Respinta la tesi difensiva, mirata a porre in evidenza la differenza tra la mera somministrazione e la vendita. I giudici chiariscono che il riferimento alla vendita, contenuto nella disposizione normativa, non può intendersi nel senso di escludere l’applicazione della sanzione nel caso di consumo all’interno del locale.
Somministrazione e vendita sono pari. Sia in un caso che nell'altro, difatti, va sanzionato il titolare del locale dove alcuni minorenni hanno potuto tranquillamente avere in mano bevande alcoliche per poi uscire all'esterno e nessuno ha pensato di chiedergli un documento di identità per verificare la loro età Cass. civ., sez. II, ord. 4 luglio 2022, numero 21076 . Controllo. A finire nel mirino è un wine bar piemontese dove i carabinieri hanno effettuato un controllo e hanno accertato che «due sedicenni avevano appena acquistato bevande alcoliche all'interno del locale senza che la titolare o il personale» avessero provveduto ad «accertare la loro età». Consequenziale la sanzione pecuniaria – 1.500 euro, per la precisione – ai danni della proprietaria del locale, ritenuta colpevole di «avere somministrato alcolici a due minorenni senza richiedere loro l'esibizione del documento di identità e benché la minore età dei soggetti fosse evidente». A dare solidità alla sanzione hanno provveduto già Giudice di pace e giudici del Tribunale. Questi ultimi, in particolare, hanno osservato che è accertato «i due sedicenni avevano acquistato bevande alcoliche all'interno del bar senza che si fosse accertata la loro età» e hanno aggiunto poi che «i minori, che al momento del controllo effettuato dai carabinieri si trovavano all'esterno della struttura, nel ‘dehors' antistante il bar, erano soliti frequentare il locale proprio perché potevano acquistare e consumare liberamente alcolici, visto che non veniva loro mai richiesta l'esibizione del documento di identità». Per spazzare via ogni dubbio, poi, i giudici del Tribunale hanno respinto la tesi difensiva della titolare del wine bar, tesi secondo cui vi è «l'impossibilità di sanzionare la somministrazione di alcolici all'interno dell'esercizio commerciale», e hanno specificato, su questo punto, che «il legislatore ha utilizzato il concetto di vendita in un'accezione omnicomprensiva, che include tanto la vendita destinata all'asporto, quanto quella destinata alla consumazione immediata, in conformità con la ratio volta ad impedire qualunque forma di cessione a titolo oneroso di bevande alcoliche ai minori degli anni 18». E in questa ottica «la nuova formulazione, introdotta con d.l. numero 14 del 2017 , che prevede espressamente la sanzionabilità della somministrazione degli alcolici» ha, secondo il Tribunale, «mera valenza interpretativa ed è suscettibile di applicazione retroattiva alle violazioni consumate in precedenza». Somministrazione. Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta la titolare del wine bar prova a mettere in discussione la tesi adottata dal Tribunale. Più precisamente, secondo il legale, erroneamente «si è ritenuta punibile anche la semplice somministrazione degli alcolici all'interno dell'esercizio commerciale, sebbene la norma, nella formulazione applicabile ratione temporis, sanzionasse esclusivamente la vendita» mentre «solo il testo introdotto dal d.l. numero 14 del 2017 ha reso sanzionabile la somministrazione, ma con disposizione innovativa e non applicabile retroattivamente alla violazione contestata» in questa vicenda. Ragionando sempre in questa ottica, poi, il legale sostiene che «quando il legislatore ha inteso sanzionare anche la somministrazione di alcolici a soggetti minorenni lo ha previsto espressamente, e, comunque, nel regime applicabile ratione temporis, la punibilità della somministrazione si pone in contrasto con la ratio diretta ad impedire il consumo di alcolici in assenza del gestore dell'esercizio commerciale». Per i giudici della Cassazione, però, le osservazioni proposte dal difensore della ricorrente non hanno fondamenta solide. In particolare, i magistrati sottolineano che «l'originaria formulazione della norma dispone che chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta». E perciò «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni 18». Però «il riferimento letterale alla vendita, contenuto nella disposizione normativa, non può intendersi», precisano i giudici, «nel senso di escludere l'applicazione della sanzione nel caso di consumo all'interno del locale anche tale consumo implica pur sempre – ai fini della sussistenza dell'illecito – la cessione degli alcolici a favore di soggetti minori di età», condotta già di per sé sanzionata in base alla disposizione all'epoca in vigore e che, nello specifico, «risulta contestata ed accertata a carico della titolare del wine bar», poiché «dal rapporto dei carabinieri si evince che due minorenni avevano appena acquistato bevande alcoliche presso l'esercizio commerciale sottoposto a controllo». Del resto, «neppure il termine ‘somministrazione', impiegato nel testo della norma novellata dal d.l. numero 14 del 2017 , è assunto in un'accezione rigorosamente tecnica – non evocando la nozione civilistica, ossia un contratto di fornitura periodica o continuativa di beni –, né si riferisce all'ipotesi in cui gli alcolici siano consumati in presenza dell'esercente o all'interno dei locali commerciali». E peraltro, alla luce del Codice Penale, la norma, «pur facendo riferimento alla sola somministrazione di alcolici ai minori di sedici di anni», va interpretata nel senso che «il significato letterale della espressione verbale implica il concetto di erogazione, ovvero di una forma di cessione a titolo oneroso, mentre, in termini giuridici, la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell'altra prestazioni, specificatamente periodiche o continuative, siffatto ultimo dato costituendo elemento specializzante rispetto alla compravendita». E la successiva modifica apportata col d.l. numero 14 del 2017 «mediante l'esplicita sanzionabilità della somministrazione» non implica, precisano i giudici, «che nel regime anteriore non fosse punibile la vendita di alcolici seguita dal consumo all'interno del locale. La nuova disposizione ha invece esteso la punibilità ad ogni ipotesi di dazione di alcolici a soggetti minorenni, a qualunque titolo e con qualunque modalità effettuata non solo ove siano configurabili gli estremi della vendita in senso tecnico, che resta comunque sanzionabile ». E comunque, «sebbene la nuova previsione – nel punire, a differenza che in passato, sia la vendita che la somministrazione – ha quindi ampliato, con disposizione innovativa e non meramente interpretativa, il novero delle condotte passibili di sanzione amministrativa», resta però che «il fatto addebitato alla titolare del ‘wine bar' integrava già l'illecito previsto e punito dalla norma, anche nella formulazione applicabile ratione temporis, per cui la sanzione deve ritenersi legittimamente irrogata», concludono i giudici.