«L’art 61, comma 1-bis del d.lgs. numero 267/2000, a tenore del quale non possono ricoprire la carica di Sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di lavori o servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore, va interpretato nel senso che la locuzione “fino al secondo grado”, ivi esistente deve essere riferita sia agli affini che ai parenti».
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 21753 depositata il 10 luglio 2022. Con ricorso ex articolo 22 del d.lgs. numero 150/2011, il ricorrente, in qualità di cittadino elettore, chiedeva al Tribunale territorialmente competente, previo annullamento o disapplicazione della delibera del Consiglio comunale competente, nella sola parte in cui aveva convalidato l'elezione, tra l'altro, del Sindaco del medesimo Comune, di dichiarare la sussistenza a carico di quest'ultimo, della causa di incompatibilità ex articolo 61, comma 1- bis del T.U.E.L. d.lgs. numero 267/2000 a tenore del quale «Non possono ricoprire la carica di Sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore». A fondamento di tale istanza e della conseguente richiesta di decadenza dalla carica , il ricorrente rappresentava che due dei nipoti del predetto candidato eletto Sindaco, figli di sua sorella e, come tali suoi parenti di terzo grado, risultavano essere rispettivamente, Presidente e Vicepresidente, nonché consigliera di una società cooperativa che aveva in appalto il servizio comunale di macellazione del bestiame, sulla cui rendicontazione la Giunta Comunale interessata esercitava un potere di controllo e di adeguamento delle tariffe. Il candidato Sindaco eletto si costituiva contestando le avverse istanze ed invocando una diversa lettura della menzionata norma da interpretarsi a suo avviso nel senso che il vincolo di parentela da considerarsi rilevante al fine di ritenere configurabile la causa di incompatibilità doveva essere inteso con riferimento al medesimo grado secondo ivi previsto per gli affini. Nella specie, pertanto, detta incompatibilità non sussisteva, attesa la parentela in terzo grado tra lui ed i suoi nipoti. L'adito Tribunale accoglieva il ricorso proposto dall'elettore dichiarando con ordinanza la decadenza dell'eletto Sindaco dalla carica poiché aveva ritenuto come sussistente la descritta causa di incompatibilità. Il gravame proposto avverso tale pronuncia da parte dell'eletto Sindaco veniva respinto dalla Corte distrettuale competente. Il candidato eletto Sindaco proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale cui resisteva con controricorso il ricorrente. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo dei due motivi di ricorso proposti dal candidato eletto Sindaco con i quale quest'ultimo denunciava violazione e falsa applicazione degli articolo 2, 51 e 97 della Costituzione , dell'articolo 61 d. lgs. numero 267/2000 TUEL , nonché dell'articolo 12 delle Preleggi per avere, a suo dire, la Corte territoriale interpretato erroneamente l' articolo 61, comma 1-bis del d. lgs. numero 267/2000 ed averlo, di conseguenza, ritenuto incompatibile con la carica di Sindaco in quanto i figli della propria sorella suoi parenti di terzo grado erano appaltatori del Comune. Secondo la Corte d'Appello, infatti, l'incompatibilità in parola andava applicata ai parenti fino al sesto grado, in quanto la locuzione “fino al secondo grado” riguarderebbe solo gli affini. Nella specie, i giudici di legittimità, si riportano e condividono integralmente l'orientamento della Corte Costituzionale che ha sempre riconosciuto il principio di tassatività delle cause di incompatibilità le cui norme al pari di quelle che disciplinano le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo. Fatta questa necessaria premessa, secondo il collegio di legittimità occorre emendare l'assunto della Corte di Appello secondo cui “fino al secondo grado” sia riferibile solo agli affini e non anche al grado di parentela, da computare secondo i criteri previsti dagli articolo 74 e 77 c.c. che attribuiscono rilevanza al vincolo di parentela, di norma, sino al sesto grado, sì da ricomprendere nell'ambito delle condizioni di incompatibilità anche i nipoti quali parenti di terzo grado. Opinare in tal senso, infatti, significherebbe stabilire in assenza di una puntuale e corrispondente disposizione legislativa, una compressione del diritto di elettorato passivo decisamente sproporzionata che travalica quei “limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale” richiamati dalla Corte Costituzionale appena citata. Le cause di incompatibilità, prosegue il Collegio, incidono ius officio per scongiurare l'insorgere di conflitti di interessi, è ovvio, quindi, che tanto più deve essere ampio lo spettro dei possibili soggetti da considerare in conflitto di interesse quanto maggiore è la discrezionalità di cui gode il soggetto sottoposto a scrutinio nel caso di specie, il Sindaco . I giudici, quindi, concludono affermando che, l' articolo 77 c.c. , lungi dallo stabilire che il vincolo di parentela non sussiste oltre il sesto grado, dispone unicamente che la legge non lo riconosce al di là di tale grado. E se, normalmente, la legge non ascrive alcun effetto giuridico a tale dato di fatto perché “non lo riconosce” talora – invece – lo fa cfr. articolo 87 e 583 c.c. prevedendo “alcuni effetti specialmente determinanti”. La Corte di merito, pertanto, ha interpretato ed applicato la norma de qua secondo una lettura non ragionevole, né costituzionalmente orientata, sicché il motivo in esame va accolto.
Presidente Genovese - Relatore Campese Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 20/02/2020, il Tribunale di Salerno aveva dichiarato E.A. responsabile dei reati di furto aggravato dalla minorata difesa così riqualificata l'originaria imputazione ex articolo 624 bis c.p. , per essersi impossessato, sottraendoli alla persona offesa, di un telefono cellulare e degli occhiali, e di lesioni volontarie ai danni di T.B. e, con la continuazione, lo aveva condannato alla pena di giustizia. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Salerno, con sentenza deliberata il 12/11/2021, ha escluso la circostanza aggravante della minorata difesa, ha rideterminato in me/ius la pena irrogata e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione E.A., attraverso il difensore Avv. omissis , denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1, - inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del furto, in quanto il relativo dolo specifico deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali. 3. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ettore Pedicini, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. In premessa, mette conto rilevare che la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto, considerando riconducibile a tale nozione non soltanto il vantaggio economico e, più in generale, l'incremento del patrimonio, ma anche qualsiasi soddisfazione o piacere che l'agente si riprometta dalla sua azione criminosa. L'atto di appello aveva ricostruito il contesto nel quale si erano svolte le condotte di sottrazione e di impossessamento, deducendo che le ragioni della prima erano individuabili in finalità del tutto estranee a quella di profitto. La Corte di appello, sul punto relativo alla configurabilità del furto e, in particolare, alla sussistenza del dolo specifico di profitto, ha replicato all'appellante che, sebbene l'imputato avesse sottratto alla persona offesa il telefono non per trarne un vantaggio prettamente economico, la sottrazione stessa risultava comunque sorretta dall'intenzione di trarre un profitto, dovendo attribuirsi a tale concetto un significato più ampio della mera utilità patrimoniale. La sintesi delle argomentazioni dei giudici di merito, da una parte, e della difesa dell'imputato, dall'altra, chiama in causa il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla portata della nozione di profitto ai fini dell'integrazione del dolo specifico del furto. 3. Secondo il primo, maggioritario orientamento, tale nozione è svincolata dalla natura economica del fine dell'agente. Si è così sostenuto che, in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta Sez. 4, numero 4144 del 06/10/2021, dep. 2022, Caltabiano, Rv. 282605 conf., ex plurimis, Sez. 5, numero 11225 del 16/01/2019, Dolce, Rv. 275906 Sez. 4, numero 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254372 Sez. 5, numero 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679 in una fattispecie nella quale è stato riconosciuto il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un'agendina telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di furto, il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa Sez. 2, numero 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593 . In questa prospettiva, si è osservato che il fine di trarre profitto dal bene della vita illecitamente acquisito si identifica nell'intenzione di trarre dal bene una qualsiasi utilità, anche di natura esclusivamente personale e non economica. Il fine può ben consistere nell'appropriarsi per un periodo apprezzabile di tempo della cosa mobile altrui, anche se solo a scopo emulativo. La limitazione della punibilità delle condotte di volontaria sottrazione ed impossessamento di cose mobili altrui alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità economiche priverebbe di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche, laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevole possibilità di aggressione determinata dalla natura mobile di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni dettate da fini di locupletazione di qui la ritenuta necessità di identificare il fine di profitto con la soggettiva utilità perseguita dall'agente con l'appropriazione della cosa, posto che una diversa interpretazione determinerebbe un restringimento eccessivo della tutela penale, come dimostrato dall'analisi di numerose ipotesi esemplificative, da inquadrare secondo l'indirizzo in esame - nel delitto di furto a la sottrazione di un bene per poi successivamente distruggerlo, in caso di impossessamento protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile, dovendosi considerare il danneggiamento conseguente all'amotio della res quale fatto non punibile b il furto nell'interesse della vittima sottrazione per impedire che il bene sia carpito o distrutto da terzi sottrazione di cose allo scialacquatore per impedirgli di dissiparle sottrazione di alcool all'alcolizzato , talora considerato come ipotesi di assenza del fine di profitto e quindi non punibile per carenza di dolo specifico, da risolvere invece verificando l'eventuale operatività di una causa di giustificazione c il furto determinato da motivazioni emulative o affettive d la sottrazione di beni non commerciabili Sez. 4, numero 13842 del 26/11/2019, dep. 2020, Saraceno, Rv. 278865 . Nella stessa prospettiva, una più risalente pronuncia ha sottolineato che il reato di furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, onde non possono non soggiacere alla previsione di cui all' articolo 624 c.p. , illegittime aggressioni al patrimonio altrui, sol perché queste, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'agente Sez. 2, numero 4471 del 12/02/1985, Bazzani, Rv. 169109 . 4. Il secondo, più recente e minoritario, orientamento sostiene, invece, che, in tema di furto, il fine di profitto integrante il dolo specifico del reato deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale, laddove il contrario orientamento si presta alla critica di trascurare il dato letterale e sistematico dell'inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma e di determinare un'eccessiva espansione della nozione di profitto estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile, arrivando ad identificare lo scopo di lucro previsto nella fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per sé la cosa , il che può comportare, in definitiva, l'annullamento della previsione normativa, che implica la necessità del dolo specifico Sez. 5, numero 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non integrato l'elemento soggettivo del furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei conf. Sez. 5, numero 25821 del 05/04/2019, El Sheshtawi Rv. 276516, che ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l'imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell'azienda dove lavorava e svolgeva attività di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro . In analoga prospettiva, Sez. 5, numero 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319-02 in una fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse essere integrato il fine di profitto nella condotta degli imputati che, a soli fini dimostrativi, si erano appropriati di un rilevante numero di cani di razza per sottrarli al regime di segregazione di uno stabulario ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di furto, il fine di profitto deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come finalità di incrementare la sfera patrimoniale dell'agente, sia pure in vista dell'ulteriore obiettivo, perseguito in via mediata, di realizzare un bisogno umano anche solo meramente spirituale la sentenza Stawicka ha rimarcato come la ratio dell'incriminazione vada individuata non solo nella necessità di evitare l'impoverimento altrui, ma anche nell'esigenza di scoraggiare l'arricchimento, o, comunque, l'avvantaggiarsi, dell'agente derivante dalla ruberia , sicché l'onnicomprensiva nozione di profitto oggetto del dolo specifico del delitto di furto, che abbraccia indistintamente sia il vantaggio economico, sia l'utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l'agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l'azione criminosa, tradisce la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o estendendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad un'interpretatio abrogans del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto in re ipsa, coincidente con il movente dell'azione movente che sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo di qui la conclusione che allo scopo di preservare la funzione delimitatrice della tipicità, assegnata al dolo specifico, quale requisito di fattispecie, dalla teoria generale del reato, occorre che nel delitto di furto esso s'identifichi nella finalità del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per /a capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione , così che il dolo specifico del furto può dirsi integrato ove sia accertato che l'autore del fatto materiale abbia agito per conseguire un ampliamento del proprio patrimonio, quale fine diretto e immediato dell'azione, sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale . 5. Il Collegio ritiene di aderire al secondo indirizzo e, in particolare, all'impostazione accolta dalla sentenza Stawicka da ultimo richiamata. 5.1. Come è noto, il dolo specifico è un elemento essenziale del reato, previsto dalla norma incriminatrice, avente natura psicologica e consistente in uno scopo ulteriore verso il quale deve tendere la volontà dell'agente, scopo che, tuttavia, ai fini della sussistenza del reato, non deve essere necessariamente raggiunto. In questo atteggiarsi a scopo ulteriore rispetto al momento volitivo del reato si individua il profilo essenziale del dolo specifico, proiettato, da una parte della dottrina, sul terreno della tipicità del fatto, ossia verso lo spostamento patrimoniale collegato alla sostituzione dell'agente alla persona offesa nella signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva Sez. U, numero 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 . In ogni caso, la differenza strutturale tra il dolo specifico e le varie specie di dolo, nonché la stretta strumentalità del primo rispetto al fatto tipico rendono ragione della sua differenza rispetto al movente, che si risolve nella valutazione sulla genesi della volontà colpevole nella personalità individuale, ossia, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, nei motivi di fatto avuti di mira dall'agente Sez. 6, numero 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 . Nel tradizionale insegnamento, tre sono le funzioni che il dolo specifico è chiamato a svolgere nell'economia delle singole fattispecie incriminatrici ora, come nei reati associativi, è funzionale a un'anticipazione della soglia di tutela penale, mentre in altri casi sequestro di persona e sequestro a scopo di estorsione segna il confine tra figure di reato limitrofe e con divaricazioni nella comminatoria del trattamento sanzionatorio in altri casi, infine, il dolo specifico è previsto per definire o, meglio, per circoscrivere, per ridurre l'area applicativa di una fattispecie incriminatrice. Il dolo specifico del furto rientra senz'altro in quest'ultima tipologia, essendo previsto in relazione a una fattispecie, in sé considerata, già offensiva e non incide sul trattamento sanzionatorio, essendo, dunque, funzionale a delimitare l'ambito applicativo del reato. Il riferimento alla funzione sistematica cui è chiamata la previsione del dolo specifico nel furto riveste senz'altro rilievo nell'esame del problema proposto dal ricorso in esame. 5.2. Chiarita la funzione sistematica cui è chiamato il dolo specifico, mette conto osservare che il legame rispetto al fatto tipico in cui si risolve lo scopo ulteriore verso il quale deve tendere la volontà dell'agente non consente di valorizzare l'oggettività giuridica del delitto di furto aderendo all'impostazione di Sez. 2, numero 4471 del 1985, Bazzani, cit. se è vero, naturalmente, che il furto è reato a tutela del patrimonio della vittima, lo scopo ulteriore in cui si risolve quella connotazione soggettiva del fatto furtivo non consente di svilire la dimensione patrimoniale della nozione di dolo specifico del furto. Come si è visto, lo scopo ulteriore in cui si risolve il dolo specifico è lo spostamento patrimoniale connesso all'azione furtiva, sicché il bene protetto resta comunque decisivo nella ricostruzione dell'oggetto del dolo specifico ricostruzione, quella qui delineata, che resta pertanto riferibile ai soli reati contro il patrimonio. D'altra parte, è del tutto pertinente il rilievo di Sez. 5, numero 40438 del 2019, Stawicka, cit. lì dove osserva che una nozione onnicomprensiva del profitto oggetto del dolo specifico del furto finisce, in buona sostanza, per privare tale elemento essenziale del reato della sua decisiva funzione selettiva delle fattispecie concrete, riducendolo a elemento essenziale sussistente in re ipsa e coincidente, in buona sostanza, con il movente dell'agente. È dunque un'istanza sottesa alla necessità di offrire dell'elemento in questione un'interpretazione tassativizzante, in linea con i principi costituzionali che governano il diritto penale, a condurre verso l'accoglimento, con le precisazioni di seguito svolte, del secondo, più restrittivo, orientamento. A ciò si aggiunga che, intesa nei termini onnicomprensivi propri del primo orientamento, la nozione di profitto si scolora in quella di vantaggio , quest'ultima di portata senz'altro più ampia, potendo rivestire, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, natura economica o anche soltanto morale così, con riferimento al reato ex articolo 490 c.p. , Sez. 5, numero 31061 del 03/04/2008, Spedicato, Rv. 241164 nozioni che - come testimonia l'articolo 416 bis c.p., comma 3, - il legislatore tiene ben distinte sia pure, per quest'ultimo reato, ritenendole entrambe rilevanti . D'altra parte, come subito si vedrà, un ulteriore profilo di tensione sul piano sistematico riconducibile al primo orientamento è rappresentato dall'ingiustificata contrazione dell'ambito di operatività di altre fattispecie incriminatrici, quali, in particolare, la violenza privata. 5.3. Come si è visto, Sez. 4, numero 13842 del 2019, dep. 2020, Saraceno, cit. contesta al secondo orientamento un'eccessiva contrazione della tutela penale, offrendo al riguardo una serie di esempi. Fermo restando che la definizione dei confini della tutela penale non può che essere scandita dal principio di stretta legalità del diritto penale, ritiene il Collegio di doversi confrontare con tali esempi, non senza, però, aver sottolineato un'importante puntualizzazione offerta da Sez. 5, numero 40438 del 2019, Stawicka, cit., che collega la patrimonialità del profitto oggetto del dolo specifico di furto al fine diretto e immediato dell'azione , ben potendo detto fine associarsi all' intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale . Puntualizzazione, questa, che consente di mettere a fuoco la funzione sistematica del dolo specifico del furto quale reato contro il patrimonio, ossia la funzione di collegamento tipizzante, insito nella previsione, tra l'elemento finalistico del soggetto attivo del reato - volto, come si è visto, a realizzare uno spostamento patrimoniale - e la condotta oggettiva destinata a incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto passivo. Collegamento che, come si è detto, testimonia la non decisività dei rilievi svolti da Sez. 2, Bazzani, cit. Venendo, dunque, agli esempi prospettati dalla sentenza Saraceno della Quarta Sezione, l'indicazione relativa ai furti nell'interesse - è opportuno aggiungere, esclusivo - della vittima effettivamente ovviamente, quando si tratti di res della vittima non consente l'individuazione del dolo specifico, ma ciò non esclude in radice la possibile rilevanza penale del fatto, qualora, in particolare, siano ravvisabili gli elementi costitutivi della volenza privata e, in particolare, l'evento del reato cfr. Sez. 5, numero 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405 conf. Sez. 5, numero 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 . Quanto ai furti determinati da motivazioni emulative o affettive è necessario valorizzare la richiamata puntualizzazione della sentenza Stawicka, nel senso che se il fine diretto e immediato dell'azione furtiva deve presentare una connotazione patrimoniale, il reato di furto sussiste, indipendentemente dalle ulteriori per così dire, successive motivazioni. Mentre il generico riferimento ai beni non commerciabili non consente, in sé considerato, l'individuazione dello scopo ulteriore nel quale potrebbe o meno consistere lo scopo ulteriore verso il quale deve tendere la volontà dell'agente per integrare il dolo specifico, la sottrazione di una cosa per poi essere successivamente distrutta senza soluzione di continuità spazio-temporale rispetto all'azione furtiva, può aggiungersi è priva di qualsiasi connotazione finalistica in senso patrimoniale, potendo essere orientata alle più svariate finalità, non idonee a dar corpo al dolo specifico ex articolo 624 c.p. anche in questo caso, però, le peculiarità delle fattispecie concrete potranno delineare - in presenza dei relativi elementi costitutivi previsti dalle singole norme incriminatrici - altri reati, quali, in particolare, la violenza privata o, nei limiti della recente depenalizzazione, il danneggiamento. Al riguardo, può anzi cogliersi un'ulteriore aporia sistematica riconducibile al primo orientamento, che, con riguardo alle ipotesi di furto aggravato assai frequenti nella prassi, come è noto priva di fondamento giustificativo la diversa comminatoria edittale tra i due reati, pienamente coerente, invece, nella prospettiva del secondo orientamento, che delinea in termini di bi-direzionalità il precetto del furto non impoverire la vittima, non agire in vista dell'arricchimento patrimoniale dell'agente . Nel caso esaminato da Sez. 4, numero 13842 del 2019, dep. 2020, Saraceno, cit., la sottrazione si riferiva a una banconota da 50 Euro, a un telefonino e ad altri oggetti, sicché il carattere patrimoniale dello scopo della condotta è del tutto evidente, restando irrilevanti, per le ragioni già illustrate, eventuali ulteriori profili finalistici. Al contrario, il caso esaminato da Sez. 2, numero 40631 del 2012, Sesta, cit. sottrazione di un'agendina telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata non appare caratterizzato dallo scopo dell'agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale, mentre potrebbero ravvisarsi gli estremi della violenza privata. 6. Alla luce delle considerazioni qui svolte, deve affermarsi che in tema di furto, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali dell'agente. 7. La sentenza impugnata non è in linea con il principio di diritto enunciato, mentre dalla ricostruzione offerta dalle motivazioni delle sentenze di merito non emerge univocamente lo scopo ulteriore, integrante il dolo specifico, verso il quale deve tendeva la volontà dell'agente, risultando solo che l'imputato aveva sottratto alla persona offesa i due oggetti quando la stessa aveva cercato di chiamare le forze dell'ordine. Pertanto, limitatamente all'imputazione di furto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello di Napoli, che, nel quadro del principio di diritto enunciato, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi Sez. 1, numero 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016 , potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere il vizio rilevato nel provvedimento annullato Sez. 3, numero 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333 . In caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di furto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.