Minaccia e deruba il padre: il comportamento gli vale una condanna per estorsione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo che aveva minacciato ed estorto denaro al padre con la violenza.

Un uomo veniva accusato e condannato di estorsione ai danni del proprio padre. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, ma il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. Con il principale motivo di doglianza, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità al delitto di tentata estorsione. Ha evidenziato il Collegio che la richiesta di denaro fatta dall'imputato era stata accompagnata da minaccia di atti autolesionistici, ma anche da violenza. In tema di reati contro il patrimonio commessi in danno ai congiunti, la Corte di Cassazione ha ricordato che «a la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 649 c.p. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli articolo 628,629 e 630 c.p. b la suddetta causa di non punibilità non si applica e, quindi il soggetto agente è punibile, nel caso in cui le condotte siano commesse con violenza alle persone. Ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia» Cass. numero 24643/2012, numero 56631/2016 e numero 26619/2018 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Presidente Rago -  Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino riformava quoad poenam la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 15/1/2021, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il P. colpevole dei delitti di estorsione, consumata e tentata, in danno del padre, determinando la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. omissis , il quale ha dedotto 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 649 c.p., comma 1 numero 2. in relazione al capo B dell'imputazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità ex articolo 649 c.p. al delitto di tentata estorsione contestato al capo B reputando inconferenti parte delle dichiarazioni della p.o., selezionando il riferimento ad un atto di violenza fisica mai successivamente esplorato nè confermato dalla p.o. ed ignorando il più articolato racconto effettuato in termini diversi dal denunziante. Inoltre, secondo il difensore la sentenza impugnata ha pretermesso la verifica circa l'effettiva coazione dei quattro schiaffi asseritamente indirizzati alla p.o., senza considerare la sequenza cronologica descritta in denunzia dalla vittima, la quale ha precisato che, non avendo aderito alla pretesa del figlio, lo stesso si era portato in cucina per prelevare un coltello con cui lo aveva minacciato. La scansione temporale dell'episodio secondo la difesa e, in particolare, il ricorso alla minaccia a mano armata dimostra l'inefficacia cogente della pregressa aggressione fisica con la conseguenza che la causa di non punibilità ex articolo 649 c.p. avrebbe dovuto essere valutata con riguardo alla frazione terminale della condotta, di natura esclusivamente minatoria 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'articolo 649, comma 1 numero 2, c.p. in relazione al capo C dell'imputazione. Con riguardo alla fattispecie di estorsione consumata contestata al capo C la difesa sostiene che l'interpretazione recepita dalla Corte territoriale ed accreditata dalla giurisprudenza di legittimità disegna una disciplina della causa di non punibilità ex articolo 649 c.p. in cui l'operatività della stessa è condizionata dalla consumazione o meno della fattispecie, con irragionevole disparità di trattamento in relazione a vicende che presentano un grado di allarme o di pericolo del tutto identico. In particolare, l'interpretazione accolta in sentenza destina alla non punibilità condotte gravi, quali quelle commesse con minaccia a mano armata, mentre sanziona irragionevolmente vicende di minor allarme solo perché non si verifica l'accadimento del tutto accidentale dell'interruzione della concatenazione causale oppure quando la condotta è consistita in una minimale estrinsecazione di forza fisica. La difesa sollecita in conseguenza una diversa interpretazione della disposizione che, in aderenza al dato letterale e al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, escluda la causa di non punibilità solo nei casi di violenza alla persona, siano le fattispecie consumate o tentate. Considerato in diritto 1.II primo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno correttamente disatteso le censure difensive intese all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 649, comma 1 numero 2, c.p. Il gip pag. 9 ha evidenziato che la richiesta di danaro formulata dall'imputato al padre è stata accompagnata dalla minaccia di atti autolesionistici ma altresì da violenza, consistita nel colpire il genitore con quattro schiaffi, profferendo nei suoi confronti l'ulteriore frase minatoria prendo il coltello e ti squarto se non mi dai i soldi . Non vi è alcuna cesura, contrariamente a quanto sostiene la difesa, tra la violenza fisica rivolta alla p.o. e la contestuale minaccia, entrambe indirizzate a coartarne la libera determinazione, nè alcuna evidenza autorizza a ritenere che le percosse nei confronti del padre non avessero dispiegato efficacia coercitiva, risultando pertanto avulse dalla serie causale. Al contrario, fu la serrata reiterazione di violenza fisica e verbale a costringere il denunziante a scendere in strada con la scusa di reperire il danaro, così allertando le Forze dell'Ordine. 1.1 Non è fuor di luogo richiamare il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti a la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 649 c.p. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli articolo 628,629 e 630 c.p. b la suddetta causa di non punibilità non si applica e, quindi il soggetto agente è punibile, nel caso in cui le condotte siano commesse con violenza alle persone. Ne consegue che la predetta causa di non punibilità opera con riguardo a tutti i delitti tentati contro il patrimonio commessi con minaccia Sez. 2, numero 24643 del 21/03/2012, Rv. 252833 numero 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712 Sez. 6, numero 26619 del 05/04/2018, Rv. 273557 . 2.Destituito di pregio risulta anche il secondo motivo che sostiene l'irragionevolezza dell'interpretazione dominante della causa di esclusione della punibilità ex articolo 649 c.p., in quanto l'operatività verrebbe arbitrariamente condizionata dalla fase della progressione criminosa. La tesi non può trovare concordi dal momento che la scelta legislativa di escludere l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 649 c.p. ai reati contro il patrimonio siano essi consumati o tentati commessi con violenza alle persone trova giustificazione nel maggior allarme sociale riscontrabile in dette fattispecie, connotato che differenzia in modo significativo i delitti per cui non opera l'esimente speciale dagli altri reati contro il patrimonio. V'è da aggiungere, che come più volte segnalato dal giudice delle leggi ord. 285/2012 ord. 352/2000 , non può ritenersi irragionevole ed arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilità, quale quella in esame, basate sul bilanciamento tra contrapposti interessi quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unità della famiglia ,la rinunzia o l'affievolimento della potestà punitiva sia condizionato dalla tipologia dell'illecito e dalla sua offensività poiché il principio sancito dall'articolo 25, comma 2, Cost. demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.