La Suprema Corte si è espressa su una controversia inerente il pagamento del contributo unificato nella misura massima, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, d.P.R. numero 115/2002, in conseguenza all’omessa dichiarazione di valore, prevista dall’articolo 14, comma 3-bis, dello stesso decreto, in un giudizio proposto innanzi alla CTR Campania.
L'avvocato protagonista della vicenda sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, con il ricorso introduttivo «era stato oggetto di impugnazione non solo l'atto di irrogazione della sanzione ma anche l'invito al pagamento che ne costituiva il presupposto». La doglianza è, però, infondata. Nessun errore da parte della CTR. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex articolo 248 d.P.R. numero 115/2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicchè, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex articolo 19 d.lgs. numero 546/1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento» Cass. numero 40233/2021 . Nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver impugnato l'invito al pagamento, a fronte della decisione della CTR, non avrebbe potuto abbandonare quel giudizio. Tale scelta ha determinato la definitività dell'atto e la preclusione alla riproposizione delle stesse questioni di merito in ragione della definitività del provvedimento impugnato conseguente al giudicato formatosi sulla prima impugnazione. Per tutti questi motivi il ricorso viene rigettato.
Presidente Chindemi – Relatore D'Oriano Fatti di causa Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2010 a seguito di controllo automatizzato D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 36-bis, e D.P.R. numero 633 del 1972, ex articolo 54-bis la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che la procedura D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 36-bis, poteva essere attivata regolarmente in assenza delle dichiarazioni IVA relative agli anni precedenti tale riscontro è solo formale e non richiede altri accertamenti e ciò esclude la necessità del preventivo avviso bonario. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituisce con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370 c.p.c., comma 1. Ragioni della decisione Con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, del D.Lgs. numero 462 del 1997, articolo 2, comma 2, del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 62, del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di controllo automatizzato, l'invio dell'avviso bonario è obbligatorio in quanto il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotto al mero controllo cartolare perché implica verifiche e valutazioni giuridiche, con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di un avviso bonario che dia impulso al contraddittorio con il contribuente. Il motivo di impugnazione è fondato. Infatti, secondo questa Corte la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 36-bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato articolo 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo Cass. numero 33344 del 2019 Cass. numero 4238 del 2022 la L. numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36-bis, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui al D.Lgs. numero 462 del 1997, articolo 2, comma 2 Cass. numero 18405 del 2021 l'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 36-bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal D.Lgs. numero 471 del 1997, articolo 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge Cass. numero 17972 del 2019 in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36-bis, e del D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54-bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario Cass. numero 14949 del 2018 . Invero, la comunicazione di irregolarità deve essere inviata dalla Agenzia delle entrate nel caso in cui vi siano incertezze su aspetti rilevanti Cass. 9 febbraio 2022 numero 4238 Cass., sez. 5, 17 dicembre 2019, numero 33344 Cass., sez. 6-5, 28 giugno 2019, numero 17479 Cass., 24 gennaio 2018, numero 1711 Cass., 12 aprile 2017, numero 9463 . Il D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36-bis, comma 3, prevede, infatti, che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali . La L. numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, dispone, poi, che prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta . Il D.Lgs. numero 462 del 1997, articolo 2, comma 2, riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici dispone, poi, che L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articolo 36-bis e 54-bis, commi 3 . Non deve essere inviata, invece, la comunicazione di irregolarità quando vi è stata solo omissione del versamento dovuto in base alla autoliquidazione dell'imposta Cass., sez. 5, 30 giugno 2021, numero 18405 Cass., 26 settembre 2017, numero 22383 , né in caso di mero ritardo nel versamento Cass. 9 febbraio 2022 numero 4238 Cass., 10 giugno 2015, numero 12023 . In caso di omesso o tardivo versamento non spetta, poi, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. numero 462 del 1997, articolo 2, comma 2, Cass. Civ., 6 luglio 2016, numero 13759 Cass. 9 febbraio 2022 numero 4238 , in quanto l'interessato può, comunque, pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempre che quella comunicazione sia dovuta. La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove afferma apoditticamente che la procedura automatizzata era legittima in quanto trattavasi, da parte dell'Ufficio, di un riscontro meramente formale mentre la complessa situazione di fatto relativamente alla quale non poteva certo predicarsi l'assenza di irregolarità nella dichiarazione - complessità determinatasi in ragione dell'omessa dichiarazione IVA per gli anni precedenti - avrebbe dovuto ragionevolmente indurre la suddetta Commissione Tributaria Regionale a svolgere degli approfondimenti quanto alla circostanza relativa al se si trattasse di un controllo formale o sostanziale da parte dell'Ufficio e quindi se l'Agenzia delle entrate fosse o meno tenuta ad inviare alla società il c.d. avviso bonario . Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.