Clamorosa decisione presa da un giudice del Tribunale di Firenze. “Congelato” il provvedimento adottato nell’ottobre del 2021 dall’Ordine degli psicologi della Toscana nei confronti di una professionista. Il giudice scrive che la psicologa non può essere costretta, per poter provvedere a sé stessa e alla sua famiglia, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali e invasivi.
Illegittima la sospensione della professionista che non si è sottoposta al ciclo vaccinale anti COVID. Questa la netta posizione assunta da un giudice di Firenze, che ha, in sostanza, censurato il provvedimento con cui l’Ordine degli psicologi della Toscana aveva “congelato”, a partire dall’ottobre del 2021, una psicologa, impedendole l’esercizio della professionale. Per il giudice non vi sono dubbi la professionista non può essere costretta, per poter provvedere a sé stessa e alla sua famiglia, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali e talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile e con effetti, ad oggi non prevedibili, per la sua vita e per la sua salute. A provocare lo scontro tra la psicologa e l’Ordine professionale della Toscana è il provvedimento con cui le viene comunicata nell’ottobre del 2021 «la sospensione dall’esercizio della professione» a fronte del «mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale» anti COVID. Immaginabile la rabbia della psicologa. E inevitabile la sua reazione la donna chiede ai giudici di vedere riconosciuto il suo diritto a esercitare regolarmente la propria professione. Questa richiesta viene ritenuta legittima da un giudice del Tribunale di Firenze. Prima di entrare nei dettagli della vicenda, però, il magistrato sottolinea che «la sospensione dall’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo, quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro, inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita dalla libertà dal bisogno». In questo caso specifico, osserva il giudice, «la donna non può più esercitare la professione di psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi, sin dall’ ottobre 2021» e, cosa assai rilevante, ella ha dato prova che «l’esercizio della professione costituisce l’unica sua fonte di sostentamento». E così «libertà dal bisogno e diritto al lavoro, acquisito per nascita» vengono, in sostanza, «concesso dall’Ordine professionale di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo», cioè la vaccinazione anti COVID, che, secondo il giudice, non si può definire sicuro. Su questo fronte il magistrato mette nero su bianco considerazioni sicuramente divisive. Il decreto legge che ha imposto l’obbligo vaccinale anti COVID «si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario» ma «questo scopo è irraggiungibile», scrive il giudice, «perché i report di AIFA - sia coevi alla sospensione della psicologa che quelli più recenti, risalenti a gennaio e a maggio del 2022 - e ancor più i report di istituti di vigilanza europei riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, riportano cioè un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e dei decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi». Inutile, poi, secondo il giudice, il riferimento ai benefici per la collettività a fronte di un sempre più alto numero di vaccinati. Il magistrato osserva che non si può «sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo - vero o supposto - » e nemmeno si può «sottoporre l’individuo a sperimentazioni mediche invasive, senza il suo consenso libero e informato». A maggior ragione, poi, quando, sostiene il giudice, come nel caso della pandemia provocata dal COVID, «un consenso informato non è ipotizzabile» poiché «i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento sono coperti non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare». E «ancora oggi, dopo due anni, non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine del vaccino, come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine i sieri hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi», scrive il giudice. E in Italia «è vietata l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’individuo, perché ne verrebbe lesa la sua dignità». Impossibile dimenticare che «il consenso deve essere libero e informato» e quindi, spiega il giudice, la psicologa «legittimamente non intende prestarlo», e per questo ha legittimamente deciso di non sottoporsi al ciclo vaccinale anti COVID. Per il giudice va censurata l’azione dell’Ordine degli psicologi della Toscana che col provvedimento emesso nell’ottobre del 2021 «ha attuato un’innegabile discriminazione della psicologa non vaccinata rispetto ai colleghi vaccinati, i quali possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e di trasmettere il virus». Consequenziale, quindi, sempre secondo il giudice, catalogare il provvedimento adottato dall’Ordine degli psicologi della Toscana come « illecita imposizione di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte» e «di una sostanziale accettazione, per la psicologa, del rischio di verificazione di tali eventi nefasti». Anche perché «le autorità sanitarie della Regione Toscana e il Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Toscana non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi, nonostante l’80/90% della popolazione sia vaccinata contro il COVID, e del dilagare del contagio, in particolare, tra i vaccinati con tre dosi e degli eventi avversi, anche gravi e mortali, per i soggetti vaccinati», scrive il giudice, richiamando «i dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute». Illecito, quindi, secondo il giudice, il provvedimento emesso dall’Ordine degli psicologi della Toscana. Ciò significa che «la professionista non può essere costretta, per poter sostentare sé stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali», anche tenendo presente, scrive il giudice, che «sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato, perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio» e che «è discriminatorio imporre l’obbligo vaccinale per svolgere una professione». Tirando le somme, è “congelato” il provvedimento emesso dall’Ordine degli psicologi della Toscana, e quindi, scrive il giudice, «è autorizzato l’esercizio della professione da parte della psicologa, senza sottoposizione al trattamento iniettivo anti COVID», potendo la donna lavorare «in qualunque modalità - sia in presenza che da remoto - alla stregua dei colleghi vaccinati».
Giudice Zanda Il Giudice dott. Susanna Zanda, letto il ricorso · cautelare urgente per la sospensione del provvedimento assunto dal BB in data omissis , con il quale la ricorrente è stata sospesa dall'esercizio della professione di psicologa, per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 articolo 4 convertito in legge numero 76/2021 rilevato che la sospensione dall' esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell'individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all'articolo 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno rilevato che l'instaurazione del contraddittorio potrebbe creare un irreparabile nocumento a questi diritti primari della ricorrente e che occorre provvedere inaudita altera parte , visto anche il tempo già trascorso a seguito del procedimento davanti al TAR attivato dalla ricorrente e concluso con sentenza TAR TOSCANA numero 1565/21 passata in giudicato il 6.5.22, reiettiva della propria giurisdizione proprio per la compromissione di diritti primari della persona ritenuto dunque che la decisione del TAR appaia condivisibile rilevato che, infatti, la AA non può più esercitare la professione di psicologa e sostentarsi col proprio lavoro da molti mesi sin dall'ottobre 2021 che ha allegato come l'esercizio della professione costituisca l'unica sua fonte di sostentamento rilevato che tale libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all' articolo 4 Cost , viene in questo caso inammissibilmente concesso dall'BB di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars Cov 2, in base al DL 44/21 considerato che tale decreto-legge convertito in legge si propone lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario rilevato, tuttavia, che questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo considerato, infatti, che i report di Aifa sia coevi alla sospensione della dott.ssa AA che quelli più recenti di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di istituti di vigilanza europei ad es. Euromomo oppure Eudravigilance, riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi considerato che l' articolo 32 comma 2 Cost non è in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività rilevato infatti che l' articolo 32 Cost. all'interno della carta costituzionale personocentrica dopo l'esperienza del nazi-fascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato, considerato che un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare considerato che quindi a tutt'oggi dopo due anni, ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine banno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi considerato che l' articolo 32 Cost e coerentemente le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vietano l'imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITA', valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione rigida e che sostanzia l' articolo 1 della Costituzione non a caso della Germania considerato che il consenso deve essere libero e informato e in questo caso la dott.ssa AA non intende legittimamente prestarlo considerato che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli articolo 4,32 e 36 Cost , che, ponendo al centro la persona e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici come anche gli ordini professionali di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato rilevato che il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il numero 953/21 e risoluzioni UE come la numero 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2 considerato che, invece, BB col provvedimento de quo viola questa normativa immediatamente applicabile, e attua un'innegabile discriminazione della dott.ssa AA rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus ritenuto che per questi motivi sussista anche il dedotto fumus boni iuris ossia l 'illecita imposizione da parte del BB di appartenenza di un trattamento iniettivo che ha già causato eventi avversi gravi e morte, e in fin dei conti con una sostanziale accettazione del rischio di verificazione di tali eventi nefasti per la dott.ssa AA d'altra parte, le autorità sanitarie della Regione Toscana e il BB non possono non essere al corrente del dilagare dei contagi nonostante l'80/90% della popolazione sia vaccinata contro Sars Cov 2 e sono anche al corrente o dovrebbero esserlo, del dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche gravi e mortali di soggetti vaccinati si tratta, infatti, di dati pubblicati dallo stesso Ministero della Salute, per cui appare illecita sia l'emanazione che il successivo perdurante mancato ritiro in autotutela da parte del BB di appartenenza, di quel provvedimento di sospensione della AA all'assunto in data 19.10.21 e tuttora vigente fino al 31.12.2022 ritenuto che per questi motivi la dott.ssa AA non possa essere costretta, per poter sostentare sé stessa e la sua famiglia, a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio ritenuto che dunque l'imposizione dell'obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo numero 953/2021 self executing che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale vista la risoluzione del Consiglio di Europa numero 2361/2021 Regolamenti CE 726/2004 articolo 14 bis e 507/2006 vista la decisione della Corte Giust. UE, 11 luglio 2019, numero 716/17 che recita ogni Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito vd. conforme corte Cost. numero 95/2017 sull'obbligo di disapplicazione immediata da parte del GO della fonte interna contrastante col diritto dell'Unione Europea e a contrario Cass. civ. Sez. I Ord., 18/10/2018, numero 26292 Cass. civ. Sez. I Ord., 06/06/2018, numero 14638 sent. trib. Firenze 1855/2021 cass. L, cass. Sentenza numero 26897 del 21/12/2009 Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articolo 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203 . vd. conf. Sent. Cass. 3841/2002 visti gli articolo 1, 2, 3, 4, 32, 36 Cost. viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale dei decreti-legge che impongono i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali es. ordinanza di rimessione del Consiglio per la Giustizia Regione Sicilia e numerosi TAR viste le pronunzie conformi di revoca sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale Sent. Tribunale di Padova del 28.4.22 Tribunale di Sassari del 9.6.22 Tribunale di Velletri 14.12.2021 TAR Lombardia 26.4.2022 in rg 562/2022 caso di una veterinaria sospesa dall'albo Tribunale di Roma del 14.6.22 TAR Lombardia numero 1397 del 16.6.22 varie Sent. di Tar Piemonte e varie Sent. di Tar Roma su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti P.Q.M. il Tribunale visto l 'articolo 669 comma 2 sexies c.p.c . e 700 c.p.c. sospende il provvedimento del BB del omissis che vieta alla dott.ssa AA di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2, autorizzando quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità sia in presenza che da remoto alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.