Blitz in un cortile per prelevare tre taniche contenenti gasolio: legittimo parlare di furto in abitazione

Confermata in via definitiva la condanna di due uomini beccati a introdursi nel cortile di pertinenza di un’abitazione e a impossessarsi di tre taniche contenenti gasolio. Decisiva la sottolineatura che il cortile di un immobile costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora.

Il blitz in un cortile e il successivo illegittimo impossessamento di tre taniche piene di gasolio costano a due ladri una condanna per furto in abitazione. Ricostruito nei dettagli l’episodio contestato ai due uomini sotto processo. Nello specifico, è emerso che essi «si sono introdotti nel cortile di pertinenza dell’abitazione di un uomo e si sono impossessati di tre taniche – da venticinque litri ciascuna – contenenti gasolio, per un valore pari a 100 euro circa, sottraendole al legittimo proprietario». Per i giudici di merito è sacrosanta, sia in primo che in secondo grado, la condanna dei due ladri, ritenuti colpevole di furto in abitazione. Su questa posizione si attesta anche la Cassazione. I Giudici di terzo grado, però, non si limitano a confermare che «il cortile di una casa costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora», ma, confermando la condanna dei due uomini sotto processo, fissano il principio di diritto secondo cui è catalogabile come furto in abitazione «la condotta di colui che commette il furto all’interno di un cortile condominiale ».

Presidente/Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 02.07.2020 del Tribunale cittadino emessa nei confronti di D.V.M. e F.G. , rideterminando la pena, in virtù della concessione ad entrambi dell'attenuante di cui all' articolo 62 numero 6 c.p. . 2. Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato previsto e punto dagli articolo 110, 624 bis c.p. perché, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, introducendosi nel cortile di pertinenza dell'abitazione di Z.L. , si impossessavano di tre taniche da venticinque litri ciascuna contenenti gasolio, per un valore pari a cento Euro circa, sottraendole al legittimo proprietario. 3. Avverso tale decisione ricorrono in cassazione entrambi i ricorrenti deducendo, quanto al F. , violazione di legge in ordine al concetto di privata dimora e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato. Il D.V. ripropone identica questione sulla qualificazione giuridica del reato e deduce altresì l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono manifestamente infondati sostanzialmente riproponendo le stesse questioni di merito già risolte dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e contraddittoria. 5. La qualificazione giuridica del fatto accertato ex articolo 624-bis c.p. è infatti corretta, non potendo dubitarsi del fatto che il cortile de quo costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora. Va, in proposito conseguentemente affermato che integra il delitto di furto in abitazione articolo 624-bis c.p. , la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un cortile condominiale, considerato che esso costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora. 6. Parimenti inammissibile il motivo concernente il trattamento sanzionatorio. Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di concessione di attenuanti, nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pecuniaria e pena detentiva, non esistendo infatti alcun principio di unitarietà della pena cfr. Sez. IV, numero 42144 del 14/10/2021 Cc. dep. 18/11/2021 Rv. 282069 – 01. 7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna ex articolo 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.