Ancora una volta la Cassazione ribadisce che tra criteri normativi e tabelle milanesi non si può parlare di “successione di leggi nel tempo”.
Così si è espressa la Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza numero 22136/2022, depositata il 13 luglio, confermando il proprio orientamento sul punto. Il caso. La vicenda giunta all'attenzione della Terza Sezione riguarda un caso di responsabilità medica e in particolare una richiesta di risarcimento del danno promossa da una paziente nei confronti del medico che aveva eseguito, e quindi delle strutture in cui aveva effettuato, a distanza di circa tre mesi uno dall'altro due interventi di chirurgia estetica. La Corte d'Appello aveva confermato la responsabilità del medico e delle strutture in relazione agli interventi di chirurgia estetica eseguiti, per violazione del dovere di informazione del paziente e per i danni causati dall'erronea esecuzione degli interventi, nonché la liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure sulla base delle tabelle milanesi e con il riconoscimento di una personalizzazione del danno nella misura del 40%. In parziale riforma della sentenza di primo grado aveva poi condannato il medico a manlevare e rimborsare alle due strutture il 50% delle somme che i due istituti erano stati condannati a versare a favore della danneggiata dalla sentenza di primo grado e, inoltre, condannato l'assicurazione del medico a tenere lo stesso indenne delle somme che lo stesso dovesse versare alla danneggiata. La sentenza è stata impugnata sia dalla danneggiata, relativamente alla omessa pronuncia sulle spese di lite dell'appello, che dalle due società, relativamente ai criteri di liquidazione del danno e alla personalizzazione del danno. Le tabelle milanesi “soccombono” alle norme di legge. Dopo aver accolto i motivi di ricorso della danneggiata relativi all'omessa pronuncia sulle spese di lite in favore della stessa e a carico delle due società che erano risultate soccombenti anche nel giudizio di appello, la sentenza in commento accoglie i due motivi proposti dalle società relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e alla parente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla personalizzazione del danno. Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, i giudici di secondo grado avevano erroneamente applicato le Tabelle di Milano, escludendo invece l'applicabilità della norma di cui all' articolo 7, comma 4, l. numero 24/2017 e dell' articolo 3, comma 3, d.l. numero 158/2012 , convertito con modificazioni dalla l. numero 189/2012 , che hanno rinviato agli articolo 138 e 139 d.lgs. numero 209/2005 per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico. Così facendo, la Corte di merito ha però disatteso i principi già indicati dalla Suprema Corte in alcuni precedenti cfr. Cass. civ., numero 28990/2019 , numero 25274/2020 . La Terza sezione ha quindi ricordato come la norma che prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli articolo 138 e 139 del codice delle assicurazioni private debba trovare applicazione anche nelle controversie come nel caso di specie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data con il solo limite del giudicato interno sul quantum ,«in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisita al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando i criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno». Ancora una volta la Cassazione “bacchetta” le motivazioni meramente apparenti. La Terza Sezione, come anticipato sopra, ha accolto anche il motivo relativo alla personalizzazione del danno nella misura del 40% con motivazione in realtà inesistente. La Corte d'Appello aveva infatti non motivato tale personalizzazione ritenendo «del tutto condivisibile l'operato del giudice di prime cure, avendo costui valutato il danno facendo giusto riferimento alla CTU e per avere il giudice […] esattamente indicato le somme dovute in ragione della corretta applicazione delle citate tabelle milanesi». Tale motivazione è stata ritenuta dalla Suprema Corte come solo «graficamente esistente, formulata in termini invero del tutto apodittici e stereotipati che non consentono di cogliere l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla criticata soluzione». Dunque, è stato ritenuto che non avendo raggiunto sul punto il necessario minimo costituzionale la motivazione debba essere definita come «meramente apparente e pertanto inesistente» sul punto, si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. unite, numero 8053/2014 , Cass. civ., numero 10813/2019 , numero 17426/2022 . Spetterà ora alla Corte d'Appello in sede di rinvio fare corretta applicazione dei principi anzidetti.
Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 22/7/2019 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame interposto dalle società OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Siena numero 1138/2015, confermata la responsabilità delle predette società in relazione agli interventi di chirurgia estetica presso di esse eseguiti, rispettivamente in data OMISSIS e OMISSIS , dal Dott. B.R. nei confronti della paziente sig. P.A., per violazione del dovere di informazione e per i danni a quest'ultima inferti in ragione dell'erronea esecuzione dei medesimi, ha condannato il B. a manlevare e rimborsare la società OMISSIS s.p.a. e la società OMISSIS s.r.l. del 50% delle somme che i due istituti dovessero versare in favore della danneggiata P.A., per effetto della esecuzione coatta della sentenza di primo grado ha condannato la compagnia OMISSIS s.p.a. a tenere indenne e manlevare il Dott. B.R. di ogni somma che lo stesso dovesse versare in favore della danneggiata P.A., per effetto delle responsabilità professionali accertate nel presente procedimento ha rigettato la domanda in via incidentale spiegata dalla OMISSIS s.p.a. di risoluzione del contratto assicurativo intercorso con il B Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso le società OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 7 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la P L'altro intimato non ha svolto attività difensiva. Con conclusioni scritte del 3/3/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi -assorbito il 3 del ricorso principale, nonché del 1, 2, 6 e 7 motivo -assorbiti il 3 e 4 e dichiarato inammissibile il 5 del ricorso incidentale. Motivi della decisione Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione degli articolo 91,92 e 112 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, nnumero 3 e 4. Si duole che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine alle spese da liquidarsi in suo favore, parte completamente vittoriosa nel grado di appello . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, atteso che la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, non potendo l'esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione v. Cass., 11/4/2017, numero 9263 Cass., 24/5/2007, numero 12084 Cass., 15/4/1993, numero 4451 , l'omessa statuizione in particolare sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale ex articolo 24 e 111 Cost. ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum v. Cass., 11/1/2022, numero 651 . Stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, gli articolo 91 98 c.p.c. , hanno invero natura inderogabile, e in correlazione con l' articolo 112 c.p.c. , esprimono il principio, costituente un cardine della tutela processuale civile, della necessaria e doverosamente completa corrispondenza tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali v. Cass., 11/1/2022, numero 651 . Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio. Confermata la responsabilità delle società OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l. in relazione agli interventi di chirurgia estetica presso di esse, rispettivamente in data OMISSIS e OMISSIS , dal Dott. B.R. eseguiti nei confronti della paziente sig. P.A., per violazione del dovere di informazione e per i danni a quest'ultima inferti in ragione dell'erronea esecuzione dei medesimi, nel parzialmente riformare -in parziale accoglimento del gravame interposto dalle predette società la sentenza Trib. Siena numero 1138/2015 la corte di merito ha nell'impugnata pronunzia condannato il B. a manlevare e rimborsare la società OMISSIS s.p.a. e la società OMISSIS s.r.l. del 50% delle somme che i due istituti dovessero versare in favore della danneggiata P.A., per effetto della esecuzione coatta della sentenza di primo grado ha condannato la compagnia OMISSIS s.p.a. a tenere indenne e manlevare il Dott. B.R. di ogni somma che lo stesso dovesse versare in favore della danneggiata P.A., per effetto delle responsabilità professionali accertate nel presente procedimento . Nel confermare per il resto per quanto non espressamente statuito nel presente procedimento la sentenza del giudice di prime cure, la corte di merito ha quindi regolato le spese del giudizio di gravame tra OMISSIS Spa/ OMISSIS srl e OMISSIS Spa disponendone la relativa compensazione, e ha condannato il B. al pagamento in favore delle due società appellanti della metà delle spese processuali di questo grado del giudizio . Nulla ha viceversa disposto in ordine alle spese di lite in favore dell'odierna ricorrente P. e a carico delle appellanti società OMISSIS s.p.a. e OMISSIS s.r.l., risultate soccombenti nei confronti della medesima anche in sede di gravame in ragione del rigetto dell'interposto gravame avverso la sentenza el giudice di prime cure. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione. Con il 1 motivo le ricorrenti in via incidentale denunziano violazione e falsa applicazione degli articolo 1218,1223,1226,2043 e 2059 c.c. , articolo 11 preleggi, L. numero 24 del 2017 , articolo 7, D.L. numero 158, articolo 3, conv. ella L. numero 189 del 2012 , D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 138 e 139, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità della disposizione di cui alla L. numero 24 del 2017, articolo 7, comma 4, e del D.L. 13 settembre 2012, numero 158, articolo 3, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, numero 189 , che . hanno rinviato al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 138 e 139, per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico , non trattandosi invero di questione di successione di leggi nel tempo quanto di discrasia applicativa tra le nuove disposizioni normative e la prassi giurisprudenziale , come affermato da Cass. numero 28990 del 2019 . Lamentano essersi fatta nella specie illegittima applicazione delle Tabelle di Milano. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta al D.L. numero 158 del 2012, articolo 3, comma 3, conv. nella L. numero 189 del 2012 , sostanzialmente riprodotta alla L. numero 24 del 2017, articolo 7, comma 4, la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base al D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 138 e 139, Codice delle assicurazioni private , trova applicazione anche nelle controversie come nella specie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data con il solo limite del giudicato interno sul quantum , in quanto non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile la disposizione non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno v. Cass., 11/11/2019, numero 28990 . Si è al riguardo sottolineato che una diversa soluzione la regressione del processo determinerebbe invero la violazione del principio di irretroattività di cui all'articolo 11 preleggi, e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale v. Cass., 10/11/2020, numero 25274 . Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito disattesi nell'impugnata sentenza. In particolare là dove risulta affermato che l'estensione del sistema di calcolo delle cosiddette micro permanenti , introdotto dal codice delle assicurazioni private, nei confronti dei danni da responsabilità medica professionale, deve escludersi per l'inapplicabilità al caso di specie di tale peculiare disciplina . Assunto dalla corte di merito motivato facendo espresso richiamo a quanto sostenuto nella sentenza numero 777/2018 del Tribunale di Teramo , che, giudicando su di un fatto di responsabilità medica accaduto nel 2005 , ha al riguardo chiaramente affermato non esservi alcuno spazio per l'applicazione della legge Gelli e dei diversi criteri di liquidazione ivi stabiliti in una fattispecie, come quella in esame, ove i fatti sono avvenuti e la causa è iniziata prima dell'entrata in vigore della legge , sicché l'articolo 7, comma 4, della legge Gelli, nella parte in cui prevede che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articolo 138 e 139 del codice delle assicurazioni private , non può applicarsi a fatti antecedenti l'entrata in vigore della legge, posto che, in base al noto principio di irretroattività, la legge nuova non può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, ed ancora in vita, poiché, così facendo, si disconoscerebbero gli effetti già verificatisi al fatto passato o si toglierebbe efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso . La corte di merito ha quindi condiviso la conclusione dal richiamato giudice di merito conseguentemente tratta secondo cui non è possibile riconoscere l'applicabilità retroattiva di questa disciplina sulla responsabilità medica, prevalendo la regola generale di cui all'articolo 11 preleggi, sicché le fattispecie perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della legge in parola devono essere regolate dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con il riconoscimento della responsabilità contrattuale del medico e l'applicazione delle Tabelle di Milano per la conseguente liquidazione . Assunto e conclusione invero ictu oculi in contrasto con i suindicati principi enunziati da questa Corte. Con il 6 motivo le ricorrenti in via incidentale denunziano violazione dell' articolo 132 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. Si dolgono che la corte di merito abbia fornito una motivazione meramente apparente in ordine alla riconosciuta personalizzazione al 40%. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. A fronte della censura dalle società allora appellanti in via principale ed odierne ricorrenti in via incidentale mossa alla sentenza del giudice di prime cure per essere stata riconosciuta alla controparte P. una personalizzazione del danno biologico da invalidità permanente nella misura del 40% , risulta nell'impugnata sentenza dalla corte di merito affermato che le ulteriori doglianze delle appellanti in punto di personalizzazione del danno e di applicazione delle tabelle milanesi sono destituite di fondamento, perché sul punto questo Collegio ritiene del tutto condivisibile l'operato del giudice di prime cure, avendo costui valutato il danno facendo giusto riferimento alla CTU e per avere il giudice, mediante il procedimento per errore materiale menzionato dall'appellata sig.ra P., esattamente indicato le somme dovute in ragione della corretta applicazione delle citate tabelle milanesi . Orbene, siffatta motivazione si appalesa come solo graficamente esistente, formulata in termini invero del tutto apodittici e stereotipati che non consentono di cogliere l'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla criticata soluzione, invero deponenti per una motivazione sul punto non raggiungente il necessario minimo costituzionale ed appalesantesi come meramente apparente e pertanto inesistente v. Cass., Sez. Unumero , 7/4/2014, numero 8053 , e conformemente, da ultimo, Cass., 18/4/2019, numero 10813 Cass., 30/5/2019, numero 14754 Cass., 13/12/2021, numero 39441 Cass., 30/5/2022, numero 17426 . Con il 2 motivo le ricorrenti in via incidentale denunziano violazione degli articolo 112 e 132 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. Si dolgono non essersi la corte di merito pronunziata in ordine al motivo di gravame con cui le società appellanti lamentavano che il Tribunale di Siena avesse determinato la pretesa invalidità temporanea in relazione ai tre interventi chirurgici non precisati e non provati cui P.A. si sarebbe sottoposta successivamente all'intervento eseguito da B.R. . Con il 3 motivo denunziano omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5. Si dolgono che essersi omessa la dedotta questione dell'essersi riconosciuto all'attrice il rimborso di un costo delle spese mediche . per i tre interventi successivi all'ATP che la stessa attrice non ha mai chiesto e neppure documentato . Con il 4 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli articolo 1218,1223,1226,2043,2059,2697 e 2729 c.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. Si dolgono essersi riconosciuto alla sig.ra P. la liquidazione di un importo Euro 5.040, 00 qualificato dal tribunale di primo grado quale spesa medica, senza che dette pretese ed inesistenti spese siano mai state dedotte, richieste e documentate dall'attrice . Con il 5 motivo denunziano violazione dell' articolo 132 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4. Si dolgono che la corte di merito abbia avallato la decisione del primo giudice di disattendere le risultanze della CTU che aveva indicato una percentuale di IP del 6,5% per applicare una percentuale di IP più alta , senza invero al riguardo fornire una adeguata motivazione della propria scelta . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Quanto ai 3 interventi successivi all'ATP va osservato che le ricorrenti in via incidentale formulano censure, in ordine al relativo risarcimento dal giudice di prime cure accordato asseritamente in difetto di relativa domanda da parte della P. nonché al denunziato omesso esame della censura in sede di gravame al riguardo mossa, in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6. Risulta infatti dalle medesime non assolto l'onere di c.d. localizzazione degli atti posti a fondamento delle dette censure in particolare, la citazione introduttiva di controparte e il proprio atto di gravame , non risultando debitamente fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame v. Cass., 16/3/2012, numero 4220 , con precisazione anche dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, numero 6937 Cass., 12/6/2008, numero 15808 Cass., 25/5/2007, numero 12239 , e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, numero 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile v. Cass., Sez. Unumero , 27/12/2019, numero 34469 Cass., Sez. Unumero , 19/4/2016, numero 7701 e, conformemente, da ultimo, Cass., 22/2/2022, numero 5746 . Va altresì posto in rilievo avuto in particolare riferimento al 3 e al 4 motivo come le ricorrenti in via incidentale propongano in realtà anche doglianze anche di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 v. Cass., Sez. Unumero , 7/4/2014, numero 8053 , nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'insufficiente od omessa motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie cfr. Cass., Sez. Unumero , 7/4/2014 numero 8053 , e, conformemente, Cass., 29/9/2016, numero 19312 . Senza altresì sottacersi, da un canto, che in ordine alla quantificazione della percentuale di I.P. applicata 5 motivo la corte di merito ha, con motivazione raggiungente il c.d. minimo costituzionale e congrua, sottolineato come, avendo il CTU proposto una ristretta forbice tra il 6 e il 7% , il Tribunale, peritus peritorum, abbia ritenuto di far riferimento alla percentuale più alta . Per altro verso, che la censura di violazione della ripartizione dell'onere della prova e delle presunzioni semplici inammissibilmente risultano indistintamente e in termini del tutto apodittici prospettate, in difetto di idonei argomenti a rispettivo sostegno, atteso che le norme articolo 2697 ss. poste dal Libro VI, Titolo II del Codice civile regolano le materie a dell'onere della prova, b dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze e c della forma che ciascuno di essi deve assumere laddove la valutazione della prova presuntiva attiene all'apprezzamento discrezionale da parte del giudice degli elementi indiziari prescelti, con valutazione -tipicamente di fatto incensurabile in sede di legittimità ove immune da vizi logici e giuridici, il cui sindacato rimane in ogni caso circoscritto alla verifica della motivazione nei limiti segnati dall' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 cfr. Cass., 6/10/2021, numero 27108 Cass., 17/1/2019, numero 1234 . Cfr. altresì Cass., 23/1/2006, numero 1216 Cass., 19/3/2002, numero 3974 Cass., 10/1/1995, numero 237 . E già Cass., 18/3/1982, numero 1772 . Orbene, alla fondatezza nei suindicati termini del 1 e del 2 motivo del ricorso principale nonché del 1 e del 6 motivo del ricorso incidentale assorbiti il 3 condizionato motivo del ricorso principale con il quale il ricorrente in via principale denunzia violazione degli articolo 91,92 e 112 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4, dolendosi della compensazione di fatto delle spese di lite e il 7 motivo del ricorso incidentale con il quale le ricorrenti in via incidentale denunziano violazione e falsa applicazione degli articolo 1218,1223,1226,2043,2059,2697 e 2729 c.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, dolendosi che la corte di merito non abbia considerato che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , nonché dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso incidentale, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 e il 2 motivo del ricorso principale nonché il 1 e il 6 motivo del ricorso incidentale, assorbiti il 3 motivo del ricorso principale e il 7 motivo del ricorso incidentale. Dichiara inammissibili il 2, il 3 il 4 e il 5 motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.