La confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro

In caso di pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro, «poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea applicazione del bene».

In una causa per trasferimento fraudolento di valori, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla possibilità di riesame del provvedimento che dispone il sequestro in presenza di una pronuncia di confisca non definitiva. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che «il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, rende la stessa come non irrevocabile, situazione che, a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione, che continua ad essere rappresentato dall'originario provvedimento di sequestro di tal che il bene […], finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato» Cass. penumero , numero 39715/2010 . Pertanto, l'eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro, in quanto il titolo legittimante la temporanea ablazione del bene rimane solo ed esclusivamente il provvedimento di sequestro e non la confisca non definitiva. Ne consegue che l'organo legittimato a compiere detto controllo, in assenza di irrevocabilità della pronuncia di merito, è il Tribunale del riesame. Ciò posto, richiamando la giurisprudenza di legittimità la Suprema Corte afferma che «in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene» Cass. penumero , numero 31813/2018 .

Presidente Imperiali – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 28/09/2021, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di A.L. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 12/06/2020 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro dei beni, dei complessi aziendali e dei titoli, sottoposti a vincolo reale, nella titolarità della predetta. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di A.L., è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del gravame articolo 322 bis, 323 e 324 c.p.p. . Si evidenzia come la ricorrente, tratta a giudizio unitamente al coniuge M.C. , per il reato di cui agli articolo 110 c.p., 12 quinquies, comma 1, D.L. 306/1992, 7 D.L. 152/1991, per avere il secondo attribuito la titolarità della omissis s.r.l. , avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di salumi, latticini, altri prodotti alimentare alla prima, che gestiva in modo occulto, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e di agevolare la consorteria di ‘ndrangheta denominata omissis , cui confluivano almeno in parte i proventi, veniva assolta in primo grado unitamente al C. dall'unica imputazione ascrittale capo 82 con la formula perché il fatto non costituisce reato . La pronuncia veniva confermata in appello, ove veniva disposta la restituzione di tutti i beni ad eccezione della società omissis s.r.l. . Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame autoescludendo i propri poteri di giudice cautelare in presenza di una pronuncia di confisca seppur non definitiva, aveva evocato un precedente giurisprudenziale, superato dalla successiva pronuncia delle Sezioni unite sent. numero 48126 del 20/07/2017, Muscari che, sebbene formalmente riguardante la posizione di terzi estranei nei confronti di una vicenda cautelare reale, aveva espresso principi generali di immediata applicazione nella fattispecie. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver decisamente ribadito il divieto di ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione in pendenza del giudizio di merito, hanno superato l'interpretazione che negava al Tribunale del riesame il potere di intervenire in costanza di giudizio di cognizione e di disporre il dissequestro in presenza di un provvedimento di confisca non definitivo. Da qui la necessità di riaffermare che, nel caso di pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea applicazione del bene. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il gravame autoescludendo i propri poteri di giudice cautelare in presenza di una pronuncia di confisca seppur non definitiva, ha evocato un precedente giurisprudenziale in base al quale, in tema di misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli articolo 322 e 322 bis c.p.p. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'articolo 579, comma 3, c.p.p. Sez. 1, numero 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, Rv. 275323 . 2.1. In realtà, il principio in parola - pur se cronologicamente successivo appare del tutto isolato e si pone in netto contrasto con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 48126 del 20/07/2017, ric. Muscari e altro, che, sebbene formalmente riguardante la posizione dei terzi estranei nei confronti di una vicenda cautelare reale, ha espresso principi generali di immediata applicazione alla fattispecie. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver decisamente ribadito il divieto di ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione in pendenza del giudizio di merito, hanno superato l'interpretazione che negava al Tribunale del riesame il potere di intervenire in costanza di giudizio di cognizione e di disporre il dissequestro in presenza di un provvedimento di confisca non definitivo. Inoltre, in detta pronuncia, viene definito il rapporto tra misure cautelari reali e provvedimento non definitivo di confisca e riaffermati i poteri di ordine generale del Tribunale del riesame in materia cautelare reale. 3. In tal senso, di particolare interesse per la fattispecie dedotta in giudizio, è l'esplicito riconoscimento della radicale diversità delle ragioni giustificatrici del sequestro preventivo rispetto a quelle della confisca. In tal senso, viene riaffermata la bontà dell'orientamento giurisprudenziale cfr., Sez. 3, numero 39715 del 06/01/2010, Pignatelli, Rv. 248624 v. anche, Sez. 3, numero 42362 del 18/09/2013, Ariano, Rv. 256976 secondo cui, proprio il mancato passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, rende la stessa come non irrevocabile, situazione che, a ragione della sua non definitività, lascia inalterato il titolo giuridico dell'ablazione, che continua ad essere rappresentato dall'originario provvedimento di sequestro di tal che il bene finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non perché confiscato, ma perché sequestrato . 3.1. Fermo quanto precede - prosegue la Suprema Corte - proprio la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione. Esso infatti non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto definito parentetico e che dunque non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante. Prova di ciò è costituita, per quel che riguarda le misure cautelari personali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e persino dopo la pronunzia di sentenza di condanna in primo o in secondo grado , l'imputato può chiedere che sia rivalutata la sua posizione in relazione allo status libertatis e, in caso di risposta ritenuta insoddisfacente, può ricorrere al tribunale del riesame. Non si vede per qual motivo ciò non debba essere possibile per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la eadem ratio dall'altro, non può essere di ostacolo il dettato dell'articolo 586 c.p.p., commi 1 e 2, proprio per la natura incidentale della questione cautelare . 3.2. Riassumendo - l'eventuale confisca non definitiva di un bene sottoposto a sequestro non incide in alcun modo sul potere di riesaminare il titolo custodiale rappresentato dal sequestro, in quanto il titolo legittimante la temporanea ablazione del bene rimane solo ed esclusivamente il provvedimento di sequestro e non la confisca non definitiva - l'organo legittimato a compiere detto controllo, in assenza di irrevocabilità della pronuncia di merito, è il Tribunale del riesame. Va quindi riaffermato il seguente principio di diritto In tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene. cfr., Sez. 2, numero 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 Sez. 3, numero 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 Sez. 5, numero 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 . 4. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari, per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari, per il giudizio.