Il parere del Consiglio Nazionale Forense sul tirocinio ex articolo 73 decreto-legge n. 69/2013 relativamente alla frequenza obbligatoria dei corsi per i praticanti avvocati iscritti dopo il 1° aprile 2022.
Relativamente al quesito posto il 10 giugno scorso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, viene comunicato che il CNF , Il 17 giugno 2022 ha assunto il seguente parere : «i praticanti iscritti al registro dall' 1° aprile 2022, che svolgono contemporaneamente il tirocinio ex articolo 73 dl. n. 69/2013 e che potranno richiedere il certificato di compiuta pratica dall'anno 2023, devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per un periodo non inferiore a 18 mesi tenuto necessariamente da un ordine o Associazioni Forensi? Oppure è sufficiente, come indicato dall' articolo 43 L.P: 247/2012 comma 1 (…) nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge?». A tal proposito è stato confermato il fatto che il DM n. 17/2018, entrato in vigore il 1° aprile 2022 ha dato attuazione all' articolo 43 l. n. 247/2012 e non prevede eccezione alcuna per i praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio previsto dall' ex articolo 73 dl. n. 69/2013. L' articolo 73 del dl. n. 69/2013 , comma 5- bis specifica che «l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali». Pertanto, gli Ordini, dovranno prevedere che nell'attività di formazione (comma 5- bis dell' articolo 73 dl. n. 69/2013 ), svolta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine, sia introdotta la frequenza dei corsi di cui al DM n. 17/2018.
CNF Parere 3729 del 15 luglio 2022