Rimborso delle spese processuali sotto i minimi tariffari: il giudice deve fornire motivazione ad hoc

«Allorquando il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili … o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisce comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tale caso motivare le ragioni della diminuzione».

Un medico pediatrico ricorreva per Cassazione contro l'Ospedale presso il quale prestava servizio come primario di un reparto. La Corte territoriale, in un precedente giudicato, aveva accertato che l'azienda ospedaliera non aveva ottemperato al comando giudiziale e aveva ritenuto provato il demansionamento, dal quale era derivato un danno biologico. Nello specifico, il danno in questione era un disturbo post traumatico da stress cronico di grado lieve, con invalidità permanente che il CTU aveva quantificato nella misura del 5%. Il ricorrente con l'unico motivo del ricorso denunciava che la Corte territorialmente competente avrebbe violato le tabelle allegate ad D.M. numero 55/2014, in quanto non si sarebbe attenuta ai valori medi né a quelli minimi, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della decisione. Il ricorso è fondato. Nell'accogliere il ricorso la Corte di Cassazione ha ricordato che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del D.M. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata» Cass. numero 89/2021 e numero 19989/2021 . Pertanto, come accaduto nel caso di specie, il Collegio ha aggiunto che «allorquando il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili … o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisce comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tale caso motivare le ragioni della diminuzione» Cass. numero 9835/2019 . Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Presidente Esposito - Relatore Di Paolantonio     Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente accolto l'appello di M.C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'Ospedale Pediatrico omissis 2. la Corte territoriale, premesso che un precedente giudicato aveva dichiarato il diritto del M. di svolgere le mansioni di primario pediatra della divisione di ematologia, ha accertato che l'Ospedale non aveva ottemperato al comando giudiziale e, pertanto, ha ritenuto provato il demansionamento, dal quale era derivato un danno biologico, ossia un disturbo post traumatico da stress cronico di grado lieve, con invalidità permanente che il CTU aveva quantificato nella misura del 5% 3. ha condannato l'appellato al pagamento della complessiva somma di Euro 12.231,00 ed a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 2000,00 per il primo grado e in Euro 3000,00 per l'appello 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.C. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese l'Ospedale Pediatrico con controricorso, illustrato da memoria 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che 1. il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 91,92 e 132 c.p.c., dell'articolo 2233 c.c., comma 2 e del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4 e 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere violato le tabelle allegate al D.M. numero 55 del 2014 perché, dopo aver applicato il principio della soccombenza ritenendo che non sussistessero ragioni per compensare le spese di lite, non si è attenuta ai valori medi né a quelli minimi, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della scelta operata 2. il ricorso è fondato nei soli limiti di seguito precisati occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del D.M. numero 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata cfr. fra le tante Cass. numero 89/2021 e Cass. 19989/2021 2.1. è stato altresì affermato che allorquando, come nella fattispecie, il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi della L. numero 247 del 2012, articolo 13, comma 10, e del D.M. numero 55 del 2014, articolo 2 o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisce comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tal caso motivare le ragioni della diminuzione Cass. numero 9385/2019 2.2. ad analoghe conclusioni questa Corte è pervenuta quanto al contributo unificato, in relazione al quale è stato enunciato il principio di diritto secondo cui qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione Cass. numero 18529/2019 2.3. infine, quanto alla determinazione dei minimi tariffari, è stato precisato che per la fase istruttoria, l'espressione, contenuta alla fine del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, comma 1, diminuzione di regola fino al 70% va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio non già nel diverso senso che l'importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo Cass. numero 7780/2020 e negli stessi termini Cass. numero 7482/2019 3. la tabella approvata con il richiamato dìD.M. prevede per le controversie di lavoro innanzi al Tribunale, di valore compreso fra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 in relazione a tutte le fasi, l'importo medio complessivo di Euro 5.131,00 e l'importo minimo di Euro 2.343,00, determinato sulla base del criterio indicato nel punto che precede Euro 868,00 per la fase di studio della controversia Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio Euro 335,00 per la fase istruttoria Euro 770,00 per la fase decisionale 3.1. per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello la stessa tabella prevede l'importo medio, riferito sempre alle cause di valore compreso fra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, di Euro 5.532,00 e l'importo minimo di Euro 2.415,00 fase di studio Euro 540,00 fase introduttiva Euro 439,00 fase istruttoria Euro 526,50 fase decisionale Euro 910,00 3.2. la liquidazione operata dalla Corte d'Appello che così ha statuito condanna l'Ospedale Pediatrico omissis al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in C 2.000,00 per il primo grado e in C 3.000,00 per l'appello non viola i minimi tariffari quanto al giudizio d'appello perché, sulla base dei principi di diritto richiamati nei punti 2.1. e 2.2. l'importo si riferisce alle sole competenze professionali e la liquidazione costituisce comunque titolo per ottenere, in aggiunta alla somma liquidata, il rimborso del contributo unificato Euro 1.264,50 nonché il rimborso delle spese generali nella misura massima del 15% 3.3. a diverse conclusioni si perviene, invece, quanto alla liquidazione inerente il giudizio di primo grado, poiché la somma di Euro 2.000,00, anche se maggiorata ex lege quanto al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie, risulta comunque inferiore al limite minimo indicato dalla tabella, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare le ragioni della diminuzione 3.5. in assenza di qualsiasi motivazione il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, attenendosi ai principi sopra richiamati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità 4. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, si per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 gennaio 2022. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2022