Richiesta stragiudiziale dell’indennità e decadenze

«La richiesta di un pagamento soltanto parziale è atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo all'intera prestazione dovuta ed a far sì che la richiesta di pagamento dell'importo residuo non sia poi soggetta ad alcun termine di tal genere ciò a valere anche nel caso regolato dall’articolo 1751 c.c. - Indennità in caso di cessazione del rapporto ».

La seconda sezione della Corte di Cassazione sentenza numero 22535/2022, depositata il 18 luglio , si è occupata di un contratto di sub-agenzia , cassando con rinvio la decisione gravata. Due le questioni più rilevanti affrontate dal Collegio. Il caso. Si discute del pagamento dell'indennità relativa al conferimento dell'incarico di sub-agenzia incarico cessato con il decesso dell'agente. Due le questioni risolte in senso negativo per il sub-agente dalla sentenza della Corte d'Appello poi impugnata per cassazione - la decadenza da pretese ulteriori rispetto a quelle oggetto di richiesta iniziale ex articolo 1751 c.c. - la determinazione dell'indennità in relazione ai vantaggi futuri che il proponente continua a conseguire in relazione ai clienti procurati dall'agente, vantaggi ritenuti non configurabili nel caso di cessata attività a seguito della morte dell'agente. La Corte di Cassazione cassa con rinvio accoglimento in particolare due motivi di ricorso. La richiesta iniziale del pagamento dell'indennità è vincolante? La Corte d'Appello ha ritenuto che l'agente, il quale abbia chiesto in via stragiudiziale il pagamento di una indennità per un determinato importo, non potrebbe pretendere in giudizio un importo maggiore. Il Collegio rivede tale interpretazione. Ebbene, il comma 5 dell' articolo 1751 c.c. prevede un termine breve entro il quale l'agente deve “comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti”. È sufficiente un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chieda il pagamento dell'indennità. In conformità ai principi valevoli in tema di decadenza, la richiesta del pagamento dell'indennità entro il termine previsto dalla norma impedisce la decadenza e fa sì che l'agente possa poi chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo. Infatti, è principio pacifico in materia quello secondo cui, qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza, la richiesta di un pagamento soltanto parziale, rientrante nelle facoltà del debitore ex articolo 1181 c.c., vale ad impedire la decadenza e a far sì che il creditore possa chiedere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale. Insomma, la richiesta di un pagamento soltanto parziale è atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo all'intera prestazione dovuta e a far sì che la richiesta di pagamento dell'importo residuo non sia poi soggetta ad alcun termine di tal genere. Indennità di scioglimento del contratto e decesso del preponente. Anzitutto, i Giudici di Piazza Cavour precisano che se ne ricorrono le condizioni l' indennità di scioglimento del contratto è sicuramente dovuta anche nel caso di sub-agenzia. Le condizioni ricorrono quando l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Secondo precedenti pronunce della Suprema Corte richiamate nella decisine qui segnalata, proprio in relazione al contratto di subagenzia , i sostanziali vantaggi che il preponente in questo caso l'agente è necessario riceva ancora dagli affari procurati dall'agente in questo caso dal sub-agente , non consistono soltanto in vantaggi futuri che gli affari procurati dal sub-agente possono procurare all'agente nel corso dello svolgimento della propria attività, che in questo caso è ormai cessata, ma in vantaggi di qualsiasi genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia. In particolare, vi rientrano tutti quelli importi, o maggiori importi, che l'agente di livello superiore percepisca in sede di chiusura dei conti o dalla preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra. Sempre secondo il Collegio, nel settore assicurativo l'indennità a favore dell'agente per la cessazione del rapporto è funzionale all'incremento del portafoglio, alla differenza tra il volume di polizze che gli è stato consegnato all'inizio dell'attività, e quello che restituisce alla cessazione dell'attività stessa. Inoltre, il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell'agenzia. Ciò significa che gli incrementi di portafoglio della sub-agenzia, nel caso di specie le differenze positive tra il volume di affari che il sub-agente ha ricevuto all'inizio della sua attività e quello che lascia alla cessazione dell'attività medesima, si convertono in un maggior incremento del portafoglio su cui viene calcolata l'indennità dovuta all'agente o dalla preponente, o dall'agente subentrante in occasione della cessazione dall'attività di quest'ultimo. Nel descritto quadro - avvertono i giudici di legittimità - non è configurabile la distinzione fra cessazione volontaria o cessazione involontaria del rapporto. Nell'uno e nell'altro caso, sotto il profilo del vantaggio conseguito dall'agente, questo può manifestarsi allo stesso modo in sede di chiusura dei conti. La Corte di merito ha, invece, negato l'indennità in via di principio, sul presupposto che non ricorresse, in conseguenza della cessazione dell'attività a seguito della morte dell'agente, la condizione prevista dalla norma, ossia che il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi dai nuovi procurati dall'agente. È stato invece chiarito che, nel contratto di sub agenzia, il vantaggio dell'agente potrebbe concretizzarsi anche in sede di chiusura di conti.

Presidente Manna - Relatore Tedesco  Fatti di causa La Corte d'appello di Trieste, nel definire la causa promossa dalla omissis S.a.s. di K.M. & C. nei confronti egli eredi di V.P., già titolare dell'agenzia omissis Assicurazioni S.p.A. di omissis , al fine di ottenere il pagamento dell'indennità relativa al conferimento dell'incarico di sub agenzia, cessato con il decesso dell'agente, ha accolto l'appello degli eredi, negando il diritto dell'attrice al pagamento delle maggiori somme riconosciute dal primo giudice. La Corte territoriale ha ritenuto che il sub agente fosse decaduto dall'accampare pretese per somma superiore a quella di Euro 20.000,00, oggetto della richiesta fatta prima della causa ha ritenuto che il diritto al pagamento dell'indennità non fosse dovuto in termini assoluti, tenuto conto che l'indennità spetta in relazione ai vantaggi futuri che il proponente continua a conseguire ai clienti procurati dall'agente, vantaggi nel caso in esame non configurabili, essendo l'attività cessata a seguito della morte dell'agente. Per la cassazione della sentenza omissis S.a.s. di K.M. & C. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. H.C. a V.M. hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I sei motivi di ricorso sono tutti proposti come errores in iudicando, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Con il primo motivo, proposto in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, si censura la decisione nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che l'agente, il quale abbia chiesto in via stragiudiziale il pagamento di una indennità per un determinato importo, non potrebbe pretendere in giudizio un importo maggiore. Si sostiene che la preventiva comunicazione dell'agente, richiesta dall' articolo 1751 c.c. , comma 5, al fine di evitare la decadenza nell'esercizio dei diritti derivanti dalla cessazione del rapporto, deve indicare il titolo della pretesa e non il suo preciso ammontare. Con il secondo motivo, proposto in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, si sostiene che la corrispondenza inoltrata dal subagente, qualora valutata correttamente, avrebbe impedito di ravvisare in essa l'enunciazione di una pretesa contenuta nel quantum all'importo di Euro 20.000,00. Con il terzo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte di merito di non avere considerato che i convenuti avevano formulato un'eccezione di decadenza generica, riferita all'intenzione di far valere la pretesa, non al quantum della medesima tale profilo fu fatto valere tardivamente solo in grado d'appello, per cui la Corte di merito avrebbe dovuto trascurare l'ulteriore rilievo, non potendo la decadenza essere rilevata d'ufficio. Con il quarto motivo si censura la decisione perché la Corte d'appello non ha considerato che i convenuti, nella corrispondenza precedente alla lite, avevano, seppure per importo insufficiente, riconosciuto il diritto all'indennità, il che precludeva loro di sollevare l'eccezione di decadenza in giudizio. Il quanto motivo denuncia ulteriore violazione di legge, perché la Corte d'appello non ha considerato che fra i vantaggi, giustificativi del diritto del sub agente, debbono essere annoverati anche quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia. I ricorrenti evidenziano che l'agente aveva nel caso in esame percepito l'indennità di Euro 900.000,00, alla quale ha contribuito per circa Euro 120.000,00 il portafoglio clienti della società ricorrente. Il sesto motivo torna sulla corrispondenza proveniente dagli eredi dell'agente, il cui contenuto precludeva ulteriori contestazioni sull'anumero Il primo motivo è fondato, per le ragioni limpidamente colte dal Procuratore Generale, le cui conclusioni sono condivise dal collegio. L' articolo 1751 c.c. , comma 5, prevede un termine breve entro il quale l'agente deve comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti . Si osserva che sarà sufficiente un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chieda il pagamento dell'indennità in esame. In conformità ai principi valevoli in tema di decadenza la richiesta del pagamento dell'indennità entro il termine previsto dalla norma impedisce la decadenza e fa sì che l'agente possa poi chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo. Infatti, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza, la richiesta di un pagamento soltanto parziale, rientrante nelle facoltà del debitore ex articolo 1181 c.c. , vale ad impedire la decadenza ed a far sì che il creditore possa chiedere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale Cass. numero 12472/1993 numero 11866/1992 . Insomma, la richiesta di un pagamento soltanto parziale è atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo all'intera prestazione dovuta ed a far sì che la richiesta di pagamento dell'importo residuo non sia poi soggetta ad alcun termine di tal genere Cass. numero 7099/2005 . La decisione di Cass. numero 3851 del 2017 , sulla quale la ricorrente ancora insiste con la memoria, non offre argomento a sostegno della tesi della ricorrente e fatta propria dalla Corte triestina, secondo cui, qualora l'agente abbia chiesto la corresponsione di determinato importo, la pretesa poi svolta nel giudizio dovrebbe essere contenuta nei limiti della richiesta stragiudiziale. Invero, nella fattispecie oggetto di tale pronuncia di legittimità, la Corte di merito, decidendo una fattispecie analoga, aveva riconosciuto che l'indennità di fine rapporto ex articolo 1751 c.c. , non era dovuta, essendosi verificata la decadenza annuale prevista dal comma 5 della norma citata e questo perché la lettera inviata dall'agente non conteneva alcun riferimento all'indennità di fine rapporto, ma piuttosto a pretese collegate a un rapporto di lavoro subordinato. Tale ratio decidendi fu censurata dall'agente, sulla base del rilievo che un'interpretazione costituzionalmente adeguata esclude che la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da prestazioni lavorative possa dipendere dall'esatta qualificazione giuridica del titolo che dà origine a quei diritti e che, pertanto, rimane privo di considerazione il richiamo contenuto nella lettera del lavoratore al trattamento di fine rapporto, costituente l'omologo del trattamento previsto dall' articolo 1751 c.c. . La Corte di cassazione non condivise tale impostazione. Si legge testualmente nella sentenza del giudice di legittimità Al fine di tutelare le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario, infatti, che l'adempimento atto ad evitare la decadenza si esplichi in relazione a una pretesa determinata, individuata anche mediante l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, costituente imprescindibile elemento distintivo della pretesa medesima. Al di fuori dell'area individuata mediante la richiesta così determinata deve ritenersi operante l'effetto preclusivo della decadenza, senza che possa utilmente farsi riferimento alla giurisprudenza in tema di effetti dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ipotesi in cui la volontà di contestare la validità ed efficacia dell'atto impugnato vale a individuare senza possibilità di equivoci l'ambito della tutela che s'intende fare valere. L'interpretazione offerta dalla Corte territoriale, pertanto, si rivela corretta, dovendosi considerare che l'interpretazione della norma deve garantire anche la tutela della parte che dell'avverarsi della decadenza si giova . Dalla decisione di Cass. numero 3581 del 2017 , ora in esame, si ricava il principio che, al fine di evitare la decadenza, occorre l'indicazione del titolo, il che non autorizza minimamente a richiedere, in aggiunta al titolo, l'indicazione neanche approssimativa della somma pretesa. Vale pur sempre il principio, sopra richiamato, secondo cui, qualora tale indicazione sia stata fatta per somma minore, si impedisce il prodursi della decadenza con riguardo all'intera prestazione e, quindi, anche con riferimento alla somma residua, stante la facoltà del creditore di chiedere e di accettare l'adempimento parziale Cass. numero 3918/2008 , atteso altresì che non può configurarsi una rinuncia a un diritto in mancanza di uno specifico atto dal quale possa univocamente ricavarsi tale manifestazione di volontà Cass. numero 7099/2005 . Consegue da quanto sopra che la Corte friulana, con la sentenza impugnata, ha deciso in applicazione di un principio di diritto inesistente. Il richiamo dell' articolo 360-bis c.p.c. , numero 1, implicitamente operato dai controricorrenti con la memoria, è del tutto fuori luogo. Sono assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. Il collegio condivide e fa proprie le considerazioni espresse dal Procuratore Generale anche sul quinto motivo. Se ne ricorrono le condizioni, l'indennità di scioglimento del contratto è sicuramente dovuta anche nel caso di sub agenzia. Le condizioni ricorrono quando l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Questa Corte ha chiarito, in relazione al contratto di subagenzia che i sostanziali vantaggi che il preponente in questo caso l'agente è necessario riceva ancora dagli affari procurati dall'agente in questo caso dal sub-agente , non consistono soltanto in vantaggi futuri che gli affari procurati dal sub-agente possono procurare all'agente nel corso dello svolgimento della propria attività, che in questo caso è ormai cessata, ma in vantaggi di qualsiasi genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia. In particolare, vi rientrano tutti quelli importi, o maggiori importi, che l'agente di livello superiore percepisca in sede di chiusura dei conti o dalla preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra. Come è noto, nel settore assicurativo l'indennità a favore dell'agente per la cessazione del rapporto è funzionale all'incremento del portafoglio, alla differenza tra il volume di polizze che gli è stato consegnato all'inizio dell'attività, e quello che restituisce alla cessazione dell'attività stessa. Inoltre, come pure è noto, il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell'agenzia. Ciò significa che gli incrementi di portafoglio della sub-agenzia, nel caso di specie le differenze positive tra il volume di affari che il sub-agente ha ricevuto all'inizio della sua attività e quello che lascia alla cessazione dell'attività medesima, si convertono in un maggior incremento del portafoglio su cui viene calcolata l'indennità dovuta all'agente o dalla preponente, o dall'agente subentrante in occasione della cessazione dall'attività di quest'ultimo Cass. numero 3196/2006 . Rispetto all'applicazione di tale principio, al quale il collegio ritiene doversi dare continuità, diversamente da quanto sostengono i controricorrenti con la memoria, non è configurabile la distinzione fra cessazione volontaria o cessazione involontaria del rapporto. Nell'uno e nell'altro caso, sotto il profilo del vantaggio conseguito dall'agente, questo può manifestarsi allo stesso modo in sede di chiusura dei conti. I controricorrenti ancora insistono con la memoria nel sottolineare che non c'è prova dei sostanziali vantaggi conseguiti dall'agente nella chiusura dei conti. L'obiezione è irrilevante, perché la Corte di merito ha negato l'indennità in via di principio, sul presupposto che non ricorresse, in conseguenza della cessazione dell'attività a seguito della morte dell'agente, la condizione prevista dalla norma, ossia che il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi dai nuovi procurati dall'agente pag. 9 della sentenza impugnata . È stato invece chiarito che, nel contratto di sub agenzia, il vantaggio dell'agente potrebbe concretizzarsi anche in sede di chiusura di conti. Fuorviata da tale errore, la Corte d'appello non ha compiuto alcuna verifica in fatto, nè in merito ai vantaggi conseguiti in sede di chiusura del conto dall'agente dedotti nel giudizio dal subagente , nè con riferimento al fatto, eccepito ancora dai controricorrenti con la memoria, che il subagente aveva beneficiato in proprio del risultato utile conseguito, essendo a sua volta divenuto agente della omissis cfr. Cass. numero 21602/2019 . È assorbito il sesto motivo. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al primo e al quinto motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il quinto motivo dichiara assorbiti i restanti cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.