Presidi antifurto a protezione della casa: possibile tenere armi in una credenza aperta e sotto il guanciale del letto

Cancellata in modo definitivo la condanna emessa in Tribunale nei confronti di un uomo finito sotto processo dopo avere denunciato di avere subito a casa il furto di alcune armi da lui regolarmente possedute. Decisiva la constatazione che la casa in cui vive l’uomo è fornita di presidi metallici antifurto. Impossibile sostenere che egli non abbia custodito con la dovuta diligenza le proprie armi.

Se la casa è dotata di solidi presidi antifurto – cioè catene con lucchetti, grate in acciaio e vetri blindati –, allora è impossibile parlare di scarsa diligenza nella custodia di armi tenute tra quelle quattro mura e posizionate in una credenza aperta e sotto il guanciale del letto. A finire sotto processo è un uomo, che denuncia di avere subito il furto di alcune armi detenute a casa e si ritrova sotto accusa per non averle custodite con diligenza. Nello specifico, viene posto in evidenza che egli ha ammesso di avere posizionato le armi in suo possesso «in una credenza aperta e non blindata» e «sotto il guanciale del letto». Gli elementi probatori a disposizione spingono i giudici del Tribunale a ritenere legittima la condanna nei confronti dell'uomo, sanzionato con un'ammenda di 516 euro. In Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo sostiene che il suo cliente non ha assolutamente tenuto una condotta superficiale nella custodia delle armi, soprattutto perché è emerso che «la casa è fornita di presidi metallici antifurto e antintrusione» e che tra quelle mura «l'uomo vive da solo» e quindi «non vi è pericolo che soggetti conviventi o legittimamente frequentanti quella casa possano venire a contatto con le armi legittimamente detenute dall'uomo». Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i Giudici di terzo grado ribadiscono che «l' obbligo di diligenza nella custodia dellearmi», previsto dalla l. numero 110/1975 , «deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza». A mo' di esempio i Giudici citano una decisione del 2012 con cui è stata cancellata la condanna di un soggetto che «aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre». E la citazione è quanto mai azzeccata, poiché, nella vicenda ora presa in esame, l'uomo sotto processo «ha denunciato il furto di alcune armi in suo possesso» e in quell'occasione «ha riferito a un agente di polizia giudiziaria sulle modalità di custodia delle armi , tenute in una credenza aperta e non blindata nonché sotto il guanciale del letto». Ma «le forze dell'ordine hanno riscontrato, attraverso il sopralluogo svolto successivamente alla denuncia, come la casa sia fornita di presidi metallici antifurto – quali catene con lucchetti di sicurezza sul cancello carrabile e sul portone di ingresso, nonché grate in acciaio e vetro blindato –», sottolineano i Giudici, e quindi è impossibile sostenere che «l'uomo non abbia custodito con la dovuta diligenza le proprie armi».

Presidente Tardio – Relatore Giuro Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di Modena in composizione monocratica, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato C.A. colpevole del reato contravvenzionale di cui alla L. 13 aprile 1975, numero 110, articolo 20, commi 1 e 2, e lo ha condannato alla pena di Euro 516 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, C.A. . 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto configurabile la fattispecie di reato di cui al suddetto articolo. Rileva la difesa che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la casa era fornita di presidi metallici antifurto e antintrusione - C. vi viveva da solo - non vi era pericolo che soggetti conviventi o legittimamente frequentanti l'abitazione dell'imputato potessero venire a contatto con le armi da lui legittimamente detenute. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell' articolo 63 c.p.p. , per avere la sentenza fondato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni autoindizianti riferite de relato dal teste di polizia giudiziaria in sede di istruttoria dibattimentale in violazione dell' articolo 195 c.p.p. . Osserva il difensore che il fatto che le armi erano custodite in luoghi inadeguati, e precisamente dentro una credenza aperta e non blindata nonché sotto il guanciale del letto dell'imputato, emerge dalla testimonianza dell'agente di Polizia giudiziaria che ha riportato quanto gli era stato riferito dall'imputato al momento dell'accertamento del fatto. 2.3 Col terzo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha applicato, in modo contraddittorio, la sanzione della sola ammenda. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi del D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Dott. omissis , conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall' articolo 20 della L. 18 aprile 1975 numero 110 , quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia dii armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. Sez. 1, numero 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153 nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre in senso conforme Sez. 1, numero 6827 del 13/12/2012, Arconte, Rv. 254703, e Sez. 1, numero 35453 dell'11/05/2021, Sciortino, Rv. 281897 . Orbene, nel caso in esame, come evidenziato col secondo motivo del ricorso, la responsabilità dell'imputato si fonda sulla testimonianza resa in data 25 febbraio 2020 dall'agente di polizia giudiziaria omissis in ordine a quanto riferito dall'imputato all'atto della denuncia di furto delle armi e di successivo sopralluogo presso la sua abitazione circa le modalità di custodia delle stesse in una credenza aperta e non blindata nonché sotto il guanciale del letto dell'imputato , legalmente detenute, al medesimo sottratte. È, pertanto, evidente che l'agente dii polizia giudiziaria non poteva riferire sulle informazioni allo stesso rese da C. , a maggior ragione per il contenuto indiziante a carico di quest'ultimo, che avrebbe, altresì, imposto, nel momento in cui C. le rendeva, gli adempimenti di cui all' articolo 63 c.p.p. , comma 1, da parte dell'autorità procedente. Se a ciò si aggiunge che le forze dell'ordine hanno riscontrato, attraverso il sopralluogo svolto successivamente alla denuncia, come la casa fosse fornita da presidi metallici antifurto quali catene con lucchetti di sicurezza sul cancello carrabile e sul portone di ingresso, nonché grate in acciaio e vetro blindato , risulta chiaro che il Tribunale non avrebbe potuto affermare che l'imputato non aveva custodito con la dovuta diligenza le proprie armi, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, della summenzionata legge, non sussistendo prova alcuna circa l'assenza delle cautele necessarie alla custodia delle stesse. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.