Il divieto di patto di lite nel contratto di associazione in partecipazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso riguardante il contratto di associazione in partecipazione per la presunta violazione del divieto di patto di lite.

Un uomo e una donna proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato sulla base di un contratto di associazione in partecipazione, con il quale avevano associato il professionista nell'attività volta all'estrazione di calcare, con il preciso compito di prendere contatti con terzi per raggiungere l'obiettivo dell'associazione. Gli opponenti, ora ricorrenti, aveva dedotto la nullità dell'accordo per la violazione del divieto di patto di quota di lite. Proponevano ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza dichiarati infondati dal Collegio. Si ricorda in prima battuta che ai sensi dell'articolo 2549 c.c., con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Come correttamente stabilito in secondo grado, il contratto in esame, costituiva un patto di quota di lite, in quanto l'apporto dell'associato prevedeva la fornitura di prestazioni professionali di avvocato e la sua partecipazione agli utili dell'associazione. Pertanto, ricorda il Collegio che «il patto di quota di lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte di bene o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione» Cass. numero 11485/1997 e numero 4777/1980 . Nel caso di specie, il contratto di associazione in partecipazione era stato quindi concluso solo per aggirare il divieto di patto di quota di lite in quanto l'attività cui si era obbligato l'avvocato era stata affidata proprio in ragione della sua qualifica professionale ed aveva corrisposto la sua partecipazione agli utili. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigetto il ricorso.

  Presidente Di Virglio - Relatore Giannaccari Fatti di causa L.G. e B.F. proposero opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 26.669,91, emesso dal Presidente del Tribunale di Ancona in favore dell'Avv. P.F. sulla base del contratto di associazione in partecipazione stipulato in data 4.11.2003. Con tale contratto, L.G. e B.F. associarono l'Avv. P. nell'attività volta all'estrazione di calcare, con il compito di prendere contatti con terzi, pubbliche amministrazioni e predisporre gli atti necessari al raggiungimento dello scopo dell'associazione. Gli opponenti dedussero la nullità dell'accordo per violazione del divieto di patto di quota lite. Si costituì in giudizio l'Avv. P. per resistere all'opposizione e, in via subordinata, propose domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi professionali. Il Tribunale di Ancona accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 27.1.2017, rigettò il gravame proposto dall'Avv. P., resistito da L.G. e B.F.e, per l'effetto, confermò la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale, all'epoca della conclusione del contratto, il patto di quota lite era vietato dalla legge, sia con riferimento alle prestazioni giudiziali che a quelle stragiudiziali. Nel caso di specie, il contratto di associazione in partecipazione era stato concluso dall'Avv. P.al solo scopo di aggirare il divieto del patto di quota lite, consentendogli di percepire una percentuale sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati. Secondo la corte distrettuale, l'attività svolta dal P. era stata di carattere professionale di natura stragiudiziale sicché era illegittimo il compenso determinato in base a una percentuale del valore dell'affare. Ha proposto ricorso in Cassazione Avv. P.F. sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso L.G. e B.F. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2233 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per avere errato la Corte d'appello nel considerare il divieto di patto di quota lite riferibile non solo all'attività strettamente giudiziale ma anche a quella stragiudiziale. Secondo il ricorrente, il divieto di patto di quota lite, previsto dall'articolo 2233 c.c., comma 3, avrebbe natura di norma speciale, applicabile unicamente all'attività svolta in sede giurisdizionale e del resto, sarebbe contrario ai principi costituzionali e di diritto eurounitario limitare la libertà di esercizio dell'attività di impresa all'avvocato, impedendogli di partecipare ad iniziative di carattere societario ed imprenditoriale. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 1344 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 nel riproporre la questione della validità del contratto di associazione in partecipazione, il ricorrente richiama il diritto del professionista a svolgere attività di impresa, ribadendo che il patto di quota lite riguarderebbe unicamente l'attività giudiziale. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Ai sensi dell'articolo 2549 c.c., con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Il comma 2, del citato articolo prevede che nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, l'apporto di cui al comma 1 non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Tale contratto, come correttamente sostenuto dalla Corte di merito integrava un patto di quota lite in quanto l'apporto dell'associato consisteva nel fornire prestazioni professionali di avvocato ed aveva come corrispettivo la partecipazione agli utili dell'associazione. Come sostenuto dalla consolidate giurisprudenza di questa Corte, il divieto del cosiddetto patto di quota lite tra l'avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all'articolo 2233 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. Ne consegue che il patto di quota lite va ravvisato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione Cass. numero 11485/1997, Cass. numero 4777/1980 . Coerentemente con la ratio del divieto, infatti, accentuando il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuisce la portata dell'eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo Cass. S.U. Sent. numero 25012/2014 . Così individuata la ratio del divieto, che trova fondamento nell'articolo 2233 c.c., secondo la giurisprudenza di questa Corte, esso va esteso anche alle attività stragiudiziali dell'avvocato Cassazione civile sez. II, 30/07/2018, numero 20069, non massimata Cass. 21 luglio 1980, numero 4777 Cass. 20 gennaio 1976, numero 167 . Poiché il divieto di patto di quota lite è stato stabilito in via generale con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è indifferente che il risultato riguardi l'attività contenziosa o quella stragiudiziale Cass. Sent. numero 4777/1980, Cass. 29 aprile 1982, numero 2709 . La nullità del patto di quota lite è quindi assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico. La natura eccezionale della norma va interpretata nel senso che essa non opera con riferimento ad altre categorie di professionisti ad eccezione degli avvocati. Tale limitazione emerge chiaramente dalla pronuncia numero 20839 della Seconda Sezione Civile del 2.10.2014, nella quale si precisa che la disposizione di cui all'articolo 2233 c.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis antecedente alla sostituzione operata dal D.L. 4 luglio 2006, numero 223, articolo 2, comma 2 bis, conv., con modifiche, nella L. 4 agosto 2006, numero 248 è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi. Nel caso di specie, I avvocato P. aveva concluso un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto la vendita della concessione dell'attività estrattiva a terzi ed era stato associato nell'affare perché prendesse contatti con i terzi, la Pubblica Amministrazione e per predisporre gli atti necessari al raggiungimento dello scopo. Per tale attività era stata pattuita una percentuale del valore del risultato della prestazione stessa e, nello specifico, il 35% del ricavato dalla vendita della concessione estrattiva. Le attività cui si obbligava l'odierno ricorrente non erano riconducibili all'attività di impresa ma rientravano nell'ambito delle competenze professionali di avvocato ed avevano carattere giuridico-amministrativo es. la redazione di contratti sicché la partecipazione agli utili configurava il compenso per la prestazione svolta in via stragiudiziale. Il contratto di associazione in partecipazione era stato quindi concluso al solo fine di aggirare il divieto di patto di quota lite in quanto l'attività cui si era obbligato l'Avv. P. era stata affidata proprio in ragione della sua qualifica professionale ed aveva come corrispettivo la sua partecipazione agli utili. E infatti l'attività così come descritta dall'articolo 1 del contratto stipulato dalle parti veniva qualificata di carattere professionale, posto che l'Avv. P. era stato scelto come associato proprio in ragione della qualifica rivestita e della sua competenza. Vero è che al professionista è consentito svolgere attività imprenditoriale e che lo stesso possa avere diritto a partecipare al risultato di tale attività Cass. Sent. numero 28312/2011, Cass. Sent. numero 16092/2013 , in armonia con i principi di iniziativa economica stabiliti dalla Carta Costituzionale e con quelle di matrice Europea, che fondano il principio di libera concorrenza, ma ciò compatibilmente con il divieto di cui all'articolo 2233 c.c., che, di fatto, vieta che la prestazione dell'attività forense possa avere come corrispettivo un compenso convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, così come avvenuto nel caso di specie. Tanto si ricava, peraltro, dalla domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dall'Avv. P. di riconoscimento del compenso per l'attività professionale svolta, secondo le tariffe professionali vigenti, indice evidente che essa avesse carattere riconducibile alle prestazioni professionali di avvocato. Ne consegue la correttezza della decisione della Corte d'appello che ha dichiarato la nullità del contratto per violazione dell'articolo 2233 c.p.c., u.c., integrando l'accordo in questione un patto di quota lite. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.