Non spetta al condannato avviare la fase esecutiva dei lavori di pubblica autorità

Nel caso in cui sia stata applicata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria individuare un ente e comunicare un termine entro il quale dare inizio ai lavori. In mancanza di tali iniziative. il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata.

La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda riguardante la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità nei confronti di un condannato, accusato del reato di guida in stato di ebbrezza, che si era sottratto all'esecuzione dei lavori. Con il ricorso in Cassazione, il condannato censura la decisione della Corte d'Appello di revocare la sanzione sostitutiva. Secondo il ricorrente, infatti, spettava al pubblico ministero iniziare la procedura esecutiva. La doglianza è fondata. Nel caso in esame, l'Ufficio esecuzione penale esterna UEPE , dopo aver ricevuto l'incarico di avviare la procedura di esecuzione della sanzione penale, si era attivato per iniziare la citata procedura, senza però indicare al condannato un ente e senza aver fissato un termine per l'inizio dello svolgimento dei lavori. L'UEPE, infatti, si era semplicemente limitato a contattare l'imputato, senza poi ricevere alcun riscontro. Circostanza che aveva portato alla revoca della sanzione dei lavori di pubblica utilità. Secondo la Suprema Corte, se da una parte è censurabile il comportamento del condannato che prima chiede la sanzione sostitutiva e poi si sottrae alla sua esecuzione, dall'altra risulta decisiva, ai fini della decisione, la circostanza che la suddetta procedura sia stata messa in esecuzione in maniera scorretta. Infatti, «in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria la individuazione dell'ente e la comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori, in mancanza delle quali il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata». Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza impugnata.

Presidente Boni – Relatore Russo Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta di revoca della sanzione sostitutiva senza preventivamente verificare se la procedura per metterla in esecuzione fosse stata corretta. Nel caso in esame la procedura esecutiva era partita su atto d'impulso della Corte d'appello di Catanzaro, che nella sentenza 12 novembre 2015, riformando parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado, aveva disposto la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e, con lo stesso provvedimento, aveva incaricato l'Ufficio esecuzione penale esterna territorialmente competente di determinare le modalità esecutive. La Corte aveva dato impulso alla procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva in ottemperanza alla norma dell'articolo 186, comma 9-bis, codice della strada, che dispone che con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui al D.Lgs. numero 274 del 2000, articolo 59 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità . La procedura per la messa in esecuzione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità previsti dal codice della strada è, infatti, diversa dalla procedura per la messa in esecuzione dei lavori di pubblica utilità disposti dal giudice di pace, in ordine ai quali D.Lgs. numero 274 del 28 agosto 2000, articolo 43 dispone, invece, che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, e che l'organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia ai condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. In esecuzione dell'incarico ricevuto dalla Corte di appello di Catanzaro, 'Ufficio esecuzione penale esterna si era, pertanto, attivato per dare inizio alla procedura di esecuzione della sanzione sostitutiva, ma con la nota che ha poi dato origine alla procedura di revoca ha riferito all'autorità giudiziaria di non essere riuscito a mettere in esecuzione la sanzione sostitutiva avendo tentato inutilmente di prendere contatto con il condannato. È evidentemente censurabile il comportamento del condannato che prima chiede alla Corte d'appello di riformare la sentenza di primo grado e di sostituire la pena inflitta con la sanzione dei lavori di pubblica utilità, e poi si sottrae all'esecuzione dei lavori, ma nel caso in esame è comunque decisivo che la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sia stata messa in esecuzione in modo proceduralmente non corretto, perché dalla nota dell'U.E.P.E. non risulta che sia stato indicato al condannato un ente e fissato un termine per iniziare lo svolgimento dei lavori, essendosi limitato l'U.E.P.E. al mero tentativo di contatto preliminare ed essendosi arrestato di fronte alla mancanza di riscontro. Di conseguenza va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata Sez. 1, Sentenza numero 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189 Sez. 1, numero 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546 . La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al in funzione di giudice dell'esecuzione, che, in conformità -t-alla norma dell'articolo 173 c.p.p., comma 2, disp. att. - secondo cui nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi - si atterrà al seguente principio di diritto In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria la individuazione dell'ente e la comunicazione di un termine entro il quale dare inizio ai lavori, in mancanza delle quali il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al g.i.p. del Tribunale di Catanzaro.