Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.
Quanto sopra è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 21992 pubblicata il 12 luglio 2022 in materia di dichiarazione di adottabilità di un minore rispetto ad una madre affetta da disturbo bipolare ed una nonna ritenuta, dai giudici di merito, non adeguata quale figura vicariante. I fatti. La minore A. nasceva da una breve relazione tra la madre e da un paziente psichiatrico intrattenuta mentre la prima era ricoverata presso il medesimo centro. La bambina veniva riconosciuta dalla sola madre. A causa del disturbo bipolare della personalità, della discontinuità nell’assunzione della terapia farmacologica, dei due Tso a cui era stata sottoposta, veniva segnalata la situazione della minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competenti che, pertanto, apriva un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore che si concludeva, dopo una CTU, con sentenza di adozione, decisione che veniva appellata tanto dalla madre quanto dalla nonna materna. Anche in Appello, esperita una seconda consulenza tecnica, tuttavia, i giudici di merito confermavano la decisione volta all’adozione della minore. I motivi di ricorso in Cassazione. Secondo la madre, ricorrente in Cassazione, la Corte avrebbe errato nell’affidare la seconda CTU sullo stato di salute dei soggetti coinvolti ad una psicologa e non anche una psichiatra professionalmente più idonea a valutare il proprio disturbo, posto che la perizia svolta nel giudizio di I° grado da una psicologa e da una psichiatra aveva condotto ad una diversa proposta di non allontanamento della minore dalla madre, soluzione peraltro disattesa dal Tribunale. Ancora, secondo la ricorrente, i Giudici di merito avrebbero disatteso il principio a carattere generale che impone la valorizzazione del legame naturale che attribuisce un carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine non avrebbero applicato i parametri di valutazione della situazione di abbandono sui quali fondare la dichiarazione di adottabilità definiti dalla costante giurisprudenza della Corte ed in particolare avrebbe presupposto che la malattia mentale incida sic et simpliciter sulle capacità genitoriali. Anche con riferimento alla nonna materna, la donna rileva che la decisione non avrebbe fornito motivazioni e riscontri effettivi circa la capacità vicariante della nonna valutando la sua posizione congiuntamente a quella della figlia estendendo de facto il giudizio negativo. Avrebbe apprezzato la sua disponibilità affettiva verso la nipote, evidenziando, però, l’assenza di adeguate capacità critiche e autocritiche di controllo emotivo senza una motivazione puntuale e adeguata. Anche la nonna materna, ricorrente, evidenziava che si sarebbe valutato esclusivamente la potenzialità di conflitti con la figlia in ordine alle decisioni e alle scelte riguardanti la minore anche in considerazione della convivenza tra madre e nonna, senza valutare il rapporto tra la nonna e la minore stessa. La decisione della Suprema Corte. La Corte, nell’accogliere i ricorsi proposti dalla madre e dalla nonna materna, critica la decisione dei giudici di merito per non aver valutato in modo approfondito lo stato di abbandono morale e materiale della minore alla luce del principio generale interno ed internazionale che vede l’ adozione come extrema ratio . Innanzitutto, viene criticata la scelta di affidare la perizia sulla condizione psichica della madre ad una psicologa e non anche ad una professionista con competenze psichiatriche non avendo la psicologa, per sua stessa ammissione, la competenza né per comprendere gli effetti sui comportamenti osservati delle terapie farmacologiche né, soprattutto, per fornire una valutazione prognostica sulla natura, reversibilità, durata e andamento della patologia riscontrata sulla ricorrente e le ricadute dei comportamenti materni, derivanti anche dall’abituale assunzione di medicamenti specifici, sulla sua capacità genitoriale. L’accertamento della capacità genitoriale. La dichiarazione di adottabilità costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'articolo 1 l. numero 184/1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. La Corte di Cassazione ha anche affermato che ai fini dell' accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi Cass. numero 7391/2016 . Nel caso di specie, pertanto, manca una valutazione tecnica adeguata della psicopatologia posta alla base della decisione. La valutazione delle figure vicarianti. Secondo la Suprema Corte, il giudizio sulla carenza della figura vicariante della nonna si fonda essenzialmente sulla relazione con la figlia, dalla quale non avrebbe operato un adeguato distacco, pur risultando l’impegno, in adesione alle prescrizioni provenienti dai tecnici investiti della questione nel primo grado di giudizio, di fornirle adeguata casa di abitazione, e su una personalità ansiosa e di umore depresso. La Corte fonda la prognosi negativa sui profili di conflittualità con la figlia, mentre in relazione alla minore ci si è limitati ad osservare che la nonna iperstimola la minore e presenta una scarsa capacità normativa. Nessuna indicazione proviene dall’indagine tecnica sul legame con la minore, sulla sua continuità, sulle capacità di accudimento. Manca del tutto la valutazione della possibilità di progetti ed interventi di sostegno realizzabili in ausilio alla figura vicariante da parte dei servizi territoriali come richiesto reiteratamente dalla giurisprudenza EDU Cass., numero 3873/2019 . La valutazione della capacità vicariante della nonna materna è radicalmente carente, essendo assente l’esame ed il giudizio all’attualità sull’esistenza e le caratteristiche del legame affettivo con la nipote e sulla corrispondenza di questo legame all’interesse preminente del minore o, invece, ai suoi effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della personalità della stessa.
Presidente Acierno – Relatore Valentino Fatti di causa 1. La piccola P.A. è nata a omissis da una breve relazione tra la sig.ra P.C. ed un paziente psichiatrico del Centro presso cui la genitrice era in allora ricoverata, ma è stata riconosciuta dalla sola madre. Gli Operatori dell'Azienda Ospedaliera OMISSIS , con approfondita relazione, segnalavano alla competente Procura la situazione della bambina. Più precisamente, dalla relazione del omissis , emergevano le seguenti circostanze - la signora P. era affetta da tempo da un disturbo bipolare della personalità trattato con carbolitio in gravidanza ed apparteneva ad un contesto familiare piuttosto fragile - era seguita dal CSM di zona a far tempo dai mesi estivi del omissis , a seguito di un ricovero in TSO presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale omissis in conseguenza di una crisi con agitazione psicomotoria, alterazione del pensiero con aspetti grandiosi e persecutori all'esito del ricovero, la signora non aveva aderito alle proposte di supporto educativo e psicologico che percepiva come invalidanti e troppo impegnativi , assumendo con discontinuità la terapia farmacologica sino a decidere unilateralmente di sospenderla - mostrava alcuni tratti stabili di personalità - quali la bassa tolleranza alle frustrazioni, l'alta suscettibilità all'assenza di approvazione incondizionata, irascibilità con difficoltà di controllo degli impulsi, con aggressività verbale e talora anche fisica, e prodigalità - che rendevano oggettivamente molto difficili i suoi rapporti familiari, amicali e lavorativi - non ne era consapevole, né riusciva ad accettare che tali aspetti della sua personalità influissero negativamente sui di lei rapporti con le persone ed i familiari, sui quali tendeva a proiettare ogni responsabilità - la morte del padre, nel corso del omissis , cui la signora P. era molto legata, aveva contribuito a far emergere molti aspetti del suo disturbo ed i rapporti con gli altri familiari ne erano risultati ulteriormente compromessi, anche in ragione della prodigalità della signora nella gestione dell'eredità paterna i rapporti con la propria madre, sig.ra D.T., sfociavano spesso in aperta conflittualità ed episodi di aggressività talvolta non solo verbale da parte della sig.ra P 2. Nel omissis un nuovo scompenso psichico con iperattività, insonnia, impulsività la portava ad un secondo ricovero in TSO, durante il quale, peraltro, gli operatori fornivano anche al nucleo familiare della paziente un ampio spazio loro dedicato e finalizzato all'elaborazione dei conflitti con la sig.ra P. anche dopo le dimissioni dal questo ricovero, la signora cessava gradualmente sia la frequentazione del CSM di zona sia l'assunzione della terapia farmacologica pur prescrittale nel corso del omissis si verificavano diversi episodi di aggressività culminati in un accesso ospedaliero d'urgenza presso il omissis e nel successivo volontario ricovero in reparto psichiatrico. Nei successivi ricoveri e sulla scorta degli accertamenti psicodiagnostici e delle valutazioni psico-neuro-diagnostiche, la P. riceveva una diagnosi di disturbo bipolare cui si aggiunge l'impossibilità di seguire una pienamente adeguata critica di malattia, di avere piena consapevolezza delle proprie necessità di sostegno, supporto e cure, di valutare correttamente il livello delle proprie competenze, di riconoscere le proprie limitazioni di controllo emozionale, delle competenze organizzative e progettuali e di percepire le proprie inadeguatezze relazionali di accettare la necessità di una supervisione nella gestione del denaro . 3. Dopo aver disposto l'apertura del procedimento di adottabilità, in accoglimento delle richieste del PM, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ordinava la collocazione della madre e della minore in una comunità dove monitorare i loro rapporti e quelli con la nonna materna nominava anche un curatore speciale per la minore. Con sentenza depositata in data 18 gennaio 2018, il medesimo Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità di P.A., ritenendo la sussistenza dello stato di abbandono della minore e considerando che la madre, durante il periodo di collocamento in comunità, aveva dimostrato di essere carente, sotto il profilo della capacità di fornire cure materiali e anche adeguato sostegno psicologico. 4. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi in appello, la madre della minore, P.C., e la nonna materna Annunziata D.T Sia l'una che l'altra hanno chiesto la revoca della dichiarazione di adottabilità di A., con affidamento alla madre o, in subordine, alla nonna. Con sentenza del 26 settembre 2019, la Corte di Appello di Torino ha respinto entrambi gli appelli proposti rilevando che con riferimento alla posizione di P.C., il problema e' che la malattia dalla quale incolpevolmente questa è stata colpita ne continua a improntare la personalità rendendola molto chiusa, diffidente, taciturna e impulsiva, incapace di accogliere i suggerimenti degli operatori visti come persecutori . La relazione della CTU disposta in grado di appello ha concluso per una compromissione nella signora P. delle capacità cognitive e di riconoscimento dei bisogni emotivi della figlia, nonché della funzione normativa e di contenimento . Le caratteristiche personologiche e di comportamento della signora P. hanno già influenzato la condizione psicofisica e la crescita della piccola A. l'avvenuto affidamento di A. la ha trasformata, la bambina mostrandosi oggi curiosa e attiva, capace di superare l'ansia scatenata dalla novità dell'ambiente grazie alla capacità di contenimento emozionale e di rassicurazione espresse dall'affidataria . In data 17 maggio 2022, però, la P. depositava, in allegato alle memorie ex articolo 378 c.p.comma , certificazione ASL recente sulle sue attuali condizioni di salute Con riferimento alla posizione di D.T.A., la Corte territoriale ha rilevato che la disponibilità affettiva di questa nei confronti della figlia e della nipote è parsa autentica, anche se non sempre sostenuta da adeguate capacità critiche e autocritiche e di controllo emotivo . Nella relazione con la bambina, la nonna materna appare eccessivamente attiva. Infatti, iperstimola la bambina portandola a faticare e a sostare sul singolo momento ludico. In lei si è rilevata anche una scarsa capacità normativa sotto il profilo dell'imposizione dei limiti e indicazioni alla nipote . A causa dei disturbi di cui è affetta ansia e depressione e considerato il ruolo controllante, dominante e perciò conflittuale nei confronti della figlia, la nonna non può costituire una garanzia nell'esercizio di una funzione genitoriale vicariante in luogo della figlia . Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione la madre e la nonna materna della minore. Ha depositato controricorso il curatore speciale della minore. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente propone ricorso affidato a sei motivi 1. Violazione del principio di immutabilità del Giudice nelle procedure con rito camerale L. numero 184 del 1983. ex articolo 17 . Violazione dell' articolo 276 c.p.comma , comma 1. Nullità derivante dalla costituzione del Giudice ex articolo 158 c.p.comma e articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, per nullità della sentenza o del procedimento Deduce che la Corte non ha tenuto conto che il Collegio giudicante era mutato nella sua composizione più volte senza rispettare il principio di immutabilità dei componenti del Collegio. Ricorda che, ai sensi dell' articolo 276 c.p.comma , comma 1, i Giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. A dire della ricorrente, questo non sarebbe avvenuto con nocumento rispetto alla diversa valutazione dello stato della minore, così come descritto dall'affidataria e dagli stessi operatori che si erano occupati di lei prima dell'affidamento non ascoltati dal Collegio giudicante 2. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti omesso esame circa espletamento CTU di natura psichiatrica, in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5 La Corte avrebbe errato nell'affidare la seconda perizia sullo stato di salute dei soggetti coinvolti ad una psicologa e non anche una psichiatra professionalmente più idonea a valutare il disturbo della P A supporto della tesi si evidenzia che la perizia svolta nel giudizio di I grado svolta da una psicologa e da una psichiatra aveva condotto ad una diversa proposta di non allontanamento della minore dalla madre, soluzione peraltro disattesa dal Tribunale 3. Violazione e/o falsa applicazione della L. numero 183 del 1984, articolo 1, 8, 10, 12 e 15, nonché dell'articolo 3 della convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo nonché violazione dell' articolo 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 3 e 5 i Giudici di merito avrebbero disatteso il principio a carattere generale che impone la valorizzazione del legame naturale che attribuisce un carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine non avrebbero applicato i parametri di valutazione della situazione di abbandono sui quali fondare la dichiarazione di adottabilità definiti dalla costante giurisprudenza della Corte ed in particolare avrebbe presupposto che la malattia mentale incida sic et simpliciter sulle capacità genitoriali. A suffragio della censura la ricorrente contestava nuovamente le risultanze della CTU utilizzando le diverse indicazioni definite nella CTU di primo grado e nella CTP ed in particolare evidenziava diverse affermazioni della CTU sull'uso e dosaggio dei farmaci prescritti alla P. 4. Violazione dell' articolo 132 c.p.comma , comma 2, numero 4, articolo 111 Cost. , in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 4 Violazione L. numero 184 del 1993 , in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, numero 5 la decisione non avrebbe fornito motivazioni e riscontri effettivi circa la capacità vicariante della nonna valutando la sua posizione congiuntamente a quella della figlia estendendo de facto il giudizio negativo. Avrebbe apprezzato la sua disponibilità affettiva verso la nipote, evidenziando, però, l'assenza di adeguate capacità critiche e autocritiche di controllo emotivo con una motivazione che violerebbe il minimo costituzionale definito negli arresti delle S.U. 5. Violazione e/o falsa applicazione della L. numero 184 del 1983, articolo 1, 2, 4, 5, 15 e 16 e dell'articolo 3 Convenzione di New York, in relazione all' articolo 360 c.p.comma , comma 1, nnumero 3 e 5 si sarebbe dovuto disporre l'affidamento familiare in quanto le difficoltà della famiglia di origine avevano natura transitoria 6 Violazione e/o falsa applicazione della L. numero 184 del 1983, articolo 1, commi 2 e 3 la Corte non avrebbe considerato che lo stato di adottabilità può essere dichiarato soltanto se si accerti che, nonostante siano stati sperimentati adeguati interventi di sostegno da parte dei Servizi sociali, non vi sia la possibilità di crescita serena del minore. Tentativi questi che non sarebbero mai stati esperiti nonostante le risultanze della CTU di I grado. Nel caso specifico pertanto, sarebbe lecito pensare che le manchevolezze della famiglia non abbiano superato quella soglia di gravità ed irrimediabilità richieste per la declaratoria di adottabilità. 2. Anche la sig.ra D.T. ha presentato autonomo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi 2.1 Violazione del principio di immutabilità, del giudice nelle procedure che si svolgono con il rito camerale L. numero 184 del 1983, ex articolo 17 . Nullità derivante dalla costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.comma e articolo 360 c.p.c., numero 4, per nullità della sentenza e del procedimento. Vengono mossi i medesimi rilievi enunciati sub 1.1 2.2 Violazione della L. numero 183 del 1984, articolo 1, 8, 10, 12 e 15, nonché dell'articolo 3 Convenzione ONU dei Diritti dei Fanciulli, ratificata con L. numero 179 del 1991, nonché violazione dell'articolo 8 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 360 c.p.c., numero 5 insussistenza dello stato di abbandono rispetto alla nonna. Sarebbe stata valutata negativamente la potenzialità vicariante della nonna sulla base prevalentemente della evidenziazione della conflittualità esistente tra madre e nonna e di una sua presunta depressione insorta forse dopo il decesso del marito si sarebbe valutato esclusivamente la potenzialità di conflitti con la figlia in ordine alle decisioni e alle scelte riguardanti la minore anche in considerazione della convivenza tra madre e nonna. 2.3 Nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.comma , numero 4, e articolo 111 Cost. , in relazione all' articolo 360 c.p.comma , numero 4. Omesso esame di fatto decisivo in particolare, omesso e fuorviante esame circa la possibilità di un affidamento familiare della minore alla nonna materna. La motivazione espressa nella sentenza non consente di operare un giudizio di sussunzione sotto la L. numero 183 del 1984, articolo 1 e 8, articolo 12, 15 e articolo 17, comma 4, Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Convenzione di Strasburgo. Violazione degli articolo 29 e 30 Cost. sarebbe stata valutata sempre congiuntamente la posizione della madre e della nonna e non si sarebbe considerato che la sig.ra D.T. aveva sofferto di disturbi ansiosi depressivi soltanto in passato come risultava agli atti avrebbe negato così il richiesto affidamento violando quel requisito minimo di motivazione con una motivazione soltanto apparente 2.4 Violazione della L. numero 183 del 1984, articolo 1 e 8, dell'articolo 8 CEDU nonché dell'articolo 3 Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli la Corte non avrebbe applicato i parametri di valutazione della situazione di abbandono ai fini della dichiarazione di adottabilità non prendendo in considerazione alcuna la sussistenza di un saldo legame affettivo della minore con la nonna e dell'inesistenza di prove concrete di sicura valenza probatoria che impedissero l'affidamento a quest'ultima. 3.Si è costituito il resistente Curatore speciale della minore chiedendo la riunione del giudizio promosso dalla sig.ra P. con quello promosso dalla sig.ra D.T. verso la medesima sentenza della Corte di Appello numero 33/2019 e la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dei ricorsi Non hanno svolto difese gli altri intimati 4. La Corte con ordinanza numero 34279 del 15 marzo 2021, avendo riguardo alle peculiarità delle questioni sollevate, ha rinviato a nuovo ruolo per consentire la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza. Sul ricorso della sig.ra P. 5.1 il primo motivo è infondato. Nel giudizio civile In grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato articolo 352 c.p.comma , il collegio che Delib. la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni Cass., numero 15660/2020 Cass., numero 4925/2015 . Pertanto, la parte istruttoria ad essa precedente non incorre nella necessità di immutabilità del Collegio giudicante e, quindi, non consegue nullità della decisione se in tale fase v'è mutamento del Collegio giudicante nei fatti, va sottolineato che i Giudici togati sono sempre stati i medesimi in quest'ultima scansione processuale. 5.2 In relazione al secondo motivo deve rilevarsi che la Corte d'Appello ha fondato il giudizio negativo sulla ricorrente non sull'incapacità di fornire alla minore le cure materiali o nella mancanza di legame affettivo ma sulla scarsa capacità di autoregolazione emotiva . nonché in uno scompenso psichico . che ha portato la stessa ad un ricovero nel corso dell'estate dello scorso anno . quella che ha preceduto la decisione impugnata numero d.r. . Il peso di questa condizione psicopatologica sulla decisione non è stato, tuttavia sostenuto da un'indagine tecnica proveniente da uno psichiatra, ma, contrariamente al primo grado, soltanto sulla valutazione svolta da una psicologa, la quale, per sua stessa ammissione, non ha la competenza né per comprendere gli effetti sui comportamenti osservati delle terapie farmacologiche né, soprattutto, per fornire una valutazione prognostica sulla natura, reversibilità, durata e andamento della patologia riscontrata sulla ricorrente. e le ricadute dei comportamenti materni, derivanti anche dall'abituale assunzione di medicamenti specifici, sulla sua capacità genitoriale. La mancanza di un supporto tecnico di primaria importanza alla luce della storia e dell'evoluzione delle difficoltà personali della ricorrente rende le conclusioni contrastanti con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità che è ferma nel ritenere che la dichiarazione di adottabilità costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, alla L. numero 184 del 1983, articolo 1, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento per tutte Cass., numero 24717/2021 . L'indagine svolta, per l'incompletezza che è stata rilevata e specificamente censurata non è idonea a formulare la prognosi d'irreversibilità richiesta dall'interpretazione nomofilattico della L. numero 184 del 1983, articolo 1. La Corte di Cassazione ha anche affermato che ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi Cass., numero 7391/2016 . Nel caso di specie manca una valutazione tecnica adeguata della psicopatologia posta alla base della decisione. Occorre verificare alla luce di una valutazione completa della personalità della ricorrente se le conclusioni della Corte d'Appello che si è fondata in via del tutto prevalente sulle valutazioni della consulente d'ufficio conducano univocamente al giudizio d'irreversibilità formulato con indagine strutturalmente carente. 6. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo. 7. Il quarto motivo di ricorso P. deve essere trattato unitamente al secondo motivo prospettato dalla sig.ra D.T. essendo entrambi diretti a censurare la radicale mancanza di valutazione in relazione alla nonna materna delle caratteristiche del legame tra la nonna materna e la nipote. 8. Entrambi sono fondati. Il giudizio sulla carenza della figura vicariante della nonna si fonda essenzialmente sulla relazione con la figlia, dalla quale non avrebbe operato un adeguato distacco, pur risultando l'impegno, in adesione alle prescrizioni provenienti dai tecnici investiti della questione nel primo grado di giudizio, di fornirle adeguata casa di abitazione, e su una personalità ansiosa e di umore depresso. La Corte fonda la prognosi negativa sui profili di conflittualità con la figlia mentre in relazione alla minore, ci si è limitati ad osservare che la nonna iperstimola la minore e presenta una scarsa capacità normativa. Nessuna indicazione proviene dall'indagine tecnica sul legame con la minore, sulla sua continuità, sulle capacità di accudimento, Il giudizio, cui aderisce la Corte d'Appello, senza questi indicatori essenziali risulta meramente ipotetico ed inadeguato rispetto alle ragioni che devono sostenere l'accertamento di una condizione di abbandono. Deve aggiungersi che manca del tutto la valutazione della possibilità di progetti ed interventi di sostegno realizzabili in ausilio alla figura vicariante da parte dei servizi territoriali come richiesto reiteratamente dalla giurisprudenza EDU Cass., numero 3873/2019 . In conclusione i fattori di criticità della personalità della nonna materna non sono posti in correlazione con il legame con la nipote, non esplorato e sostituito dalla valutazione prognostica futura fondata sulla conflittualità con la figlia. Dagli stessi atti, peraltro, v. documentazione esibita dalla D.T. in appello relativa alla valutazione del 2018, docomma 11 e 12 risulta che le evidenziate crisi depressive erano ancorate ad un evento luttuoso temporalmente circoscritto la CTU che evidenziava lo stato depressivo è del 2012 . E' orientamento costante della Corte di cassazione che l'accertamento dello stato di adottabilità deve essere ancorato ad un accertamento prognostico rigorosamente ancorato all'attualità rispetto alla decisione assunta Cass., numero 7559/2018 principio ribadito anche da Cass., numero 29424/2020 . In motivazione, peraltro, si fa riferimento ad una disponibilità affettiva autentica anche se non sempre sostenuta da adeguate capacità critiche e autocritiche e di controllo emotivo , ma evidenzia una generica personalità ansiosa, omettendo d'inserire questa valutazione nell'esame del legame con la minore. In conclusione la valutazione della capacità vicariante della nonna materna è radicalmente carente, essendo assente l'esame ed il giudizio all'attualità sull'esistenza e le caratteristiche del legame affettivo con la nipote e sulla corrispondenza di questo legame all'interesse preminente del minore od, invece, ai suoi effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della personalità della stessa. Gli altri motivi del ricorso della nonna materna sono assorbiti, ad eccezione del primo che deve essere rigettato per le medesime ragioni poste a base del rigetto del ricorso P 5.5 In conclusione, rigettati il primo motivo di entrambe le ricorrenti, deve essere accolto il secondo e quarto motivo del ricorso P., assorbiti gli altri ed il secondo motivo del ricorso D.T., assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione perché si attenga ai principi esposti in motivazione in relazione ad entrambe le ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di entrambe le ricorrenti. Accoglie il secondo motivo della ricorrente P., assorbiti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Accoglie il secondo motivo della ricorrente D.T., assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , comma 2.