Il creditore ipotecario conserva la sua garanzia anche in caso di fallimento successivo a procedura concordataria conclusasi negativamente

L'articolo 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli articolo 64 e ss. l.fall.

Il caso. Una società creditrice aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 26 marzo 2013 e la società debitrice, dopo aver presentato domanda di concordato in data 14 giugno 2013, era stata dichiarata fallita il successivo 28 novembre 2013 per mancata approvazione del concordato. Il credito, tuttavia, era stato ammesso al fallimento in via chirografaria, sicché la società creditrice aveva promosso opposizione ex articolo 98 l.fall. ottenendo però una pronuncia di rigetto. Il Tribunale di Firenze, infatti, ritenne, che l'ipoteca predetta, iscritta nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese, dovesse considerarsi inefficace ai sensi dell' articolo 168, comma 3, l.fall. , norma che venne considerata applicabile, malgrado il sopraggiunto fallimento della proponente il concordato, giusta il principio di consecuzione tra le due procedure. I precedenti. La questione era già stata esaminata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 6381/2019 emessa in fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente , vi aveva dato risposta positiva, enunciando il seguente principio di diritto «il disposto di cui all' articolo 168, comma 3, l.fall. , secondo cui sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si applica, in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, ed a valere anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di fallimento». Il cambio di rotta. Oggi però la Corte cambia orientamento. Si sottolinea che non basta la consecuzione tra due procedure per ritenere che una disposizione prevista per il concordato si applichi anche al fallimento, posto che non si rinviene, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca, in via generale, il permanere degli effetti propri della prima procedura anche nella seconda, né, viceversa, la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio del concordato. Piuttosto, il principio dell'unitarietà fra concordato e fallimento consecutivo fa risalire all'apertura della prima procedura gli effetti di quella finale in relazione alle sole ipotesi in cui ciò è specificamente previsto cfr., in senso sostanzialmente analogo, il passaggio motivazionale di Cass. civ., sez. unite, numero 42093/2021 . Invero, la disposizione di cui all' articolo 168, comma 3, l.fall. non trova una corrispondenza in quelle che regolano specificamente gli effetti della dichiarazione di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori il fallimento conosce il diverso fenomeno dell'azione revocatoria, ma non contempla alcuna ipotesi di inefficacia automatica, ex lege , delle ipoteche giudiziali iscritte anteriormente all'apertura della procedura. La norma che, in tema di inefficacia, lega le due procedure in caso di consecuzione, è l'articolo 69-bis, comma 2, l.fall., introdotto nel 2012, secondo cui, quando alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articolo 64 e ss. l.fall. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, dovendo, dunque, farsi retroagire a tale data il giorno dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto. E ciò secondo la Corte vale anche per le ipoteche giudiziali, le quali, per il combinato disposto degli articolo 67, comma 1, numero 4, e 69- bis . l.fall., saranno «revocate, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, se costituite entro sei mesi anteriori» alla «data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese». La Corte quindi afferma il seguente principio di diritto «l' articolo 168, comma 3, l.fall. , il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina negli articolo 64 e ss. l.fall. », accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato rinviando la causa al Tribunale.

Presidente Cristiano – Relatore Campese Fatti di causa 1. La Baraclit s.p.a. propose opposizione L. Fall., ex articolo 98, al fine di vedere riconosciuto il privilegio ipotecario al proprio credito di Euro 284.456,91, ammesso allo stato passivo del fallimento […] s.r.l. solo in via chirografaria. Dedusse di aver iscritto ipoteca giudiziale su diversi immobili di proprietà della società debitrice il 26 marzo 2013 e che quest'ultima, dopo aver presentato, il 14 giugno 2013, domanda di concordato L. Fall., ex articolo 161, comma 6, era stata dichiarata fallita, il 28 novembre 2013, successivamente all'ammissione al concordato ma prima della sua omologazione. 1 . 1. Con decreto del 21 gennaio 2015 , l'adito Tribunale di Firenze respinse l'opposizione. Ritenne, infatti, che l'ipoteca predetta, iscritta nei novanta giorni antecedenti la pubblicazione del ricorso per concordato preventivo della […] s.r.l. nel registro delle imprese, dovesse considerarsi inefficace ai sensi della L. Fall., articolo 168, comma 3, che considerò applicabile, malgrado il sopraggiunto fallimento della proponente il concordato, giusta il principio di consecuzione tra le due procedure. 2. Contro il menzionato decreto ha proposto ricorso per cassazione la Baraclit s.p.a., affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, il fallimento […] s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. 2.1. La Prima Sezione di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 16 novembre/23 dicembre 2021, numero 41404, ha ritenuto la questione giuridica complessivamente posta dai motivi di ricorso meritevole di maggiore approfondimento, al fine di valutare se il principio e le argomentazioni tutte rinvenibili nella recente ordinanza resa da Cass. numero 8996 del 2021 possano giustificare, o meno, una rivisitazione di quanto specificamente sancito, sulla questione predetta, dall'ordinanza pronunciata da Cass. numero 6381 del 2019 . Pertanto, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in occasione della quale la Baraclit s.p.a. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi denunciano entrambi violazione e falsa applicazione di legge ex articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 . In particolare i il primo censura l'avvenuta applicazione, da parte del tribunale, della L. Fall., articolo 168, comma 3, da ritenersi, al contrario, utilizzabile esclusivamente laddove alla proposizione della domanda concordataria abbia fatto seguito la sua omologazione, non anche ove vi sia stata - come nella specie - la mera apertura della corrispondente procedura prima della dichiarazione di fallimento della proponente il concordato medesimo il secondo ascrive al giudice di merito di avere indebitamente esteso il perimetro applicativo della L. Fall., articolo 69 bis e 169, posto che nell'ipotesi di successione tra procedure concorsuali non si realizza un'automatica trasmigrazione di tutti gli effetti della procedura minore nell'ambito di quella maggiore e viceversa. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, pongono la questione se la L. Fall., articolo 168, comma 3, come novellato dal D.L. numero 83 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 134 del 2012 - alla cui stregua restano inefficaci, rispetto ai creditori anteriori al concordato preventivo, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese - si applichi, o non, pure nell'ipotesi in cui la procedura concordataria, benché aperta, si chiuda senza pervenire all'omologa e si dichiari il fallimento della debitrice proponente il concordato stesso. 2.1. La questione è già stata esaminata da questa Corte che, con la sentenza numero 6381 del 2019 emessa in fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente , vi ha dato risposta positiva, enunciando il seguente principio di diritto Il disposto di cui alla L. Fall., articolo 168, comma 3, secondo cui sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al concordato le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, si applica, in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, ed a valere anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di fallimento . 2.1.1. La decisione si fonda sui seguenti rilievi i La ratio della disposizione è chiaramente nel senso di evitare che i creditori, avvedutisi dello stato di crisi, si muniscano di titoli di prelazione, destinati ad incidere sul buon esito della procedura concordataria e del piano di concordato, nonché a danno della massa dei creditori, e non v'è dubbio sul carattere speciale della norma, che, come rileva attenta dottrina, segna il termine a ritroso per ritenere inefficace nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso L. Fall., ex articolo 161, l'iscrizione di ipoteca, le cui modalità di costituzione si sono perfezionate nel periodo indicato ii Nè la natura speciale della norma nè la ratio della stessa possono essere invocate per ritenere inapplicabile nel caso il principio della consecuzione tra le procedure, che vale ad impedire che l'ipoteca, una volta divenuta inefficace, possa acquisire nuovamente efficacia a seguito della dichiarazione di fallimento. Al principio di consecuzione deve infatti riconoscersi valenza di carattere generale, dato che, come affermato nelle pronunce 4959/2013 e 18437/2010, nel caso in cui all'ammissione da parte del tribunale della domanda di concordato preventivo, proposta ai sensi della L. Fall., articolo 160, ratione temporis vigente, secondo il testo successivo alla L. numero 80 del 2005 , ed al D.Lgs. numero 5 del 2006 , ed anteriore al D.Lgs. numero 169 del 2007 , segua dichiarazione di fallimento L. Fall., ex articolo 162, comma 2, per effetto della mancata approvazione dei creditori L. Fall., ex articolo 177 - 178, trova applicazione il principio della consecutività delle due procedure concorsuali, costituendo la sentenza di fallimento l'atto terminale del procedimento, non assumendo rilievo l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza ed il comune elemento oggettivo. Pertanto, quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda . E per la considerazione unitaria della procedura di fallimento seguita al procedimento di concordato preventivo, si vedano, tra le tante, le pronunce 8439/2012 e 7324/2016 iii non può essere seguita la tesi della ricorrente, secondo cui l'inefficacia resterebbe confinata alla procedura di concordato. Infatti, in questa procedura i creditori portatori dei crediti ipotecari colpiti da inefficacia e come tali legittimati al voto perché degradati a chirografari, avrebbero tutto l'interesse a votare contro l'approvazione della proposta di concordato in quanto con la dichiarazione di fallimento essi riacquisterebbero la natura di creditori ipotecari. Dunque, la finalità della norma ne uscirebbe stravolta iv quanto al rilievo volto ad evidenziare la disparità di trattamento in tesi conseguente all'applicazione della L. Fall., articolo 168, all'ipotesi del fallimento, va di contro osservato che le norme di cui alla L. Fall., articolo 67 e 69 bis , postulano presupposti diversi, nè pertanto si potrebbe concludere per un'irragionevole disparità di trattamento, dato che sono diverse le fattispecie di partenza . 2.2. Non si pone in aperto contrasto con tale pronuncia Cass. ord. numero 8996 del 2021 , secondo cui La L. Fall., articolo 168, comma 3, il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore . L'ordinanza, infatti, esclude l'applicabilità al caso di specie del principio enunciato da Cass. 6381/2019 cit. sottolineando che La peculiarità della situazione in esame, , sta nella circostanza che il ricorso per concordato preventivo fu presto rinunciato, così che il giudice ebbe a pronunciare l'estinzione del procedimento con decreto , onde il concordato non fu mai ammesso. Altre situazioni similari, che potrebbero essere toccate dal principio revoca del concordato L. Fall., ex articolo 173, rigetto dell'omologa e, in genere, quei casi in cui la procedura minore si arresti senza esito , restano estranei al thema decidendum ed il divieto di obiter dicta ne impedisce la trattazione . 2.2.1. Dopo aver affermato che, ove la procedura minore si arresti senza esito come nel caso della rinuncia prima dell'ammissione, si verifica la cessazione degli effetti protettivi di cui all'articolo 168, comma 3, cit. l'ordinanza aggiunge, tuttavia, che il principio della consecuzione riguarda solo gli effetti che produce la dichiarazione di fallimento, i quali retroagiscono L. Fall., ex articolo 69 bis , alla data del deposito della domanda di concordato, per poi giungere alla conclusione che, ove nel caso in esame si predicasse la consecutio con il fallimento successivamente dichiarato, sovente a distanza di tempo, il periodo sospetto nascerebbe a ritroso con un computo che prenderebbe a base una procedura mai neppure iniziata . 3. Ciò premesso, - come rimarcato, dall'ordinanza interlocutoria del 16 novembre/23 dicembre 2021, numero 41404 - occorre a questo punto valutare se il principio e le argomentazioni tutte rinvenibili nella recente ordinanza resa da Cass. numero 8996 del 2021 possano giustificare, o meno, una rivisitazione di quanto specificamente sancito dall'ordinanza pronunciata da Cass. numero 6381 del 2019 . 3.1. Nella specie non è contestato fra le parti che vi sia stata consecuzione fra la procedura concordataria cui la […] s.r.l. è stata ammessa ed il successivo fallimento della società. 3.2. Sul punto è dunque sufficiente rilevare che i come riferito dal fallimento odierno controricorrente cfr. pag. 2 della memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. , del 5 novembre 2011 , al deposito in cancelleria della proposta concordataria di […] s.r.l. ed alla sua iscrizione nel registro delle imprese, era seguita l'ammissione alla procedura, e, dunque, la sua apertura, nonché, poi, la mancata approvazione dei creditori da cui era scaturita la dichiarazione di fallimento della società la consecuzione è configurabile, in linea generale, allorquando ci si trovi al cospetto di due o più procedure concorsuali, che, pur formalmente distinte, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegate, avendo a presupposto un analogo fenomeno economico con specifico riguardo all'ipotesi del concordato preventivo al cui infruttuoso esperimento abbia fatto seguito il fallimento del proponente il concordato, cfr., ex aliis, Cass. numero 24056 del 2021 iii la recente Cass., SU., numero 42093 del 2021 - benché intervenuta sul diverso tema della prededucibilià, o meno, del credito del professionista che abbia assistito il proponente la domanda di concordato anche nel successivo fallimento di quest'ultimo - ha opportunamente precisato cfr. pag. 23 della relativa motivazione che la consecutività, in assenza di una norma più specifica, non si limita a postulare l'identità dell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa, ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore ed infatti nemmeno sia stata aperta , così non raggiungendo il suo scopo per converso, la medesima consecutività, con pienezza dei suoi effetti, coinvolge principio o postulato che sia - in primo luogo le sole zone concorsuali per le quali è stata espressamente dettata, come avvenuto con la L. Fall., articolo 69 bis , al culmine di un percorso tutto orientato alla tutela della massa dei creditori, e non del singolo, esito agevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione del periodo sospetto cfr. Cass. numero 25728 del 2016 , per la quale è stato precisato che il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo cfr. Cass. numero 8439 del 2012 Cass. numero 7324 del 2016 identica considerazione è stata ribadita in punto di computo degli interessi dei crediti insinuati al passivo, fatto decorrere dalla prima procedura, quale iniziata con domanda cfr. Cass. numero 18437 del 2010 . 4. Fermo quanto precede, può passarsi al profilo centrale dell'indagine di cui si è detto vale a dire alla individuazione della disciplina effettivamente applicabile quanto all'ipoteca giudiziale pacificamente iscritta dalla Baraclit s.p.a. nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda concordataria della […] s.r.l., poi dichiarata fallita. 4.1. Occorre muovere, allora, dalla disposizione di cui alla L. Fall., articolo 168, comma 3, il quale, dopo aver sancito che I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente , stabilisce, al periodo successivo, - che qui concretamente interessa - che Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato . Quest'ultimo periodo, come è noto, è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. numero 134 del 2012 trattasi di norma che prevede una inefficacia automatica, ex lege, che non necessita di una pronuncia giudiziale, la quale, ove intervenga, avrà natura meramente dichiarativa. 4.2. Come si è affermato in dottrina, nell'ottica della riforma la sanzione dell'inefficacia tout court delle ipoteche giudiziali nei confronti del concordato permette di raggiungere direttamente tre effetti ben precisi i neutralizzare le garanzie pregiudizievoli, senza alcun contraddittorio con il creditore e prescindendo da qualsiasi vaglio giudiziale mantenere la libera iniziativa nella gestione della crisi in capo all'imprenditore, il quale attraverso la presentazione della domanda di concordato, può strategicamente scegliere il momento più opportuno per provocare l'inefficacia delle ipoteche iii circoscrivere l'inefficacia agli effetti del concorso. 4.3. Tale effetto della pubblicazione della domanda di concordato viene meno sicuramente in tutte le ipotesi in cui la procedura concordataria si chiude anticipatamente, senza pervenire all'omologa e - diversamente da quanto accaduto nella fattispecie in esame - senza condurre alla dichiarazione di fallimento del debitore, con la conseguenza che le iscrizioni interessate dalla previsione di legge riprenderanno efficacia con effetto ex tunc. Princìpi, questi, che sono recepiti anche dalla già menzionata Cass. numero 8996 del 2021 , che parla di revoca ex lege, di un effetto quindi che, in parte, può essere accomunato alle previsioni dettate, per il fallimento, dalla L.Fall., articolo 64 e 65 e sottolinea che se la domanda di concordato sia stata rinunciata ed il debitore sia ancora in bonis, l'effetto protettivo contemplato nella L. Fall., articolo 168, comma 3, secondo periodo, non opera più, con cessazione di tale effetto ex tunc . 4.4. Molto più problematica è la tenuta della inefficacia in parola in caso di consecuzione del fallimento al concordato preventivo, atteso che, malgrado la chiara ed evidente funzione protettiva della norma volta ad evitare la corsa dei creditori anteriori alla costituzione di un titolo di prelazione nel momento immediatamente precedente la formalizzazione della crisi - con la presentazione della domanda - quando però già ne esistano dei sintomi rivelatori o, comunque, che qualche creditore, munito di informazioni privilegiate, si avvantaggi rispetto agli altri incerta si è rivelata l'individuazione del fine che essa intende tutelare. 4.5. Sul punto il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni cui è giunta Cass. numero 6381/2019 , nè il principio ivi enunciato, alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 4.5.1. L'applicabilità, o meno, della L. Fall., articolo 168, comma 3, al successivo fallimento va valutata in una prospettiva che muove da una duplice considerazione. 4.5.1.1. Sotto un primo profilo, va rilevato che il principio di unitarietà delle procedure succedutesi senza soluzione di continuità, benché avente valore sistematico - in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla cfr. Cass. numero 24056 del 2021 Cass. numero 8970 del 2019 - non assurge ad autonomo criterio normativo destinato a risolvere tutti i problemi di successione fra le procedure, ma è un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi distinte fonti normative cfr. Cass. numero 3156 del 2006 , nonché, in motivazione, le più recenti Cass. numero 33364 del 2021 e Cass. numero 5090 del 2022 . Non basta, dunque, la consecuzione per ritenere che una disposizione prevista per il concordato si applichi anche al fallimento, posto che non si rinviene, nell'ordinamento positivo, alcuna disposizione normativa che riconosca, in via generale, il permanere degli effetti propri della prima procedura anche nella seconda, nè, viceversa, la retrodatazione degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio del concordato. Al contrario, risulta manifesta l'intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa in tal senso vanno lette le specifiche previsioni dell'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo L. Fall ., articolo 67, comma 3, lett. e , della prededucibilità dei crediti sorti in occasione ed in funzione del concordato preventivo L. Fall., articolo 111, comma 2 e della decorrenza dei termini di cui agli articolo 64 e 65, articolo 67, commi 1 e 2, e 69 dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro nelle imprese L. Fall., articolo 69 bis , comma 2 . 4.5.1.2. Per altro aspetto, va rimarcato che la consecuzione fra procedure, ed in particolare - per quanto qui di specifico interesse - fra concordato preventivo e fallimento, è un fenomeno caratterizzato da un'applicazione estensiva di norme in senso non bidirezionale, ma unidirezionale la consecuzione comporta, infatti, la retrodatazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della presentazione della domanda della procedura minore, ovvero a quella di sua ammissione, non l'estensione degli effetti del concordato al successivo fallimento, la cui disciplina, ove compatibile, resta l'unica applicabile. Alteris verbis, il principio dell'unitarietà fra concordato e fallimento consecutivo fa risalire all'apertura della prima procedura gli effetti di quella finale in relazione alle sole ipotesi in cui ciò è specificamente previsto cfr. in senso sostanzialmente analogo, il passaggio motivazionale di Cass., SU, numero 42093 del 2021 , già precedentemente riportato al § 2.3.1., sub iii . 4.6. Risulta evidente, alla stregua delle su esposte considerazioni, che la consecuzione non è dato di per sé sufficiente a poter ritenere operante una norma dettata per il concordato anche nel successivo fallimento, occorrendo, invece, un'espressa previsione in tal senso o, quantomeno, che la disciplina di tale ultima procedura contenga identica o analoga norma. Sennonché, la disposizione di cui alla L. Fall., articolo 168, comma 3, non trova una corrispondenza in quelle che regolano specificamente gli effetti della dichiarazione di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori il fallimento conosce il diverso fenomeno dell'azione revocatoria il cui accoglimento ha valenza pacificamente costitutiva cfr. Cass., SU, numero 30416 del 2018 , ma non contempla alcuna ipotesi di inefficacia automatica, ex lege, il cui accertamento in sede contenziosa darebbe luogo a una sentenza meramente dichiarativa delle ipoteche giudiziali iscritte anteriormente all'apertura della procedura. 4.6.1. La norma che, in tema di inefficacia, lega le due procedure in caso di consecuzione, è la L. Fall., articolo 69 bis , comma 2, introdotto nel 2012, secondo cui, quando alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui alla L. Fall., articolo 64 e ss., decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, dovendo, dunque, farsi retroagire a tale data il giorno dal quale calcolare a ritroso il periodo sospetto. 4.6.2. Ciò vale anche per le ipoteche giudiziali, le quali, per il combinato disposto della L. Fall., articolo 67, comma 1, numero 4, e articolo 69 bis ., saranno revocate, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, se costituite entro sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese . 4.6.3. Si deve allora concludere, ad integrazione di quanto affermato dalla già citata Cass. numero 8996 del 2021 , che la L. Fall., articolo 168, comma 3, non trova in alcun caso applicazione nel fallimento, ancorché dichiarato per effetto della medesima situazione di insolvenza evidenziata con la presentazione della domanda di concordato non rileva, in sostanza, se tale domanda sia stata rinunciata o sia stata dichiarata inammissibile, ovvero se il concordato sia stato aperto e sia successivamente venuto meno per qualsivoglia ragione revoca ex articolo 173, rinuncia, mancata approvazione o mancata omologazione , perché, una volta aperta la procedura fallimentare consecutiva, opera, nei termini previsti dall'articolo 69-bis, solo l'autonoma disciplina della L. Fall., articolo 67 e ss 4.6.4. Tanto si spiega ove si tenga conto che il regime di inefficacia per le ipoteche giudiziali iscritte nei tre mesi anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese non è espressione di un favor per il debitore o per i creditori, ma è funzionale alle esigenze di composizione negoziale della crisi cui il concordato tende onde, se tale obbiettivo non viene raggiunto a causa dell'esito infausto della procedura, quel regime risulta ingiustificato ex tunc cfr. Cass. numero 14671 del 2018 , in cui si rinvengono affermazioni analoghe, sebbene espresse come meri obiter dicta . 4.6.5. In altri termini, l'inefficacia delle ipoteche giudiziali L. Fall., ex articolo 168, comma 3, è un effetto che non può sopravvivere oltre il concordato non solo per limiti all'applicabilità del principio della consecuzione, ma anche perché, in assenza di una diversa scelta legislativa, è destinato ad esaurire la sua funzione nel contesto di tale singola procedura. Nell'ambito del fallimento il curatore ha a disposizione altri, numerosi, strumenti per ottenere l'accertamento dell'inefficacia di un atto cfr. L. Fall., articolo 64 e segg. , funzionali peraltro all'obbiettivo prima facie diverso da quello cui mira il concordato del ripristino della par condicio creditorum. 4.6.6. La conclusione è suffragata, poi, anche da un argomento testuale ai sensi della L. Fall., articolo 168, comma 3, la garanzia iscritta nei novanta giorni è inefficace nei confronti dei creditori concordatari , non di quelli fallimentari e ciò, qualora si ritenesse di poter applicare la norma anche dopo che sia stato dichiarato il fallimento, imporrebbe al giudice di verificare l'omogeneità delle masse passive che, se può ritenersi scontata qualora il fallimento sia contestuale alla rinuncia o all'esito infausto della domanda di concordato, non può certo esserlo laddove il fallimento stesso, ancorché consecutivo, intervenga a distanza di tempo. 4.6.7. L'unico, effettivo, argomento contrario alla tesi qui propugnata speso da Cass. 6381 del 2019 interesse del creditore ipotecario degradato a chirografo a votare contro l'approvazione del concordato non appare decisivo, perché il medesimo creditore resterebbe comunque esposto alla revocatoria fallimentare e, quindi, ben potrebbe ritenere ugualmente per lui conveniente la soluzione concordataria. Ciò senza contare che, interpretando la norma nel senso ritenuto dalla menzionata pronuncia, potrebbe verificarsi che il debitore si determini a presentare la domanda concordataria al solo fine di rendere inefficace la garanzia. 4.6.8. Neppure può sottacersi, infine, che ove si ritenesse applicabile la L. Fall., articolo 168, comma 3, nell'ipotesi di consecuzione, si finirebbe con l'assicurare ai creditori di un debitore che abbia chiesto, ma non ottenuto, la ammissione al concordato, oppure che abbia visto aperta quella procedura ma con successivo esito infausto, e poi è fallito, tutele ingiustamente ed irrazionalmente rafforzate rispetto ai creditori di un debitore che entri subito in fallimento senza passare attraverso la domanda di concordato solo i primi, invero, potrebbero far valere la assoluta inefficacia delle garanzie reali iscritte tre mesi prima dell'ingresso nella procedura minore, malgrado questa non sia stata ammessa o non abbia avuto buon esito. Soluzione, quest'ultima, che determinerebbe un'evidente disparità di trattamento, la cui carenza di un'adeguata giustificazione logica si risolverebbe in una chiara lesione del principio costituzionale di eguaglianza. 4.7. Deve essere enunciato, allora, il seguente principio di diritto La L. Fall., articolo 168, comma 3, il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nella L. Fall., articolo 64 e segg. . 5. Ne consegue l'accoglimento dell'odierno ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione collegiale, per l'esame delle questioni rimaste assorbite dal rigetto del primo motivo di opposizione. Al giudice di rinvio è rimessa pure la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione collegiale, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.