Lavoro autonomo a favore di committente: chi è il sostituto d’imposta?

L'Agenzia delle Entrate, con risposta 30 giugno 2022, numero 357, interviene per identificare su quale soggetto gravino gli oneri del sostituto d'imposta in caso di pagamento di prestazioni di lavoro autonomo effettuate in favore di un soggetto terzo ma con fattura intestata al committente Risp. AE 30 giugno 2022 numero 357 .

Nel caso in cui un soggetto committente si serva di una società terza  provider esterno che, materialmente, effettua pagamenti per prestazioni di lavoro autonomo, a quale soggetto deve essere imputato il ruolo di sostituto d'imposta? Chi, di conseguenza, deve effettuare la ritenuta alla fonte? Il caso. L'istante società assicurativa si serve di un provider esterno per il pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro autonomo che intervengono nel processo di liquidazione degli indennizzi, quali, ad esempio, esperti, periti, medici o avvocati. Per la liquidazione dei sinistri e per il pagamento delle spese, il provider ha a disposizione, mensilmente, la relativa provvista su un conto bancario dedicato. A decorrere dal 1° ottobre, le fatture emesse dai professionisti coinvolti nel processo di liquidazione del rimborso del sinistro sono intestate direttamente all'istante, nonostante sia il provider a nominare, incaricare e pagare i professionisti coinvolti nelle liquidazioni. Di conseguenza, l'istante chiede chiarimenti in relazione alla corretta identificazione del soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta per i compensi corrisposti ai prestatori di lavoro autonomo da parte di un soggetto diverso dal destinatario della fattura e della prestazione del servizio. Il parere del contribuente. L'Istante ritiene di poter assumere la qualifica di sostituto d'imposta nei confronti dei lavoratori autonomi destinatari dei compensi, sebbene il pagamento degli stessi sia materialmente effettuato da un altro soggetto il provider . La soluzione delle Entrate. I redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo sono assoggettati a ritenuta alla fonte. La ritenuta deve essere operata, all'atto del pagamento, dal sostituto d'imposta che corrisponde i compensi, anche quando le prestazioni di lavoro autonomo siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, ovverosia anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, destinatario della prestazione di lavoro autonomo non è il soggetto che corrisponde i compensi medesimi, bensì un terzo e, cioè, il committente. Nel caso di specie, l'Istante ha conferito al provider l'incarico della gestione dei procedimenti di liquidazione degli indennizzi conseguenti ai sinistri occorsi agli assicurati dell'Istante medesima, nonché quello di provvedere al pagamento, in nome e per conto dell'Istante, dei compensi ai prestatori di lavoro autonomo che intervengono nei procedimenti di liquidazione. Le fatture che questi ultimi emettono per i compensi ricevuti dal provider sono intestate all'Istante, che è altresì committente delle prestazioni di lavoro. La qualifica di sostituto d'imposta permane, tuttavia, in capo al provider, il quale corrisponde redditi per prestazioni di lavoro autonomo, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto all'atto del pagamento , per prestazioni di lavoro autonomo rese all'Istante, soggetto committente. Fonte quotidianopiu.it

Risp. AE 30 giugno 2022 numero 357