La responsabilità dei soci è limitata alla quota eventualmente riscossa «in base al bilancio finale di liquidazione», mentre nei confronti dei liquidatori «ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore».
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da una donna, socio unico di una s.r.l., avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti dell'INPS volta all'accertamento negativo del credito della società. In particolare, la Corte d'Appello, richiamando la disciplina contenuta nell'articolo 2495, comma 2, c.c., osservava che la ricorrente, in quanto socio unico e liquidatore della società, fosse anche legittimata passiva e che fosse tenuta al versamento della somma prevista dalla l. numero 223/1991, avendo la s.r.l. intrapreso una procedura di mobilità. La donna ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell'articolo 2495 c.c. La doglianza è fondata. La responsabilità dei soci, infatti, è limitata alla quota eventualmente riscossa «in base al bilancio finale di liquidazione» e la percezione della quota dell'attivo sociale è «elemento dalla fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio, e in base alla regola generale posta dall'articolo 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio» Cass numero 24186/2021 . Invece, nei confronti dei liquidatori «la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore» Cass civ., numero 521/2020 . Ciò posto, il Collegio osserva che nel caso di specie erroneamente la Corte d'Appello ha collegato la responsabilità alla qualità di socio unico, liquidatore e amministratore, senza nessuna giustificazione. La Cassazione, quindi, accoglie il ricorso.
Presidente Berrino – Relatore Marchese Rilevato che 1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da L.A. nei confronti dell'Inps, diretta all'accertamento negativo del credito di cui al verbale unico di accertamento del 24 novembre 2011 2. per quanto qui rileva, la Corte di appello dopo aver osservato che le controversie in materia di previdenza e assistenza non danno luogo a un giudizio di tipo impugnatorio di atti amministrativi ma riguardano il diritto alle prestazioni ovvero ai trattamenti contributivi, sicché compito del giudice è quello di verificare, in concreto, l'esistenza di determinati crediti senza essere vincolato ai meri comportamenti procedimentali dell'ente, ha richiamato la disciplina contenuta nell'articolo 2495 c.c., comma 2, in base alla quale, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi 3. ha, quindi, osservato come la L. fosse socio unico, amministratore e liquidatore della SRL OMISSIS e, come tale, legittimata passiva 4. nel merito, pacifico che la società avesse intrapreso una procedura di mobilità ex lege L. numero 223 del 1991 e che, ai sensi dell'articolo 5, fosse tenuta al versamento della somma ivi prevista, ha osservato, altresì, come tale adempimento non fosse stato osservato dalla ricorrente né come amministratrice/socia, né come liquidatrice 5. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, L.A., con tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'INPS. Considerato che 6. con il primo motivo - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2495 c.c., comma 2 - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 5 - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio 7. parte ricorrente osserva come la norma richiamata a fondamento della decisione lega, per i soci, la responsabilità, in ordine alle obbligazioni non assolte dalla società cancellata, al presupposto di un attivo nel bilancio di liquidazione e la fissa, nei limiti della quota di distribuzione per i liquidatori, collega la responsabilità all'accertamento di una colpa nello svolgimento dell'attività di amministratore. Accertamenti che la Corte di appello ha, invece, omesso 8. il motivo è fondato 9. dal tenore della sentenza impugnata, come già riportato nello storico di lite, il credito azionato dall'INPS nei confronti della ricorrente è quello che faceva capo alla società estinta per l'omesso pagamento dell'importo derivante, ai sensi della L. numero 223 del 1991, articolo 5, dall'apertura della procedura di mobilità 10. la Corte di appello enuncia, in via teorica, la regola di giudizio che individua nella previsione di cui all'articolo 2495 c.c., comma 2 tuttavia, in sede di concreta applicazione, trae conclusioni non coerenti con la fattispecie astratta 11. come dedotto dalla ricorrente, la responsabilità dei soci, ex articolo 2495 c.c., comma 2, cit. è limitata alla quota eventualmente riscossa in base al bilancio finale di liquidazione 12. la percezione della quota dell'attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio e, in base alla regola generale posta dall'articolo 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio. v. ex plurimis, cass. numero 24186 del 2021 13. nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore per tutte, v. Cass. numero 521 del 2020 14. la sentenza impugnata non procede all'accertamento dei profili qui accennati e, dunque, in definitiva, applica falsamente l'articolo 2495 c.c., incorrendo nel denunciato vizio di diritto 15. la responsabilità è genericamente collegata alla qualità di socio unico, liquidatore, amministratore, senza alcuna giustificazione 16. il secondo motivo con cui è dedotta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per non aver mai richiesto l'INPS la responsabilità della ricorrente come socia unica ed il terzo motivo con cui è dedotta sempre la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per non avere l'INPS mai domandato la responsabilità della ricorrente per cattiva amministrazione restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo 17. la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata alla stessa Corte territoriale, che procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.