Diritto di recesso del socio: è legittimo in presenza di una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni

Al fine di accertare la legittimità del recesso ex articolo 2437, comma 1, lett. a , c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

La questione dedotta in lite. Alfa s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, Beta s.p.a. di cui era socia di minoranza, chiedendo venisse accertata la legittimità del recesso dalla stessa esercitato ai sensi dell'articolo 2437, comma 2, lett. b , c.c. per avere l'assemblea straordinaria di Beta approvato una modifica dello statuto comportante una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni in considerazione dell'intervenuta modifica della clausola di prelazione per il trasferimento delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 2497- quater , comma 4, lett. c c.c. per essere mutato il soggetto esercente il potere di direzione e coordinamento e quindi le condizioni di rischio dell'investimento effettuato da Alfa.   Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda di Alfa ritenendo integrata legittimamente la sola causa di recesso ex articolo 2497- quater c.c. Beta proponeva gravame e Alfa appello incidentale. La Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame di Beta e accertava l'illegittimità del recesso esercitato da Alfa. Segnatamente, il secondo giudice, seppur riconoscendo che il trasferimento della partecipazione detenuta dal socio di maggioranza di Beta, pari al 52,1 % avesse determinato per la controllata Alfa una modifica del soggetto esercitante l'attività di direzione e coordinamento, rilevava come detto trasferimento avesse di fatto comportato il passaggio da una forma di controllo solitaria ad una di controllo congiunto. Inoltre, ad avviso della Corte territoriale, non risultava integrato il secondo requisito previsto dall'articolo 2497- quater , comma, 1 lett. c , c.c. per l'esercizio del diritto di recesso, ovvero l'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento. La Corte fiorentina rigettava l'appello incidentale di Alfa osservando che la modifica dello Statuto di Beta non aveva determinato alcuna variazione sostanziale della clausola di prelazione poiché la previsione della possibilità del trasferimento infra gruppo non aveva mutato il centro decisionale cui faceva capo la partecipazione del socio e, anche ove fosse mutato, sarebbe scattato l'obbligo di ritrasferire la partecipazione. Alfa proponeva ricorso per Cassazione. Legittimo il recesso se è rimosso un limite alla circolazione delle azioni.   La Suprema Corte accoglie il ricorso di Alfa statuendo che, ai fini della legittimità del recesso ex articolo 2437, comma 1, lett. a , c.c., è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina. Osservano, al riguardo, i Giudici che se il legislatore avesse voluto richiedere espressamente la rilevanza sostanziale della modifica statutaria avrebbe specificato la circostanza, come in effetti risulta specificata in altra ipotesi di recesso concernente la modifica della clausola che disciplina l'oggetto sociale, a norma dell'articolo 2437, comma 1, lett. a , c.c. Non avendo il legislatore richiesto tale ulteriore requisito, deve ritenersi che ai fini del recesso sia sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni come appunto nella fattispecie con l'inserimento in Statuto della possibilità cedere liberamente le azioni alle società controllate. A sostegno di siffatta interpretazione depongono, ad avviso della Corte, anche altri argomenti di natura sistematica. In primo luogo, nell'ipotesi di cui all'articolo 2437 comma 1, lett. a , c.c. la legge richiede la modifica sostanziale della clausola dell'oggetto sociale, dal momento che – trattandosi di una ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso, per scongiurare che la società sia privata delle fonti del proprio approvvigionamento costituite dai conferimenti dei soci anche a fronte di modifiche solo formali delle proprie clausole – è necessario che la variazione abbia avuto un impatto significativo. Al contrario, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non si pone l'esigenza di tale ulteriore cautela, dal momento che il diritto di recesso può comunque essere convenzionalmente escluso dalle parti. Inoltre, è a sostegno di un'interpretazione dell'articolo 2437, comma 1, lett. a , c.c., che assicuri, in radice, la certezza sulle condizioni di uscita da una società per azioni, il disposto dell'articolo 2355- bis , comma 4, c.c., che impone che tutte le limitazioni alla circolazione delle azioni debbano risultare dal titolo azionario se infatti  il legislatore ha prescritto che l'introduzione e la rimozione dei vincoli debba essere sempre comunque annotata sul titolo, anche quando non si tratta modifica sostanziale, sarebbe incoerente introdurre, invece, in caso di recesso, tale ulteriore requisito, che comporta necessariamente delle valutazioni di natura discrezionale. La sentenza impugnata viene pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame. Sul recesso del socio qualche precedente. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto di recesso spetta al socio solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege che siano derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito. In questo senso, cfr. Cass. civ., 24 febbraio 2022, numero 6280 «il diritto di recesso ad nutum attribuito dal comma 3 dell' articolo 2437 c.c. è direttamente connesso alla durata indeterminata statutariamente prevista per la società e non alla modifica della stessa sul piano della modifica della durata rileva, invero, solo la proroga comma 2 , mentre l'opposta ipotesi della riduzione della durata non è fonte di alcun autonomo diritto di recesso per il socio. Di conseguenza la deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall' articolo 2437 c.c. , comma 1, lett. e , perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono». La Cassazione si è poi orientata verso un'interpretazione restrittiva delle norme che disciplinano il diritto di recesso del socio al riguardo cfr. Cass. civ., 21 febbraio 2020, numero 4716 secondo cui «è da preferire un'interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del socio di società per azioni, al fine di non incrementare a dismisura le cause che legittimano l'uscita dalla società. In ogni caso, non potrebbe giustificarsi un'estensione basata su criteri d'incerta definizione e applicazione concreta, quali quella della durata della vita umana, o anche di un progetto imprenditoriale, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori».  In questo senso anche Cass. civ., 1° giugno 2017, numero 13875 «la modifica della clausola statutaria relativa ai quozienti assembleari non legittima l'esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437, comma 1, lett. g , c.c., giacché tale fattispecie ricorre quando vi è una modifica diretta relativa al diritto di voto o a quelli di natura economica , dovendo la stessa essere interpretata restrittivamente per esigenze di certezza e per via del rischio, sia pure eventuale, di incidenza sul patrimonio sociale e sulla conservazione della stessa società».

Presidente De Chiara – Relatore Fidanzia Fatti di causa La omissis s.r.l. ha convenuto in giudizio la omissis s.p.a., di cui era socia, al fine di far accertare e dichiarare che la modifica della clausola di cui all'articolo 7 dello statuto di omissis s.p.a., approvata dall'assemblea straordinaria del 21 dicembre 2012, costituisce una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni , e quindi integra una causa di recesso ai sensi dell' articolo 2437, comma 2 lett b c.c. , con la conseguenza la omissis ha esercitato efficacemente il diritto di recesso con la comunicazione del 5 febbraio 2013 in via cumulativa e/o alternativa, far accertare e dichiarare che il trasferimento della partecipazione del 52,13 % del capitale sociale della omissis spa, effettuata dalla omissis alla omissis s.r.l., determinando il mutamento del soggetto esercente il potere di direzione e coordinamento, nonché il mutamento delle condizioni di rischio dell'investimento effettuato dall'attrice, integra la causa di recesso di cui all' articolo 2497 quater comma 4 lett c c.c. , con la conseguenza che la omissis ha esercitato efficacemente il diritto di recesso con la comunicazione del 5 febbraio 2013. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che non fosse omissis ta integrata una causa di recesso ex articolo 2437 comma 2 lett b c.c. , non essendosi verificata, in senso sostanziale, una rimozione del vincolo alla circolazione delle azioni. E' stata, invece, ritenuto dal giudice di primo grado che fosse omissis ta integrata legittimamente la causa di recesso ex articolo 2497 quater c.c. , con conseguente determinazione del valore della quota di omissis in omissis , stimata in Euro 392.720,40. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza numero 1897/2019, depositata il 29.07.2019, in accoglimento dell'appello proposto da omissis s.r.l. già OMISSIS s.p.a. , ha accertato l'illegittimità del recesso effettuato dalla omissis , ai sensi dell'articolo 2497 quater comma 1 lett c cod civ., rigettandone la domanda. Quanto al gravame principale, il giudice d'appello, da un lato, ha condiviso l'impo omissis zione del giudice di primo grado, secondo cui il trasferimento della partecipazione detenuta da omissis in omissis , pari al 52,1 % a omissis società quest'ultima posseduta da omissis per il 51% e da omissis per il 49% , avesse determinato per la controllata omissis una modifica del soggetto esercitante l'attività di direzione e coordinamento. Si era, infatti, passato da una forma di controllo solitaria di omissis , ad una forma di controllo congiunto di omissis con omissis , atteso che l'amministratore delegato con diritto di veto nominato statutariamente da omissis poteva influire per un'ampia gamma di decisioni assai rilevanti per la vita della società. Dall'altro, tuttavia, la Corte territoriale non ha ritenuto integrato il secondo requisito previsto dall' articolo 2497 quater comma 1 lett c c.c. per l'esercizio del diritto di recesso, ovvero l'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento. In particolare, in primo luogo, è stato osservato che la bassa capitalizzazione Euro 10.000 della Infrastrutture doveva ritenersi un elemento ininfluente, essendo tale società partecipata da omissis avente un capitale di 15 milioni di Euro , la cui capitalizzazione era rimasta inalterata. Inoltre, non vi era stata un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento per effetto dell'incremento dell'appostazione del fondo rischi, sul rilievo che i fatti che giustificavano quell'accantonamento erano antecedenti all'inizio della direzione. Infine, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello incidentale condizionato di omissis , osservando che la modifica dell'articolo 7 dello statuto non aveva determinato alcuna modifica sostanziale della clausola di prelazione poiché il trasferimento infra gruppo non aveva mutato il centro decisionale cui faceva capo la partecipazione del socio e, anche ove fosse mutato, sarebbe scattato l'obbligo di ritrasferire la partecipazione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale omissis s.r.l., affidandolo a quattro motivi. La omissis s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato. Ragioni della decisione 1. con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2497 quater c.c. , comma 1 lett c e dell' articolo 2697 c.c. . espone la ricorrente che, ai fini dell'esercizio del recesso di cui alla norma in esame, non è indispensabile che l'inizio della direzione e coordinamento abbia prodotto un'immediata alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento, essendo sufficiente l'esistenza di una mera potenzialità modificativa delle stesse. la ricorrente deduce, altresì, che la prova della concreta attitudine a modificare in peius le condizioni dell'investimento può essere soddisfatta allegando in giudizio circostanze successive, quando siano in grado di rendere percepibili all'esterno gli effetti derivati dall'inizio del potere di direzione e coordinamento, come le risultanze del primo bilancio successivo all'inizio dell'attività di direzione e coordinamento. d'altra parte, dovendo il recesso in esame esercitarsi necessariamente entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di direzione e coordinamento, è l'esigenza di o equilibrio del sistema ad imporre di consentire al socio che recede di utilizzare, come elementi di prova dell'attitudine modificativa in peius dell'investimento fatti successivi alla dichiarazione. 2. con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli articolo 2497 c.c. , quater comma 1 lett c , articolo 2497 sexies , 2727 e 2729 c.c. , nonché degli articolo 112 e 115 cod. proc. civ , dell'articolo 2424 bis comma 3 c.c la ricorrente contesta l'affermazione della corte d'appello secondo cui la maggiore appostazione del fondo rischi per la gestione della discarica di sesto, chiusa negli esercizi precedenti, non costituirebbe espressione di discrezionalità gestoria e che i fatti che giustificavano quell'accantonamento erano antecedenti all'inizio della direzione. sul punto, rileva la ricorrente che l'incremento del fondo rischi era stato abnorme, pari al 450% rispetto all'esercizio precedente, con una decisione che non era affatto dovuta, ma che costituiva chiara espressione di discrezionalità imprenditoriale. peraltro, il riferimento della sentenza alle perizie era avvenuto in violazione degli articolo 112 e 115 c.p.c. , avendo la corte d'appello valorizzato documenti dichiarati non utilizzabili dal tribunale, in quanto allegati solo alla terza memoria ex articolo 183 c.p.c. . in ogni caso, l'esistenza di tali perizie era comunque inconferente. 3. il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi unitariamente, attenendo entrambi all'accertamento del recesso esercitato dalla omissis ex articolo 2497 quater c.c. , comma 1 lett c 2, sono inammissibili. Non vi è dubbio che, affinché possa ritenersi integrato il secondo requisito della causa di recesso omissis dall' articolo 2497 quater lett c c.c. , si condivide, in linea di principio, l'impostazione della ricorrente secondo cui non è indispensabile che l'inizio della direzione e coordinamento abbia già prodotto un'immediata alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento, essendo, invece, sufficiente l'esistenza di una potenzialità modificativa in peius delle stesse, e che la prova di tale alterazione possa essere fornita valorizzando circostanze successive alla dichiarazione di recesso. Va tuttavia, osservato che la corte d'appello ha, in modo assorbente, comunque esaustivamente argomentato come l'incremento dell'appostazione del fondo rischi, nel bilancio 2013 di omissis , non avesse determinato un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento in quanto svincolato da nesso di causalità con la modifica della direzione e controllo. in particolare, la corte d'appello ha motivatamente escluso che l'incremento della posta accantonamento per rischi e oneri futuri costituisse attività gestoria discrezionale riconducibile alla direzione e coordinamento della nuova controllante, atteso che i fatti generatori della perdita erano antecedenti alla gestione della nuova società e l'incremento era stato imposto dalle risultanze delle due consulenze tecniche. Non vi è dubbio che la ricorrente, con l'apparente deduzione della violazione degli articolo 2727 e 2729 c.c. , in relazione alla suppo omissis mancata valorizzazione da parte della corte di merito di circostanze integranti indizi, gravi precisi e concordanti modifica dell'organo amministrativo di omissis ed incremento dedotto come abnorme del fondo rischi non fa che svolgere censure di merito, e come tali inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla corte d'appello, attività non consentita in sede di legittimità, spettando l'accertamento in fatto esclusivamente al giudice di merito. inoltre, è inammissibile per difetto di autosufficienza la dedotta violazione degli articolo 112 e 115 c.p.c. . in proposito, posto che la ricorrente ha dedotto che la corte d'appello, nel valorizzare le perizie in questione, sarebbe incorsa in un error in procedendo, per avere dato rilievo a documenti dichiarati non utilizzabili dal tribunale, orientamento consolidato di questa corte vedi cass. numero 23834 del 25/09/2019 , in tema dei ricorso per cassazione, che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di emerito riconosciuto dalla suprema corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che da parte riporti il ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza gli elementi di riferimenti che consentono di individuare nei termini esatti e non genericamente il vizio suddetto così da consentire alla corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti. nel caso di specie la ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione non avendo riportato neppure un estratto di verbale d'udienza nel quale il tribunale di firenze avrebbe dichiarato non utilizzabile le perizie, né altri elementi idonei a individuare il vizio lamentato. 4. con il terzo motivo è stata indotta alla violazione dell' articolo 2437 c.c. , comma 2 lett. b , per avere la corte d'appello erroneamente escluso la modifica dell'art 7 dello statuto, con cui venivano sottratti al diritto di prelazione spettante ai soci i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate, concretizzasse i presupposti del recesso di cui alla predetta norma. espone la ricorrente che l' rt. 2437 c.c., comma 2 lett. b , stabilisce come condizione necessaria, ma anche sufficiente, per il legittimo esercizio del diritto di recesso, che, a seguito della modifica statuaria, un trasferimento che precedentemente era sottoposto a prelazione, non lo si è più, indipendentemente da ogni possibile verifica del valore sostanziale della modifica apportata. nel caso di specie, è indiscutibile che, con la modifica statuaria, essendo stato escluso dall'applicazione della prelazione in trasferimento di azioni a favore di una società controllata, che prima vi era assoggettato, sia stato rimosso un vincolo alla circolazione delle azioni. d'altra parte, ad avviso della ricorrente, la corte d'appello ha erroneamente interpretato la norma in oggetto, introducendo il requisito della stessa non previsto, ovvero la rilevanza sostanziale della modifica. tale interpretazione dal luogo a valutazioni discrezionali e soggettive che minano alla radice la certezza sulle condizioni di uscita da una società. peraltro, ad avviso della ricorrente, vi sono dati testuali e sistematici per accogliere l'interpretazione che per integrare il diritto di recesso sia sufficiente la rimozione di in vincolo, senza dover indagare quale sia il grado di significatività della variazione sugli assetti organizzativi voluti dalle parti. in particolare, l' articolo 2437 c.c. , comma 2 lett. b , prevede il recesso in caso di modifica della clausola dell'oggetto sociale che comporta un -› cambiamento significativo dell'attività della società. in tale ipotesi, è stato quindi lo stesso legislatore ad avvertire l'esigenza di indicare che la modifica della clausola statutaria debba avere una incidenza sostanziale. ciò consente di ritenere che negli altri casi di recesso ancorati a modifiche statutarie, rilevi il mero fatto in sé della modifica della clausola, senza dover indagare se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale. inoltre, ad avviso della ricorrente, vi è un motivo per cui l' articolo 2437 comma 1 lett a c.c. richieda, a differenza che il comma 2 lett b dello stesso articolo, la modifica sostanziale della clausola dell'oggetto sociale. si tratta di una ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso ed è per questo che la legge richiede che la modifica abbia un qualche impatto significativo, mentre, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, il diritto di recesso può essere convenzionalmente escluso dalle parti. infine, è coerente con l'interpretazione sopra illustrata anche il disposto di cui all' articolo 2355 bis c.c. , secondo cui le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo. 5. il motivo è fondato. questo collegio condivide l'impostazione della ricorrente secondo cui, al fine di accertare la legittimità del recesso, a norma dell' articolo 2437 c.c. , comma 1 lett a , è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina. in primo luogo, assai persuasiva è la valorizzazione del dato letterale in altra ipotesi di recesso concernente la modifica della clausola che disciplina l'oggetto sociale, a norma dell' articolo 2437 comma 1 lett a c.c. , è stato lo stesso legislatore a richiedere espressamente la rilevanza sostanziale della modifica statutaria. ne consegue che se, nell'ipotesi di cui è causa, il legislatore non ha richiesto tale ulteriore requisito, vuol dire che ai fini del recesso è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni sul punto, la previsione, nel caso di specie, della possibilità di cedere liberamente le azioni alle società controllate, prima non contemplata, si muove indubbiamente in quella direzione . anche gli altri argomenti di natura sistematica evidenziati dalla ricorrente sono convincenti nell'ipotesi previ omissis dall' articolo 2437 comma 1 lett a c.c. la legge richiede, a differenza che nell'ipotesi di cui al comma 2 lett b dello stesso articolo - quella di cui è causa - la modifica so omissis nziale della clausola dell'oggetto sociale, dal momento che, trattandosi di una ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso, per scongiurare che la società sia privata delle fonti del proprio approvvigionamento costituite dai conferimenti dei soci anche a fronte di modifiche solo formali delle proprie clausole, è necessario che la variazione abbia avuto un impatto significativo. al contrario, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non si pone l'esigenza di tale ulteriore cautela, dal momento che il diritto di recesso può comunque essere convenzionalmente escluso dalle parti l'articolo 2437 comma 2 cod. cv. esordisce, infatti, con la locuzione salvo che lo statuto disponga diversamente . in particolare, in questo caso, le parti hanno già uno strumento per soddisfare l'esigenza di evitare che il recesso possa essere collegato a modifiche da essi non considerate sostanziali, potendo, a monte, escludere per le stesse modifiche la stessa astratta possibilità del recesso. infine, depone per un'interpretazione dell'articolo 2437 comma 1 lett a c.c., che assicuri, in radice, la certezza sulle condizioni di uscita da una società per azioni, il disposto dell' articolo 2355 bis comma 4 c.c. , che impone tutte le limitazioni alla circolazione delle azioni debbano risultare dal titolo azionario se il legislatore ha prescritto che l'introduzione e la rimozione dei vincoli debba essere sempre comunque annotata sul titolo, anche quando non si tratta modifica sostanziale, sarebbe incoerente introdurre, invece, in caso di recesso, tale ulteriore requisito, che comporta necessariamente delle valutazioni di natura discrezionale. 6. il quarto motivo, con cui è stata dedotta la falsa applicazione degli articolo 2437 comma 2 lett b e 2359 c.c. , e degli articolo 1362 e 1369 c.c., è assorbito. 7. il ricorso incidentale condizionato proposto dalla omissis s.r.l., con cui è stata dedotta la violazione dell' articolo 2497 quater comma i lett c c.c. è parimenti assorbito per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi del ricorso principale. non essendo, infatti, stati accolti i motivi del ricorso con cui la omissis invocava la legittimità del recesso effettuato da quest'ultima anche ai sensi dell' articolo 2497 quater comma 1 lett c c.c. , non rileva accertare se su omissis s.r.l., per effetto della cessione delle quote di tale società da omissis s.p.a. a omissis s.r.l., fosse o meno iniziata una nuova attività di direzione e coordinamento. 8. va, infine, osservato che l'accoglimento del terzo motivo non consente comunque di decidere la causa nel merito, come richiesto dalla ricorrente. emerge dalla ricostruzione della sentenza impugnata che la omissis , tra le varie censure svolte con l'appello principale, aveva contestato l'erronea quantificazione del valore della quota omissis da parte del ctu vedi pag. 6 in fondo della sentenza impugnata . tale censura non è stata esaminata dalla corte d'appello in quanto assorbita dal rigetto della domanda, con la conseguenza sono necessari ulteriori accertamenti in fatto. la sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, inammissibili il primo ed il secondo motivo, assorbito il quarto, assorbito il ricorso incidentale condizionato e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.