Risponde di maltrattamenti in famiglia il partner che vessa la moglie anche dopo la separazione

Respinto il ricorso dell’ex marito. Decisivo che la reiterazione della volontà di sopraffazione della vittima affondi le sue radici nella vita matrimoniale.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla condanna dell'imputato ex articolo 572 c.p. per i fatti commessi ai danni della moglie, dalla quale era, di fatto, separato. A riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che «il delitto di cui all'articolo   572 c.p., ricorrendone i presupposti costituivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, che permangono integri» ex plurimis, Cass. penumero , numero 3087/2017 . Nel caso di specie, le condotte violente tenute dall'imputato nei confronti della moglie, proprio perché già attive durante il matrimonio e, dunque, «risalenti nel tempo, reiterate e connotate dalla intrinseca volontà di sopraffazione e asservimento della persona offesa, di cui hanno sminuito la pari dignità di persona e di partner nel progetto familiare», non sono riconducibili al reato di atti persecutori, bensì in quello di maltrattamenti in famiglia ciò che rileva, non è, dunque, «il tema del rapporto di convivenza tra imputato e persona offesa, legati dal rapporto di coniugio perdurante per tutta la durata della condotta oggetto di contestazione e pervenuto, nel segmento temporale finale, alla separazione di fatto», ma «la tipologia e qualità delle condotte ascritte all'imputato, quali evincibili dalla contestazione in fatto e, quindi, dal contenuto dell'imputazione ascrittagli». Pertanto, risponde di maltrattamenti in famiglia e non di atti persecutori il partner che ha una condotta vessatoria nei confronti del partner durante il matrimonio, e che continua anche dopo la separazione.

Presidente Ricciarelli – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di G.F. alla pena di anni due di reclusione, oltre alle statuizioni civili, in relazione al reato di cui all'articolo 572 c.p., commi uno e due, così riqualificato, già con la sentenza di primo grado, il fatto contestato all'imputato ai sensi dell'articolo 612-bis commi uno e 2 e 61, 11 quinquies c.p., fatto commesso in epoca compresa tra l'anno 2017 e il maggio 2020 in omissis ai danni della moglie, dalla quale l'imputato era, di fatto, separato. 2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 c.p.p. disp. att. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, l'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando l'erronea applicazione della legge processuale e sostanziale. In particolare denuncia 2.1. inosservanza dell'articolo 521 c.p.p., alla luce della intervenuta violazione degli articolo 111 della Costituzione e 6 della CEDU, nonché vizio di motivazione in relazione all'erronea qualificazione del fatto nel reato di cui all'articolo 572 c.p. operata in sentenza dal Tribunale di Ivrea, statuizione poi confermata dalla Corte di appello di Torino. L'inosservanza delle regole processuali ad opera del giudice primo di primo grado nel riqualificare a sorpresa in sentenza il fatto è stata, in più occasioni, affermata dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto configurabile una nullità generale a regime intermedio fornendo così una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 521 del codice di rito. A questo fine il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche recente a stregua della quale si ricavano i parametri attraverso i quali si può ritenere soddisfatto il requisito della necessaria interlocuzione nel caso in cui il giudice prospetti una possibile riqualificazione del fatto, senza distinzione alcuna in ordine al grado in cui pende il processo. Rileva, infine, che la diversa qualificazione giuridica del fatto come delitto di maltrattamenti non era prevedibile da parte dell'imputato, alla stregua dei dati di fatto oggetto della contestazione dal momento che, nell'imputazione, erano indicati fatti commessi e perpetrati già a partire dall'anno 2017 ed episodi che facevano riferimento a condotte specifiche e, comunque, successive alla cessazione della convivenza con la moglie, verificatasi nei primi mesi dell'anno 2020. La mancanza di contraddittorio sul punto ha privato l'imputato, di misurarsi con un tema di assoluto rilievo, sia in fatto che in diritto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 572 c.p., cioè la non-convivenza tra le parti 2.2. erronea applicazione della legge penale poiché la fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. non può trovare applicazione nel caso di cessazione del rapporto di convivenza nonché mancanza di motivazione non essendosi la Corte d'appello pronunciata su relativo motivo d'appello. Rileva che ‘esegesi dell'articolo 572 c.p., postaebase della sentenza impugnata, comporta una interpretazione da cui emerge una evidente compromissione del significato letterale della stessa in favore di un'applicazione analogica in malam partem. Non è configurabile, infine, alcuna condotta di maltrattamenti dal momento che gli episodi riferiti dalla persona offesa erano tutt'al più riconducibili a litigi e contrasti durante i quali la donna teneva testa al marito e che non hanno determinato alcuna forma di soggezione della dichiarante 2.3. mancanza e contraddittorietà della motivazione emergente dal testo della sentenza nonché dalle dichiarazioni della persona offesa inidonee a comprovare uno stato di ansia e di prostrazione procuratole dalle condotte di abuso poste in essere dal marito anche a questo riguardo la sentenza si dimostra del tutto carente di motivazione poiché la brevità della conflittualità fra i coniugi non consente di ritenere integrato il connotato dell'abitualità e della sistematicità che possono aver determinato nella vittima un perdurante stato di vessazione, ansia e prostrazione. Tali carenze emergono e sono compendiate dal travisamento della prova dichiarativa della persona offesa dal reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Ragioni di chiarezza impongono di partire, nell'esame dei motivi di ricorso, dal motivo di cui al punto 2 e dall'analisi del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 c.p. che punisce, chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente e dai tratti che differenziano tale reato da quello di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis c.p., reato che era stato contestato al ricorrente con il decreto che dispone il giudizio. La ricostruzione difensiva sulla insussistenza del delitto di maltrattamenti, incentrata sull'assenza del rapporto di convivenza tra l'imputato e la moglie, è erronea perché in contrasto con il tenore letterale della norma incriminatrice e con la univoca interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità e tale erronea ricostruzione è a fondamento anche delle conseguenze che, sul piano della violazione delle norme processuali, ne sono state tratte e sviluppate con il primo motivo di ricorso. La lettura della disposizione di cui all'articolo 572 c.p. sulla base del dato letterale, che fa riferimento alla persona della famiglia non ha mai messo in dubbio la configurabilità del delitto di maltrattamenti quando le condotte maltrattanti, ricorrendone gli elementi materiale e psicologico dell'abitualità e del dolo, siano commesse in danno del coniuge, a prescindere dalla cessazione del rapporto di convivenza. La più complessa e articolata ricostruzione del perimetro applicativo della disposizione ha riguardato, invece, il rapporto di convivenza cd. di fatto o more uxorio , nel caso in cui condotte maltrattanti siano poste in essere nella fase di cessazione del rapporto di convivenza. Il delitto di cui all'articolo 572 c.p. costituisce, come noto, una fattispecie di risalente impianto codicistico e faceva riferimento alla protezione accordata contro comportamenti abusanti riferibili alla famiglia cd. legittima, identificandone i componenti nei prossimi congiunti, individuati nell'articolo 307 c.p Solo con la L. 1 ottobre 2012, numero 172 sono state sussunte nella fattispecie incriminatrice condotte maltrattanti poste in essere in danno di una persona comunque convivente, completando un percorso di ricostruzione della norma, frutto della interpretazione della giurisprudenza, che aveva ricondotto la tutela apprestata dalla norma incriminatrice ai comportamenti maltrattanti realizzati in una comunità familiare, anche non derivante dal matrimonio. A questo riguardo la giurisprudenza aveva rilevato come, sul piano dei rapporti sociali e giuridici, nel concetto di comunità familiare confluissero le nozioni di famiglia legittima e quella di famiglia di fatto, dovendo guardare alla sostanza e non alla forma dei rapporti interpersonali. Secondo tale ricostruzione sono le strette relazioni e consuetudini di vita che si instaurano fra le persone a costituire la fonte degli obblighi di protezione reciproca e di assistenza e a determinare tra i soggetti una situazione in tutto identica a quella che, per legge, deriva dal coniugio e che esigono, in presenza di comportamenti maltrattanti, la protezione dell'ordinamento attraverso la incriminazione di condotte che ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che ne costituisce il tratto fondante. Ed è lo scioglimento di questo rapporto che è, ovviamente, cosa diversa dalla mera cessazione della coabitazione che, sul piano della interpretazione della norma, crea problemi di ricostruzione del suo perimetro applicativo poiché il riscontrato scioglimento di tale comunione di intenti si pone in contrasto con il dato letterale della norma, che al rapporto di convivenza ed alla sua attualità rimanda. Ed è questo aspetto che ha determinato il problema della possibile interpretazione in malam partem della nozione di convivenza di cui all'articolo 572 c.p., interpretazione alla quale fa riferimento la ricostruzione difensiva. Con la sentenza numero 98 del 2021 il Giudice delle leggi ha richiamato, infatti, l'attenzione dell'interprete al rispetto del canone ermeneutico rappresentato dal divieto di analogia a sfavore del reo canone affermato a livello di fonti primarie dall'articolo 14 delle preleggi nonché implicitamente dall'articolo 1 c.p., e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, Cost. nullum crimen, nulla poena sine lege stricta sentenza numero 447 del 1998 . Il divieto di analogia conclude non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo . Premesso che il delitto di cui all'articolo 572 c.p. è integrato da una condotta che sia qualificabile come maltrattante in danno di una persona della famiglia e che tale fattispecie costituisce un reato contro l'assistenza familiare in cui il bene giuridico protetto è individuato dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e da quello delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica, mai la giurisprudenza ha dubitato che il delitto di cui all'articolo 572 c.p., ricorrendone i presupposti costituivi, è ravvisabile in presenza di condotte maltrattanti che si innestano su un rapporto matrimoniale anche nella fase della separazione, che non realizza una recisione dei vincoli nascenti dal coniugio, che permangono integri Sez. 6, numero 3087 del 19/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 272134 Sez. 6, numero 3356 del 13/12/2017, F, numero m. Sez. 2, numero 39331 del 5/7/2016, Spazzoli, Rv. 267915 . Al più, la giurisprudenza aveva ravvisato il delitto di atti persecutori in quei casi di condotte abusanti che caratterizzano la patologia del rapporto interpersonale in caso di divorzio, situazione giuridica, questa, che determina la cessazione dei vincoli coniugali Sez. 6, numero 50333 del 12/06/2013, L., Rv. 258644 . Rilevante ai fini della individuazione della norma incriminatrice applicabile alla vicenda in esame, non è, dunque, il tema del rapporto di convivenza tra imputato e persona offesa, legati dal rapporto di coniugio perdurante per tutta la durata della condotta oggetto di contestazione e pervenuto, nel segmento temporale finale, alla separazione di fatto aspetto sul quale sono erroneamente incentrate le censure difensive ma la tipologia e qualità delle condotte ascritte all'imputato, quali evincibili dalla contestazione in fatto e, quindi, dal contenuto dell'imputazione ascrittagli, censure in relazione alle quali vanno esaminati i denunciati vizi di violazione di legge, in relazione all'articolo 521 c.p.p. ed alla contestazione di fatto nuovo. 2.Anche a questo riguardo, i rilievi difensivi sono manifestamente infondati. La previsione di cui all'articolo 521 c.p.p., ha ad oggetto la correlazione tra accusa e sentenza e regola il cd. ius variandi, cioè la riqualificazione giuridica del fatto, che si realizza attribuendo l'esatto nomen juris ad un episodio che rimane invariato nei suoi tratti caratterizzanti. In relazione alla portata dell'articolo 521 c.p.p., si sono registrati gli interventi esegetici di questa Corte che, a fronte di una previsione normativa rimasta formalmente invariata, ha posto la necessità di una sua interpretazione nel senso di assicurare all'imputato la garanzia del contraddittorio nella eventualità della diversa qualificazione giuridica del fatto, attuando la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Drassich c/Italia e dall'articolo 111, comma 2 Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso Sez. 6, numero 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754 , pena, diversamente, la nullità a regime intermedio della sentenza Sez. 1, numero 18590 del 29/04/2011, Corsi, Rv. 250275 Sez. 5, numero 6487 del 28/10/2011, dep. 2012, Finocchiaro, Rv. 251730 , teorizzata nelle più risalenti decisioni di questa Corte. È divenuto pacifico, nella interpretazione di questa Corte, che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione Sez. 4, numero 49175 del 13/11/2019, D, Rv. 277948 Sez. 2, numero 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 Sez. 3, numero 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135 . In tale evenienza non risulta violato neppure il diritto alla prova dal momento che l'imputato può prospettare, anche in appello, la necessità di integrazione dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 603, comma 1, c.p.p., integrazione che, nel caso in esame, non era stata avanzata con i motivi di impugnazione ma allegata, in sede di ricorso, come mera ipotesi di scuola e, pertanto, del tutto astratta. Rispetto al descritto principio non sono pertinenti i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e a quelle pronunce che esaminano la tenuta del principio del contraddittorio nel giudizio di legittimità, come noto ben distinto dalla fase di merito, o a quelle pronunce Sez. 5, numero 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 che direttamente evocano, ai fini della legittimità della modifica, la prevedibilità della decisione nel senso che questa non avvenga a sorpresa , pronunce che, se esaminate con completezza, richiamano la necessità della verifica di tutto l'iter processuale e non del solo segmento costituito dalla decisione e che escludono la violazione del diritto al contraddittorio nei casi in cui si è registrata nel procedimento una richiesta in tal senso delle parti processuali si veda in tal senso, Sez. 6, numero 422 del 19/11/2019, Petittoni, Rv. 278093 o, comunque, quando, operata la modifica con la sentenza di primo grado, l'imputato sia stato posto in condizione di interloquire e di difendersi in ordine alla qualificazione e, quindi, la questione ha costituito oggetto del contraddittorio attraverso l'impugnazione. Deve, infine, rilevarsi che nel caso in esame neppure colpisce nel segno la centralità che, ai fini dell'effetto a sorpresa , il ricorrente ha attribuito al requisito della non-convivenza, sulla scorta di una erronea esegesi della norma incriminatrice di cui all'articolo 572 c.p. applicata, come si è anticipato, fin dal primo grado valorizzando correttamente il rapporto di perdurante coniugio fra imputato e persona offesa, sicché tale conclusione costituiva uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile. 2.1. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo difensivo, secondo cui la qualificazione giuridica del fatto come delitto di maltrattamenti in famiglia ha comportato un mutamento del fatto. Secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione Sez. U., numero 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 Sez. U., numero 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617 Sez. 4, numero 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 . Nel caso in esame, alla stregua delle condotte puntualmente enunciate nel capo di imputazione, deve escludersi che vi è stata modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e deve ritenersi che l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto. 3.Venendo al terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio manifestamente infondati i rilievi difensivi che attaccano la ricostruzione dei fatti, compiuta attraverso il richiamo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed ai riscontri che tali dichiarazioni hanno trovato in quelle rese dal padre della persona offesa e dalle dipendenti della ditta, di cui i coniugi erano inizialmente contitolari e poi trasferita alla denunciante. Le dichiarazioni acquisite, secondo la sentenza impugnata, hanno consentito di ricostruire, con precisione anche rispetto alla scansione temporale, condotte fisicamente violente spintoni minacce, ingiurie, danneggiamento di suppellettili domestiche ricorrenti e di gravità crescente che costellavano la vita familiare, divenuti via via tanto frequenti e insopportabili che la moglie dell'imputato, dopo anni di tolleranza durante i quali lo attendeva ancora sveglia o gli teneva testa, si era, alfine, decisa ad allontanarsi dal domicilio coniugale, trovando ospitalità presso i genitori. La Corte di appello, nella enucleazione degli elementi costitutivi del reato, ha fatto coerente applicazione del principio secondo cui il reato di maltrattamenti consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita e in cui i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo cfr. Sez. 6, numero 7192 del 04/12/2003, dep. 2004, Camiscia, Rv. 228461 . Al riguardo, e con maggiore precisione avuto riguardo alla natura abituale del reato ed alla distinzione rispetto al reato continuato, la giurisprudenza ha precisato che il dolo non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima Sez. 1, numero 13013 del 28/01/2020, Osyntsev, Rv. 279326 . Rileva, infine, il Collegio, che sono indiscutibili le interferenze che si realizzano tra la fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. e quella di cui all'articolo 612-bis c.p., ricostruiti, il primo, come reato abituale che si realizza attraverso una condotta idonea a creare nella vittima uno stato di prostrazione il secondo come reato abituale di evento, commesso mediante condotte reiterate, minacce o molestie idonee a determinare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di un congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o da costringere a modificare le proprie abitudini di vita. La norma di cui all'articolo 612-bis c.p. reca, in esordio, una clausola di sussidiarietà salvo che il fatto costituisca più grave reato e prevede una fattispecie aggravata specifica del reato perché commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata alla persona offesa, da una relazione sentimentale. Occorre, inoltre, rilevare che, sul piano fenomenico e sociologico, il reato di maltrattamenti si apprezza come quello idoneo a apprestare, in generale, tutela da comportamenti violenti o abusanti che si realizzano in un contesto di vita comunitaria o, comunque, di condivisione del quotidiano è un tipico reato commesso in ambienti istituzionali quali scuole o residenze di anziani o soggetti inabili e nelle quali si registra un affidamento al potere di direzione o coordinamento dei soggetti che dirigono la struttura , mentre il delitto di atti persecutori risulta maggiormente funzionale ad apprestare tutela in quelle situazioni in cui dalla rottura del rapporto interpersonale tra i soggetti emergono situazioni di conflitto e di contrapposizione, spesso di rifiuto della rottura del rapporto, che possono sfociare in atteggiamenti minatori, violenti o Ì-insistentemente rivendicativi verso l'ex partner. Anche apprezzate alla luce di questi criteri, le condotte materiali, violente e in generale abusanti, agìte dall'imputato ai danni della moglie, non appaiono riconducibili al delitto di atti persecutori esse affondano le loro radici nella fase matrimoniale del rapporto sono risalenti nel tempo, reiterate e connotate dalla intrinseca volontà di sopraffazione e asservimento della persona offesa, di cui hanno sminuito la pari dignità sia in quanto persona sia in quanto partner del progetto familiare, condotte, dunque, affatto riducibili alla fase della separazione e, viceversa, integranti, durante tutto il periodo in contestazione, uno stato di vera e propria vessazione. 4. Conclusivamente alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.