Start-up innovativa non fallibile? Non basta l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese

L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell' articolo 25 d.l. numero 179/2012 , convertito dalla l. numero 221/2012 , non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede pre-fallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'articolo 31 d.l. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up.

Il caso. A seguito di un reclamo ex articolo 18 l. fall . la Corte d'Appello revocava il fallimento di una s.r.l. ritenendola non fallibile perché iscritta come start - up innovativa nella relativa sezione speciale del Registro Imprese. Avverso tale decisione il Fallimento proponeva ricorso in Cassazione. La Corte d'Appello sosteneva che l'iscrizione automatica di una start - up innovativa nella sezione speciale del registro imprese sulla base dell'autocertificazione fornita dal legale rappresentante circa il possesso e la conservazione dei requisiti previsti dall' articolo 25 del d.l. 179/2012 escludesse l'assoggettabilità a fallimento della società stessa. Conseguiva da ciò l'impossibilità di un sindacato di merito da parte del giudice del procedimento pre-fallimentare. Solo in altra sede all'Ufficio registro imprese è consentito verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante secondo i poteri di controllo previsti dall'articolo 71 d.P.R. 445/2000 o secondo quanto previsto dall' articolo 2191 c.c. Il fallimento propone dunque ricorso in Cassazione sostenendo che l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative è requisito solo necessario, ma non sufficiente per elevare la persona giuridica al rango di start-up innovativa. Eventuali mancanze dei requisiti non possono essere quindi sanate dall'autodichiarazione del legale rappresentante. La Cassazione accoglie in effetti il motivo sollevato dal fallimento ricorrente. Quadro normativo. Nello specifico l'ordinanza in commento ripercorre il quadro normativo relativo all'istituzione e disciplina della start-up innovativa. Il decreto crescita bis d.l. numero 179/2012 contiene una disciplina organica di tale soggetto definito all'articolo 25 come «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione». Al riguardo sono necessari diversi requisiti cumulativi e alternativi circa la costituzione, la sede, le dimensioni, l'attività svolta, ecc. La finalità è quella di sviluppare e incentivare attività che favoriscano l'innovazione e l'attrazione di nuovi talenti. In particolare l'articolo 31 del decreto stabilisce che le start-up innovative per i primi 5 anni dalla costituzione non sono assoggettabili a procedure concorsuali ad eccezione di quelle previste dalla legge 3/2012 in tema di composizione di crisi da sovraindebitamento. Assoggettabilità a fallimento. Secondo gli Ermellini i requisiti previsti dall'articolo 25 testimoniano l'intento del legislatore di agevolare solo le start-up che hanno effettive e concrete capacità innovative. Tuttavia, osserva la Cassazione, se ci si limitasse alla mera verifica formale in sede di iscrizione del possesso dei requisiti come semplicemente autocertificati dal legale rappresentante, le ragioni dell'effettività e concretezza accennate rimarrebbero facilmente frustrate. La Corte dà atto della sussistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'iscrizione formale della start-up innovativa nel registro speciale costituirebbe in via esclusiva esaurendolo il presupposto della fruizione dei benefici di legge in tal senso Tribunale di Milano, 7 settembre 2017 . Si tratta - tuttavia - di una posizione minoritaria, mentre secondo l'orientamento prevalente sposato e condiviso dall'ordinanza in commento l'iscrizione nel registro imprese rappresenta condizione necessaria, ma non sufficiente ad assicurare l'applicazione della disciplina relativa poiché deve essere sempre assicurato e verificato in sede giudiziale l'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti dalla legge al di là della formale autocertificazione ed attestazione del legale rappresentante. La Corte prosegue quindi nel confutare gli argomenti della sentenza impugnata. In ordine alla asserita presunzione di veridicità dell'autocertificazione l'ordinanza ritiene si tratti in realtà di atto equiparabile alle dichiarazioni sostitutive di notorietà ex articolo 46 e 47 d.P.R. 445/2000 e come tali caratterizzata da efficacia probatoria limitata solo in alcune procedure amministrative, ma nessuna in sede giurisdizionale in tal senso Cass. 32568/2019 . Neppure il perfezionamento dell'iter di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese certifica la sussistenza dei requisiti. E' infatti solo una pubblicità notizia senza effetti costitutivi ulteriori in assenza di specifiche previsioni normative in tal senso. Sotto altro profilo l'atto iscrizionale è considerato atto amministrativo, privo di particolari presunzioni, avverso il quale è ammessa l'attività di verifica demandata ogni volta e caso per caso all'autorità giudiziaria ordinaria Cass. 281/2021 come prevede la consolidata tradizione giuridica fondata sull'articolo 5 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 all. E Cass. 6792/2020 . Aggiunge la Corte che il controllo dell'Ufficio del registro imprese per l'iscrizione della start-up nella sezione relativa consiste in una verifica di legalità formale, di corrispondenza tra l'atto di cui si chiede l'iscrizione e le tipologie previste dalla legge, ma non implica alcun accertamento del possesso effettivo dei requisiti di legge. Per tale motivo è certamente compatibile l'attività dell'Ufficio registro imprese con il sindacato di merito affidato all'autorità giudiziaria ordinaria, nello specifico il Tribunale chiamato a decidere sull'istanza di fallimento presentata nei riguardi della start - up. Ragionando diversamente, del resto, si finirebbe per rendere la fattispecie start-up innovativa un unicum di assoluta impermeabilità dell'operato amministrativo all'operato giudiziario . Da ultimo si osserva che analogo meccanismo opera per l'impresa agricola anch'essa come la start-up innovativa non è fallibile, ma la relativa iscrizione nel registro imprese non impedisce in sede giudiziale l'accertamento circa l'eventuale svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale tale da renderla assoggettabile a fallimento ex multis Cass. 104/2012 Cass. 1049/2021 . La Corte cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione affinché verifichi l'effettivo e concreto possesso dei requisiti previsti per legge per le start-up innovative.

Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato in fatto che 1. - La Corte d'appello di Trieste, accogliendo il reclamo L. Fall., ex articolo 18, proposto dalla omissis s.r.l. in liquidazione, nonché dal liquidatore e socio della stessa, S.M., ha revocato il fallimento della predetta società, dichiarato dal Tribunale di Udine con sentenza del 22/05/2018, su istanza dei creditori B.L., Electrix s.r.l. e Legno Arredi s.r.l., ritenendola non assoggettabile a fallimento ai sensi del D.L. numero 179 del 2012, articolo 31, comma 1, convertito dalla L. numero 122 del 2012 , in quanto iscritta come start-up innovativa nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese. 1.1. - Secondo i giudici del reclamo, l'iscrizione automatica di una start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base dell'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 25, D.L. cit., è assistita da una presunzione di veridicità - in quanto resa sotto la sua responsabilità penale - e quindi ne esclude la soggezione a fallimento ferma restando l'accessibilità alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento , risultando perciò preclusa la verifica, in sede prefallimentare, dell'effettivo possesso dei requisiti medesimi. Di qui la revoca della dichiarazione di fallimento, per avere il tribunale esteso indebitamente la propria cognizione alla verifica in concreto dei requisiti , spettando solo all'Ufficio del Registro delle imprese intervenire a posteriori per verificare, nell'esercizio dei propri poteri di controllo D.P.R. numero 445 del 2000, ex articolo 71, o eventualmente anche ai sensi dell' articolo 2191 c.c. , l'effettiva presenza ab origine dei requisiti autocertificati inizialmente soggetti ad un controllo meramente formale per poi procedere, in caso di mendacio, alla cancellazione della società dalla predetta sezione speciale, ferma restando l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro medesimo. La Corte territoriale ha espressamente dichiarato assorbite le restanti questioni di merito dedotte dalle parti riguardo alla sussistenza in concreto e alla permanenza dei requisiti di Starticolo up innovativa in capo alla fallita . 1.2. - Avverso detta decisione il Fallimento omissis s.r.l. in liquidazione di seguito Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. , cui la società omissis s.r.l. in liquidazione di seguito omissis ed il liquidatore S.M., anche in proprio, hanno resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. 1.3. - I restanti intimati non hanno svolto difese. 1.4. - Entrambe le parti hanno dato atto, in memoria, che medio tempore è sopravvenuta la chiusura del fallimento, per compiuta ripartizione finale dell'attivo, pur rilevandone concordemente l'irrilevanza processuale in sede di legittimità Cass. 16538/2020 . Considerato in diritto che 2. - Il Fallimento ricorrente deduce la violazione del D.L. numero 179 del 2012, articolo 25 e 31, convertito con modifiche dalla L. numero 221 del 2012 , nonché della L. 20 marzo 1865, numero 2248, articolo 4 e 5, del D.P.R. numero 445 del 2000 , articolo 71, all. E, e dell'articolo 2191 c.c. . 2.1. - Secondo il ricorrente, l'iscrizione della start-up innovativa nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese è elemento necessario a fini di pubblicità costitutiva o normativa ma privo di efficacia sanante della eventuale mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie, non surrogabile dalla semplice autocertificazione del legale rappresentante, per quanto accompagnata da una specifica responsabilità penale D.P.R. numero 445 del 2000, articolo 76, comma 1, con rinvio all' articolo 483 c.p.c. , che prevede peraltro pene più lievi rispetto agli eventuali reati fallimentari , mentre la sua natura formalmente e sostanzialmente amministrativa è compatibile con il potere generale dell'autorità giudiziaria ordinaria di disapplicare l'atto amministrativo contrario alla legge L. numero 2248 del 1865, articolo 4 e 5, all. E . Avrebbe dunque errato la Corte d'appello a ritenere che il Tribunale fosse vincolato da una pretesa presunzione di veridicità dell'autocertificazione del legale rappresentante della omissis . 3. - Il motivo è fondato. 3. 1. - Il D.L. 18 ottobre 2012 , numero 179 cd. decreto crescita-bis , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 , contiene nella Sezione IX un'organica disciplina dell'impresa start-up innovativa oltre che degli incubatori certificati , ossia le società che offrono servizi a sostegno della nascita e dello sviluppo della prima , definita dall'articolo 25, comma 2, come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione , che sia in possesso di una serie di requisiti, alcuni cumulativi, altri alternativi, ivi elencati. Nel tempo, tale disciplina è stata più volte modificata, in particolare dal D.L. numero 76 del 2013 , convertito dalla L. numero 99 del 2013 , quindi dal D.L. numero 3 del 2015 , convertito dalla L. numero 33 del 2015 , e poi dal D.L. numero 50 del 2017 , convertito dalla L. numero 96 del 2017 . Le finalità dell'intervento legislativo sono dichiaratamente quelle di contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero D.L. numero 179 cit., articolo 25, comma 1 , mediante l'attribuzione di un regime giuridico di favore che include agevolazioni di carattere fiscale, contributivo, lavoristico, societario e concorsuale. In particolare, per quanto rileva in questa sede, l'articolo 31, comma 1, prevede che la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27 gennaio 2012, numero 3 Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio . Ciò significa che, in caso di insolvenza della start-up, non è possibile dichiararne il fallimento e che l'iniziativa per l'analoga liquidazione dei beni ai sensi del L. numero 3 del 2012, articolo 14 ter , è riservata alla stessa start-up debitrice solo con l'ormai prossima entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza i creditori saranno legittimati, in determinati casi, a proporre la domanda di liquidazione controllata, ai sensi dell'articolo 268, comma 2, come modificato dal D.Lgs. numero 147 del 2020 . Tale regime di favore è però temporalmente circoscritto ai cinque anni dalla data di costituzione della società termine così elevato rispetto agli originari 4 anni dal D.L. numero 50 del 2017, convertito dalla L. numero 96 del 2017 , se avvenuta dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. numero 179 del 2012 , come è per la OMISSIS costituita il 14/03/2016 e posta in liquidazione il 31/08/2017 . Il termine quinquennale è invece ridotto a quattro, tre o due anni per le società costituite - rispettivamente - nei due, tre o quattro anni precedenti articolo 25, comma 3 D.L. cit. . L'articolo 31, comma 4, D.L. cit. prevede infatti che, alla scadenza dei suddetti termini - ma anche prima, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2 - cessa l'applicazione della disciplina prevista dalla stessa sezione. 3.2. - Sotto il profilo sostanziale, i requisiti necessari affinché una società possa essere qualificata come start-up innovativa sono dettati dall'articolo 25, comma 2, D.L. cit., il quale prevede attualmente dopo la soppressione nel 2013 della lett. a , che prescriveva il possesso della maggioranza delle azioni o quote da parte di persone fisiche , che essa b sia stata costituita e svolga la propria attività d'impresa da non più di 60 mesi termine così aumentato nel 2015 rispetto agli originari 48 mesi e poi prorogato di 12 mesi dal D.L. numero 34 del 2020, cd. decreto rilancio c abbia in Italia la propria sede legale, ovvero una sede produttiva o una filiale qualora la sede si trovi in uno stato dell'Unione Europea o aderente all'accordo sullo spazio economico Europeo d a partire dal secondo anno di attività, abbia un totale del valore della produzione annua dichiarato nella voce A del conto economico di cui all' articolo 2425 c.c. , risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di Euro e non abbia distribuito utili dall'anno della costituzione, né li distribuisca per tutta la durata del regime agevolativo di modo che eventuali profitti vengano reinvestiti nella stessa iniziativa imprenditoriale f abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nonché, dal 2015, la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche g non sia costituita per effetto di un'operazione di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda h possegga, in aggiunta ai requisiti che precedono, almeno uno dei seguenti requisiti 1 sostenimento di spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggior dato fra costo e valore totale della produzione senza computare le spese per l'acquisto o la locazione di beni immobili , risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 2 impiego di una forza lavoro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo che per almeno un terzo sia in possesso o stia svolgendo un dottorato di ricerca, ovvero sia in possesso di laurea e abbia svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata, ovvero che almeno per due terzi sia in possesso di laurea magistrale 3 titolarità anche come depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. 3.3. - E' subito il caso di evidenziare come i requisiti prescritti dalla legge, ed in modo particolare quelli alternativi contemplati nella lettera h , testimoniano l'intento del legislatore di incentivare, agevolandola, solo la start-up che sia effettivamente - e non solo formalmente o statutariamente - munita di una reale capacità innovativa, correlata alla propria concreta attività e' significativo, al riguardo, che la mera titolarità di un brevetto o di una privativa industriale non sia sufficiente se non direttamente collegata all'oggetto sociale e all'attività di impresa concretamente svolta . In altri termini, effettività e concretezza costituiscono in modo evidente, a livello sostanziale, la cifra dell'intervento del legislatore. Tuttavia, se le ulteriori disposizioni di natura procedimentale che si vanno ad analizzare - in punto di iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese - venissero interpretate nel senso formalistico divisato dal giudice a quo, quella ratio di effettività e concretezza ne resterebbe pregiudicata, se non vanificata. 3.4. - Il D.L. numero 179 del 2012, articolo 25, dispone che, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione , la start-up innovativa, oltre a risultare in possesso dei requisiti sopra indicati, deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all' articolo 2188 c.c. comma 8 per ottenere tale iscrizione, il legale rappresentante della società deve depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese un'autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa comma 9 quindi, la start-up innovativa viene automaticamente iscritta alla sezione speciale a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico , contenente una lunga serie di informazioni comma 12 . Una volta ottenuta l'iscrizione, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2, mediante dichiarazione da depositare, di regola, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio comma 15 il mancato deposito della suddetta dichiarazione periodica è equiparato alla perdita dei requisiti, la quale comporta in ogni caso la cancellazione della start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese entro i successivi sessanta giorni, su provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell' articolo 2189 c.c. , comma 3, ferma restando l'iscrizione nella sezione ordinaria comma 16 . Come già visto, a norma del successivo articolo 31 la disciplina agevolata cessa di avere applicazione non solo alla scadenza del quinquennio o del diverso minor termine previsto dall'articolo 25, comma 3 , ma anche quando, prima di quel termine, la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 comma 4 . La rilevanza dei benefici concessi ha indotto il legislatore a prevedere infine che, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza comma 5 . 4. - Così ricostruito il quadro normativo, occorre dare atto che una parte minoritaria della giurisprudenza di merito v. Trib. Milano 7 settembre 2017 , cui aderisce la decisione qui impugnata, valorizza queste ultime disposizioni di carattere procedimentale per sostenere che il dato formale dell'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese - e, specularmente, quello della sua cancellazione - costituirebbe in via esclusiva, esaurendolo, il presupposto della fruizione dei benefici di legge. La tesi trova riscontro a livello dottrinario, ove si fa leva anche sulla maggiore certezza delle formalità di costituzione delle start-up, da cui deriverebbe la loro maggiore capacità di attrarre finanziamenti. 4.1. - Il Collegio ritiene invece più condivisibile la lettura meno formalistica e restrittiva, seguita dalla decisione di primo grado poi riformata dalla Corte territoriale e dalla prevalente giurisprudenza di merito da ultimo, App. Milano 8 luglio 2021, Trib. Milano 8 aprile 2021, App. Brescia 25 gennaio 2021, Trib. Genova 3 novembre 2019, tutte in ambito prefallimentare , in base alla quale l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l'esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l'effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare. 4.2. - Si tratta di un approccio seguito anche in dottrina, ove si sottolinea l'insufficienza di una mera declinazione formale di capacità innovativa da parte della società interessata, occorrendo i dati relativi a costi reali, personale qualificato e diritti di sfruttamento economico di invenzioni o trovati innovativi che testimonino, in concreto, l'esistenza di un'attività d'impresa effettivamente rivolta a creazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi o ad alto contenuto tecnologico-scientifico. Al tempo stesso sono stati segnalati i rischi di abusi e turbative del mercato e della concorrenza, a fronte di disposizioni incentivanti sul piano fiscale, finanziario, lavoristico e concorsuale, di società in tesi solo apparentemente caratterizzate come start-up innovative. 4.3. - La valutazione di questa Corte circa la tenuta dell'opzione ermeneutica sostenuta nella sentenza impugnata - per cui, a fronte di un ricorso per dichiarazione di fallimento, sarebbe precluso al giudice ordinario sindacare l'effettivo possesso in capo al debitore dei requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative - è dunque negativa, essendo quell'opzione erroneamente fondata i sulla presunzione di veridicità che assisterebbe, anche in ragione della responsabilità penale che l'affianca, l'autocertificazione del legale rappresentante ii sulla esclusività dello strumento diretto a rimediare all'eventuale mendacio del legale rappresentante, individuato nel D.P.R. numero 445 del 2000, articolo 71, con riserva al Conservatore dell'ufficio del registro, semmai su segnalazione di qualsiasi interessato, dei poteri di controllo circa la presenza o meno ab origine dei requisiti autocertificati , in vista della eventuale cancellazione della società dalla sezione speciale. 4.4. - L'erroneità di tali assunti poggia sulle osservazioni che si vanno ad illustrare. 5. - Va innanzitutto sgombrato il campo dalla pretesa presunzione di veridicità dell'autocertificazione resa dal legale rappresentante della start-up innovativa, sostanzialmente basata solo sul rilievo della responsabilità penale che l'assiste. 5.1. - Questa Corte ha già ampiamente chiarito che le dichiarazioni sostitutive di notorietà D.P.R. numero 445 del 2000, ex articolo 46 e 47, genus cui è riconducibile la suddetta autocertificazione esauriscono i loro effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A., e non costituiscono ex sé prova in sede giudiziale, dove vanno adeguatamente valutate dal giudice Cass. Sez. U, 12065/2014 Cass. 11276/2018 , 8973/2020 . 5.2. - Di conseguenza, l'attitudine certificativa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come dell'autocertificazione in genere, ridonda in attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale cfr. Cass. 32568/2019 . 6. - Anche il conseguimento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non assume valore dirimente. 6.1. - Ai sensi dell' articolo 2193 c.c. , l'iscrizione nel Registro delle imprese disciplinato dalla legge istituiva numero 580 del 1993 e dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. numero 581 del 1993 ha natura di pubblicità dichiarativa, comportando una presunzione relativa di ignoranza dei fatti soggetti a iscrizione ma non iscritti comma 1 ed una presunzione assoluta di conoscenza dei fatti regolarmente iscritti comma 2 il successivo comma 3 fa salve specifiche disposizioni di legge, tra le quali rientra, in primis, l'efficacia costituiva dell'iscrizione delle società di capitali. Quanto all'iscrizione nelle sezioni speciali del predetto registro, essa di regola comporta effetti di semplice pubblicità notizia, salva diversa previsione normativa. Ne costituisce un esempio la L. numero 443 del 1985, articolo 5, legge quadro sull'artigianato , il quale prevede che l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane . 6.2. - In mancanza di un'analoga disposizione che attribuisca espressamente natura costitutiva all'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative per quanto desumibile, in tesi, dal coacervo delle norme sopra esaminate , in dottrina si è sostenuto che tale iscrizione rappresenterebbe esclusivamente il presupposto per l'applicazione del regime giuridico privilegiato, dovendo comunque esservi corrispondenza tra le dichiarazioni autocertificanti degli amministratori e l'effettuale sussistenza e persistenza, nel periodo di riferimento, dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge. 6.3. - L'aspetto riveste in realtà un interesse meramente classificatorio, se si considera che, proprio con riguardo all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, come visto di natura costituiva, questa Corte ha chiarito, anche alla luce del D.L. numero 5 del 2012, articolo 36, convertito dalla L. numero 35 del 2012 per cui il privilegio ex articolo 2751 bis c.c. , numero 5, spetta ai crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti , che essa integra un elemento necessario ma non sufficiente per definire l'impresa come artigiana, costituendo un coelemento della fattispecie acquisitiva della qualifica soggettiva, in concorso con i requisiti di cui alla L. numero 443 del 1985, articolo 3 e 4, la cui sussistenza deve essere verificata in concreto dal giudice v. Cass. 18723/2018 , per cui la imprescindibilità dell'iscrizione è riconducibile alle ragioni di carattere formale sottese ad un regime pubblicitario volto principalmente a tutelare l'affidamento dei terzi che intrattengano rapporti con l'impresa . Sul punto, merita condivisione il rilievo in base al quale una diversa opzione interpretativa, che, facendo leva sulla natura costitutiva dell'iscrizione, affermasse la sufficienza del mero dato formale a far presumere l'avvenuto controllo da parte dell'autorità amministrativa del possesso degli altri requisiti , colliderebbe frontalmente con il potere del giudice di disapplicare il provvedimento illegittimo, in quanto adottato in assenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana Cass. 18723/2018 , 29916/2018 . 6.4 - In questi termini va valorizzata la secolare tradizione giuridica fondata sulla L. 20 marzo 1865, numero 2248, articolo 5, All. E Legge abolitiva del contenzioso amministrativo che, come di recente osservato, appartiene ad un passato legislativo solo dal punto di vista anagrafico , essendo la sua vitalità, al contrario, attualissima Cons. St. 6792/2020 . Pertanto, a fronte dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, l'attività di verifica rispetto all'atto amministrativo iscrizionale deve essere demandata ogni volta e caso per caso all'autorità giudiziaria, poiché quell'atto non instaura una particolare presunzione da ultimo, Cass. 281/2021 . 7. - Il medesimo ragionamento vale nella fattispecie in esame, una volta che ci si interroghi su quale sia l'autorità competente a verificare, in via esclusiva o concorrente, il possesso dei requisiti sostanziali della start-up innovativa di cui sia invocato il fallimento. 7.1. - In termini generali, l' articolo 2189 c.c. , prevede che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, su domanda dell'interessato comma 1 , il Conservatore deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione comma 2 , con possibilità per l'interessato di ricorrere, entro otto giorni dal rifiuto dell'iscrizione, al Giudice del registro comma 3 , il quale ha anche il potere di procedere alla cancellazione d'ufficio delle iscrizioni avvenute in assenza delle condizioni richieste dalla legge articolo 2191 c.c. , fatta salva in ogni caso la possibilità per l'interessato di ricorrere al tribunale, entro quindici giorni dalla comunicazione dei suoi decreti articolo 2192 c.c. . Autorevole dottrina declina l'intervento del Conservatore come controllo qualificatorio , per descrivere l'attività di verifica diretta innanzitutto ai requisiti più strettamente formali della domanda competenza, sottoscrizione, legittimazione ecc. e poi alla sussistenza formale delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, ivi inclusa una circoscritta incursione nella legittimità sostanziale, limitatamente ai vizi tali da far escludere prima facie che l'atto sia riconducibile allo schema legale tipico. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito ex multis, Trib. Roma 5 aprile 2019 , il controllo affidato al Conservatore è di tipo prettamente formale - così come di mera legalità è quello spettante in seconda battuta al Giudice del registro in quanto limitato alla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla sua validità, controllo invece riservato alla sede giurisdizionale contenziosa. 7.2. - Tali principi generali sono applicabili, per coerenza sistematica, anche al controllo operato dall'Ufficio del registro delle imprese ai fini dell'iscrizione delle start-up innovative, con la conseguenza che la carenza formale dei presupposti sia pure non limitata all'esistenza della domanda e dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti, ma estesa alla manifesta mancanza di elementi, emergente dall'esame degli stessi atti e documenti allegati dovrebbe segnare il limite dell'intervento del Conservatore, non autorizzato ad entrare nel merito delle dichiarazioni presentate. In altri termini, una volta riscontrato il deposito degli atti e documenti indicati dalla legge, non residua in capo all'Ufficio del registro un ulteriore ambito di controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti, posto che la stessa legge non gli attribuisce il potere di compiere controlli ispettivi sostanziali, finalizzati al riscontro dell'effettivo carattere innovativo altamente tecnologico dei prodotti o servizi della start-up. 7.3. - A diverse conclusioni non induce, per la sua distinta sfera di operatività, il potere di vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della relativa disciplina, che il D.L. numero 179 del 2012, articolo 31, comma 5, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, con facoltà di avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza. Anzi, i controlli cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, anche a campione, nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. numero 445 del 2000, articolo 71, comma 1, confermano semmai l'inesistenza di quella presunzione di veridicità predicata nella sentenza impugnata. La stessa sorveglianza che l' articolo 2188 c.c. , comma 2, demanda al Giudice del Registro delle imprese si inscrive nell'ambito della volontaria giurisdizione esercitata a tutela di interessi generali, come la gestione di un pubblico registro Cass. 2219/2009 , che esula, per natura ed effetti, dal piano della giurisdizione in senso stretto. 7.3. - Deve quindi affermarsi la piena compatibilità tra il potere di controllo formale dell'Ufficio del registro delle imprese, sugli atti presentati a corredo della domanda di iscrizione di una start-up innovativa, ed il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda di fallimento della start-up medesima. 7.4. - L'assunto trova riscontro anche in una recente decisione del giudice amministrativo, che, proprio con riguardo agli atti costitutivi delle start-up innovative, ha dichiarato illegittima la previsione della forma limitata alla modalità telematica , in deroga all'onere formale dell'atto pubblico ex articolo 2463 c.c. D.L. numero 179 del 2012, articolo 25, comma 17 bis, introdotto dal D.L. numero 135 del 2018 , cd. decreto semplificazioni e D.M. 17 febbraio 2016 , sul rilievo che ne risulterebbe impropriamente ampliato il potere di controllo dell'Ufficio del registro delle imprese, chiamato ad una tipologia di verifica che non riguarda aspetti meramente formali ma implica un'indagine su aspetti non immediatamente desumibili dall'atto di cui si richiede la registrazione formale , ai fini del riscontro della sussistenza delle particolari condizioni richieste dalla legge per le peculiari società che vengono in considerazione Cons. St. 2643/2021 . 7.5. - Può quindi dirsi destituita di fondamento la tesi che preclude, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la verifica giudiziale circa l'effettivo possesso dei requisiti della start-up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, non avendo il controllo formale esercitato dall'Ufficio del registro delle imprese efficacia ostativa ad una valutazione di merito da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, munita anche del potere di disapplicare gli atti amministrativi non conformi a legge, ove accerti il difetto dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione. 8. - Anche sotto il profilo processuale della tutela dei diritti, la contraria opinione rende ingiustamente più onerose - in contrasto con l' articolo 24 Cost. , e articolo 6, par. 1, Cedu - le iniziative dei creditori di fronte alla insolvenza di un debitore iscritto nella sezione speciale delle start-up innovative, costringendoli ad adire preliminarmente il Conservatore, con eventuale ricorso al Giudice del registro e al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione, per ottenerne la cancellazione, prima di poter presentare il ricorso per dichiarazione di fallimento L. Fall., ex articolo 6 . Senza considerare che l'eventuale permanenza sul mercato di una società insolvente - che si riveli poi effettivamente priva dei requisiti della start-up innovativa - coinvolge anche interessi pubblicistici. Tantomeno simili compressioni dei diritti di azione a tutela del credito potrebbero giustificarsi con la supposta ma come visto insussistente presunzione di veridicità dei fatti autocertificati dal legale rappresentante della società. 9. - In ultima analisi, l'apparente antinomia tra le disposizioni del D.L. numero 179 del 2012, articolo 25 e 31, che configurano, per un verso, la necessità di verificare una serie di requisiti sostanziali della start-up innovativa alcuni dei quali di natura prettamente meritale e, per altro verso, una sorta di automatismo iscrizionale, basato sull'autocertificazione del legale rappresentante della società interessata, trova composizione nel principio di concomitanza non escludente tra un controllo di tipo formale, ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese, rimesso all'autorità amministrativa, ed un vaglio di legittimità sostanziale, finalizzato alla verifica dell'esistenza della causa di esenzione da fallimento, rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria. Diversamente opinando, la fattispecie della start-up innovativa assurgerebbe ad un unicum di assoluta impermeabilità dell'operato amministrativo al controllo giudiziario, nonostante vengano in rilievo diritti di terzi e interessi generali dell'ordinamento da tutelare. 9.1. - Ciò non accade nemmeno per l'impresa agricola - che come la start-up ma senza i relativi limiti temporali è sottratta alla dichiarazione di fallimento e può ricorrere alla liquidazione dei beni L. numero 3 del 2012, ex articolo 14 ter , anche quando sia un'impresa di notevoli dimensioni - poiché la sua iscrizione come tale nel registro delle imprese non impedisce l'accertamento, in sede giudiziale, dello svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale tale da renderla assoggettabile a fallimento Corte Cost. 104/2012 Cass. 1049/2021 , 5342/2019 , 23158/2018 , 16614/2016 , 12215/2012 , 24995/2010 . 10. - In conclusione, il ricorso va accolto, con la formulazione del seguente principio di diritto L'iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dalla D.L. numero 179 del 2012, articolo 25, convertito dalla L. numero 221 del 2012 , non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'articolo 31, D.L. cit., essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa . 11. - All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.