La clausola della polizza che subordina la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore è nulla

«Una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore è una deroga in pejus all’articolo 1917, comma 3, c.c., ed è affetta da nullità».

La Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi su una controversia inerente la nullità della clausola contrattuale secondo cui «la società assicuratrice non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati», per contrarietà all'articolo 1917, comma 3, c.c. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto tale norma derogabile per volontà delle parti. L'articolo citato stabilisce, infatti, che «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata». Ed il successivo articolo 1932, comma 1, c.c., stabilisce che «le disposizioni degli articolo 1917, comma 3 e 4, non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato». Ne consegue che «una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'articolo 1917, comma 3, c.c., ed è affetta da nullità». Le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono, quindi, affrontate «nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore», costituendo spese di salvataggio ai sensi dell'articolo 1914 c.c., ed essendo soggette alla regola che «ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente». Pertanto, il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Il Comune di Milano nel 2012 appaltò alla società s.r.l. i lavori di manutenzione straordinaria di vari edifici scolastici. La società affidò il compito di redigere il progetto esecutivo delle opere appaltate all'ingegner B.M. B. , nella motivazione della sentenza qui impugnata . Nel 2014 B.M. , assumendo di non aver ricevuto il corrispettivo dovutogli per l'opera professionale prestata, chiese ed ottenne dal Tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo nei confronti della , per l'importo di Euro 87.937,64. 2. La propose tempestiva opposizione al decreto, assumendo che il progetto esecutivo redatto dall'ingegner B.M. era affetto da molteplici vizi e carenze, le quali avevano costretto la società appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i suddetti errori progettuali. Chiedeva pertanto che il corrispettivo dovuto al professionista fosse ridotto in considerazione dei suddetti vizi progettuali, e comunque la condanna del professionista alla rifusione delle spese sostenute per sanarli. 3. B.M. , dinanzi alla domanda riconvenzionale formulata dalla società , chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la Reale Mutua di Assicurazioni. 4. La Reale Mutua si costituì tempestivamente negando la responsabilità del proprio assicurato e comunque eccependo l'inefficacia del contratto di assicurazione. 5. Con sentenza 20.12.2017 numero 1924 il Tribunale di Busto Arsizio indicato come Tribunale di Monza a p. 7 della sentenza qui impugnata accolse l'opposizione, e di conseguenza - condannò B.M. sia a restituire alla parte del compenso già ricevuto, sia a risarcirle il danno da inadempimento, quantificato in Euro 39.458 - condannò la Reale Mutua a tenere indenne B.M. dalle pretese della , limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista - compensò integralmente le spese tra tutte le parti. La sentenza venne appellata da B.M. . Tra gli altri motivi di gravame, l'appellante dedusse che il Tribunale non si era pronunciato sulla sua domanda di condanna dell'assicuratore a rifondergli le spese di resistenza quelle, cioè, sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria di s.r.l. , ai sensi dell'articolo 1917 c.c., comma 3. 6. Con sentenza 31.10.2019 numero 4369 la Corte d'appello di Milano rigettò il gravame. Per i soli fini che qui rilevano, la Corte d'appello ritenne che l'assicurato non potesse pretendere dall'assicuratore la rifusione delle spese di resistenza, in virtù della clausola contrattuale la quale escludeva la rifusione di tali spese se l'assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore. Nè, aggiunse la Corte, tale patto poteva dirsi invalido alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1917 c.c., comma 3, essendo tale norma derogabile per volontà delle parti. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da B.M. , con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Nessuna delle controparti si è difesa in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione dell'articolo 1917 c.c Sostiene che la clausola contrattuale, secondo cui la società assicuratrice non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati doveva ritenersi nulla per contrarietà all'articolo 1917 c.c., comma 3, e che erroneamente la Corte d'appello ritenne quest'ultima norma derogabile per volontà delle parti. 1.1. Il motivo è fondato. L'articolo 1917 c.c., comma 3, stabilisce che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata . Il successivo articolo 1932 c.c., comma 1, stabilisce che le disposizioni degli artt. 1917 commi 3 e 4 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato . Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'articolo 1917 c.c., comma 3, ed è affetta da nullità. La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese. Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'articolo 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente articolo 1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'articolo 1227 c.c., comma 2 . Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che non è stato compiuto e che non può essere compiuto in questa sede ciò impedisce di decidere la causa nel merito, come richiesto dal ricorrente. 2. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la quale nel decidere il settimo motivo dell'appello proposto da B.M. applicherà il seguente principio di diritto la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'articolo 1917 c.c., comma 3, e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c. . 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di Cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.