Il Tribunale dei marchi dell’UE causa T-475/21, sentenza 6 luglio 2022, ECLI EU T 2022 419 annulla la decisione del’”Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale” che aveva certificato il “non uso” del marchio europeo “Ballon d’or” - nonostante la società francese Les Éditions P. Amaury, proprietaria della rivista France Football, premiasse ancora annualmente il miglior giocatore dei campionati europei - , su ricorso della società britannica Golden Balls che avrebbe voluto appropriarsi dei diritti concernenti una competizione di sicura notorietà mondiale.
Una competizione storica ed il breve matrimonio con la FIFA - Fédération Internationale de Football Association. Il Pallone d'oro Ballon d'Or , in francese è stato un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football e assegnato annualmente al miglior giocatore dei campionati europei sulla scorta dei voti di giornalisti di riviste specializzate. Venne tentata nel 2010 la fusione fra il Pallone d’oro e il FIFA world player assegnato sulla scorta delle preferenze di tecnici ed allenatori , almeno fino all’anno 2016, quando France Football e la società francese Les Éditions P. Amaury pose fine alla collaborazione con la FIFA, rieditando la formula di votazione originaria di stampo unicamente giornalistico. I vantaggi dell’uso esclusivo del marchio. L’originaria registrazione presso l’ufficio marchi UE depositata dalla società editrice francese, concerneva stampati, libri e riviste o giornali, nonché servizi consistenti nell'organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni, nell’intrattenimento, nella trasmissione o nel montaggio di programmi televisivi e di quanto afferente alla produzione cinematografica. Ai sensi degli articolo 18 e 58 Regolamento sul marchio dell’Unione europea, UE 2017/1001, nel caso un marchio non venga effettivamente utilizzato ovvero non se fornisca prova dell’uso almeno in uno stato dell’Unione entro cinque anni dalla registrazione, il titolare decade dall’uso - salvo l’accertamento di un giustificato motivo -, che può essere appropriato da terzi – salvo il titolare non sani il marchio ex articolo 58 Reg. cit. mediante “uso e sfruttamento ” anche seguente al decorso dei cinque anni. Il rigoroso onere della prova dell’uso del marchio. Incombe sul titolare della registrazione l’onere di provare l’uso del marchio – non meramente simbolico, sporadico o episodico – purchè sia economicamente apprezzabile – e comunque rappresentativo di un riconoscibile segno distintivo - quanto meno per occupare o trovare nuove quote di mercato per i prodotti o servizi – che lascino, presagire, quanto meno, l’ utilità economica o strategica dell’uso del marchio in capo al titolare. La decisione di parziale annullamento della decisione dell’Ufficio marchi UE. Il Tribunale rileva che la società francese Les Éditions P. Amaury non ha effettivamente fornito a terzi né servizi di montaggio di programmi televisivi, né servizi di produzione di spettacoli e film, né servizi di pubblicazione di libri, riviste, periodici e giornali – sul punto la decisione dell’Ufficio cit. va ratificata e viene dichiarata la decadenza del marchio per quei servizi. Tuttavia, in ordine ai servizi di intrattenimento , lo svolgimento della cerimonia di premiazione del Pallone d'oro deve essere qualificata come prestazione tipica non destinataria di una pronuncia decadenziale e quindi ancora nella piena disponibilità, anche per il futuro, della società francese e di France Football , come dal 1956 in poi. Respinta dunque la resistenza della società inglese britannica Golden Balls che avrebbe voluto appropriarsi dei diritti di una competizione di sicura appetibilità mondiale.
Tribunale dei marchi dell’UE, causa T-478/21, sentenza 6 luglio 2022, ECLI EU T 2022 419 testo in inglese