Fallimento della “supersocietà di fatto”: va provato il comune interesse sociale perseguito

Il decisum in rassegna è intervenuto sul tradizionale fronte della supersocietà di fatto, riaperto ormai da oltre un decennio a seguito delle novelle al codice civile ed alla legge fallimentare.

Si tratta di stabilire la fallibilità, o meno, di una società di capitali che, in ragione della direzione e controllo esercitati nei confronti di un'altra o anche più società, ovvero anche solo della compartecipazione in fatto all'attività e ai risultati di questa, possa ritenersi socia, assieme alla seconda, di una più ampia e sovrastante società di fatto, dunque da reputarsi costituita e intercorrente fra di esse in quanto soggetti coinvolti in un'iniziativa economica condivisa, cosiddetta supersocietà. I giudici della Prima sezione civile, con la Cass. numero 20552/22, ribadiscono che la sussistenza del fenomeno della cosiddetta supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità, ex articolo 2497, c.c., e che può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati. Il fatto. La Corte d'Appello di Firenze ha accolto il reclamo proposto da Mevio avverso la sentenza del Tribunale fiorentino che, decidendo sulle istanze, exarticolo 6 e 7, l. fall., rispettivamente avanzate dal curatore del Fallimento della Beta s.r.l. e dall'ufficio della Procura, aveva dichiarato, ai sensi dell'articolo 147, comma 5, l. fall., il fallimento della società di fatto costituita fra lo stesso Mevio, Alfa s.r.l., Omega s.r.l. e la già fallita Ypsilon s.r.l., nonché il fallimento delle due prime società e di Mevio quali soci illimitatamente responsabili della società di fatto. La corte del merito ha revocato la dichiarazione di fallimento della società di fatto e dei soci dichiarati falliti per ripercussione, escludendo che potessero ravvisarsi gli elementi indicativi dell'esistenza fra gli stessi e Beta di una cosiddetta supersocietà di fatto. La sentenza è stata impugnata dal Curatore del Fallimento revocato con ricorso per Cassazione affidato a due gravami, cui ha replicato Mevio con controricorso. Entrambi i motivi, tuttavia, vengono respinti ed il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte. Quest'ultima, in particolare, osserva come non sia esatto dire che la corte di merito abbia qualificato l'attività di Mevio come di direzione e coordinamento di un gruppo di società organizzate verticalmente il giudice a quo ha, piuttosto, preso in esame le difese prospettate sul punto dal reclamante, per poi pervenire ad una statuizione la cui ratio non si fonda sull'applicazione dell'articolo 2479, c.c., ma sull'accertamento della mancanza dei presupposti/requisiti per ravvisare la sussistenza di una supersocietà di fatto tra la già fallita Beta, lo stesso Mevio e le altre società da lui amministrate. Infine, va osservato che lo stesso Fallimento evidenzia circostanze il fatto che Mevio considerasse il pacchetto clienti come un bene personale e che operasse in modo confuso, in proprio o per conto delle società, attingendo in maniera casuale ai fondi dell'una o dell'altra o ai propri , che non appaiono indicative né di un patrimonio comune, né di comuni attività.  La figura della società di fatto può delinearsi quando più persone si comportano in fatto come soci, ossia, in ossequio all'articolo 2247, c.c., svolgono in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, conferendo a tal fine beni o servizi senza che fra di esse sia intervenuto alcun esplicito contratto di società, sia esso scritto o anche orale senza che tale esercizio in comune dell'attività economica sia stato in alcun modo pubblicizzato nei modi di legge, ossia mediante iscrizione nel registro delle imprese. Il contratto di società è un contratto a forma libera, di conseguenza, il consenso delle parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo e, quindi, anche per facta concludentia. Sicché, l'esistenza della società di fatto si ricava, da un comportamento concludente tenuto dai soci, i quali mostrano di volere il rapporto sociale e non intendono occultarlo di fronte ai terzi. La norma di cui all'articolo 147, comma 5, l. fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone, cosiddetta supersocietà di fatto, non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. In definitiva, se manca un comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati non può poi verificarsi il fallimento della supersocietà di fatto creatasi fra di essi. Nel caso de quo, difatti, il potere di disposizione finiva ad ogni occasione per ricadere nell'orbita esclusiva di Mevio e nell'esclusivo e mai superato suo potere di direzione e di coordinamento.

Presidente Cristiano Relatore Tricomi Ritenuto che La Corte d'appello di Firenze, per quanto in questa sede ancora rileva, ha accolto il reclamo proposto da R.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, decidendo sulle istanze ex articolo 6 e 7 L. Fall. rispettivamente avanzate dal curatore del Fallimento di omissis s.r.l. e dall'ufficio della Procura, aveva dichiarato, ai sensi dell'articolo 147,5 comma, L. Fall., il fallimento della società di fatto costituita fra lo stesso R., omissis s.r.l., omissis s.r.l. e la già fallita omissis s.r.l., nonché il fallimento delle due prime società e di R. quali soci illimitatamente responsabili della s.d.f. La corte del merito ha revocato la dichiarazione di fallimento della s.d.f. e dei soci dichiarati falliti per ripercussione, escludendo che potessero ravvisarsi gli elementi indicativi dell'esistenza fra gli stessi e omissis di una c.d. supersocietà di fatto . La sentenza, pubblicata il 17 aprile 2020, è stata impugnata dal Curatore del Fallimento revocato con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Gianfranco R. ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2497 c.c. e dell'articolo 112 c.p.c. Il ricorrente dopo avere rammentato che la fattispecie disciplinata dall'articolo 2947 cit. richiede a che vi sia una persona fisica o giuridica che esercita in maniera stabile e organizzata un'attività di direzione e coordinamento di una o più società, in violazione dei principi di corretta gestione societaria b il perseguimento da parte della stessa di un interesse imprenditoriale, proprio o altrui, contrario a quello delle società dominate sostiene che la corte d'appello ha errato nel ritenere che R.G. abbia esercitato attività di direzione e coordinamento abusivo di omissis , omissis e omissis eventualmente foriera di responsabilità , di cui difettano i relativi presupposti. In particolare, quanto al primo profilo, osserva che innanzi tutto difetterebbe il requisito dell'eterodirezione, ovvero la qualifica di dominus di R. secondo la definizione dell'articolo 2497 c.c., avendo questi svolto, in via immediata ed esclusiva, le funzioni decisorie e gestorie di tutte e tre le società, delle quali era amministratore unico, oltre che unico socio. Contesta poi l'accertamento della corte del merito secondo cui i molteplici interventi di una società a favore dell'altra o di R., o di quest'ultimo a favore dell'una o dell'altra società, trovavano spiegazione in operazioni infragruppo, tipiche della direzione coordinata ed unitaria, senza che dalle stesse emergesse l'esistenza di un soggetto terzo quale impresa comune rileva al riguardo che il rapporto organico sussistente tra R. e omissis , omissis e omissis escludeva a priori qualsiasi ipotesi di sovraordinamento del primo, che non agiva come holder in proprio, ma spendendo il nome di volta in volta delle seconde, in una sostanziale situazione di pariordinazione, riconducibile alla nozione della c.d. supersocietà di fatto elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Quanto al secondo profilo, lamenta che il giudice del reclamo, pur avendo dato atto che si era in presenza di una pluralità di operazioni poste in essere da R. non solo a vantaggio di sé medesimo o della moglie e in pregiudizio di taluna delle società, ma anche in pregiudizio suo e a vantaggio di singole società, avrebbe ritenuto tale situazione non incompatibile con la direzione e il coordinamento unitario verticale, di cui all'articolo 2497 c.c., che ben possono essere di tipo c.d. virtuoso , in quanto sorretti dalla logica dei vantaggi compensativi. Il ricorrente denuncia sul punto la violazione dell'articolo 112 c.p.c., perché l'accertamento sarebbe stato compiuto d'ufficio, giacché R. non ha mai dedotto l'inesistenza di un danno da eterodirezione, alla luce del risultato complessivo, di vantaggio per il gruppo, derivante dalla propria attività, ma ha, al contrario, sempre riconosciuto l'azione risarcitoria come unica possibile reazione agli abusi commessi. Assume, comunque, l'irrilevanza della questione inerente la natura virtuosa dell'attività di direzione e coordinamento, pur escludendo che in concreto la gestione di R. lo sia stata. Ribadisce che il fatto che il preteso holder abbia gestito direttamente ed in via esclusiva le società di cui era amministratore e l'ulteriore circostanza che tale gestione sia pacificamente avvenuta nella prospettiva di un interesse comune e non nell'interesse proprio, impediscono di parlare di ingerenza qualificata o di eterodirezione. Sostiene che difetta il perseguimento di un interesse di tipo imprenditoriale , essendo indimostrato che R. abbia agito come imprenditore individuale nello svolgimento dell'attività di holder, con organizzazione di mezzi propri. Critica infine l'assunto della corte del merito secondo cui una direzione unitaria, complessivamente svolta quantomeno nelle intenzioni nell'interesse di ciascuno dei soggetti coinvolti, può al contempo esserlo anche nella prospettiva di un interesse comune, rilevando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non vi può essere sovrapposizione tra direzione e coordinamento abusivo e società di fatto. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. La censura, sotto un primo profilo, risulta priva di decisività. Quanto sembra prospettare il ricorrente, e cioè che il fallimento è stato revocato perché la fattispecie è stata ricondotta al disposto dell'articolo 2497 c.c., non coglie la unitaria e complessa ratio della decisione impugnata. Non è esatto dire che la corte di merito ha qualificato l'attività di R. come di direzione e coordinamento di un gruppo di società organizzate verticalmente il giudice a quo ha, piuttosto, preso in esame le difese prospettate sul punto dal reclamante, per poi pervenire ad una statuizione la cui ratio non si fonda sull'applicazione deLl'articolo 2479 c.c., ma sull'accertamento della mancanza dei presupposti/requisiti per ravvisare la sussistenza di una super società di fatto tra la già fallita omissis , lo stesso R. e le altre società da lui amministrate. Ciò è dimostrato non solo dalla trattazione unitaria dei motivi di reclamo, ma dalla focalizzazione della motivazione su ben altro aspetto, ovvero pag. 10 della sentenza impugnata su ciò che invece contraddistingue il vincolo societario , individuato nella presenza di un'attività comune e di un patrimonio che siano effettivamente comuni e cioè rispettivamente svolta l'una e costituito l'altro nel contemporaneo e permanente interesse dell'organismo , seguita dall'analisi delle risultanze istruttorie, dalla quale è stata dedotta l'insussistenza, nella specie, dei suddetti elementi, qualificanti la c.d. supersocietà di fatto. Rispetto a tale ratio, la disamina della questione concernente l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 2497 c.c. costituisce un argomento di supporto e di completamento, privo tuttavia di autonoma rilevanza decisoria ciò che è sufficiente ad escludere che ricorra il vizio di ultrapetizione denunciato , tanto più che, come lo stesso ricorrente non ha mancato di evidenziare, la corte del merito non ha escluso che il vincolo sociale di fatto caratterizzante la c.d. supersocietà possa ricorrere anche nell'ipotesi di eterodirezione delle compagini appartenenti ad un gruppo. Va aggiunto che il Fallimento attribuisce erroneamente alla corte d'appello l'affermazione secondo cui, in difetto di diversa e più rigorosa prova, laddove vi sia attività di direzione e coordinamento svolta in violazione dei principi di corretta gestione delle società dirette e coordinate può presumersi solo l'abuso di dominio, del quale si risponde a titolo risarcitorio come emerge dalla piana lettura della sentenza, il passo contestato riporta in realtà, in sintesi, uno dei motivi di reclamo. In definitiva, il mezzo in esame risulta impostato su di una logica binaria, di stretta alternatività fra la fattispecie contemplata dall'articolo 2497 c.c. e quella di cui all'articolo 147,5 comma L. Fall., che non è stata seguita dal giudice del reclamo e che, peraltro, non trova corrispondenza nella giurisprudenza di questa Corte, che, pur escludendo che in caso di insolvenza di un gruppo di società organizzate verticalmente ed etero dirette possa configurarsi la c.d. supersocietà di fatto, non ha mai affermato che qualora più società siano amministrate e possedute da un unico soggetto debba necessariamente riscontrarsi l'uno o l'altro fenomeno ed ha, per converso, sottolineato come la prova della sussistenza di una s.d.f. fra detto soggetto e le società medesime debba essere fornita in maniera rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune interesse sociale perseguito. 1.4. La corte del merito ha, per l'appunto escluso che i ripetuti interventi di R. in favore dell'una o dell'altra società, o dell'una società in favore delle altre, fossero riconducibili all'attività di un organismo comune, collocato a latere delle singole compagini sociali il motivo risulta dunque inammissibile anche laddove, dando per pacifico che la gestione di R. sia avvenuta nella prospettiva dell'interesse comune, non tiene conto del contrario, predetto accertamento di fatto, né denuncia sul punto un vizio di motivazione secondo il modello legale, ovvero attraverso la specifica indicazione dei fatti storici, non esaminati dal giudice del reclamo, dai quali desumere che la gestione fosse stata esercitata in detta prospettiva, anziché nell'interesse delle singole società o del presunto holder. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2247,2297,2257,2267 e 2268 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. 2.2. Il ricorrente, ricordato che secondo la corte d'appello, chi invoca l'esistenza di una c.d. supersocietà di fatto è tenuto a provare a la ricorrenza di indici di riconoscibilità effettiva della riconduzione dell'attività a un organismo collocato a latere dei singoli associati b che la riconduzione sia sistematica e frutto di un'attività programmata c che la permanenza si estrinsechi nella sopravvivenza di un'autonomia patrimoniale idonea a fornire adeguato supporto per la sopravvenienza della sopravvenuta inoperatività di uno, di alcuni o anche di tutti i soggetti partecipi, deduce in primo luogo che il giudice avrebbe reso affermazioni contraddittorie, laddove, dopo aver riconosciuto sussistente l'elemento sub b , in ragione dei numerosi e reciproci trasferimenti di fondi tra le società e R. o dei pagamenti eseguiti di volta in volta da ciascun soggetto in funzione di adempimento del debito dell'altro, ha escluso la ricorrenza dell'elemento sub. a in base al rilievo che si trattava di interventi che non avevano mai superato la soglia della bilateralità e che si erano verificati in occasione di singole emergenze. Aggiunge che la corte fiorentina non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze l'aver omissis e omissis svolto, in parte nello stesso periodo, la medesima attività di elaborazione di dati contabili l'aver anche omissis svolto di fatto la stessa attività, fatturata a clienti di omissis per un periodo più lungo di quello nel quale i conti di quest'ultima erano bloccati a causa di un contenzioso civile l'aver anche R. esercitato la medesima attività avvalendosi dei beni strumentali di tutte e tre le società e percependo parte dei compensi riferibili alle stesse la sede comune di queste ultime e dell'ufficio professionale di R. indicative dell'esercizio in comune di un' impresa. Rileva ancora che ad analoga conclusione dovevano condurre i numerosi, reciproci, pagamenti o gli interventi di trasferimento fondi di volta in volta eseguiti da R. o da ciascuna delle tre società in favore dell'altra, aventi evidente scopo solidaristico, tanto più che nella s.d.f. non è necessario che l'attività comune sia posta in essere congiuntamente da tutti i soci. Contesta l'affermazione del giudice del reclamo secondo cui le due operazioni immobiliari citate in sentenza vendita da omissis a omissis di un immobile contestualmente concesso da quest'ultima in locazione finanziaria a omissis trasferimento di un fondo da omissis a omissis per un corrispettivo simbolico non consentivano di far emergere un'impresa comune in capo alla quale detti immobili potessero, all'evenienza, ritrovare utile ricovero da pretese di terzi , atteso che la s.d.f. non ha un'autonomia patrimoniale, restando i suoi beni formalmente intestati ai soci di fatto. Assume, infine, che il giudice ha reso una motivazione poco chiara in ordine alla mancanza di prova dell'esistenza di un fondo comune, senza tener conto dei plurimi elementi, capillarmente ricostruiti e documentati, atti a dimostrare il contrario. 2.2. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile. 2.3. Come di recente ribadito da questa Corte L'articolo 147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa e', in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone cd. supersocietà di fatto non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'Appello, che aveva escluso la ricorrenza della descritta fattispecie, valorizzando, per un verso, la mancanza di un fondo comune fra i presunti soci di fatto, per altro verso, la circostanza che le condotte distrattive accertate in capo all'amministratore legale di una delle società non erano finalizzate allo svolgimento di attività imprenditoriale comune ma solo a sottrarre liquidità ai creditori del singolo ente . Cass. numero 7903/2020 . Se, dunque è da confermare il principio enunciato per la prima volta da Cass. numero 10507/2016 in ordine all'interpretazione estensiva dell'articolo 147,5 comma, L. Fall., è tuttavia altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte v. ancora Cass. numero 10507/2016 e, in motivazione, Cass. numero 12120/2016 che la sussistenza del fenomeno della c.d. supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza si dice può semmai costituire indice di esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità articolo 2497 c.c. e che può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati cfr. Cass. numero 15346/2016 Cass. numero 5520/2017 . 2.5. La corte d'appello fiorentina si è attenuta a detti principi, avendo escluso proprio che potesse reputarsi esistente nel caso concreto il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati testualmente, in ragione della evidenziata natura bilaterale degli interventi che non ne contraddice la pure ritenuta sistematicità , ha rimarcato che il loro inserimento in un quadro generale e disorganico mal si conciliava con la formazione di un sodalizio, e trovava la sua costante ragion d'essere nella circostanza che il potere di disposizione finiva ad ogni occasione per ricadere nell'orbita esclusiva di R. e nell'esclusivo e mai superato suo potere di direzione e di coordinamento . In tal guisa essa ha revocato il fallimento della società di fatto, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dai documenti. 2.7. Ciò posto, il motivo si risolve in una richiesta di integrale rivalutazione delle emergenze istruttorie, in linea con le aspettative del ricorrente, senza tuttavia che sia illustrata la decisività dei fatti di cui il giudice avrebbe omesso l'esame. In particolare, va osservato che lo stesso Fallimento evidenzia circostanze il fatto che R. considerasse il pacchetto clienti come un bene personale e che operasse in modo confuso, in proprio o per conto delle società, attingendo in maniera casuale ai fondi dell'una o dell'altra o ai propri , che non appaiono indicative né di un patrimonio comune, né di comuni attività. 3. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi e in Euro 200,00per esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.