La questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 5, d.l. 1 aprile 2020, numero 44, è stata sollevata dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, del 14 marzo 2022.
Il caso esaminato. La vicenda trae origine da ricorso ex articolo 700 c.p.c. promosso da alcuni operatori sanitari pubblici azienda ospedaliera pubblica , i quali erano stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, d.l. 1° aprile 2022, numero 44, che prevede gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e le conseguenze in caso di mancato assolvimento degli obblighi. Gli operatori ricorrenti chiedevano al competente giudice del lavoro il riconoscimento dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82, d.P.R. numero 3/1957, in favore dei pubblici dipendenti sospesi cautelativamente dal servizio perché sottoposti a procedimento penale o disciplinare. Riconoscimento che, stante il tenore letterale della norma censurata di incostituzionalità, verrebbe escluso. L'articolo 4, d.l. numero 44/2020 prevede infatti che «fino al 31 dicembre 2022 termine attuale, più volte prorogato , al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, numero 178 , gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, numero 43 , per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati». Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta le conseguenze previste dal successivo comma 4, che prevede l'adozione di atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche previste. Tale atto di accertamento, avente natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale per gli operatori che abbiano rapporto di lavoro dipendente, l'atto accertativo è comunicato anche al datore di lavoro per l'adozione dei provvedimenti sospensivi conseguenti. Il successivo comma 5 del predetto articolo 4, prevede infine che «per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». La norma censurata articolo 1, comma 5, d.l. numero 44/2020. E' proprio quest'ultimo dettato normativo che viene censurato di incostituzionalità, per la disparità di trattamento che verrebbe a generarsi tra i dipendenti pubblici sospesi nelle more di procedimento penale o disciplinare e lavoratori sospesi in ragione del disposto degli obblighi vaccinali. I primi, secondo quanto previsto dall'articolo 82, d.P.R. numero 3/1957, possono usufruire dell'assegno alimentare nel periodo di mancato godimento della retribuzione, a motivo della sospensione cautelare cui sono sottoposti. Così non può accadere per i lavoratori sospesi per aver disatteso l'obbligo vaccinale, stante il chiaro dettato normativo sopra richiamato non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato . Peraltro, osserva il giudice del lavoro, non sarebbe possibile decidere i ricorsi proposti dai lavoratori, facendo applicazione costituzionalmente orientata dell'articolo 82, d.P.R. numero 3/1957 invocato dai ricorrenti. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, non è possibile arrivare ad una disapplicazione ope iudicis di norme di legge, estendendo la portata di precedenti declaratorie di incostituzionalità, aventi ad oggetto fattispecie simili. Si veda a tal proposito, la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione numero 17441 del 31 maggio 2022 . Di conseguenza, le domande proposte dai ricorrenti potrebbero trovare accoglimento soltanto qualora venisse ritenuta l'incostituzionalità del citato comma 5 dell'articolo 1, d.l. numero 44/2020. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Tale norma solleva dubbi di incostituzionalità per contrasto con gli articolo 2, 3 e 32 della Costituzione , tenuto conto della natura assistenziale dell'assegno alimentare previsto dal d.P.R. del 1957. La giurisprudenza della Consulta, nel prevedere una particolare tutela dell'individuo, singolo o nelle formazioni sociali ove viene svolta la sua personalità, quali gli ambienti di lavoro, ha sempre posto l'accento sulla necessità di tutelare la dignità della persona facendo in modo, tra l'altro, che non venisse mai precluso il sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita. La stessa Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale dell' articolo 2, comma 61, l. numero 92/2012 , ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte ove viene prevista la revoca di forme di prestazioni assistenziali quali indennità di disoccupazione, pensioni e assegni sociali, a soggetti condannati, i quali scontino la pena in regime alternativo al carcere. Nella fattispecie esaminata, l'operatore sanitario si vedrebbe privato di qualsiasi forma di sostentamento retribuzione o assegno alimentare o altro sussidio soltanto a motivo di una sospensione non avente natura né disciplinare né penale. In contrasto, come detto, con le altre situazioni di sospensione cautelare legate a procedimenti disciplinari e penali. Inoltre, il lavoratore sospeso in ragione del citato articolo 4 nemmeno potrà accedere alle forme di assistenza previste per i lavoratori che abbiano perso la propria occupazione ad. esempio, indennità di disoccupazione né potrà svolgere diversa attività lavorativa presso altro datore di lavoro o in forma autonoma, a causa della sospensione dal proprio ordine professionale. Proprio quest'ultimo aspetto appare meritevole di riflessione, per ciò che concerne la sospensione del lavoratore dal proprio impiego sanitario pubblico. Questi di fatto non viene sospeso dal lavoro per un illecito disciplinare o penale, ma per il fatto di venire privato di una delle condizioni necessarie per l'espletamento della professione sanitaria l'iscrizione all'albo professionale. La norma censurata infatti prevede che l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale venga effettuato dall'ordine professionale, che procederà così alla sospensione del proprio iscritto all'albo, comunicando nel contempo «anche al datore di lavoro per l'adozione dei provvedimenti sospensivi conseguenti». Cioè la sospensione dalla prestazione lavorativa fino a che venga meno la condizione ostativa della “mancata” iscrizione all'albo professionale. Questo sembrerebbe fornire una spiegazione all'intendimento del legislatore di escludere la debenza della «retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato». D'altro canto, il diritto al lavoro costituisce uno dei principi cardine della carta costituzionale attraverso il lavoro viene garantito all'individuo la possibilità di vivere un'esistenza libera e dignitosa, potendo percepire una retribuzione giusta e sufficiente, secondo quanto sancito dall' articolo 36 Cost. La norma censurata pare porsi anche in contrasto con l' articolo 32 Cost. , in materia di trattamenti sanitari. È pur vero che l'intento perseguito dal legislatore era quello di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 un intento dunque di tutela della salute della collettività. Ma questo intento di tutela collettiva non può spingersi fino ad imporre al singolo un determinato trattamento sanitario, prevedendo quale conseguenza per l'inottemperanza dell'obbligo, la privazione di qualsiasi mezzo di sostentamento. Infine, l' articolo 4, d.l. numero 44/2021 si pone anche in contrasto con l'articolo 3 della carta costituzionale, ponendo una irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori sospesi a causa di procedimenti penali o disciplinari cui sono sottoposti, e lavoratori sospesi per una fattispecie, quale quella prevista dall'articolo 4, non considerata dal legislatore né di rilevanza penale, né disciplinare. Per tali motivi il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all' articolo 4, comma 5, d.l. 1° aprile 2021, numero 44 conv. dalla l. numero 76/2021 , nella parte in cui nel prevedere che «per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» esclude in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria l'erogazione, durante il periodo di sospensione dal lavoro, dell'assegno alimentare previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione cautelare o disciplinare, ha sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
Giudice Fiorentino Fatto e diritto 1. Ricostruzione dei fatti Le parti ricorrenti in epigrafe indicate sono tutte dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda ospedaliera pubblica omissis di omissis , con profilo professionale di collaboratore sanitario - infermiere. A seguito della loro sospensione dal servizio, per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ex articolo 4 D.L. 1° aprile 2021, numero 44 , conv. in l. 28 maggio 2021 numero 76 , con separati ricorsi successivamente riuniti , hanno agito in via d'urgenza per il riconoscimento dell'assegno alimentare, come previsto dall'articolo 82 del D.P.R. numero 3/1957 e dal CCNL di comparto, allegando di versare in stato di indigenza, non potendo far fronte ai bisogni primari della vita, non avendo altri mezzi di sostentamento anche per l'impossibilità di esercitare la professione altrove, in quanto sospese dai rispettivi ordini professionali , essendo peraltro gravate da debiti per mutui ipotecari o altre forme di finanziamento così, omissis Evidenziano che i provvedimenti di sospensione, adottati tra l'ottobre ed il novembre del 2021 ed originariamente valevoli fino al 31 dicembre 2021, sono stati prorogati fino al 15 giugno del 2022 e che l'azienda ospedaliera ha cessato di corrispondere ogni emolumento, nonostante le fosse stato richiesto l'assegno alimentare con nota Pec inviata nel mese di dicembre del 2021. Sostengono che la mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi ai sensi dell' articolo 4 D.L. 44/2021 risulti discriminatoria , posto che, diversamente, per i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare o penale, e destinatari del procedimento di sospensione cautelare, sia l' articolo 82 D.P.R. 3/1957 , sia l'articolo 68 del CCNL del comparto Sanità pubblica, prevedono il riconoscimento di un assegno in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per i carichi di famiglia. Secondo i ricorrenti, pertanto, sussisterebbe anche una evidente disparità di trattamento tra i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare ed i dipendenti sospesi per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, in specie ove si consideri che, per questi ultimi, il legislatore si è premurato di specificare che tale inadempimento non assume rilevanza disciplinare. Sicché condotte disciplinarmente rilevanti, ove determinanti sospensione cautelare o disciplinare , darebbero luogo al riconoscimento dell'assegno alimentare, mentre, al contrario, condotte lecite sotto il profilo disciplinare non sarebbero assistite da analoga tutela. Ciò provocherebbe, secondo le parti ricorrenti, la violazione dell' articolo 2 Cost. , nonché dell' articolo 36 Cost. , poiché l'istituto dell'assegno alimentare, avente natura assistenziale e non retributiva, sarebbe stato previsto proprio per garantire al lavoratore sospeso un livello minimo di sostentamento. Si è costituita l'azienda ospedaliera, la quale, alla luce della normativa in discussione, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. All'udienza del 23 febbraio 2022, i procedimenti sono stati trattati secondo le modalità cartolari previste dall'articolo 221, co. 4, l. 77/2020 , previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, ed assunti in riserva. A scioglimento della riserva assunta, disposta la loro riunione, si ritiene che le domande non possano essere decise senza lo scrutinio di costituzionalità dell' articolo 4, comma 5, D.L. 1 aprile 2021, numero 44 , convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76 e ss. modif., nella parte in cui, nel prevedere che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato , esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione, l'erogazione dell'assegno alimentare comunque denominato previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare. 2. Ricostruzione normativa -. Giova effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo vigente, per quanto di interesse alle questioni oggetto di causa L' articolo 4, co. 1, del D.L. 1° aprile 2021, numero 44 , conv. in l. 28 maggio 2021 numero 76 , al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, numero 178 , stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, numero 43 , per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La disposizione, al comma 2, prevede che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, essendone possibile l'omissione o il differimento solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. I commi 3 e 4 stabiliscono che gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, regolando le fasi e le procedure per l'eventuale contraddittorio con i soggetti che ne sono privi, prevedendo che, decorso i termini ivi indicati, gli ordini medesimi procedano all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, con atto, avente natura dichiarativa e non disciplinare, che implica l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 5° dispone, inoltre, che la sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Lo stesso comma 5 stabilisce quindi che Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato , onerando il datore di lavoro a verificare l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4, pena le sanzioni di cui all' articolo 4-ter , comma 6. L'articolo 4 co. 7 D.L. 44/2021 , in più, specifica che l'adibizione dei lavoratori a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, è ammessa solo per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita. Non è, dunque, più consentita l'assegnazione ad altre mansioni, oltre i casi di cui al comma 1 di omissione o differimento per motivi di salute debitamente accertati, come previsto dall'originaria formulazione del decreto. 3. Rilevanza -. Le parti ricorrenti sono, come già anticipato, dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda ospedaliera pubblica di omissis , con profilo di collaboratore professionale sanitario - infermiere. Le stesse non hanno ritenuto di adempiere all'obbligo vaccinale prescritto dall' articolo 4, co. 1, D.L. 44/2021 e non allegano di versare in una delle ipotesi per cui la vaccinazione può essere omessa o differita. Sono state quindi sospese dai rispettivi ordini professionali ed altresì sospese dal servizio dall'azienda resistente, con distinti provvedimenti emessi tra l'ottobre ed il novembre del 2021, in applicazione dell' articolo 4 D.L. 44/2021 , sopra richiamato. La sospensione dal servizio è stata prorogata, al momento, fino al 15 giugno 2022. Agiscono per il riconoscimento dell'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del D.P.R. 3/1957 ed ulteriormente regolato, per quanto riguarda il comparto sanità, dall'articolo 68 del CCNL di categoria, con specifico riferimento ai rapporti tra sospensione cautelare e procedimento penale e dall'articolo 67 per quanto concerne la sospensione disciplinare. La disciplina prevista dall' articolo 4, co.5, D.L. 44/2021 , sul punto, appare però chiara nello stabilire che, per la sospensione disposta per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato . La dizione legislativa, nel fare riferimento alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso, comunque denominato , sembra esprimere un contenuto chiaro ed inequivoco, non suscettibile di diversa interpretazione. Tale disciplina, inoltre, appare contemplare una disposizione di carattere speciale che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Per quanto precede, non si reputa percorribile la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, come sembra suggerire la tesi difensiva delle parti ricorrenti, allorquando, pur richiamando i principi desumibili da diversi parametri costituzionali ad es., articolo 2,3,36 Cost. , non formula espressa eccezione di incostituzionalità, chiedendo l'immediato accoglimento delle domande. Non appare quindi possibile, allo stato del diritto vigente, riconoscere alle parti ricorrenti l'assegno alimentare ovvero ogni altra forma di tutela economica di natura assistenziale. La questione che si pone appare dunque rilevante, posto che, solo ove la disposizione di cui si chiede lo scrutinio di costituzionalità venisse ritenuta illegittima, nella parte in cui appunto esclude, nel periodo di sospensione ex articolo 4 DL 44/2021 , l'erogazione dell'assegno alimentare prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva negli altri casi di sospensione cautelare o disciplinare , le domande attoree potrebbero trovare accoglimento nella presente sede cautelare. Quanto all'ammissibilità della questione sollevata in sede cautelare, giova ricordare che la Corte costituzionale si è ripetutamente espressa in senso favorevole, in quanto non risulti esaurita la potestas iudicandi, circostanza che non ricorre nel caso di specie, venendo emanata con separato atto, contestualmente al presente provvedimento, solo una misura cautelare interinale, la quale è provvisoria e rimarrà efficace fino alla Camera di Consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale ed è quindi da intendersi condizionata agli esiti dello scrutinio di costituzionalità richiesto in tal senso, C. Cost. 9 maggio 2013 numero 83 Corte cost., 30/01/2018, numero 10 . 4. Non manifesta infondatezza.4.1. Possibile violazione degli articolo 2,3,32. co. 2, Cost. Un primo dubbio che riguarda la disposizione impugnata è quello relativo alla compatibilità della stessa con i principi desumibili dagli 2, 3, 32 co .2, Cost., tenuto conto della natura pacificamente assistenziale che riveste, nel nostro ordinamento, l'assegno alimentare cfr. C. Stato sez. III - 15/06/2015, numero 2939 T.A.R. Lombardia sez. I - Milano, 16/05/2002, numero 2070 , generalmente riconosciuto in caso di sospensione dal rapporto di lavoro per motivi disciplinari o cautelari. Sul punto, giova osservare che l' articolo 2 Cost. , nel prevedere una particolare tutela dell'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità tra cui rientrano i luoghi di lavoro , non sembra permettere l'adozione di misure che, per l'intransigenza che le connoti, possano arrivare fino al punto di ledere la dignità della persona, circostanza che può verificarsi quando a questa si precluda ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita. Ciò è stato affermato, anche di recente, dalla giurisprudenza costituzionale, financo nei riguardi di coloro che hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile , cioè i condannati per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale , nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo Corte costituzionale, 20 luglio 2021, numero 137 . In tale occasione, la Corte ha ricordato che la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, così come anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale tra cui l' articolo 2 Cost. , ed ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 2, co. 61, l. 92/2012 , nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che, condannati per i reati sopra elencati, scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Sebbene quella esaminata dalla Corte riguardi fattispecie diversa da quella oggi in scrutinio, i principi dalla stessa evidenziati sembrano a fortiori applicabili anche al caso di specie, laddove il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non è considerato dallo stesso legislatore come atto penalmente o disciplinarmente rilevante articolo 4, co. 4, D.L. 44/2021 e, cionondimeno, l'operatore sanitario si vede, non solo impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa a seguito della sospensione prevista dall' articolo 4 D.L. 44/2021 , ma anche deprivato persino di quegli istituti, come l'assegno alimentare, che - come si vedrà più ampiamente infra, § 4.2. - gli verrebbero invece garantiti laddove fosse sospeso poiché coinvolto in un procedimento penale e disciplinare, con misure anche restrittive della libertà personale, e dunque per procedimenti riguardanti il suo coinvolgimento in reati anche di oggettiva gravità. Giova, peraltro, considerare che il lavoratore, sospeso ex articolo 4 D.L. 44/2021 , non può accedere a quegli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell'occupazione, quale, ad es., l'indennità di disoccupazione, perché non acquisisce lo status di lavoratore disoccupato conservando il posto di lavoro, ancorché svuotato dal provvedimento di sospensione , essendo tale provvidenza in ogni modo preclusa ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato, né può fruire - in quanto in età lavorativa - di quelle provvidenze che presuppongono una determinata anzianità anagrafica ad es., l'assegno sociale . La sospensione dal lavoro e dall'albo professionale ex articolo 4, co.4, D.L. 44/2021 , inoltre, gli impediscono di svolgere presso qualsiasi sede, e non solo dove è radicato il proprio rapporto di lavoro colpito dal provvedimento di sospensione, la propria professione. L'esercente la professione sanitaria, quindi, perde ogni possibilità di far fronte alle esigenze basilari della sua vita, non potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico. Il tutto per un periodo temporale particolarmente rilevante, inizialmente fissato fino al 15 dicembre del 2021 e poi differito, ad oggi, fino al 15 giugno 2022. Or, sebbene non si ignori che l'impianto del D.L. 44/2021 sia ispirato alla finalità di di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza articolo 4, co. 1, D.L. 44/2021 , nell'ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato - e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all'originaria formulazione del decreto 1 - appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della Carta articolo 2,3,32, co. 2, 36,41 Cost. Non appare pleonastico ricordare che il diritto al lavoro costituisca una delle principali prerogative dell'individuo, su cui si radica l'ordinamento italiano, che trova protezione nell'ambito dei principi fondamentali della Carta costituzionale articolo 1, 4 e che viene tutelato, non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità articolo 2 , potendo così concorrere al progresso materiale e spirituale della società articolo 4 , ma innanzitutto perché costituisce il mezzo per assicurare alla persona e al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta retribuzione, il diritto fondamentale di vivere un'esistenza libera e dignitosa articolo 36 Cost. . Nel momento in cui la legge, nel precludere all'operatore sanitario non vaccinato la possibilità di espletare la prestazione lavorativa anziché applicare altre soluzioni, ad es. la sottoposizione dell'operatore ad un rigido sistema di controllo tramite test di rilevazione del virus l'assegnazione a mansioni diverse, ove possibili, etc. , non consente neppure che lo stesso possa fruire di un sostentamento minimo per far fronte alle proprie esigenze basilari, essa, così facendo, non può che esporsi al dubbio di rivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignità della persona, con possibile violazione, oltre che dell' articolo 2, anche dell'articolo 3 Cost. A ciò pare possibile soggiungere che, così operando, la legge stessa, pur con i migliori intenti, finisce di fatto per realizzare una sorta di forzata induzione all'adempimento dell'obbligo, ponendo la parte lavoratrice di fronte alla radicale prospettiva di dover scegliere se subire quelle condizioni di indigenza o di smodata compressione delle abitudini di vita consolidate, che le deriverebbero dalla mancata vaccinazione, ovvero sottoporsi al detto trattamento. Ciò suscita ulteriori dubbi di costituzionalità rispetto all' articolo 32, co. 2, Cost. , nella misura in cui esso dispone che, anche nei casi di trattamento obbligatori disposti per legge, quest'ultima non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana . Le stesse norme interposte, tra cui la l. 23/12/1978 - numero 833 , istitutiva del servizio sanitario nazionale, nel ribadire che gli accertamenti e trattamenti sanitari sono di norma volontari articolo 33 co. 1 , specifica che nei casi in cui la legge prevede che possano essere disposti dall'autorità sanitaria questi devono avvenire nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici. articolo 33 co. 2 l. 833 cit. . Sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona ad es., è il caso del T.S.O. , valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato e che 'L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità articolo 33, co. 5, l. 833/1978 . E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l' articolo 32 Cost. , della libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria Cassazione civile sez. III, 05/07/2017, numero 16503 e che qualsiasi pratica sanitaria o farmacologica, sia pur correttamente praticata, non può essere del tutto esente da rischi di effetti avversi, anche gravi, per quanto rari questi possano essere. Ciò trova riscontro anche nell' articolo 3 del D.L. 44/2021 , relativo alla Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 , il quale prevede che Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, numero 178 , la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione . Lo stesso rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-covid 19 27- 12/2000 - 26/12/2021 dell'A.I.F.A., pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia https //www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_annuale_su_ sicurezza_vaccini%20anti-COVID-19.pdf , nel confermare la sicurezza dei vaccini, analizza le percentuali delle segnalazioni di sospetti effetti avversi gravi e non gravi , anche in rapporto alle diverse fasce di età, e dei casi in cui è stato rilevato il nesso di causalità. Suscita quindi dubbi di possibile violazione dell' articolo 32, co. 2, Cost. , un sistema, quale quello sancito dalla norma impugnata, che, negando in maniera radicale ogni sostegno economico all'operatore sanitario sospeso dal rapporto di lavoro per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale ex articolo 4 D.L. 44/2021 - per fatti peraltro, come detto, non censurabili a livello disciplinare e che si collocano nell'ambito di una situazione del tutto straordinaria ed emergenziale - lo ponga di fronte alla prospettiva di non poter assicurare a sé ed alla propria famiglia neppure i mezzi di sostentamento minimi ed indispensabili, così come di non poter far fronte, neppure in minima parte, ai propri impegni economici, con gravi conseguenze del vivere quotidiano si pensi, ad es., all'impossibilità di far fronte all'eventuale mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione, con tutto quello che ne comporta , posto che tale assetto sembra oltrepassare il limite imposto dal parametro costituzionale in esame. 4.2. Possibile ulteriore violazione dell' articolo 3 Cost. Come già anticipato, l'impossibilità del lavoratore sospeso ex articolo 4 D.L. 44/2021 di accedere a forme di assistenza minime, come quella dell'assegno alimentare comunque denominato , sembra integrare un'ulteriore violazione dell' articolo 3 Cost. , per violazione del principio di eguaglianza e per irragionevolezza, posto che impedisce anche l'applicazione di quelle misure di sostegno previste persino in caso di sospensione cautelare del lavoratore, laddove quest'ultimo abbia commesso o sia sospettato di aver integrato la commissione di determinati fatti costituenti reato, idonei a determinare anche l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Nel tempo, l'ordinamento ha sempre previsto tali forme di sostentamento, riconoscendo in favore del lavoratore pubblico, nel periodo di sospensione, un assegno alimentare o altri istituti sostanzialmente analoghi. Si considerino, a titolo esemplificativo - l' articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, numero 3 , recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia - l' articolo 500 del Decreto legislativo - 16/04/1994, numero 297 , recante il testo unico del personale scolastico, contenente analoga disposizione anche in materia di sospensione disciplinare - gli articolo 10, 21, co. 4 e 22 co. 4 del d.lgs. del 23/02/2006 numero 109 , recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, i quali contengono la previsione dell'erogazione dell'assegno alimentare sia nelle ipotesi di sospensione disciplinare articolo 10 d.lgs. 109 cit. , sia nelle ipotesi di sospensione cautelare, obbligatoria o facoltativa articolo 21, co. 4 e 22 co. 4 d.lgs. 109 cit. . La stessa contrattazione collettiva del pubblico impiego privatizzato ex articolo 2, co. 2, D.lgs. 30 marzo 2001 numero 165 , competente a regolare la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni , ex articolo 55, co.2 D.lgs. 165/2001 , prevede l'assegno alimentare nei casi di sospensione cautelare del dipendente, anche laddove quest'ultima si protragga per un notevole arco temporale, in quanto disposta in attesa degli esiti di un procedimento penale, e dunque anche per fatti ritenuti di oggettiva gravità e disvalore. Si consideri, per quanto riguarda il comparto sanità, a cui afferisce il rapporto delle parti ricorrenti, l'articolo 67 CCNL 2 , il quale prevede la conservazione del diritto alla retribuzione nell'ipotesi di sospensione cautelare disposta per un massimo di giorni trenta in corso di procedimento disciplinare. Si valuti, ancor di più, l'articolo 68, co. 7, del suddetto CCNL, il quale prevede in caso di sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa, per la sussistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, che ne ha comportato anche la restrizione della libertà, l'erogazione in favore dello stesso di un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti . Si consideri che tale indennità, del tutto sovrapponibile all'istituto dell'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 D.P.R. 3/1957 , viene riconosciuta in tutti i casi di sospensione cautelare individuati dall'articolo 68 del CCNL, e dunque laddove il dipendente sia sia colpito da misura restrittiva della libertà personale articolo 68, co. 1 ovvero anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Azienda o Ente disponga, ai sensi dell' articolo 55-ter del D.lgs. numero 165 del 2001 , la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale . Trattasi di indennità che viene riconosciuta anche per periodi molto ampi di sospensione, come risulta dalla lettura dell'articolo 68, co. 6, CCNL, secondo cui Negli altri casi [diversi da quelli in cui l'ente applica la sanzione del licenziamento senza preavviso previsto dall'articolo 66, co 9, numero 2 del CCNL, laddove la sospensione opera fino alla conclusione del procedimento disciplinare], la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'articolo 66, comma 9, numero 2 Codice disciplinare , l'Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'articolo 69 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale , tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 66, comma 9, numero 2 Codice disciplinare . Anche nei rapporti di lavoro privati, i contratti collettivi prevedono il diritto del lavoratore all'assegno alimentare nei periodi di sospensione cautelare cfr. articolo 42, penultimo comma, CCNL AIOP - personale non medico . Alla luce di quanto previsto, genera dubbi di possibile violazione dell' articolo 3, Cost. , una previsione, quale quella impugnata, che, a fronte di una condotta il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non integrante illecito né sul versante disciplinare, né sul versante penale, e che riguarda una fattispecie introdotta in una fase del tutto emergenziale, in un contesto del tutto eccezionale, neghi agli operatori sanitari non vaccinati persino la corresponsione di quelle indennità - come l'assegno alimentare - generalmente riconosciute dall'ordinamento per far fronte ai bisogni alimentari basilari del lavoratore sospeso, anche laddove quest'ultimo sia coinvolto in procedimenti penali e disciplinari per fatti di oggettiva gravità, posto che ciò sembra generare una irragionevole disparità di trattamento, peraltro a scapito di quelle condotte che proprio per previsione legislativa sono esenti da alcun tipo di rilievo. P.Q.M. visti gli articolo 134 Cost . e 23 l. 11.3.53 numero 87 visti gli articolo 2 , 3 , 32, comma 2, Cost ., ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all 'articolo 4, comma 5, D.L. 1° aprile 2021, numero 4 4 in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, numero 79 , convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, numero 7 6, nella parte in cui, nel prevedere che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato , esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione ex articolo 4 D.L. 44/202 1, l'erogazione dell'assegno alimentare comunque denominato previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate in parte motiva SOSPENDE il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.