La Prima Sezione Civile, con due sentenze “gemelle”, chiarisce due questioni di diritto aventi particolare importanza inerenti la prededucibilità, da un lato, dei crediti relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell’ILVA, e, dall’altro, dei crediti degli autotrasportatori che abbiano contribuito, con la loro prestazione, a garantire la funzionalità degli impianti produttivi della predetta società in amministrazione straordinaria.
Segnatamente, la pronuncia numero 21156/2022 riguarda l'analisi dei crediti prededucibili vantati dai fornitori, mentre la numero 21157 quella degli autotrasportatori. Le questioni affrontate. Con la prima sentenza in commento, i Giudici hanno affrontato la questione di diritto sottesa all'articolo 3, comma 1-ter, d.l numero 347/2003, convertito con modificazioni in l. numero 39/2004, in rapporto ai crediti prededucibili relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, per il significato da attribuire all'espressione che lega la prededuzione alle «prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali». Con la seconda, invece, oltre a tornare sull'analisi interpretativa della disposizione di cui sopra, hanno chiarito la questione di diritto sottesa all'articolo 8, comma 1-bis, d.l. numero 91/2017, convertito in l. numero 123/2017, in rapporto ai crediti prededucibili dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”. I principi di diritto affermati dalla Cassazione. La S.C., in entrambe le pronunce che qui si annotano, nel ricordare il carattere eccezionale e di stretta interpretazione rivestito dall'articolo 3, comma 1-ter, d.l. numero 347/2003, conv. con modif. dalla l. numero 39/2004, cfr. Cass. civ., numero 4341/2020, e Cass. civ., numero 16304/2021 , ha sottolineato come tale disposizione preveda una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, la quale trova applicazione qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'articolo 1 d.l. numero 207/2012, conv. con modif. dalla l. numero 231/2012. In relazione, quindi, ai crediti prededucibili dei fornitori, stante la specifica ipotesi di prededuzione, delineata dalla norma oggetto di attenzione, in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, in quanto volta a derogare al principio generale sancito nell'articolo 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere, secondo la Prima Sezione, in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso. Quest'ultimo, infatti, «la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prodotte in loco il c.d. coke o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della altrimenti inesistente bramma d'acciaio». Quanto, invece, ai crediti prededucibili degli autotrasportatori, i Giudici hanno affermato che «l'inciso della norma interpretativa di cui all'articolo 8 d.l. numero 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. numero 123/2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire la “funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario articolo 3, comma 1-ter, d.l. numero 347/2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”». Di conseguenza, «in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica».
Cass. civ., sez. I, sent., 4 luglio 2022, numero 21156 Presidente Magda– Relatore Terrusi Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 30.10.2019, ha respinto l'opposizione della omissis s.p.a. hinc società allo stato passivo dell' omissis s.p.a. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 942.788,04 EUR, già ammesso al chirografo allo stato passivo, vantato in corrispettivo di forniture di materiale vario descritto in termini di inibitori di decapaggio, fluidi idrosolubili antiruggine, oli per laminazione dell'acciaio, oli protettivi, fluidi per espansore meccanico per la produzione di tubi e fluidi idraulici ad alta resistenza , eseguite in data anteriore all'apertura della procedura. Ha osservato i che, ai sensi del D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. numero 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d'eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal D.L. cit. ii che, nel ciclo produttivo di omissis , il connotato di essenzialità va attribuito a tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma d'acciaio e quello di necessarietà a ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato iii che nel caso concreto le prestazioni di fornitura azionate si riferivano invece al perimetro successivo al cd. primo acciaio , e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils. La società ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi, illustrati da memoria. La procedura non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa al D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1-ter, conv. con modificazioni in L. numero 39 del 2004, in rapporto ai crediti prededucibili relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell' omissis , per il significato da attribuire all'espressione che lega la prededuzione alle prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali . La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, e dell'articolo 12 preleggi, per avere il tribunale di Milano privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, così da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase produttiva che conduce alla bramma d'acciaio il cd. primo acciaio in tal guisa il tribunale avrebbe giudicato su un presupposto scollegato dal contesto produttivo dell' omissis e vanificato, soprattutto, l'intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le p.m.i. fornitrici, consentendo in tal modo la loro sopravvivenza quali aziende dell'indotto. Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 99, e articolo 111 Cost., e la nullità del decreto per omessa motivazione delle effettive ragioni poste a fondamento del rigetto dell'opposizione. II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni in L. numero 39 del 2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi del D.L. numero 207 del 2012, articolo 1, conv. con modificazioni in L. numero 231 del 2012. Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'articolo 2740 c.c. v. Cass. numero 4341-20 e Cass. numero 16304-21 . Specificamente la prededuzione è stabilita quanto al crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014 . III. - Nel caso concreto risulta dal provvedimento impugnato ed è confermato dal ricorso che la prededuzione era stata invocata sul presupposto che la prestazione operata da omissis riguardasse la fornitura di beni da considerare essenziali per la peculiarità dell'impianto produttivo dell' omissis , caratterizzato dal ciclo integrale e suscettibile, dunque, di rendere tra loro connesse tutte le attività correnti dalla fornitura delle materie prime al prodotto finito. Questa tesi è nella sostanza replicata nell'attuale sede a critica della diversa esegesi della norma di legge sostenuta dal Tribunale di Milano. E difatti il tribunale ha negato la prededuzione affermando, invece, che la prestazione - per quanto interessa - deve connotarsi da necessarietà rispetto alla continuità degli impianti produttivi essenziali , per tali dovendosi intendere quelli che attengono al ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso quello cioè che porta alla creazione della bramma. IV. - Appare decisivo osservare che il ciclo produttivo e stato dal tribunale ricostruito in base al combinato esame delle relazioni tecniche prodotte da entrambe le parti. Queste, non censurate nel nucleo comune descrittivo, risultano concordi nella rappresentazione di un ciclo produttivo consistente in un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco il cd. coke o raffinate mediante il processo di agglomerazione , che vengono convogliate nell'altoforno onde realizzare la ghisa liquida. La ghisa liquida, immessa in acciaieria, è poi trasformata, all'esito di colata continua, in bramma d'acciaio. V. - Va precisato che lo stabilire quale sia il concetto di riferimento del D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, è una questione di diritto, mentre lo stabilire a cosa fossero concretamente funzionali le forniture dedotte in causa è questione di fatto. In diritto l'interpretazione sostenuta dal Tribunale di Milano appare supportata dalla plausibilità del concetto, perché non altrimenti che in rapporto al ciclo del primo acciaio può essere identificato il riferimento della norma alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali . Essenziale equivale, in vero, a basilare, primario, nodale in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato dunque, proprio la bramma d'acciaio, visto che è questa la materia principale, vale a dire il nocciolo, di una produzione di acciaieria. VI. - Non può d'altronde non confermarsi che il riferimento della norma all'essenzialità è spiegabile solo in funzione limitativa, proprio perché quello dell' omissis è - come dice la ricorrente - un sito a ciclo di produzione integrale e integrato. La circostanza, lungi dal contrastarne il fondamento logico, è da considerare all'apice della distinzione valorizzata dal legislatore, in un ambito di piena discrezionalità, tra impianti essenziali e non essenziali, quale base di riferimento dell'opzione per la continuità dei primi, da implementare mediante la garanzia della prededuzione. VII. - Essendo inquadrabile in un'ottica di bilanciamento dei valori sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, la suddetta scelta del legislatore non può dirsi arbitraria. Essa manifesta la ratio dettata dall'individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione di assicurare le condizioni per proseguire il tipo di attività produttiva ritenuta, in questa prospettiva, di primaria rilevanza. Ne segue che, per quanto possa in astratto convenirsi sull'affermazione che l'impianto dell' omissis sia caratterizzato - come la ricorrente insiste nel dire - da un ciclo integrale, nel quale cioè tutte le attività si palesano tra loro connesse in vista della realizzazione e non potrebbe essere altrimenti di un prodotto finito -, ciò non toglie che non a questo il legislatore ha mostrato di riferirsi mediante la specifica enunciazione del connotato di essenzialità il quale invero contraddistingue, nell'ottica della norma, l'ambito contenutistico dell'attività considerata rilevante ai fini della prededuzione. La tesi del giudice del merito, secondo cui tale sarebbe l'attività che conduce dalla materia prima alla bramma d'acciaio, è condivisibile, essendo stata enunciata all'esito della compiuta ricostruzione, mediante c.t.u., del ciclo produttivo afferente. E riprova ne è la circostanza che tutte quelle successive al primo acciaio, alle quali la ricorrente si riferisce, sono attività che intervengono non al fine di produrlo, ma al fine di lavorarlo sono cioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l'ambito produttivo dell' omissis , ma non anche l'ambito riferibile all'essenzialità dell'acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invece mostrato di considerare. VIII. - Dopodiché, come si è detto, è questione di fatto stabilire - invece - quale sia stato l'oggetto della prestazione in concreto svolta dalla omissis , e quale pertanto la causa del credito vantato. Simile profilo è stato dal tribunale ricostruito nel senso che le prestazioni erano relative a forniture tutte riferite al perimetro successivo al primo acciaio, e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento dei coils. Si tratta per questa parte di un accertamento di merito, non censurato sul versante della completa verifica delle risultanze storiche v. Cass. Sez. U numero 8053-14 , e come tale insindacabile in questa sede. IX. - In conclusione, deve essere affermato il seguente principio - nel D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1-ter, conv. con modificazioni dalla L. numero 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'articolo 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco il cd. coke o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della altrimenti inesistente bramma d'acciaio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Cass. civ., sez. I, sent., 4 luglio 2022, numero 21157 Presidente Magda– Relatore Terrusi Fatti di causa Il Tribunale di Milano, con decreto del 18.10.2019, ha respinto l'opposizione della omissis s.r.l. omissis società allo stato passivo dell' omissis s.p.a. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di 43.260,12 EUR, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura. Ha osservato i che, ai sensi del D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. numero 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d'eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo D.L. ii che il D.L. numero 91 del 2017, articolo 8, comma 1 bis, conv. dalla L. numero 123 del 2017, norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'articolo 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis , va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale iii che invece, nel caso concreto l'opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimento omissis di omissis , relativi a prodotti finiti, e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. La società ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi. La procedura non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto sottesa al D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni in L. numero 39 del 2004, e D.L. numero 91 del 2017, articolo 8, comma 1 bis, convertito in L. numero 123 del 2017, in rapporto ai crediti prededucibili dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis . Ragioni della decisione I. - Col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.L. numero 91 del 2017, articolo 8, comma 1 bis convertito in L. numero 123 del 2017, nonché del D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, per essersi il tribunale discostato dall'interpretazione autentica della suddetta norma, che annette la prededuzione ai crediti dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis . Si sostiene che errata sarebbe anche l'affermazione del tribunale - cui è conseguito l'ingiustificato restringimento del campo applicativo della fattispecie ai soli trasporti di materie prime in entrata - secondo la quale il concetto di impianti essenziali va ricondotto unicamente al c.d. ciclo produttivo dell'acciaio. Col secondo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., per non avere il tribunale posto a fondamento della decisione la ricostruzione fattuale non contestata dall'organo commissariale, che aveva difatti prospettato l'ammissione del credito in prededuzione. II. - Il primo motivo è nel senso che segue fondato e assorbe il secondo. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. numero 39 del 2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi del D.L. numero 207 del 2012, articolo 1, conv. con modificazioni dalla L. numero 231 del 2012. Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'articolo 2740 c.c. v. Cass. numero 4341-20 e Cass. numero 16304-21 . La prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 105 dell'8 maggio 2014 . III. - Con il D.L. numero 91 del 2017, articolo 8, convertito con modificazioni dalla L. numero 123 del 2017, il legislatore, nell'ambito delle disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria, ha reso tuttavia l'interpretazione autentica della succitata norma in relazione alle imprese di autotrasporto e ha corredato l'interpretazione autentica di una specifica aggiunta del tenore che segue il D.L. 23 dicembre 2003, numero 347, articolo 3, comma 1 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, numero 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo1942, numero 267, articolo 111, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell' OMISSIS . IV. - Il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis in nessun modo giustifica l'inferenza sostenuta dal tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe limitata ai soli trasporti in entrata. Tale esegesi è minata da astrattismo e non regge il confronto neppure col testo della norma di cui è fornita l'interpretazione autentica. Quel testo comprende, difatti, anche prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria stabilito col d.p.c.m. del marzo 2014. V. - A fine di chiarificazione, in rapporto all'esigenza rappresentata dall'ordinanza interlocutoria, va peraltro rilevato che la prededuzione in favore delle imprese di autotrasporto è stabilita in modo affatto peculiare. L'ampliamento conseguente alla norma di interpretazione è nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell' omissis oltre che la continuità di quelli cd. essenziali . Ciò costituisce il portato della piana conformazione grammaticale, in quanto nella norma di interpretazione si registra la testuale estensione della categoria dei crediti prededucibili a quelli delle imprese di autotrasporto che consentono la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis . La proposizione è aggiunta a quella relativa alle attività già considerate dall'originario articolo 3, comma 1 ter, come riferite al nesso di necessarietà alla continuità degli impianti essenziali, e deve essere intesa secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso grammaticale della particella. Quindi come attinente alle attività di autotrasporto che consentano anche solo la funzionalità degli impianti produttivi. Correlata all'impiego della particella copulativa, la frase dà il senso dell'aggiunta, nella previsione nascente dalla norma di interpretazione, di una proposizione nuova, coordinata alla principale e avente eguale funzione sintattica, d'altronde ben evidenziata dal sottinteso dei verbi rientrano e consentono proposizione autonoma - dunque - che ben potrebbe sussistere anche da sola, indipendentemente da quella originaria - relativa agli impianti essenziali. In definitiva si vuol dire questo che in ordine alle imprese suddette - di autotrasporto - il legislatore ha assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell' omissis in quanto tale, perché evidentemente ritenuta quest'ultima - di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica. VI. - Soccorre d'altronde anche la ratio della previsione, giacché non altrimenti potrebbe giustificarsi l'uso dell'espressione evocativa della riferibilità del credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispetto alla continuazione delle attività ivi previste - e cioè a quelle già previste dell'articolo 3, comma 1 ter, come idonee a consentire la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali . Il significato della precisazione relativa al credito per attività di autotrasporto necessarie a garantire semplicemente la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis in sé considerati citato D.L. numero 91 del 2017, articolo 8 , se non valorizzata in ampliamento della prima quella insita nella norma originaria attraverso il significato della congiunzione copulativa affermativa e , sinonimo della pari rilevanza attribuita ai due concetti, si rivelerebbe - in vero del tutto inutile. VII. - A fronte del dato normativo, il Tribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente segnalando la mera e in tal senso neutra circostanza che si fosse trattato di trasporti in uscita, senza prendere in considerazione, invece e previamente, l'oggetto dell'attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore. L'impugnata decisione va quindi cassata con rinvio al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame attenendosi al seguente principio - Il D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. numero 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell' omissis , e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'articolo 2740 c.c. tuttavia l'inciso della norma interpretativa di cui al D.L. numero 91 del 2017, articolo 8, convertito con modificazioni dalla L. numero 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire la funzionalità degli impianti produttivi dell' omissis , ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario D.L. numero 347 del 2003, articolo 3, comma 1 ter, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa e , avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi rientrano e consentono ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell' omissis in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica. VIII. - Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.