L’articolo 1102 c.c. consente «l’uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, da parte del singolo condomino per ritrarne una maggiore utilità ma solo in relazione all’unità immobiliare inclusa nell’edificio di cui essa fa parte, e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stesso».
Due proprietari di un immobile convenivano in giudizio la società Gamma, proprietaria di un appartamento al secondo e terzo piano di un edificio limitrofo avente, con quello degli attori, l'area di ingresso in comune, con l'obiettivo di far dichiarare l'illegittimità di un intervento, effettuato dalla società convenuta su una finestra condominiale, mediante l'apertura di una portafinestra , con conseguente sua condanna alla chiusura ed al ripristino dello stato antecedente a spese della stessa. Il Tribunale di Pesaro ordinava alla società in questione l'immediata rimozione delle opere realizzate in occasione dell'apertura del varco oggetto della causa. Anche la Corte d'Appello riteneva che «la trasformazione della finestra avente funzione di dare luce in un'apertura tale da consentire il passaggio pedonale nell'ingresso comune , non solo consentiva di raggiungere l'ascensore, cosa che prima era possibile , ma aveva creato pure un collegamento dell'immobile con gli uffici al piano terra e con una pertinenza retrostante », realizzando così anche un accesso con un altro Condominio, e quindi una servitù di passaggio illegittima, in violazione dell'articolo 1102 c.c. La Corte di Cassazione conferma le precedenti pronunce. Infatti, l'articolo cit. «consente l'uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, da parte del singolo condomino per ritrarne una maggiore utilità ma solo in relazione all'unità immobiliare inclusa nell'edificio di cui essa fa parte, e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stesso». Di conseguenza, l'apertura di una porta nel muro perimetrale da parte del Condomino idonea a realizzare una comunicazione con altro stabile contiguo nel quale ha una sua proprietà, «sottopone il muro comune ad un uso anomalo, in funzione di bisogni di un bene con il quale non è legato da alcun rapporto di accessorietà, così venendo a gravare il muro stesso, unitamente al suolo e alle fondazioni su cui si regge, con l'imposizione di una servitù in favore di un bene estraneo al Condominio». Inoltre, non è possibile «ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al Condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria così da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra , mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune» Cass. numero 32437/2019, numero 5060/2020 . Per tutti questi motivi, il ricorso viene rigettato.
Presidente Di Virgilio – Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del giugno 2008, i sigg. M.G. e R. , premettendo di essere proprietari di un immobile sito in omissis , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro - Sezione distaccata di , la P.B. G. s.p.a., proprietaria di un appartamento al secondo e terzo piano di un edificio limitrofo avente con quello degli attori l'area di ingresso in comune, affinché venisse dichiarata illegittimità di un intervento, effettuato dalla società convenuta su una finestra condominiale, mediante l'apertura di una portafinestra, con conseguente sua condanna alla chiusura ed al ripristino dello stato antecedente a spese della stessa P.B. G. s.p.a Si costituiva in giudizio quest'ultima, che instava per il rigetto dell'avversa pretesa, affermando che i M. avevano comprato, nel 1949, il loro immobile, che era una parte di omissis distrutta durante la guerra, dalla s.r.l. poi incorporata in omissis s.p.a., di cui la società convenuta chiedeva, tra l'altro, la chiamata in causa, in garanzia e manleva , essendo a conoscenza, in base a contratto, che l'ingresso era comune con gli appartamenti della residua parte di detto di proprietà delle venditrici. La B.P. G. s.p.a. precisava, poi, che l'atto di acquisto dalla omissis s.p.a. dell'appartamento al secondo e terzo piano del fabbricato limitrofo a quello degli attori una porzione dell'immobile denominato omissis , avente accesso da omissis , prevedeva il diritto di accesso all'ascensore dall'area di ingresso comune con i M. dalla citata via, e che, con i già menzionati lavori di trasformazione, non vi era stato alcun asservimento nè aggravamento del passaggio, atteso che l'area di ingresso portava già, con una scala, all'appartamento dalla stessa acquistato. Si costituiva, infine, la omissis s.p.a. già s.r.l. contestando la domanda dei M. e negando la garanzia per evizione. Con sentenza numero 26/2012, l'adito Tribunale di Pesaro - Sezione distaccata di [ ], istruita la causa anche tramite c.t.u., pronunciandosi sulla domanda attorea, ordinava alla P.B. G. s.p.a. l'immediato ripristino della proprietà comune degli attori e dei convenuti, per cui era causa, mediante la rimozione delle opere realizzate in occasione dell'apertura del varco e della realizzazione delle opere di cui alla D.I.A., rigettando le altre domande e regolando le spese di lite. 2. Sull'appello interposto dalla P.G. G. s.p.a. e nella resistenza dei M. e della omissis s.p.a., il cui giudizio veniva interrotto a seguito del fallimento di quest'ultima con conseguente sua riassunzione ad opera dalla Società Gestione Industriali s.r.l. già P.G. G. s.p.a. e senza la costituzione della Curatela fallimentare della omissis s.p.a., la Corte di appello di Ancona, con sentenza numero 342/2017 pubblicata il 28/2/2017 , respingeva il gravame, condannando la società appellante a rifondere a M.G. e R. le spese di lite del secondo grado, compensandole tra la stessa e la omissis s.p.a Più precisamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte d'appello ha ritenuto che la trasformazione della finestra la cui funzione era quella di dare luce in un'apertura tale da consentire il passaggio pedonale nell'ingresso comune da omissis , non solo consentiva di raggiungere l'ascensore, cosa che prima era possibile solo da omissis , ma aveva creato pure un collegamento dell'immobile di proprietà M. con gli uffici al piano terra della Provincia e con una pertinenza retrostante di omissis , realizzando così un accesso/collegamento con un altro condominio, e conseguentemente una servitù di passaggio illegittima, in violazione dell'articolo 1102 c.c 4. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, la Società Gestione Industriale s.r.l. in breve SO.GE.IN s.r.l. , cui hanno resistito con controricorso M.G. e R. . Il Fallimento della omissis s.p.a. è rimasto intimato. I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato in diritto 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione degli articolo 1102 e 1122 c.c., deducendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'apertura sull'ascensore condominiale realizzasse un collegamento diretto dell'androne con una pertinenza di omissis e che tale servitù fosse illegittima in dispregio del divieto di aprire comunicazioni tra il proprio appartamento ed altra unità immobiliare ricompresa in un diverso edificio condominiale, omettendo, però, di rilevare che anche il menzionato androne era sito in omissis . 2. Con il secondo motivo di ricorso, la SO.GE.IN s.r.l. lamenta - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione dell'articolo 817 c.c., per aver la Corte territoriale mal interpretato il concetto di pertinenza , in quanto lo scoperto retrostante nel fabbricato non poteva essere considerato un diverso edificio condominiale. 3. Disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della formulata dai controricorrenti non trovando evidente applicazione, nel caso in esame, l'articolo 360-bis c.p.c., numero 1 , rileva il collegio che i due motivi - esaminabili congiuntamente, siccome connessi - sono privi di fondamento e devono, perciò, essere rigettati. Dalla ricostruzione fattuale operata nell'impugnata sentenza avvenuta sulla base della c.t.u. , oltretutto nemmeno contestata dall'odierna ricorrente salvo a confutare le conseguenze giuridiche che la Corte di appello ha tratto da siffatta ricostruzione , è emerso che la pacifica trasformazione della finestra ad arco, munita di inferriata, la cui funzione era quella di dare luce all'atrio, in un'apertura tale da permettere il passaggio pedonale, non solo consente di raggiungere l'ascensore, ma anche un restrostante percorso, esercitando il quale è possibile raggiungere, tra gli altri spazi, il cortile del omissis , attraverso il quale è poi possibile arrivare agli ingressi su omissis , in tal modo risultando realizzato un collegamento diretto di detto androne con tale cortile, mentre in precedenza l'ascensore era raggiungibile solo da omissis , senza, però, che fosse possibile poi immettersi sull'androne, essendo ciò permesso esclusivamente mediante l'apertura eseguita dall'appellante. Sulla base di tale inequivoco accertamento dello stato dei luoghi interessato dalle modifiche intervenute per effetto della trasformazione di una precedente finestra in una porta idonea a consentire il passaggio all'immobile confinante dei M. ovvero mediante la creazione di un'apertura pratica nella recinzione del cortile condominiale , la Corte di appello ha correttamente ritenuto che è venuta a configurarsi una violazione dell'articolo 1102 c.c. , essendo risultato realizzato un collegamento diretto tra i due immobili delle due proprietà, con asservimento abusivo eseguito in dipendenza dell'apertura della porta da parte della ricorrente sull'androne e conseguente creazione di un collegamento diretto con il cortile appartenente alla proprietà confinante dei citati M. cfr., tra le tante, Cass. numero 1708/1998, Cass. numero 9036/2006 Cass. numero 24243/2008 Cass. numero 25775/2016 e Cass. numero 35955/2021 . Infatti, il citato articolo 1102 c.c., consente l'uso dei beni comuni, tra cui i muri perimetrali, da parte del singolo condomino per ritrarne una maggiore utilità ma solo in relazione all'unità immobiliare inclusa nell'edificio di cui essa fa parte, e non con riferimento a proprietà situate al di fuori dello stesso. Di conseguenza, l'apertura di una porta scaturente, nella fattispecie, dalla trasformazione di una precedente finestra nel muro perimetrale da parte del condomino idonea a realizzare una comunicazione con altro stabile contiguo nel quale ha una sua proprietà, sottopone il muro comune ad un uso anomalo, in funzione di bisogni di un bene con il quale non è legato da alcun rapporto di accessorietà, così venendo a gravare il muro stesso, unitamente al suolo e alle fondazioni su cui si regge, con l'imposizione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. Si osserva, infine, come nè dall'impugnata sentenza, così come dai motivi in essa riportati, emerge che si era fatta mai questione sulla natura eventualmente pertinenziale dello scoperto del omissis , oltretutto appartenente a diversa proprietà confinante. Peraltro, da un punto di vista generale, è pacifico che non è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria così da daa validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra , mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune cfr., da ultimo, Cass. numero 32437/2019 e Cass. numero 5060/2020 . 4. Alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quarter, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p. a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.