della Suprema Corte ove si è affermato che l' assunzione di dipendenti altrui costituisce illecito concorrenziale allorquando essa sia effettuata non tanto per le capacità dei medesimi, ma per l'utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con una serie di atti teleologicamente funzionali ad impedire al concorrente di operare nel medesimo mercato, vista l'esclusività delle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili Cass. civ., sez. I, sentenza numero 9386 dell'8 giugno 2012 . In tal modo, il concorrente è messo nelle condizioni di avvalersi di esperti equipaggiati del know how per offrire un determinato bene o servizio senza al contempo sostenere i corrispondenti investimenti in ricerca ed in esperienza. Nel caso di specie, la circostanza che i dipendenti stornati fossero liberi professionisti non era ostativa allo svolgimento di analoghe attività presso società operanti nel medesimo settore, tra cui per l'appunto Euroconference. Peraltro, la Corte d'Appello torinese si era già pronunciata sulla non essenzialità dei dipendenti in questione ai fini dell'erogazione dei corsi da parte di Euroconference. Come noto, tali valutazioni sono riservate al giudice di merito e non possono riproporsi in sede di legittimità, quand'anche mascherate sotto doglianze che almeno formalmente possono essere oggetto di censura in Cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con soccombenza della Euroconference. In sintesi, la carenza di esclusività che normalmente contrassegna il rapporto docente libero professionista-ente di formazione impedisce la configurazione dello storno di dipendenti laddove gli stessi docenti vengano chiamati per un corso simile erogato da un altro ente di formazione. Diverso sarebbe stato il caso in cui la Didactica avesse subordinato la collaborazione alla stipula di un vincolo di esclusiva in proprio favore posto che in tal caso sarebbe stato più agevole dimostrare l'animus nocendi . Peraltro, qualora la Didactica avesse copiato più corsi originali della Euroconference si sarebbero margini per intraprendere un'azione per concorrenza sleale parassitaria. Ma la riproduzione del singolo corso di un concorrente, pur avvalendosi degli stessi dipendenti non vincolati da legami di esclusività, sarebbe ancora collocabile nei confini a tratti smagliati a tratti torbidi della correttezza professionale.
Presidente Genovese – Relatore Caiazzo Rilevato che La Gruppo Euroconference s.p.a. propose, nell'ottobre 2012 un ricorso d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. , innanzi al Tribunale di Torino, lamentando il compimento di condotte illecite, anticoncorrenziali e contraffattorie da parte della Didactica Professionisti s.p.a. e di V.N. L.S. B.P. M.L. Z.A. P.C. Mi.Lu. R.G.P. C.A. e Me.Pa. . Si costituivano i resistenti. Con ordinanza del 7.11.2012, fu rigettato il ricorso, osservando che i dipendenti della società ricorrente, passati alle dipendenze della società resistente, non erano essenziali o insostituibili nella concreta organizzazione d'impresa non vi era prova che gli ex dipendenti e collaboratori della ricorrente avessero iniziato ad operare per conto e nell'interesse della società resistente, nè era stata dimostrata la diffusione d'informazioni riservate e la violazione del database non vi era sovrapposizione tra i prodotti delle due società, entrambi denominati omissis , a tale riguardo evidenziando alcuni aspetti differenziati e l'ontologica necessarietà della somiglianza strutturale dei corsi, simili a quelli organizzati da altre società operanti nel medesimo settore il marchio registrato dalla ricorrente era un segno figurativo comprensivo del simbolo grafico della società, di particolarismi grafici e di colore, marchio tutelabile nel suo complesso, ma non nella sua parte verbale considerata solo descrittiva del prodotto e quindi, in quanto tale, priva dei requisiti ex articolo 7 e 13, cpi . Avverso tale ordinanza propose reclamo la Euroconference s.p.a., in parte accolto dal Tribunale di Torino che confermò l'esclusione del denunciato storno di dipendenti da parte della Didactica Professionisti s.r.l. sulla base del rapporto numerico tra quelli passati alla società resistente e il personale rimasto in forza alla ricorrente, e in relazione ai collaboratori di quest'ultima non legati da rapporto di lavoro dipendente escluse l'animus nocendi circa la denunciata idoneità del trasferimento di dipendenti e collaboratori a disarticolare l'organizzazione d'impresa, a sottrarre informazioni riservate ed a determinare la concorrenza parassitaria era invece provato che V.N. avesse prestato la propria opera in favore della società resistente successivamente alle sue dimissioni, ma durante il periodo di preavviso, segnatamente per aver collaborato con B.P. nella redazione della richiesta di accreditamento inviata nel luglio 2012 all'ordine dei commercialisti di Milano inibiva alla società resistente di proseguire la pubblicità, la commercializzazione e la vendita alla clientela dei singoli incontri di studio futuri previsti dal corso omissis nell'ipotesi di vendita spacchettata . Con citazione del 16.7.13, Euroconference s.p.a. promosse il giudizio di merito, rinnovando la contestazione delle condotte denunciate indebita sottrazione di propri dipendenti, imitazione pedissequa dei propri materiali informativi e pubblicitari, compimento di atti di concorrenza sleale e d'utilizzazione di know-how e informazioni riservate, attività confusorie e di agganciamento, accompagnate dalla contraffazione del marchio registrato omissis , ed allegando di aver subito gravi danni conseguenti a tali attività, essendosi verificata una sensibile riduzione delle iscrizioni ai propri corsi di formazione in misura pari alla metà, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni per lucro cessante, anche per la vanificazione dei propri investimenti pubblicitari, oltre che per il pregiudizio della propria immagine. Si costituivano i convenuti. Con sentenza del 7.12.15, il Tribunale di Torino accertò il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della società convenuta limitatamente al breve periodo temporale ed in relazione ad alcune specifiche condotte, osservando che in ragione di quanto emerso dalle prove testimoniali, era configurabile l'ipotesi di concorrenza sleale per l'illecita collaborazione di alcuni dipendenti e collaboratori della Euroconference con Didactica, allorquando erano ancora collaboratori della prima società e in vista della costituzione della seconda, con riguardo a tre specifici episodi, escludendo gli altri conseguentemente, era da ritenere dimostrato un pregiudizio della parte attrice, rapportato al 25% del numero delle iscrizioni conseguite dalla Didactica nel periodo in questione, pari complessivamente a 2000 e all'utile medio conseguito ritenuto pari al 50% del costo dei corsi per complessivi Euro 137.500,00 , mentre era esclusa la risarcibilità delle altre voci di danno. Avverso tale sentenza la Gruppo Euroconference s.p.a. propose appello riguardo al non integrale risarcimento dei danni richiesti si costituirono gli appellati. Con sentenza dell'1.9.17, la Corte territoriale respinse l'appello principale nei confronti di alcuni appellati, dichiarandolo inammissibile nei confronti di altri, accolse l'incidentale proposto da Didactica Professionisti s.r.l. ed altri e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinse tutte le domande del Gruppo Euroconference s.p.a. nei confronti della Didactica Professionisti s.p.a., osservando che i dati dei professionisti reperibili online non rivesti naturavano di informazioni riservate ex articolo 98 e 99 cpi , mentre la Didactica era in grado di procurarseli autonomamente, come dimostrato dall'appellata con il possesso di software per lo scarico automatico dei dati della gran parte dei siti web degli ordini professionali non era stata fornita la prova della sottrazione e dell'uso indebito delle informazioni contenute nel database della Euroconference non sussisteva neppure l'illecito di concorrenza sleale, ex articolo 2598 c.c. , numero 3, relativo al passaggio di dipendenti da un'impresa all'altra, configurabile solo se accompagnato da una serie di elementi che evidenzino l'illiceità dello storno, fattispecie da escludere nel caso concreto, in quanto non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attività per società operanti nel medesimo settore parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d'amministrazione, mentre nei confronti di V.N. sussistevano condotte marginali non rilevanti l'illecito contestato era da escludere anche perché non si era verificato l'effetto di svuotamento e di pregiudizio per l'operatività dell'appellante difettava altresì la prova della consapevolezza del soggetto agente dell'idoneità delle condotte contestate a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volontà della Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere erano emerse prove della spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda era da escludere la contraffazione del marchio registrato omissis che era un marchio d'insieme costituito dalla menzionata dicitura e da ulteriori elementi grafici e figurativi al riguardo, non era decisiva ai fini dell'acquisto di secondary meaning da parte dell'espressione in esame l'indagine demoscopica commissionata dall'appellante, scarsamente attendibile non era altresì dimostrata la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi e parassitaria, venendo in rilievo corsi di aggiornamento molto diffusi in Italia peraltro, Didactica utilizzava nei propri corsi delle differenze di colore nelle parti pubblicitarie. La Corte territoriale accolse l'incidentale di Didactica e altri sull'accertamento di alcune condotte di concorrenza sleale, per avere alcuni dipendenti e collaboratori partecipato alle attività di quest'ultima società quando ancora intrattenevano ancora rapporti con Euroconference, osservando che la prova testimoniale utilizzata al riguardo era dubbia e gli elementi probatori utilizzati deponevano per la sussistenza di una condotta irrilevante comunque, era dirimente il dato temporale atteso che l'attività addebitata alla collaboratrice B.P. risaliva a periodo in cui la ex-dipendente non aveva più alcun vincolo con la Euroconference non era indice di concorrenza sleale la richiesta di accreditamento inviata il 23.7.12 dalla B. all'ordine dei commercialisti di Milano, poiché come detto tale dipendente all'epoca era libera da vincoli con la società appellata, sussistendo prove di anteriori contatti con l'altra società ma non di prestazioni di collaborazione con la nuova società. Gruppo Euroconference s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Didactica Professionisti s.r.l., V.N. , L.S. , B.P. , M.L. , Z.A. e P.C. resistono con controricorso. Ritenuto che Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 c.c. , numero 3, nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello riconosciuto l'illecito concorrenziale di storno di collaboratori e dipendenti, considerato che nel giro di poche settimane vi era stato uno svuotamento della struttura organizzativa e scientifica della stessa società, attraverso le dimissioni o comunque il recesso di dodici collaboratori-chiave e di ricomposizione della medesima all'interno della Didactica Professionisti s.r.l., peraltro a partire dalla costituzione di quest'ultima avvenuta il 23.7.2012. Il secondo motivo denunzia violazione dell'articolo 2598 c.c. , numero 3, per aver la Corte d'appello escluso la condotta di concorrenza sleale confusoria, per agganciamento e appropriazione di pregi, concorrenza parassitaria, pur essendo stato accertato che la società convenuta aveva riprodotto il corso principale dell'attrice, denominato omissis , con la medesima durata di sette mezze giornate, con le identiche modalità grafiche, e negando ogni capacità individualizzante del suddetto corso. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia effettuato una valutazione complessiva delle varie condotte della Didactica, ai fini dell'accertamento della concorrenza parassitaria, omettendo di considerare l'identità, sostanziale e formale, del corso professionale denominato omissis , e delle relative brochure. Il terzo motivo denunzia violazione dell'articolo 2935 c.c. , articolo 115 c.p.c. , per non aver la Corte d'appello accertato che il V. era stato promotore di una iniziativa riconducibile all'attrice. Il ricorso è inammissibile nei suoi tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente poiché tra loro connessi. Al riguardo, è stato ritenuto che per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distruttiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente Cass., numero 3865/20 numero 31203/17 . Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore. Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella Cass., numero 20228/13 . S'afferma altresì Cass., numero 9386/12 che costituisce concorrenza sleale a norma dell' articolo 2598 c.c. , numero 3, l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione. Nel caso concreto, la Corte d'appello ha escluso lo storno argomentando che non era corretto comprendere tra gli stornati i liberi professionisti che prestavano la loro collaborazione nei corsi, posizione che non impediva loro di svolgere analoghe attività per società operanti nel medesimo settore parimenti a dirsi circa i consulenti legali liberi professionisti o i consiglieri d'amministrazione, mentre nei confronti di V.N. sussistevano condotte marginali non rilevanti l'illecito contestato era da escludere anche perché non si era verificato l'effetto di svuotamento e di pregiudizio per l'operatività dell'appellante difettava altresì la prova della consapevolezza del soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare, in quanto le conoscenze e la professionalità dei lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti assolutamente essenziali e non vi era comunque prova della volontà della Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere erano emerse prove della spontaneità del trasferimento dei dipendenti a causa della diffusa insoddisfazione diffusa in azienda, sia dalla mancanza di capacità individualizzanti nei dipendenti e collaboratori interessati. Il collegio ritiene che l'esame complessivo dei vari elementi probatori acquisiti non possa portare all'opposto convincimento della sussistenza degli illeciti per cui è causa. Invero, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell' articolo 2729 c.c. , ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti , laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza , richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva c.d. convergenza del convergenza molteplice , non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 c.c. , ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma Cass., numero 9054/22 numero 9059/18 . Nella fattispecie, i vari motivi sono diretti al riesame dei fatti e a ribaltarne l'interpretazione in ordine alla configurabilità degli stessi quali illeciti concorrenziali come prospettati. La Corte territoriale ha anzitutto affermato che le conoscenze e le professionalità possedute dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non presentavano carattere di esclusività tali da rendere detti dipendenti essenziali assolutamente, e tanto meno vi è prova della volontà di Didactica di impedire alla concorrente di continuare a competere. Al riguardo, la Corte di merito ha anche evidenziato le diversità grafiche pubblicitarie inerenti all'organizzazione del omissis . Ora, è vero che, in linea di principio, ai fini della configurazione dell'illecito per appropriazione di pregi o di concorrenza parassitaria non è necessario che le competenze distolte siano di pregio o siano esclusive, ma la Corte d'appello ha effettuato una valutazione complessiva dei vari elementi indiziari, oggetto di causa, escludendo che il passaggio di dipendenti della società ricorrente a quella resistente sia avvenuto in connessione con l'organizzazione del omissis . Nè costituiscono univoci indici di concorrenza sleale parassitaria, anche diacronica, i 7 moduli online propedeutici, layout del flow chart, moduli di approfondimento sulla materia, nonché il fatto che la Didactica abbia ripreso dalla ricorrente l'offerta in blocco di tutti gli elementi commerciali, anche considerando che si tratta di un corso online di cui non sono state allegate caratteristiche di originalità. Ne consegue anche la non configurabilità della condotta di appropriazione di pregi , contemplata dall' articolo 2598 c.c. , comma 1, numero 2, che è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire al primo merito non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo. Infatti, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, con motivazione incensurabile, l'organizzazione del omissis è priva di qualsivoglia capacità caratterizzante in ragione dell'assoluta genericità dei termini usati, di impiego comune, come dimostra il loro utilizzo in molte iniziative poste in essere da altre società operanti nel medesimo settore della parti in causa, ciò avvalorato dal fatto che la società ricorrente utilizzava l'espressione omissis unitamente alla specificazione Didactica . Ne consegue, infine, l'irrilevanza della condotta ascritta a V.N. , circa la partecipazione alla suddetta condotta di storno di dipendenti. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.