La posizione di garanzia del committente di fatto e l’obbligo di “fattiva interlocuzione” con l’appaltatore

Le norme che impongono obblighi di coordinamento tra committente – anche di fatto – e appaltatore operanti nel medesimo ambiente di lavoro vanno interpretate «nel senso di non imporre solo al datore di lavoro un mero richiamo alle norme applicabili, bensì di richiedere una fattiva interlocuzione volta a verificare la concreta consapevolezza della ditta appaltatrice dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e della doverosa adozione delle necessarie misure di prevenzione».

Il caso. Il ricorrente presentava ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli articolo 113 e 589 c.p., per avere – in qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della ditta appaltante – concorso a cagionare il decesso di un dipendente dell'impresa appaltatrice, non avendo fornito ai sensi dell'articolo 26, d. lgs. numero 81/2008 dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente ove quest'ultimo avrebbe dovuto operare. Si trattava, nella specie, di una miniera di sale di fatto gestita dall'impresa amministrata dall'imputato, sebbene formalmente affidata in concessione a una diversa società. Per quanto di interesse, il decesso del lavoratore era avvenuto in conseguenza di folgorazione, dovuta al fatto di avere utilizzato – in luogo qualificabile come “conduttore ristretto” – un martello demolitore elettrico con tensione di 220 volt, senza utilizzare guanti protettivi. L'imputato, in primo luogo, lamentava che il giudice di merito non avesse preso adeguatamente in considerazione – da una parte – che l'impianto elettrico fosse conforme ai requisiti di legge e – dall'altra parte – che l'appaltatore fosse consapevole tanto delle caratteristiche del sito, ove la sua impresa lavorava da tre mesi, quanto del divieto di utilizzare strumenti con voltaggio superiore a 50 volt. In secondo luogo, riteneva che la posizione di garanzia spettasse al titolare effettivo della concessione e non a quello di fatto, con conseguente obbligo da parte del primo di provvedere alla preventiva informazione ed interlocuzione con l'appaltatore ivi compresa l'acquisizione del D.V.R., del quale nel caso di specie era stata omessa la verifica. Ribadiva altresì di avere fornito adeguate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro nell'ambito di una riunione preparatoria svoltasi la sera prima dell'infortunio, avendo così adempiuto all'unico obbligo riferibile alla propria posizione di garanzia, mentre la posizione di controllo e sorveglianza sarebbe spettata al direttore dell'impresa formalmente concessionaria. Il contesto normativo. La Suprema Corte riteneva che, ai fini della soluzione del caso, fosse necessario individuare i precisi contorni della posizione di garanzia ricoperta dal ricorrente. Per fare ciò, prendeva in esame la norma cautelare violata. Preliminarmente, tuttavia, il Collegio evidenziava come ai sensi del d. lgs. numero 81/2008 le posizioni di garanzia gravino sui soggetti sprovvisti di regolare investitura ma che esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro ed agli altri garanti indicati dalla norma. Veniva peraltro rilevato come tale disposizione avesse natura ricognitiva del consolidato orientamento espresso già nel 1992 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l'individuazione dei destinatari degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere individuati sulla base non della qualifica formale, bensì sulle funzioni in concreto esercitate. Conseguentemente, anche al ricorrente si applicavano gli obblighi previsti in materia di coordinamento ed interlocuzione previsti dalla normativa nell'ipotesi in cui l'appaltatore svolga il proprio lavoro all'interno dell'azienda del committente. Trovava applicazione, in particolare, l'articolo 9, d. lgs. 624/1996 – relativo alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle industrie estrattive – di natura speciale rispetto al d. lgs. 81/2008, rispetto al quale vi era peraltro identità di contenuti. La soluzione offerta dalla Corte. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio riteneva che spettasse al ricorrente interloquire costantemente con l'appaltatore ed, in particolare, accertarsi che quest'ultimo avesse compreso lo specifico rischio derivante dalla peculiare tipologia di impianto presente nello stabilimento. Non era, invero, sufficiente a negare la responsabilità del ricorrente il fatto che l'appaltatore lavorasse già da tre mesi nell'ambiente ove era avvenuto l'incidente e che fosse pertanto consapevole del divieto di utilizzo di utensili con voltaggio superiore a 50 volt. La Suprema Corte sottolineava che il ricorrente avrebbe dovuto porre in essere una “fattiva interlocuzione” con l'appaltatore, accertandosi che l'appaltatore medesimo avesse compreso le ragioni alla base del predetto divieto, vale a dire che l'ambiente di lavoro fosse inquadrabile come “luogo conduttore ristretto” con conseguente maggiore rischio elettrico, e soprattutto che l'impianto dello stabilimento, per quanto conforme alla normativa, non fosse idoneo a prevenire la folgorazione accidentale dei lavoratori. Inoltre, si affermava che la prova della mancanza della predetta “fattiva collaborazione” emergesse dalla mancata acquisizione del D.V.R. – obbligo, come già menzionato, da ritenersi in capo il ricorrente – poiché se ne fosse stata richiesta l'acquisizione, si sarebbe potuto appurare come esso non fosse stato redatto e, pertanto, come l'appaltatore non avesse consapevolezza né del concreto rischio elettrico né, di conseguenza, avesse programmato soluzioni idonee allo svolgimento del lavoro in sicurezza. A ciò conseguiva l'insufficienza delle ulteriori motivazioni del ricorrente, con particolare riferimento allo svolgimento della riunione preparatoria, della quale non erano stati accertati né i temi trattati né gli effettivi contenuti, posto che era comunque incontrovertibilmente emerso come fosse mancata una capillare e doverosa informazione sulle specifiche caratteristiche dell'impianto elettrico dello stabilimento.

Presidente Serrao – Relatore D'Andrea Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Pisa in data 16 novembre 2018, ha revocato le statuizioni civili da essa disposte, limitatamente alla posizione di L.G. , nel resto confermando la pronuncia di primo grado con cui lo stesso L. , in cooperazione colposa con S.M. rispetto al quale si è proceduto separatamente -, era stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui agli articolo 113 e 589 c.p. perché, in qualità di rappresentante della ditta appaltante omissis e di datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza del D.Lgs. numero 81 del 9 aprile 2008 articolo 26,, per non aver fornito all'impresa appaltatrice S.M. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove avrebbe dovuto operare il F. e sulle misure di prevenzione da adottare, aveva cagionato il omissis in omissis il decesso di F.D. che, nel mentre stava eseguendo all'interno del reparto essiccatori ITC della omissis un lavoro di ampliamento di un pozzetto presente all'interno di una fossa di raccolta acque per alloggiarvi una pompa ad immersione, perforando il cemento con un martello demolitore elettrico privo di isolamento idoneo ad impedire l'ingresso di acqua fino alle parti in tensione, in ambiente nel quale vi era abbondante presenza di sale, che è un potente elettrolita, grandi masse metalliche in continuità elettrica con l'impianto di terra ed operando senza guanti isolanti, toccando il tubo di aspirazione della pompa fissa con la mano destra e tenendo il martello con la mano sinistra, probabilmente bagnata, era rimasto folgorato ed era deceduto per shock elettrico. 2. Più precisamente, per come ritenuto dai giudici di merito, la vittima F.D. era un dipendente dell'impresa edile S.M. che stava effettuando lavori presso lo stabilimento omissis , affidato in concessione alla S.p.a., ma di fatto gestito dalla omissis S.r.l., amministrata dall'imputato L. . Nella mattina del sinistro il F. aveva ricevuto l'incarico dal S. di scavare un pozzetto nella buca nel locale ove era alloggiato il c.d. elevatore a tazze - macchinario attraverso cui viene trasferito il sale dal basso al piano superiore per essere essiccato - al fine di installarvi una pompa di aspirazione volta a drenare ogni ristagno d'acqua. Tale ambiente era inquadrabile come conduttore ristretto , atteso che vi era la presenza di copiosi ristagni di acqua, peraltro essendo il sale un elettrolita capace di aumentare la conduttività dell'acqua, e che vi era il rischio per il lavoratore di entrare in contatto con masse metalliche, avuto riguardo alla ridotta dimensione dell'area di lavoro ed alla presenza di alcune strutture ferrose. Per l'espletamento dell'incarico era stato fornito al F. , dotato di scarpe antinfortunistiche ma non di guanti isolanti, un martello demolitore elettrico con tensione di 220 volt. Di conseguenza, era stato ritenuto che il lavoratore fosse deceduto in quanto vittima di una folgorazione, conseguente ad una scarica elettrica transitata da una mano all'altra, peraltro accertandosi che i sistemi di sicurezza presenti nell'impianto elettrico generale dello stabilimento non fossero idonei ad impedire la verificazione di un simile evento. Così ricostruita la dinamica del sinistro e le ragioni di responsabilità dell'imputato, come riconosciute dal giudice di primo grado - in particolar modo riguardanti il mancato adempimento, quale titolare della ditta appaltante, degli specifici obblighi di preventiva interlocuzione e di coordinamento con l'impresa appaltatrice previsti dagli D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26, e D.Lgs. numero 624 del 25 novembre 1996, articolo 9, -, la Corte territoriale ha replicato alle singole doglianze dell'appellante, confermandone la responsabilità penale nella ritenuta sussistenza di una condotta colposa a lui ascrivibile. 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo sette motivi di ricorso. 3.1. Con il primo viene eccepita violazione di legge con riferimento all'articolo 40 c.p., per difetto di relazione causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento, oltre a manifesta illogicità, mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla individuazione della condotta di cooperazione colposa e dell'omissione rilevante in capo al committente, al contenuto della sua ritenuta posizione di garanzia, oltre al travisamento di prove dichiarative e documentali. Ritiene il ricorrente che i giudici di merito avrebbero travisato il significato delle prove acquisite allorquando hanno affermato che i sistemi di sicurezza presenti nell'impianto elettrico generale dello stabilimento non fossero idonei ad impedire l'accidentale folgorazione di un lavoratore, non essendo ciò desumibile dalle svolte consulenze tecniche del P.M. e della difesa, le quali, anzi, avrebbero condotto ad una soluzione di segno opposto, ritenendo l'impianto conforme ai requisiti normativamente previsti, in quanto dotato di un interruttore magnetotermico e da una seconda protezione a fusibili a salvaguardia della spina, idonea ad intercettare le correnti di guasto e quelle generate da contatti c.d. indiretti. Sarebbe, poi, illogica la motivazione con cui la gravata sentenza ha imputato al L. il difetto di capillare e doverosa informazione sulle caratteristiche tecniche dell'impianto elettrico dello stabilimento, oltre che del fatto che esso non fosse provvisto di un interruttore elettromagnetico idoneo ad impedire la folgorazione accidentale dei lavoratori, trattandosi di affermazione non corroborata da riscontro alcuno, in quanto, peraltro, fondata su di un'ingiustificata individuazione o comunque su di un'ingiustificata valutazione selettiva dell'oggetto della riunione preparatoria svolta la sera prima dell'incidente. Il ritenere, infatti, che nel corso di essa il S. , certamente consapevole sia delle caratteristiche del sito, ove la sua impresa lavorava da tre mesi, che del divieto di utilizzo di utensili con voltaggio superiore a 50 volt stabilito dal documento sicurezza e salute coordinato D.S.c.c. redatto dall'Ing. M. , direttore responsabile della S.p.a. -, non fosse stato reso edotto delle caratteristiche del luogo di svolgimento dell'intervento e di quelle dell'impianto elettrico generale, non risulterebbe desunto da alcuna emergenza probatoria, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Riguardo, poi, all'omessa verifica del D.V.R. della ditta S. , il ricorrente osserva come tale incombenza non fosse di sua specifica pertinenza, bensì di spettanza dell'effettivo destinatario dell'obbligo ex D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9, e cioè del direttore responsabile della S.p.a. In ogni modo, il solo adempimento idoneo ad impedire il tragico evento sarebbe stato quello, di cui il datore di lavoro era perfettamente informato, di non utilizzare apparecchi aventi un voltaggio superiore a 50 volt. Assumerebbero, poi, rilievo le dichiarazioni rese da alcuni testi Ing. M. , Ing. Paladino, Ing. Rum in ordine alle posizioni di garanzia concorrenti con riferimento al rischio connesso allo svolgimento dell'attività appaltata, le quali consentirebbero di comprendere come fossero di pertinenza del direttore responsabile della società titolare della concessione mineraria, e non già dell'imputato, gli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. numero 624 del 1996. 3.2. Con la seconda doglianza il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione del disposto dell'articolo 589 c.p. in riferimento al D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9, quanto all'omissione dell'attività finalizzata a verificare l'effettiva consapevolezza da parte della ditta appaltatrice dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Con valutazione parzialmente analoga, il ricorrente ha eccepito che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la posizione di garanzia individuabile dalla disciplina speciale prevista per i siti estrattivi dal D.Lgs. numero 624 del 1996, la quale si affianca, tuttavia differenziandosene per la sua specialità, alla normativa generale sancita dal D.Lgs. numero 81 del 2008. In ragione di tale disciplina, l'obbligo della preventiva informazione ed interlocuzione con la ditta appaltatrice, di cui all'articolo 9 del decreto, non perterrebbe al L. , come amministratore della società titolare di fatto della concessione, bensì al suo titolare effettivo giusta correlazione con la norma del D.Lgs. numero 81 del 2008, articolo 2 , nel caso di specie da individuarsi nel direttore responsabile della S.p.a. - soggetto che, non a caso, aveva provveduto alla predisposizione del D.V.R. e del D.S.S.C.-. D'altro canto, la omissis S.r.l. era sorta a seguito del conferimento di rami di azienda di una società emanazione della S.p.a., cui erano, pertanto, residuati, con la titolarità dell'esercizio della concessione, anche i correlati obblighi di sorveglianza imposti dalla disciplina speciale del D.Lgs. numero 624 del 1996. Nessuna responsabilità potrebbe essere, quindi, imputata al L. in ordine alla mancata acquisizione del D.V.R. dall'impresa S. , non competendo a costui l'onere di effettuazione di tale acquisizione. 3.3. Con il terzo motivo è stata lamentata violazione di legge per erronea applicazione del disposto dell'articolo 589 c.p. in riferimento al D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26, quanto al mancato adempimento degli obblighi informativi, oltre a contraddittorietà della motivazione con gli atti processuali e loro travisamento nella parte in cui denotano la piena conoscenza del contesto lavorativo in cui doveva essere effettuato l'intervento. Il ricorrente ribadisce di avere correttamente adempiuto agli obblighi informativi all'impresa appaltatrice imposti dal D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26, avendo fornito al S. compiute informazioni sulle peculiarità del sito, sull'operazione da svolgersi e sui rischi ad essa connessi durante la riunione preparatoria svolta la sera prima dell'intervento, analiticamente descrivendo tutti gli indicati aspetti ai diretti interessati, anche mediante l'apposizione di esse su di un tabellone posto nello stabilimento, da tutti visualizzabile. L'indicata norma non imporrebbe, comunque, una compiuta ed analitica descrizione del funzionamento di tutti i sistemi presenti sul luogo di lavoro, pena l'attribuzione al committente di un controllo continuo e pressante, invero non riconosciutogli dall'interpretazione delle sue competenze resa da parte della giurisprudenza di legittimità. 3.4. Con la quarta doglianza è stata eccepita mancanza di motivazione per omessa risposta a quanto dedotto nell'atto di appello con riferimento alla successione delle posizioni di garanzia ai fini della responsabilità del L. , oltre a travisamento della prova in ordine alla piena e completa conoscenza dei lavori da svolgersi in capo all'Ing. M. e alla conseguente definizione della posizione di garanzia dell'imputato. Per il L. ricorrerebbe una successione di posizioni di garanzia nel contesto lavorativo dello stabilimento - non adeguatamente considerata da parte del giudice di secondo grado -, concorrenti con quella dell'imputato, in particolar modo rilevando quella dell'Ing. M. che, nella sua qualità di direttore responsabile della S.p.a., con conoscenza piena dei lavori da svolgersi il giorno dell'incidente, aveva assunto una posizione di controllo e di sorveglianza della ditta appaltatrice, e dunque di garante del rispetto delle norme di sicurezza e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nello stabilimento. La posizione di garanzia dell'imputato gli avrebbe imposto, quindi, solo di informare la ditta appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, ai sensi del D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26, invero da lui effettivamente adempiuto. Ciò consentirebbe di escludere qualsivoglia omissione, imputabile al L. , avente efficacia causale nella verificazione dell'evento mortale. 3.5. Con la quinta censura è stata dedotta inosservanza dell'articolo 192, comma 1, c.p.p., oltre a mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarazione di piena responsabilità dell'imputato e del ragionevole dubbio in ordine ad essa. Lamenta il L. che la motivazione resa dalla Corte territoriale risulterebbe carente, nonché a tratti contraddittoria, in relazione alla eccepita doglianza della riferibilità della morte del F. non già a folgorazione, ma ad una grave patologia cardiaca da costui sofferta, come, peraltro, evincibile dalle risultanze emerse dalle svolte consulenze tecniche, ed in particolare dalla verificata presenza ed al posizionamento di marchi elettrici sulle mani della vittima. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente ha eccepito violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'articolo 521 c.p.p., con riferimento al difetto di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna per la violazione del D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9, in luogo della contestazione riferita alla violazione del D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26. Per il ricorrente rileverebbe una violazione del principio di necessaria correlazione tra l'accusa contenuta nel capo di imputazione e la sentenza di condanna, essendo stata originariamente contestata al L. solo la violazione del D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26, ed invece essendo poi stato ritenuto responsabile della violazione del D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9. Rispetto alla decisività del superiore assunto, risulterebbe erronea ed insoddisfacente la motivazione di segno opposto resa in sentenza dal decidente di secondo grado. 3.7. Con l'ultima censura è stata, quindi, dedotta l'illogicità della motivazione in riferimento al rigetto della domanda di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contesta aggravante. Essa risulterebbe, infatti, viziata per non aver considerato, ai fini della valutazione del bilanciamento tra circostanze, alcuni aspetti di rilievo in bonam partem per l'imputato minimo grado della colpa, suo stato di incensuratezza sull'erroneo presupposto di averli già considerati per altri e differenti profili, peraltro erroneamente non dando rilievo anche all'intervenuto risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa ha depositato note conclusive con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente sviluppando le argomentazioni ivi espresse, in particolar modo contestando le considerazioni rese dal Procuratore generale in tema di travisamento di prova sia con riferimento alle dichiarazioni concernenti l'inidoneità dell'impianto elettrico dello stabilimento a prevenire il rischio di folgorazione in conseguenza dell'utilizzo di un martello demolitore, che con riguardo a quelle inerenti al contenuto della riunione programmatica svoltasi il 6 agosto 2014 ed al ruolo assunto da parte dell'Ing. M. . Il difensore ha, altresì, replicato alle argomentazioni svolte dal Procuratore generale in ordine alla ritenuta violazione della normativa antinfortunistica e all'apprezzamento della posizione di garanzia ricoperta dal L. . Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Privi di fondamento sono, in particolare, i motivi dedotti con le prime quattro censure, trattabili congiuntamente stante il complessivo inquadramento alla cui stregua vagliare l'intera vicenda. 2.1. È indispensabile, infatti, delimitare gli esatti termini entro cui procedere alla valutazione della responsabilità concretamente ascrivibile al L. . Dall'esame delle sentenze di merito è dato evincere, infatti, come la responsabilità del prevenuto non possa essere desunta dal mero accertamento della conformità, rispetto ai requisiti normativamente previsti, dei sistemi di sicurezza presenti nell'impianto elettrico dello stabilimento, ovvero la sua idoneità ad impedire la possibile accidentale folgorazione di un lavoratore peraltro tenuto conto della comprovata presenza di un interruttore magnetotermico e di una seconda protezione a fusibili a salvaguardia della spina . Neppure di rilievo, rispetto all'indicato fine, è la valutazione di circostanze - su cui pure ha fondato ampia parte delle proprie difese l'imputato - riguardanti il fatto che già l'appaltatore stesse svolgendo attività lavorativa in quei luoghi da circa tre mesi e che avesse contezza certa che presso tali ambienti non si potessero usare utensili con potenza superiore a 50 volt, in quanto aspetto previsto nel documento di sicurezza e salute coordinato D.S.c.c. da lui firmato, nonché nelle norme tecniche CEI 64-8/7. Quel che assume rilievo, e delimita nei suoi esatti contorni la posizione di garanzia del L. , è la determinazione del contenuto della norma cautelare che nella specie si ritiene essere stata violata. Per come giudizialmente accertato, soprattutto dal decidente di primo grado, lo stabilimento omissis , affidato in concessione alla S.p.a., era di fatto gestito, quale reale dominus , dalla omissis S.r.l., amministrata da parte dell'imputato. In tale veste il L. , seppur privo di formale legittimazione, aveva affidato l'appalto per l'esecuzione di alcuni interventi edilizi all'interno dello stabilimento alla ditta del S. , mentre la S.p.a. si era limitata a fornire alle due parti contraenti il D.S.c.c., nonché ad assicurare la presenza di un responsabile dei lavori, individuato nella persona dell'Ing. M.L. . Orbene, alla stregua dell'indicata ricostruzione, si configura, in termini certi, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al L. , osservandosi che, alla stregua dell'interpretazione espressa da questa Corte di legittimità, in tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui al D.Lgs. numero 81 del 2008, articolo 299 rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi - per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati - ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale così, espressamente Sez. 4, numero 10704 del 07/02/2012, Corsi, Rv. 252676-01 Sez. U, numero 9874 del 01/07/1992, Giuliani, Rv. 191185-01 . 2.2. Accertato il superiore aspetto, e ritenuta, quindi, la ricorrenza nell'imputato di una posizione di garanzia derivantegli dallo svolto ruolo di datore di lavoro in fatto, comportante specifici obblighi previsti dalla disciplina dettata a prevenzione degli infortuni sul lavoro, è stato dedotto, con logica conseguenza, che tali ultimi andassero individuati in quelli stabiliti dalle norme degli D.Lgs. numero 624 del 1996, articolo 9 e D.Lgs. numero 81 del 2008 articolo 26. La disciplina di entrambe le fattispecie regola, infatti, gli obblighi di coordinamento e di interlocuzione sussistenti tra committente ed appaltatore nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici nel medesimo luogo di lavoro. Correttamente, quindi, è stata ritenuta la specialità, e perciò la prevalenza applicativa, della disposizione del D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9, rispetto alla disciplina generale prevista dal D.Lgs. numero 81 del 2008, in quanto norma dedicata in modo espresso alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive. La sostanziale identità contenutistica degli specifici obblighi di comunicazione, cooperazione e collaborazione imposti al committente rispetto alla ditta appaltatrice fanno, tuttavia, ritenere le due norme poste in perfetta correlazione tra loro, oltre che in regime di assoluta continuità, così escludendo che l'applicazione della più vecchia normativa possa essere effettuata in danno dell'imputato, in virtù di una non consentita analogia in malam partem , di cui dell'articolo 2 c.p. - considerato che la disciplina del D.Lgs. numero 624 del 1996 è antecedente rispetto ai fatti per cui è giudizio -. 2.3. Sul L. , pertanto, gravava un obbligo di interlocuzione e di comunicazione con la ditta appaltatrice, alla stregua di quanto formulato ai sensi del D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9, e dunque un obbligo che, per come congruamente ritenuto dal giudice di secondo grado, va interpretato nel senso di non imporre solo al datore di lavoro un mero richiamo alle norme applicabili, bensì di richiedere una fattiva interlocuzione volta a verificare la concreta consapevolezza della ditta appaltatrice dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e della doverosa adozione delle necessarie misure di prevenzione . Il L. , cioè, non potrebbe mai essere esonerato dalle responsabilità derivantigli dalla ricoperta posizione di garanzia solo evidenziando che il S. stava lavorando, in qualità di appaltatore, già da tre mesi nello stesso ambiente in cui si è verificato l'incidente, così come dimostrando che il suddetto avesse piena contezza del contenuto del documento di sicurezza e salute coordinato D.S.c.c. , recante l'espresso divieto di usare utensili superiori a 50 volt. Il S. , d'altro canto, è stato condannato proprio perché, pur avendo conoscenza di tale divieto, per essere contenuto nel D.S.S.C. da lui sottoscritto, non aveva impedito al suo dipendente di usare il ben più potente martello demolitore. Il L. è stato, invece, ritenuto penalmente responsabile per non aver adempiuto proprio a quell'obbligo di fattiva interlocuzione impostogli dal D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9,, costituendo suo precipuo compito quello di supervisionare le attività svolte dal S. , interloquendo in modo costante con lui al fine di verificare ogni aspetto relativo alla sicurezza, ed in particolare - per quanto qui di interesse - se l'appaltatore si fosse realmente reso conto dello specifico rischio connesso alla peculiare tipologia di impianto elettrico presente nello stabilimento. Anche se l'appaltatore era stato informato del divieto di usare utensili con potenza superiore a 50 volt, occorreva, comunque, controllare che costui avesse ben compreso le ragioni del divieto ed il correlato il rischio inerente all'ambiente di lavoro. Prova della mancanza di tale fattiva interlocuzione è desumibile, d'altro canto, anche dal fatto che, per come logicamente desunto dalla Corte territoriale, il L. non avesse richiesto l'acquisizione del documento valutazione rischi. Trattasi, infatti, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, di omissione di particolare rilievo, perché ove tale richiesta vi fosse stata, il L. avrebbe appreso che il D.V.R. non era stato redatto, e che di conseguenza la ditta appaltatrice non era consapevole del concreto rischio elettrico esistente nell'area di lavoro, e di conseguenza nemmeno aveva programmato alcuna delle soluzioni tecniche tali da permettere l'esecuzione del lavoro in sicurezza . 2.4. Rispetto alla decisività del superiore assunto, appaiono del tutto insufficienti anche le ulteriori motivazioni dedotte in ricorso dal L. , non potendo scardinare la fondatezza dell'impianto motivazionale l'avvenuto svolgimento di una riunione di programmazione la sera prima del sinistro - di cui, alla stregua di quanto osservato dai giudici di merito, non sono stati neanche accertati gli effettivi contenuti, nè, in modo certo, i temi trattati - atteso che, per come evidenziato in modo logico e congruo dalla Corte territoriale, nella circostanza è risultata comunque carente la capillare e doverosa informazione non tanto sulla natura del lavoro che doveva essere svolto, quanto sulle caratteristiche tecniche dell'impianto elettrico dello stabilimento e del fatto che lo stesso era provvisto di un interruttore magnetotermico inidoneo ad impedire la folgorazione accidentale dei lavoratori, in quanto, come sottolineato dal Tribunale, tarato su correnti di guasto di 30 ampere, e dunque incapace di prevenire folgorazioni mortali dell'ordine di poche centinaia di milliampere . 3. Non fondato è, poi, il quinto motivo di ricorso, con cui il L. , ribadendo la stessa doglianza eccepita nei due precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto di poter causalmente ascrivere la verificazione del decesso non già ad un episodio di folgorazione della vittima, conseguente all'utilizzo del martello demolitore, bensì ad un arresto cardiaco, conformemente alle conclusioni rese dal consulente tecnico della difesa. Trattasi, invero, di aspetto riguardante la valutazione delle prove e delle perizie assunte, e cioè questione non passibile di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre così, tra le tante, Sez. U, numero 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01 . Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito cfr., fra i molteplici arresti in tal senso Sez. 6, numero 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101 Sez. 6, numero 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01 Sez. 1, numero 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01 . È, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, come desunti dalle risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M., adeguatamente esplicando, con motivazione logica e congrua, come la severa patologia cardiaca da cui era affetto il F. non avesse esplicato alcuna influenza causale nella verificazione del suo decesso, non essendo stato riscontrato in lui, all'esito dell'esame istologico svolto, alcun segno di sofferenza cardiaca ed essendo stata invece ravvisata la presenza di marchi elettrici sulle lesioni repertate - ivi compresa la fragmentatio cardis riscontrata nel muscolo cardiaco - riprova certa del fatto che la vittima fosse stata attraversata da una scarica elettrica, transitata da una mano all'altra. Per la Corte di appello, quindi, l'ipotesi della patologia cardiaca che avrebbe agito come concausa determinante della morte per folgorazione non varrebbe comunque ad escludere la riferibilità dell'evento allo choc elettrico subito dal F. , in base al principio dell'equivalenza causale di cui all'articolo 41 c.p. , mentre l'alternativo scenario di un arresto cardiaco seguito da un'irrilevante folgorazione sul cadavere della persona offesa è smentito dal fatto che, in tal caso, il pesante martello demolitore gli sarebbe caduto di mano, nè avrebbe avuto la forza o il tempo di allungare la mano destra verso una delle strutture metalliche presenti sul posto, di modo che non si comprenderebbe la genesi dei marchi elettrici riscontrati sulle sue mani . A fronte di tale motivazione, le censure mosse dal ricorrente si appalesano come sostanzialmente volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal L. possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. È noto, in proposito, come il principio dell' oltre ogni ragionevole dubbio non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello così, tra le altre, Sez. 1, numero 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01 . 4. Del tutto priva di fondamento è, poi, la censura dedotta con il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto la ritenuta ricorrenza di un difetto di correlazione tra imputazione e condanna, derivante dalla mancata contestazione della violazione dell'D.Lgs. numero 624 del 1996 articolo 9, nell'originario capo di imputazione. È di dirimente rilievo, infatti, il riferimento al consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini della ricorrenza di una violazione del principio di correlazione ex articolo 521 c.p.p., non è sufficiente una qualsiasi modificazione dell'originaria accusa, ma necessita una modifica che sia idonea a pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato. Tale violazione, pertanto, non sussiste allorquando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni cfr. Sez. 5, numero 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648-01 . Non sussiste, cioè, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'articolo 521 c.p.p. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell'imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti così, Sez. 6, numero 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-01 . In termini ancor più specifici, è stato affermato, poi, che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa Sez. 4, numero 7940 del 25/11/2020, dep. 2021, Chiappalone, Rv. 280950-01 . Trattasi, all'evidenza, di principi affermati in coerenza con quanto disposto dal novellato comma 5 dell'articolo 111 Cost., ma anche con quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione EDU, siccome interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia Drassich c. Italia cfr. CEDU2 Sez. 11 dicembre 2007 , nonché, ancor più di recente, con la decisione del 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia numero 2 , con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione del citato articolo 6 nel caso in cui l'interessato abbia avuto la possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine formulata nei suoi confronti. Tutto ciò, all'evidenza, è dato ravvisare nel caso di specie, essendo stato ampiamente posto l'imputato nella condizione di potersi difendere giudizialmente dall'accusa di non avere adempiuto allo specifico obbligo informativo su di lui gravante, risultando dal capo di imputazione gli elementi fondamentali idonei a metterlo nella condizione di potersi adeguatamente difendere. In proposito, infatti, appare del tutto logica e congrua, oltre che giuridicamente corretta, la motivazione con cui la Corte di appello, nel rigettare l'analoga doglianza dedotta dal L. in secondo grado, ha espressamente evidenziato come l'imputazione faccia specifico riferimento alla qualifica del L. quale rappresentante della ditta appaltante L. SRL e datore di lavoro, qualifica dalla quale discendono gli obblighi contestati all'imputato deve inoltre aggiungersi come nel giudizio di primo grado sia pienamente emersa la incongruenza della mancata interlocuzione con la ditta appaltatrice, ciò avendo costituito oggetto di puntuale censura da parte del responsabile dell'Ufficio dell'Autorità di vigilanza sulle attività minerarie dal quale dipendono le omissis , ing. L.P. , di guisa che deve ritenersi che l'imputato sia stato messo ampiamente in condizioni di svolgere la propria difesa, in relazione alle risultanze probatorie portate alla sua conoscenza e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione . 5. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, con riferimento alla conclusiva censura, con cui il L. ha lamentato l'illegittimità della motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, non conferendo preminente rilievo al suo stato di incensuratezza e all'effettuato risarcimento in favore delle costituite parti civili. In proposito, infatti, appare sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto cfr., i questi termini Sez. 2, numero 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01 Sez. U, numero 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01 . Nel caso di specie la Corte territoriale, motivando in palese assenza di ogni arbitrio o illogicità, ha ritenuto la congruità del disposto giudizio di bilanciamento, e della pena concretamente inflitta al prevenuto, sul presupposto della decisiva valenza dell'oggettiva gravità dell'evento infortunistico verificatosi, causativo del decesso del F. . 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.