Ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza dall’azione di disconoscimento, previsto per il marito, dall’articolo 244, comma 2, c.c., assume rilievo la prova della consapevolezza dell’adulterio della moglie al tempo del concepimento. Sul marito, quindi, grava l’onere di dimostrare di avere agito entro l’anno dalla data in cui aveva scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo, mentre sulla parte convenuta, grava l’onere di dimostrare l’eventuale anteriorità della scoperta.
Ciò che rileva è acquisizione certa della conoscenza di un fatto idoneo a determinare un concepimento. Il caso. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'ex moglie e del figlio di disconoscimento della paternità, dichiarando che il convenuto non era il figlio. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello dai convenuti, presso la Corte di Appello competente, la quale rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle spese processuali. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi dall'appellata, cui resisteva l'altro appellante con controricorso e ricorso in via incidentale e l'appellato con controricorso. Disamina dei motivi di censura. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello rilevato d'ufficio l'intervenuta decadenza dal diritto degli appellanti all'assunzione delle prove da essi dedotte, senza concedere i termini fissati dall'articolo 101, comma 2, c.p.c. per consentire alle parti di discutere su di una questione processuale non dibattuta. Tale motivo viene ritenuto inammissibile, in quanto, secondo la Suprema Corte, mira a rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice circa la ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie proposte tale valutazione non è consentita essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la non rilevanza dei capitoli di prova. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c e 2733 c.c., per avere il giudice di appello ritenuto di non ammettere le prove orali poiché non fondate su fatti temporalmente circoscritti al momento del periodo di concepimento del figlio, confermando, in tale modo, la decisione assunta dal Tribunale sul punto. Anche tale secondo motivo è inammissibile atteso che si sollecita una valutazione di merito non sindacabile nel giudizio in cassazione, visto che il giudice del gravame, dopo aver rilevato la genericità del motivo diretto ad ottenere una revisione della valutazione delle istanze istruttorie espressa dal Tribunale, con una motivazione congrua le ha ritenute irrilevanti. Con il terzo motivo si contesta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal giudizio risarcitorio proposto nei confronti della ricorrente in conseguenza della scoperta dell'adulterio, in cui il richiedete avrebbe affermato di aver diritto al risarcimento. Anche tale motivo viene ritenuto inammissibile posto che la mancata considerazione del giudizio risarcitorio non riveste una portata decisiva ai fini del denunciato vizio ex articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 244, comma 2, c.c., e dell'articolo 2697 c.c., circa la prova che deve essere fornita dall'attore in punto di conoscenza certa dell'adulterio della moglie. Tale motivo è infondato, infatti la Corte d'Appello, premesse le regole generali in tema di riparto probatorio, ai fini della decorrenza del termine annuale per proporre l'azione di disconoscimento ex articolo 244, comma 2, c.c. ribadisce la necessità di una acquisizione certa della conoscenza di un fatto riconducibile ad una vera e propria relazione o un incontro sessuale idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente una infatuazione o una relazione sentimentale e neppure una mera frequentazione della moglie con un altro uomo occorrendo dimostrare la consapevolezza che l'adulterio vi fosse stato anche al momento del concepimento del figlio, ha, altresì, ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che il resistente fosse venuto a conoscenza della persistenza dell'adulterio da parte dell'ex moglie anche nel periodo di concepimento del figlio, tanto che nel giudizio di separazione ne aveva chiesto l'affidamento esclusivo. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'articolo 115 c.p.c. in ordine all'errata percezione delle prove del giudizio di separazione ritenendo che i giudici di merito siano incorsi in un errore di percezione dei documenti di causa relativi al giudizio di separazione. Anche tale motivo è ritenuto inammissibile atteso che in tema di ricorso per cassazione non può essere dedotta una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, a meno che non si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 115,116 e 194 c.p.c. e dell'articolo 90 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di Appello negato l'ingresso ad una CTU tecnica per l'effettuazione degli esami genetici tra padre e figlio. Tale motivo viene ritenuto infondato posto che il figlio non aveva opposto alcun rifiuto esplicito a sottoporsi alla consulenza tecnica, che era stata disposta dal giudice di primo grado, ma, come sottolineato dalla Corte, per ben quattro volte aveva ritenuto di non presentarsi il giorno in cui erano state fissate le operazioni peritali adducendo generici e non documentati motivi correttamente in questo quadro la Corte di Appello ha ritenuto di equiparare tale condotta ad un rifiuto ex articolo 116, comma 2, c.p.c., unitamente alle restanti risultanze, ne consegue che alcuna violazione del diritto di difesa è stata perpetrata atteso che la consulenza d'ufficio non si è potuta espletare a causa della condotta del figlio. Con riferimento alle doglianze introdotte con ricorso incidentale, va rilevato che la Suprema Corte ritiene che la sostanza delle critiche coincide con le ragioni fatte valere dalla ricorrente principale, mutando solo l'ordine cronologico con cui sono state prospettate, sicchè per esse vanno richiamate le considerazioni già espresse il ricorso principale. In conclusione, la Suprema Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese in favore del controricorrente.
Presidente Genovese – Relatore Caprioli Fatti di causa Ritenuto che Con atto di citazione, notificato il 14.06.2017, M.S. conveniva in giudizio l'ex coniuge, L.R. e M.M., nato in costanza di matrimonio, chiedendo che si accertasse che quest'ultimo non era suo figlio. Con sentenza non definitiva numero 2465/2018 del 15 - 22 maggio 2018, il Tribunale di Palermo rigettava le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione, sollevate da entrambi i convenuti, dichiarando tempestivamente proposta l'azione di disconoscimento di paternità ex articolo 244 c.c., comma 2, e disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per accertare, mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi fosse compatibilità tra il patrimonio genetico di M.S. e quello di M.M Con successiva sentenza definitiva numero 4835/2019 del 21 ottobre / 5 novembre 2019, il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda dichiarando che M.M. non era figlio di M.S Il Tribunale, richiamandosi all'univoco orientamento della Suprema Corte, osservava che, pur in assenza dei risultati derivanti dalla CTU genetica non potutasi espletare in giudizio per la reiterata indisponibilità di M.M. a sottoporsi ai prelievi , era comunque possibile affermare la fondatezza dell'azione di disconoscimento, sulla base degli ulteriori mezzi di prova di carattere indiziario, acquisiti agli atti. In particolare il primo giudice, oltre alle difese complessivamente esposte nei propri atti da M.M. e da L.R., valorizzava sia l'esito degli esami prodotti in giudizio dall'attore espletati, prima del giudizio, presso il laboratorio del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di omissis , che escludevano che M.M. fosse figlio di M.S., essendo stati riscontrati ben 5 elementi di incompatibilità genetica, sia la reiterata indisponibilità di M.M. ad effettuare in giudizio i necessari prelievi, valutata ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. come confermativa di detta incompatibilità. Entrambi i convenuti proponevano appello con distinte citazioni, ambedue notificate in data 5.12.2019. Si costituiva M.S. chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. La Corte di appello di Palermo, con sentenza nr 1144/2021 rigettava gli appelli proposti da M.M. e L.R. nei confronti di M.S. e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Osservava in ordine alle doglianze mosse avverso la sentenza non definitiva che, ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza dall'azione di disconoscimento, previsto, per il marito, dall'articolo 244 c.c., comma 2, assume rilievo la prova della consapevolezza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento. Sul marito ù attore, quindi, gravava l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui aveva scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo, mentre sulla parte convenuta gravava l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Precisava poi che entrambe le prove soggiacevano alla regola secondo la quale ciò che rilevava è l'acquisizione certa della conoscenza di un fatto una vera e propria relazione o un incontro sessuale idoneo a determinare il concepimento non essendo, perciò, sufficiente un'infatuazione o una relazione sentimentale e neppure una mera frequentazione della moglie con un altro uomo Cass. numero 19324/2020 . Sottolineava pertanto che non basta la mera scoperta dell'adulterio, essendovi la necessità che la conoscenza involga, con certezza, anche il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del figlio che si intende disconoscere. Osservava che nel caso in esame, tale prova non era stata raggiunta, avendo gli appellanti dimostrato solamente la pregressa conoscenza da parte di M.S. di plurime relazioni extraconiugali della moglie in costanza di matrimonio, ma non anche nello specifico il lasso temporale del secondo semestre del omissis , e segnatamente dopo il mese di omissis M.M. è nato il omissis , quando lo stesso appellato sostiene, nel ricorso per separazione, di essersi in tale breve periodo riavvicinato alla L. e di avere con la stessa concepito il figlio M. Affermava poi che le prove testimoniali nelle quali gli appellanti avevano insistito erano, peraltro, inammissibili, in quanto non sono fondate su fatti temporalmente circoscritti al periodo del concepimento. A tali considerazioni la Corte aggiungeva che i procuratori di M.M. e di L.R. non avevano reiterato le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, non essendo sufficiente, a tal fine, il generico richiamo di riportarsi ai propri atti già depositati. Pertanto, a prescindere dalla rilevanza o meno di tali richieste di prova, con riferimento alle quali, oltre tutto, gli appellanti non avevano mosso, come era loro onere, specifiche censure alle ragioni per le quali tali istanze sono stata rigettate in primo grado ex multis, Cass. numero 1691/2006 , essi risultano, comunque, decaduti, per le ragioni sopra esposte, dal diritto all'assunzione delle relative prove. Escludeva, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie che M.S., prima della ricezione della lettera anonima o comunque prima della comunicazione dell'esito dell'esame del DNA da lui commissionato, fosse venuto a conoscenza della persistenza dell'adulterio da parte dell'ex moglie anche nel periodo di concepimento di M.M., tanto che nel giudizio di separazione ne aveva chiesto l'affidamento esclusivo. Con riguardo al merito della causa rilevava, sulla scorta delle risultanze dell'esame genetico eseguito prima del giudizio, mediante il prelievo di campioni ematici, nei confronti di M.S. e di M.M., previo consenso di entrambi, presso l'Università di OMISSIS - Dipartimento di Medicina Molecolare, che la provenienza dell'esito del test da una struttura pubblica specializzata e il metodo seguito il prelievo ematico è considerato scientificamente valido anche dalla giurisprudenza di legittimità garantivano sia la corretta conservazione dei campioni che l'attendibilità degli esami dai quali si evince che M.S. non è il padre biologico di M.M Evidenziava, peraltro, che quest'ultimo aveva la possibilità di smentire i risultati di detti esami nel corso della CTU disposta in primo grado, ma per ben quattro volte non si era presentato alle operazioni di prelievo dei campioni necessari per eseguire il test del DNA, benché fosse stato ogni volta preventivamente avvertito. Comportamento questo che poteva essere sicuramente equiparato a un rifiuto e valutato quale elemento di convincimento, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., comma 2, unitamente alle restanti risultanze Cass. numero 4175/2007 , desumibili, nella specie, dai risultati degli esami effettuati presso il laboratorio universitario di OMISSIS e dalla pacifica circostanza che la L. intratteneva plurime relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio. Avverso tale pronuncia L.R. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui resistono M.M. con controricorso e ricorso incidentale e M.S. con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza camerale. Ragioni della decisione Considerato che Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'articolo 101 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli articolo 189 e 130 c.p.c. - violazione dell'articolo 115 c.p.c. - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per avere la Corte di appello rilevato d'ufficio l'intervenuta decadenza dal diritto degli appellanti all'assunzione delle prove da essi dedotte senza concedere i termini fissati dall'articolo 101 c.p.c., comma 2 per consentire alle parti di discutere su di una questione processuale non dibattuta fornendo un'interpretazione del verbale d'udienza del 18.3.2018 non rientrante nei suoi poteri e comunque non corretta ed abnorme in contrasto con la lettura del primo giudice e con quanto emerso dagli atti processuali. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 2733 c.c. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. - difetto di motivazione ex articolo 111 Cost. - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per aver il giudice d'appello, ritenuto di non ammettere le prove orali poiché non fondate su fatti temporalmente circoscritti al momento del periodo di concepimento del signor M.M. e, comunque, considerato le stesse inammissibili poiché vertenti in materia indisponibile alle parti, confermando in tal modo la decisione assunta dal Tribunale sul punto. Con il terzo motivo si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti atto di citazione di risarcimento del danno proposto dal sig. M.S. e ordinanza Tribunale resa inter partes in quel giudizio - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 5, rappresentato dal giudizio risarcitorio proposto nei confronti della signora L. in conseguenza della scoperta dell'adulterio, in cui il richiedente avrebbe affermato di aver diritto al risarcimento a prescindere dalle preclusioni dell'articolo 244 c.c Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 244 c.c., comma 2, e dell'articolo 2697 c.c. circa la prova che deve essere fornita dall'attore in punto conoscenza certa dell'adulterio della moglie - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 3. Con il quinto motivo si duole della violazione dell'articolo 115 c.p.c. - errata percezione delle prove del giudizio di separazione - difetto di motivazione ex articolo 111 Cost. - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4 per essere i giudici del merito incorsi in un errore di percezione dei documenti di causa relativi al giudizio di separazione dai quali emergerebbe la consapevolezza dell'odierno controricorrente della relazione adulterina della moglie con un terzo individuo nel periodo dal omissis al omissis . Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 115,116 e 194 c.p.c. e dell'articolo 90 disp. att. c.p.c. - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per avere la Corte di appello negato l'ingresso ad una CTU tecnica per l'effettuazione degli esami genetici tra S. e M.M Con il primo motivo del ricorso incidentale M.M., a sua volta, denuncia la violazione dell'articolo 115 c.p.c., l'errata percezione delle prove del giudizio di separazione, difetto di motivazione articolo 111 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 per avere la Corte di appello ritenuta tempestiva l'azione di disconoscimento malgrado la certa consapevolezza dell'adulterio rivendicata da M.S. in sede di separazione risalente all'anno OMISSIS . Con il secondo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti atto di citazione di risarcimento del danno proposto dal sig. M.S. e ordinanza Tribunale resa inter partes in quel giudizio - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 5, rappresentato dal giudizio risarcitorio proposto, fondato sulla relazione adulterina e sulla diversa paternità di M. prescindendo dall'azione ex articolo 244 c.c. in relazione al quale è stata omessa ogni considerazione. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 244 c.c., comma 2, e dell'articolo 2697 c.c. circa la prova che deve essere fornita dall'attore in punto conoscenza certa dell'adulterio della moglie ù in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 3, per avere i giudici di merito operato una inspiegabile inversione dell'onere probatorio accodando esclusiva valenza probatoria alla data di acquisizione dei risultati del test genetico che non può influenzare l'esercizio dell'azione di disconoscimento. Con il quarto lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 2733 c.c. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. - difetto di motivazione ex articolo 111 Cost. - in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per aver il giudice d'appello, ritenuto inammissibile le prove dedotte in quanto non fondate su fatti temporalmente circoscritti al periodo del concepimento e considerato generiche le censure dedotte sul punto nell'atto di gravame. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 115,116 e 194 c.p.c. e dell'articolo 90 disp. att. c.p.c. -in riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per avere la Corte di appello negato l'ingresso ad una CTU tecnica per l'effettuazione degli esami genetici tra S. e M.M. sulla base di una condotta di quest'ultimo considerata a torto persistente e duratura . Con il sesto motivo il ricorrente incidentale si duole della violazione dell'articolo 101 c.p.c. degli articolo 189 e 130 c.p.c. della violazione dell'articolo 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4 per non aver dato ingresso alle prove dirette a dimostrare la conoscenza dell'adulterio da parte di M.S. da tempo risalente rispetto a quanto sostenuto e per avere a torto dichiarato d'ufficio la decadenza degli appellati dai mezzi di prova. Le doglianze veicolate con il primo motivo si basano esclusivamente su di un sintetico - passaggio della motivazione della Corte d'Appello, incentrato sulla rilevava decadenza dai mezzi istruttori offrendo una ricostruzione parziale dell'iter argomentativo seguito sul punto dal giudice del gravame. La sentenza qui impugnata infatti ha premesso che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della relativa azione, non basta la mera scoperta dell'adulterio, essendovi la necessità che la conoscenza involga, con certezza, anche il nesso di causalità tra adulterio e procreazione del figlio che si intende disconoscere, ed ha escluso che tale prova fosse stata raggiunta per essere i capitoli di prova incentrati su fatti temporalmente circoscritti al periodo del concepimento e come tali inammissibili. La Corte di appello ha dunque esaminato le istanze istruttorie ritenendole irrilevanti ai fini del decidere spiegandone le ragioni mentre l'ulteriore considerazione relativa all'intervenuta decadenza dalle richieste istruttorie, resa evidentemente ad abundantiam, non assume rilievo decisivo dato che la stessa è da considerare tamquam non esset alla luce della precedente valutazione di inammissibilità. Il motivo, nei termini in cui è stato prospettato, in realtà mira a rimettere in discussione la valutazione, compiuta dal Giudice distrettuale, circa la ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie proposte valutazione a monte non consentita dall'articolo 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la non rilevanza dei capitoli di prova in quanto incentrati su fatti non temporalmente circoscritti al periodo di concepimento. Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile sollecitando una valutazione di merito non sindacabile in questa sede. La Corte di appello, dopo aver rilevato la genericità del motivo diretto ad ottenere una revisione della valutazione delle istanze istruttorie espressa dal Tribunale le ha tuttavia, come si è detto, esaminate ritenendole irrilevanti con una motivazione congrua che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale e non sindacabile in questa sede. La rivalutazione degli accertamenti fattuali infatti è estranea al perimetro del sindacato di legittimità, perché è incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con i propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito. Non è poi in alcun modo configurabile il vizio di nullità in relazione alla prospettata violazione dell'articolo 115 c.p.c. Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 c.p.c., comma 1, a tenore del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero è predicabile solo allorquando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. , mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove cfr Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 gennaio 2021 numero 49 Cass. civ., Sez. Unumero , sentenza 5 agosto 2016, numero 16598 e Cass. civ., sez. III, sentenza 10 giugno 2016, numero 11892 . Il terzo motivo con cui si lamenta la mancata valorizzazione delle prove documenti riguardanti il giudizio risarcitorio instaurato da M.S. nei confronti della moglie da cui si sarebbero tratti elementi di prova circa la data di conoscenza da parte del marito dell'adulterio della moglie in epoca antecedente all'esame del D.N.A. è parimenti inammissibile. La doglianza offre una lettura parziale dell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio introdotto in conseguenza dell'adulterio del coniuge estrapolando solo alcuni passaggi. Emerge infatti dalla testuale lettura dell'atto di citazione, infatti, che L'odierno attore ha sempre adempiuto sia agli obblighi patrimoniali imposti dalla predetta sentenza di divorzio, sia a quelli, anche naturali, relativi all'affidamento del minore M., che è sempre cresciuto accanto al padre. Nei primissimi giorni di OMISSIS , il signor M.S. riceveva una lettera anonima con la quale lo si informava che il figlio M., oggi ventiduenne, non era suo figlio naturale ma sarebbe nato a seguito di una relazione extraconiugale avuta dalla signora L., in costanza di matrimonio. Sgomento ed incredulo di fronte a detta comunicazione, anche perché, fin dai primi giorni di vita aveva esclusivamente cresciuto amorevolmente l'unico figlio maschio avuto nel corso del precedente matrimonio, aveva subito una separazione consensuale certamente iniqua ed onerosa al solo fine di averlo in affidamento, si è determinato a verificare quanto appreso in forma anonima e, quindi, ad effettuare i relativi esami del DNA. Con molta preoccupazione, anche perché temeva di turbare psicologicamente il figlio M., comunicò a quest'ultimo quanto aveva anonimamente appreso, chiedendogli la disponibilità a sottoporsi agli esami del DNA, M. comunicava, ancora, che la madre gli aveva suggerito di non dire nulla al deducente sostenendo che, laddove il signor M. ne avesse avuto conoscenza, non gli avrebbe più dato soldi per il suo mantenimento. Ciò nonostante, pur sostenendo la superfluità di accertamenti, per essere certa la non paternità, M. accondiscese a sottoporsi, unitamente al signor M., all'esame del DNA. I risultati dell'esame rilasciati in data OMISSIS dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di omissis , che ha effettuato l'esame del DNA non danno adito a dubbi si sono riscontrati 5 cinque elementi di incompatibilità genetica e si deve pertanto escludere che M.M. sia figlio di M.S. . A questo punto il signor Messina non ha potuto fare a meno di comunicare la notizia all'attuale moglie, signora S.A. e ai due suoi figli, avuti con la detta, i quali, anche loro, attoniti e sgomenti hanno appreso la notizia, con ripercussioni, anche di carattere psicologico, non di poco conto . La lettura integrale dell'atto non depone in alcun modo per la tesi sostenuta dalla ricorrente non avendo M.S. riconosciuto in alcun passaggio la conoscenza in epoca antecedente al D.N. A. del fatto che M. non fosse suo figlio. La mancata considerazione del giudizio risarcitorio non riveste pertanto una portata decisiva ai fini del denunciato vizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5. Il quarto motivo con cui si duole di una non corretta applicazione da parte del giudice di merito della disciplina in tema di oneri probatori con riferimento alla data di conoscenza dell'adulterio della moglie è infondato. In primo luogo va ricordato che è censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo articolo 360 c.p.c., numero 5 Cass. 15107/2013 Cass. 13395/2018 Cass. 18092/2020 . Ciò posto la Corte di appello, premesse le regole generali in tema di riparto probatorio ai fini della decorrenza del termine annuale per proporre l'azione di disconoscimento ex articolo 244 c.c., comma 2 e ribadita la necessità di una acquisizione certa della conoscenza di un fatto una vera e propria relazione o un incontro sessuale idoneo a determinare il concepimento, non essendo, perciò, sufficiente un'infatuazione o una relazione sentimentale e neppure una mera frequentazione della moglie con un altro uomo Cass. numero 19324/2020 occorrendo dimostrare la consapevolezza che l'adulterio vi fosse stato anche al momento del concepimento del figlio Cass. numero 3263/2018 , ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie che M.S., prima della ricezione della lettera anonima o comunque prima della comunicazione dell'esito dell'esame del DNA da lui commissionato, fosse venuto a conoscenza della persistenza dell'adulterio da parte dell'ex moglie anche nel periodo di concepimento di M.M., tanto che nel giudizio di separazione ne aveva chiesto l'affidamento esclusivo. Il quinto motivo con cui ci si duole di un preteso un errore di percezione dei documenti di causa relativi al giudizio di separazione negando un fatto relazioni extraconiugali nel secondo semestre omissis e attribuendo un contenuto diverso alle prove formulate è inammissibile. Giova ricordare con riguardo alle violazioni degli articolo 115 e 116 c.p.c., questa Corte ha già affermato Cass. 27000/2016 che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2021 numero 49 . Il giudizio di separazione è stato valutato dalla Corte di appello la quale, unitamente a quello di primo grado, ha ritenuto che dallo stesso non erano emersi elementi in grado di dimostrare che il M.S. avesse avuto alcuna certa dell'adulterio della moglie nel periodo di concepimento del signor M.M. omissis , se non nel omissis sottolineando a conforto del suo ragionamento che in sede di separazione l'odierno controricorrente ne aveva chiesto l'affido esclusivo. Il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale con cui si contesta che, da un lato, il rifiuto a sottoporsi alla c.t.u. genetica non abilitava il giudice a ritenere negativo l'accertamento peritale dovendo tale rifiuto essere persistente ed effettivo caratteristiche queste non emergenti nel caso in esame e dall'altro utilizzo di esami di laboratorio non svolti nel contraddittorio delle parti in aperta violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. e del diritto di difesa si sottrae alla censura che viene mossa. Va preliminarmente osservato che il precedente richiamato nel corpo del motivo Cass nr 10779/2019 non si attaglia al caso in esame riguardando la diversa fattispecie in cui il giudice di merito non aveva disposto, a differenza del presente giudizio, la consulenza d'ufficio a fronte di un esplicito rifiuto di una delle parti. In quel preciso caso aveva rilevato che il rifiuto a sottoporsi ad esami immuno-ematologici, per essere valutabile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., deve essere effettivo e persistente al momento della decisione da parte del giudice di merito e che una revoca di tale rifiuto non possa essere soggetta a preclusioni che attengono alla deduzione e all'acquisizione dei mezzi di prova . Diversamente nel presente giudizio M.M. non aveva opposto alcun rifiuto esplicito a sottoporsi alla consulenza tecnica, che di fatto era stata disposta dal giudice del primo grado, ma come sottolineato dalla Corte, per ben quattro volte aveva ritenuto di non presentarsi il giorno in cui erano state fissate le operazioni peritali giustificando la sua mancata partecipazione in due casi con la produzione di un certificato medico mentre per le altre due convocazioni adducendo generici e non documentati motivi di impedimento, quali motivi di studio, senza neppure esplicitare la volontà di concordare con il consulente una diversa data . Correttamente in questo quadro la Corte ha ritenuto di equiparare tale condotta ad un rifiuto ex articolo 116 c.p.c., comma 2 unitamente alle restanti risultanze Cass. numero 4175/2007 , desumibili, nella specie, dai risultati degli esami effettuati presso il laboratorio universitario di omissis e dalla pacifica circostanza che la L. intratteneva plurime relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio. Con riguardo alla prospettata lesione del diritto di difesa va rimarcato che l'indagine ematologica effettuate prima del giudizio è avvenuta con il consenso di M.M. il quale successivamente, con l'avvio del presente giudizio, era stato messo in condizione di contrastarla attraverso una consulenza d'ufficio che tuttavia, come si è detto, non si è potuta espletare a causa della condotta di M.M Relativamente alle doglianze introdotte in via incidentale va rilevato che la sostanza delle critiche coincide con le ragioni fatte valere dalla ricorrente principale mutando soltanto l'ordine cronologico con cui sono state prospettate sicché per esse vanno richiamate le considerazioni già espresse per il ricorso principale. In particolare il primo motivo di ricorso incidentale è pressoché coincidente con il quinto motivo del ricorso principale e vanno pertanto ribadite anche per tale profilo di censure le valutazioni sopra esposte. A conclusioni analoghe si deve pervenire per quanto attiene il secondo motivo di ricorso incidentale coincidente con il terzo del ricorso principale ed il quarto motivo di ricorso incidentale corrispondente al secondo di quello principale. Con riferimento al quinto motivo e alla dedotta critica alle valutazioni espresse dal giudice del merito in relazione alla condotta processuale tenuta da M.M. in merito alla disposta indagine tecnica vanno richiamate le considerazioni fatte valere per il sesto motivo di ricorso principale. Da ultimo in relazione al sesto motivo vanno ribadite le osservazioni su riportate a proposito del primo motivo di ricorso principale. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte vanno rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE rigetta i ricorsi condanna la ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento delle spese di questa fase in favore del controricorrente, spese liquidate - a carico di ciascuna parte debitrice - in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.