«Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d’Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio».
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante le spese del procedimento statuite dal giudice nel corso di un giudizio di separazione tra coniugi. La Corte d'Appello, infatti, aveva rigettato il reclamo proposto da Caia avverso il pagamento dell'assegno di mantenimento a carico del marito e aveva condannato l'attrice a pagamento delle spese processuali. La donna ricorre in Cassazione e denuncia la violazione dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d'Appello deciso anche sulle suddette spese. La doglianza è fondata. Infatti, «nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio» Cass. numero 8432/2020 . Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.
Presidente Cesare – Relatore Meloni Fatti di causa La Corte d'appello appello di Roma, con decreto depositato in data 1/12/2020, ha respinto il reclamo ex articolo 708 c.p.c., comma 4, proposto da M.G. nei confronti di B.E. , avverso il verbale del Presidente del Tribunale che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, in via provvisoria ed urgente, autorizzati i suddetti coniugi a vivere separati, ha disposto la corresponsione di un assegno di Euro 300,00 a carico del marito ed a favore della M. . In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che la ricorrente guadagna circa 1.293,00 Euro per dodici mensilità compresi i proventi derivanti dai canoni di locazione più, nei mesi estivi, il ricavo della locazione degli appartamenti in omissis e che al mantenimento del figlio provvede il padre e pertanto, fatte salve le possibilità di eventuali variazioni necessarie adottabili in prosieguo del giudizio, il reclamo andava rigettato e la reclamate è stata condannata alla refusione delle spese processuali. Avverso la suddetta pronuncia, M.G. propone ricorso straordinario per cassazione affidato ad un motivo, nei confronti di B.E. che non svolge difese. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., numero 3, degli articolo 91, 669 terdecies, 708 c.p.c., degli articolo 24 e 111 Cost., censurando il solo capo autonomo relativo al regolamento delle spese processuali nel provvedimento di rigetto del reclamo ex articolo 708 c.p.c., comma 3 nel testo modificato dalla L. numero 54/2006 . 2. La censura è fondata. Preliminarmente occorre premettere che il ricorso per cassazione è esperibile, ex articolo 111 Cost., esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e non soggetti ad alcun specifico mezzo di impugnazione. Tuttavia il presente ricorso straordinario è ammissibile perché limitato alla sola statuizione sulle spese processuali, riguardante posizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomo, idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata Cass. numero 9516/2005 Cass. numero 2986/2012 Cass. numero 9348/2017 . Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteri della decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo I al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraversou l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale. Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ove venga adottata in sede di reclamo o avverso ordinanza presidenziale un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dalla legge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, non essendo dato contro di esso alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. cfr. con riguardo a pronunce di liquidazione delle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo, Cass. numero 21888/2004 Cass. numero 1273/2013 Cass. numero 21756/2015 . Ora questa Corte, da ultimo Cass. numero 8432/2020 , ha già chiarito, in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle ipese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle pese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio . Essenzialmente sulla base della natura provvisoria dei provvedimenti adottati in sede di reclamo ex articolo 708 c.p.c., destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e del carattere incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente, rilevato che essi conservano comunque caratteristiche proprie sia rispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale ex articolo 739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili le considerazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte di Appello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., comma 3, non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, che costituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e con decisione nel, merito va disposta la revoca della statuizione di condanna del reclamante alle spese processuali. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, revoca la decisione sulle spese. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.