Due mamme, il Tribunale smentisce il Comune: l’atto di nascita dei bimbi si può trascrivere

Accolto il ricorso di una famiglia arcobaleno i cui bimbi si erano visti rifiutare il riconoscimento di entrambe le loro mamme.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame del Tribunale di Taranto riguarda la richiesta di due donne, entrambe italiane, di eseguire la trascrizione dell'atto di nascita dei loro figli, nati con procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero, a fronte del diniego del Comune di procedere in tal senso. A sua difesa, il Comune invoca il divieto di omogenitorialità sancito dall'ordinamento italiano, e confermato anche da numerose pronunce giurisprudenziali gli articolo 5 e 12 della legge numero 40/2004, infatti, vietano che nel nostro paese si possa fare ricorso alla pratica di procreazione medicalmente assistita tra coppie dello stesso sesso, in quanto in tale legge si ravvisa un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione. Il Tribunale tarantino, tuttavia, smonta la tesi del Comune, con una decisione al passo con i tempi. Per i Giudici, infatti, la pratica adottata è irrilevante “ai fini dell'ordine pubblico” - l'unica ragione per cui si può negare la trascrizione -, non essendo ammissibile alcun trattamento differenziato tra minori in relazione al modo in cui sono venuti al mondo. Ciò, inoltre, determinerebbe lo spostamento dalla questione centrale della tutela del miglior interesse del minore a quella della illegittimità per l'ordinamento nazionale della pratica procreativa con cui è venuto al mondo, anche a discapito di principi pacificamente riconosciuti come fondanti l'ordine pubblico internazionale, come la tutela del miglior interesse del nato a beneficiare di un'effettiva bigenitorialità, il rispetto della sua vita affettiva familiare e il diritto a non essere discriminato per ragioni legate alla sua nascita. Insomma a prescindere da come siano nati, ai bambini spettano le stesse identiche tutele. Tutto ciò porta il Tribunale a concludere che la trascrizione invocata dalle due madri non solo non possa ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico, ma risponda al contrario alla tutela del miglior interesse al legale  riconoscimento della bigenitorialità di cui i due minori di fatto «beneficiano all'interno del consesso familiare in cui sono venuti al mondo e in cui risultano stabilmente inseriti, originato dall'unione legalmente riconosciuta dall'ordinamento interno delle odierne ricorrenti e indiscutibilmente fondato su un loro comune progetto di vita familiare e di filiazione». Vittoria, dunque, per la famiglia arcobaleno. Fonte ilfamiliarista.it

Presidente Maggi – Relatore Gloria Fatto e diritto I. - Con il ricorso introduttivo AA e AB, premesso di essersi unite civilmente il omissis e di aver fatto concordemente ricorso a un procedimento di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuato all'estero, hanno chiesto accertarsi l'illegittimità del rifiuto reso in data omissis dal Sindaco del Comune di omissis quale responsabile in materia di Stato civile, alla loro richiesta di formazione dell'atto di nascita di BB e CC nati a omissis con indicazione di entrambe, quali genitrici, in virtù delle dichiarazioni rese con istanza del 6/2/2021. Hanno evidenziato, in particolare, come la loro richiesta avanzata all'Ufficiale di Stato civile del Comune di omissis trovasse conforto nelle previsioni della legge numero 40/2004 che permette anche alle coppie omosessuali di dar corso a pratiche di P.M.A. eterologa con conseguente applicazione dell'articolo 8 in materia di genitorialità intenzionale , e hanno quindi chiesto, previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto loro opposto dall'Ufficiale di stato civile del comune di omissis , in via principale la cancellazione degli atti di nascita dei predetti due minori, formati con l'indicazione della sola genitrice biologica AA, e la formazione di due nuovi atti con indicazione di entrambe le genitrici oltre a quella biologica, di quella intenzionale AB , o in subordine la loro rettifica con annotamento anche della genitrice intenzionale AB . Hanno resistito al ricorso il Ministero dell'Interno insieme al Comune di omissis con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle motivazioni fornite dall'Ufficiale di stato civile nella formazione degli atti di nascita in oggetto e cioè la tipicità degli atti dello Stato civile e la necessità del rispetto del principio di legalità nella loro formazione la mancata previsione nella legge 20 maggio 2016, numero 76 sulle unioni civili delle norme del codice civile in materia di filiazione dentro e fuori il matrimonio, e dunque la relativa inapplicabilità e alla conseguente legittimità del rifiuto opposto alla relativa formazione con indicazione anche della donna legata da un'unione civile insieme alla madre biologica, confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Sulla scorta di dette argomentazioni hanno invocato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso alla procedura camerale ex articolo 95 D.P.R. numero 396/2000, essendo sostanzialmente richiesto il riconoscimento dello status di genitori da parte di due persone dello stesso sesso. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto essendo vietata dall'ordinamento italiano l'omogenitorialità, esclusa dalle pratiche di P.M.A. eterologa compresa anche dalla Corte Costituzionale con la sent. numero 162/2014 , con indirizzo confermato dalla Cassazione cfr. la sentenza numero 19599/2016 per la necessaria applicabilità dell'ordinamento italiano al caso di specie, trattandosi di bambini nati in Italia, e non sussistendo alcun legame biologico/genetico tra loro e AB per il recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 5 che stabilisce che alle pratiche di P.M.A. possano accedere solo coppie di sesso diverso e 12 che stabilisce sanzioni amministrative per chi applica tali tecniche a coppie formate da parsone dello stesso sesso della citata L. numero 40/2004, in ordine alla possibilità per coppie omosessuali femminili di accedere alla P.M.A. eterologa e vedersi applicate le norme di cui alla L. 40/2004 in punto di genitorialità intenzionale per l'assenza di rilievo dell'ordinamento comunitario in materia di famiglia, e in ogni caso perché la Corte Europea dei Diritti Umani C. Edu riconosce e garantisce agli Stati ampia discrezionalità legislativa in materia, e non ha mai riconosciuto il diritto delle coppie omosessuali ad avere un figlio, né la doverosità della bigenitorialità omosessuale al fine di tutelare la vita familiare avendo i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità cfr. la sent. numero 221/2019 della Cassazione evidenziato la insussistenza di un profilo discriminatorio nel divieto di P.M.A. per le coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali, anche alla luce della giurisprudenza della CEdu non essendovi prevalenza dell'interesse generale alla tutela del minore in presenza di specifiche norme interne che vietano la bigentorialità omosessuale, e comunque esistendo meccanismi di tutela alternativi, quali l'ormai riconosciuta praticabilità dell'adozione speciale ex articolo 44 L. 184/83 anche in ipotesi di coppie omosessuali. In via gradata e per il caso di accoglimento del ricorso, è stata chiesta in ogni caso la non concessione dell'immediata efficacia esecutiva del decreto a norma dell'articolo 741 c.p.c., tenuto conto dell'erroneità del rito prescelto, per cui andrebbe applicata la diversa regola dell'efficacia della decisione in materia di status al momento del relativo passaggio in giudicato, e in ogni caso della delicatezza del thema disputandum, che consiglierebbe di non anticipare gli effetti di decisioni che potrebbero venir travolte nei gradi successivi, con turbamento della certezza di delicatissimi rapporti giuridici. A giudizio di questo collegio il ricorso proposto nell'interesse di BB e di CC è fondato e meritevole d'accoglimento. La decisione impone uno sforzo motivazionale non esattamente in sintonia con la relativa forma del “decreto”, per quanto meglio di seguito chiarito. II. - Preliminarmente va rigetta l'eccezione formulata dai resistenti di inammissibilità del ricorso al procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ex articolo 95 e ss. del D.P.R. numero 396/2000, che per costante giurisprudenza di legittimità compendiata da ultimo nella sent. numero 7413 del 7/3/2022 della I sez. civile è ammissibile nelle ipotesi in cui sia diretto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso mentre è inammissibile quando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia “di stato”, da risolversi invece nelle forme del rito ordinario di cognizione. È poi pacifico che il procedimento in oggetto non debba limitarsi alla sola correzione degli errori materiali commessi nella formazione dell'atto dello stato civile, ma si estenda fino a ricomprendere la cancellazione di un atto formato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, e la cancellazione di un atto iscritto o trascritto irregolarmente [cfr. Cass. numero 21094/2009 e numero 13100/2019]. Le odierne ricorrenti hanno richiesto la rettificazione degli atti di nascita formati dall'Ufficiale di stato civile del comune di omissis dei minori BB e CC con la sola indicazione della sola genitrice biologica AA, per il rifiuto opposto all'indicazione anche della genitrice intenzionale AB, deducendo per l'appunto una difformità tra gli atti formati e la situazione di fatto esistente essendo i minori nati nel consesso familiare dell'unione civile delle due ricorrenti e frutto di un progetto di vita familiare e di filiazione comune , ritenuta conforme alle previsioni di legge indicate, e non il riconoscimento dello status filiationis dei predetti minori. La circostanza che oggetto della presente delibazione divenga inevitabilmente proprio la verifica della conformità alla legge del rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile non può quindi determinare l'inammissibilità ab origine del procedimento prescelto, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti. Peraltro – come già evidenziato nella richiamata pronunzia della Cassazione numero 7413/2022 – nella fattispecie in esame il rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile di nel provvedimento di diniego allegato al ricorso si fonda sostanzialmente sulla contestazione del riconoscimento effettuato anche dalla madre intenzionale contestualmente alla richiesta di formazione dei due atti di nascita dei predetti minori il riconoscimento ai sensi dell'articolo 254 c.c. va effettuato in forma pubblica e quindi annotato sull'atto di nascita nei registri dello stato civile, ma l'efficacia giuridica di detta annotazione è di norma quella della pubblicità-notizia o pubblicità- dichiarativa ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, vale a dire l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'articolo 451 c.c., non anche quella costitutiva dello status [cfr. Cass. S.U. numero 12193/2019]. Pertanto, il riconoscimento effettuato dalla madre intenzionale nella prospettiva del presente procedimento assume natura peculiare rispetto al paradigma dell'articolo 250 c.c., giacché non attesta la verità della generazione e non involge quindi la questione dello status filiationis, bensì unicamente l'intervenuto riconoscimento anche da parte sua insieme al riconoscimento effettuato dalla genitrice biologica dei minori, in virtù del consenso dalla stessa originariamente e incontestatamente prestato alla procreazione medicalmente assistita. Quindi il fatto che sia stata dedotta l'erroneità della formazione degli atti di nascita di BB e CC con la sola indicazione della genitrice biologica AA e non anche della genitrice intenzionale AB, come da richiesta espressa di entrambe, per mancanza di corrispondenza delle relative risultanze con la situazione di fatto esistente, ritenuta dalle ricorrenti conforme a legge, unitamente al rilievo che l'eventuale rettificazione invocata non comporti alcuna attestazione di verità dello status filiationis, consentono di ritenere l'ammissibilità dell'instaurato procedimento di rettificazione ex articolo 95 e ss. D.P.R. numero 396/2000. III. - Nel merito, va dato atto che allo stato dell'arte di una accesa querelle giurisprudenziale che ha visto contrapporsi da un lato le numerose pronunzie di merito concordanti con le ragioni delle odierne ricorrenti, sulla scorta della ritenuta l'applicabilità dell'articolo 8 della L. numero 40/2004, secondo una sua interpretazione costituzionalmente orientata, e comunque della necessità di garantire la tutela del miglior interesse del minore all'effettiva bigenitorialità e dall'altro il costante orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, che ha invece ritenuto ostativo all'applicazione dell'articolo 8 cit. il divieto legislativo del ricorso a P.M.A. da parte di coppie omosessuali, quale principio fondante l'ordine pubblico interno, e ha ribadito in ogni caso come qualsiasi intervento in materia debba necessariamente demandarsi alle determinazioni del legislatore, come affermato anche dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie e che ha registrato anche diversi interventi della Consulta, da ultimo con le sentenze nnumero 32 e 33 del 9/3/2021, con cui è stata respinta la questione di legittimità costituzionale del divieto di P.M.A. eterologa e della sanzione che lo assiste , la decisione assunta dall'Ufficiale di stato civile del Comune di omissis parrebbe tuttora formalmente ineccepibile dal punto di vista del rigore giuridico. Ne costituiscono riprova i più recenti arresti della Cassazione la citata sent. numero 7413 del 7/3/2022, e da ultimo la sent. della stessa Sez. I numero 10844 del 4/4/2022, nonché la precedente sent. numero 23319 del 23/8/2021 , che hanno ancora una volta avallato le ragioni addotte nel caso di specie dal Sindaco del Comune di omissis , pur ritenendo invece legittima la diversa ipotesi della trascrizione negli atti dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero in casi identici a quello in esame, ma con elementi di internazionalità la nascita del minore e la formazione dell'atto all'estero , e ciò per la rilevata sua non contrarietà all'ordine pubblico internazionale laddove invece in ipotesi, quali quella di specie, di assenza di elementi di internazionalità entrambe le genitrici sono cittadine italiane e i minori sono nati in Italia, e la richiesta di formazione dei loro atti di nascita è stata rivolta alle istituzioni italiane e dunque di piena applicazione del diritto nazionale, la formazione in Italia dell'atto di nascita è ritenuta contraria all'ordine pubblico interno. A sommesso avviso di questo collegio il distinguo operato dalla Cassazione nel citato precedente numero 7413/2022 tra ordine pubblico interno e internazionale appare poco convincente e comunque inattuale, anzitutto in linea generale, alla luce dell'evoluzione legislativa del concetto di “ordine pubblico”, riportata dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione ivi citate sent. numero 12193 dell'8/5/2019, che ha ritenuto non trascrivibile negli atti dello stato civile italiano l'atto di nascita formato all'estero del minore nato da maternità surrogata , con specifico riferimento ai divieti legislativi in materia di pratiche di fecondazione assistita e proprio con riguardo ai procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile. Nella richiamata decisione le Sezioni Unite fanno proprio il più recente approdo di tale concetto – nel relativo percorso di armonizzazione tra ordinamenti nazionale e sovranazionale – “…caratterizzato …da un sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale e alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell'attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni. Emblematica di tale evoluzione è l'affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale”. Per inciso proprio la fattispecie del riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore, nato a seguito di maternità surrogata, e il genitore intenzionale italiano, oggetto dell'ordinanza di rimessione, è stata ritenuta dalle Sezioni Unite come il limite invalicabile alla stregua dei principi di ordine pubblico nazionale, per la sua ricomprensione nel divieto espresso dall'articolo 12 comma 6 della L. numero 40/2004 articolo che stabilisce le diverse fattispecie sanzionatorie in materia di fecondazione assistita e al citato comma commina la sanzione penale della reclusione per “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità…” . Tale fattispecie viene nettamente distinta dalle Sezioni Unite da quella in un diverso arresto, ivi richiamato, delle sezioni semplici Cass. Sez. I civ., numero 19599 del 30/9/2016 del riconoscimento del medesimo rapporto di filiazione del nato a seguito di P.M.A. eterologa da parte di due donne entrambe le genitrici avevano un legame biologico con il nato, avendo l'una fornito l'ovulo necessario al concepimento e l'altra partorito , giacché non sussumibile nel divieto legislativo appena richiamato ex articolo 12 comma 6 cit., evidenziandosi “la minore la portata del divieto di accesso” a tali tecniche procreative imposto dall'articolo 5 della stessa legge alle coppie dello stesso sesso, presidiato unicamente da una sanzione amministrativa ex articolo 12 comma 2 L. numero 40/2004 , essendo altresì non pertinente il richiamo dell'articolo 9 comma 3 della medesima legge, che, nel caso di violazione del divieto ex articolo 4 comma 3, preclude al donatore di gameti l'acquisizione di qualsiasi relazione giuridica parentale con il nato e la possibilità di far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o assumere alcun obbligo in quel caso – ripetesi – la genitrice intenzionale aveva donato l'ovulo , ed infine ricordando “da un lato che il divieto del ricorso a tale pratica è venuto parzialmente meno per effetto della sentenza numero 162 del 2014, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. numero 40 del 2004, articolo 4 comma 3, e richiamando dall'altro i principi enunciati dalla sentenza numero 19599 del 2016.”. E di tale precedente da ultimo richiamato le Sezioni Unite citano per l'appunto il concetto di “ordine pubblico” ivi esposto a fondamento nella decisione assunta nell'occasione dalla prima Sezione della Cassazione, definendolo “in continuità con l'interpretazione sopra riportata”, laddove afferma che “il legame, pur sempre necessario con l'ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche, laddove compatibili con essa, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”. Di tale decisione della prima Sezione le Sezioni Unite riportano inoltre la conclusione, secondo cui “il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità temporanea della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico”. Ancora, nel definire il concetto di ordine pubblico che qui interessa, la decisione in commento delle Sezioni Unite cita anche un altro precedente delle sezioni semplici in un caso identico a quello in esame procreazione a seguito di P.M.A. eterologa, senza alcun legame biologico della genitrice intenzionale con il nato da altra donna con la prima coniugata , ma con atto di nascita formato all'estero e poi trascritto in Italia Cass. civ. Sez. I, sent. numero 14878 del 15/6/2017 , la cui rettificazione che per l'appunto ne aveva sortito la trascrizione era stata ritenuta non in contrasto con l'ordine pubblico, nella parte in cui si afferma che “la contrarietà dell'atto estero all'ordine pubblico internazionale dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi della nostra Costituzione, ma anche, tra l'altro, di quelli consacrati nella Dichiarazione ONU dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nei Trattati fondativi e nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, tenendo conto della Dichiarazione ONU dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore”. Le Sezioni Unite in commento concludono l'ampia disamina sul concetto di ordine pubblico nella materia che qui interessa, evidenziando quindi il processo di armonizzazione degli ordinamenti interno e sovranazionale, e affermando che “Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell'ordinamento”. Il distinguo operato dalla giurisprudenza di legittimità tra ordine pubblico interno e internazionale a conforto delle diverse decisioni assunte in casi identici a quello di specie dalle sezioni semplici della Cassazione, a seconda che contenessero o meno elementi di internazionalità, per stabilirne rispettivamente la legittimità o meno dell'inserimento negli atti dello stato civile, appare poi poco convincente in concreto, per un'ulteriore considerazione i pronunciamenti più recenti in materia della Corte Costituzionale le citate sentenze nnumero 32 e 33 del 2021, la prima delle quali perfettamente aderente al caso in esame , pur ribadendo la legittimità costituzionale del divieto legislativo di ricorso a pratiche di P.M.A. eterologa da parte di persone dello stesso sesso con preclusione naturale e non patologica a procreare , hanno invocato a chiare lettere “l'urgenza della tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale” [così testualmente C. Cost. numero 32/2021 cit.], e cioè l'urgenza di un intervento legislativo in materia, ritenuto “impellente” dalla Consulta, anche in ragione dell'insufficienza degli strumenti ordinamentali alternativi a disposizione – in realtà l'unico astrattamente accessibile – cioè l'adozione in casi particolari cd. “non legittimante” ex articolo 44 della L. numero 184/1983, che non rispetta i criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte EDU [cfr. le sentenze “Mennesson c/ Francia” e “Labassee c/ Francia” entrambe del 26.6.2014, in materia di maternità surrogata e la sentenza della Grande Camera “S.H. e altri c/ Austria” del 3/11/2011, in materia di P.M.A. eterologa] in termini di effettività e speditezza della tutela del miglior interesse alla bigenitorialità del minore nato in Italia da genitori dello stesso sesso, che abbiano fatto ricorso a pratiche di P.M.A. all'estero, giacché vietate nel nostro paese. Se le ragioni poste a fondamento dei più recenti arresti della Cassazione, compendiate nella citata sentenza numero 7413/2022, e poste anche a fondamento del diniego opposto nel caso di specie da parte dell'Ufficiale di stato civile di omissis fossero tuttora sintoniche con il diritto vivente, rintracciabile nelle tante pronunzie di merito citate dalle ricorrenti, nelle menzionate pronunzie della Corte EDU, oltre che nell'evoluzione radicale dei concetti di famiglia e di genitorialità nell'ultimo ventennio, e con lo stesso concetto di ordine pubblico fatto proprio dalle Sezioni Unite, non sarebbe certo impellente un intervento legislativo, come invocato dallo stesso Giudice delle Leggi e del resto non sarebbe stato sollecitato l'intervento stesso delle Sezioni Unite . Ritiene i il collegio che la flebilità delle residue resistenze giurisprudenziali si manifesti nello spostamento dell'analisi, in ciascuna delle decisioni sopra riportate, dalla questione centrale della tutela del miglior interesse del minore – nato da P.M.A. eterologa praticata all'estero, a vedere riconosciuta legalmente la situazione di fatto esistente nel beneficiare dell'assunzione di responsabilità genitoriale nei suoi confronti da parte di due persone dello stesso sesso, legate da unione civile, secondo un comune progetto di vita familiare e di filiazione, effettivamente e stabilmente realizzato – a quella della illegittimità per l'ordinamento nazionale della pratica procreativa con cui è venuto al mondo, i cui divieti assurgerebbero a principio fondamentale per l'ordine pubblico interno, anche a discapito di principi pacificamente riconosciuti come fondanti l'ordine pubblico internazionale, cioè la tutela del miglior interesse del nato a beneficiare di un'effettiva bigenitorialità, il rispetto della sua vita affettiva familiare e il diritto a non essere discriminato per ragioni legate alla sua nascita arg. ex articolo 7 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ed ex articolo 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani . E ciò nonostante l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale nell'ultimo ventennio abbia portato profondi cambiamenti alla prospettiva ordinamentale esclusivamente naturalistica della procreazione si pensi all'introduzione di fatto per effetto dell'articolo 9 della L. numero 40/2004 del concetto di “genitore intenzionale” – cioè il genitore non partoriente, che abbia consentito a tali pratiche, e che pur non avendo alcun legame biologico con il nato, abbia assunto nei suoi confronti gli obblighi genitoriali cura e sostegno morale e materiale – stabilendosi, pur con persistente riferimento al modello della coppia eterosessuale, l'inammissibilità del disconoscimento di paternità o dell'impugnazione del relativo riconoscimento in caso di generazione mediante pratiche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, effettuate con il consenso di entrambi i genitori, nonostante l'espressa previsione normativa del divieto di accesso a tali pratiche temperata dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza numero 162 del 10/6/2014 . Si pensi ancora alla piena parificazione dello status di figlio per effetto delle riforme legislative del 2012/2013, e poi alla legge sulle unioni civili del 2016 L. numero 76/2016 , che ha espressamente attribuito il concetto di “famiglia”, legalmente riconosciuta, anche a quella costituita da persone dello stesso sesso e l'espresso divieto contenutovi all'articolo 20 comma 1 di presentare domanda di adozione di minori in stato di abbandono da parte di persone dello stesso sesso, era stato già oggetto di precedente revisione, consentendosi alle stesse il ricorso all'adozione in casi particolari cd. “legittimante” ex articolo 44 lett. d della L. numero 184/1983, anche in ipotesi di P.M.A. eterologa naturalmente effettuata all'estero, persistendo il divieto interno . Si è così raggiunta una piena identità tra i diversi modelli familiari nell'accesso a tale istituto, venendo in rilievo unicamente la valutazione delle capacità genitoriali e la tutela del miglior interesse del minore alla piena bigenitorialità. Quest'ultimo approdo è sancito dalle più recenti pronunzie in materia della Corte Costituzionale [sent. nnumero 32 e 33 del 2021 e anche della Cassazione [cfr. Cass. civ. sez. I, numero 6383 del 25/2/2022]. E' chiaro, quindi, che il concetto stesso di ordine pubblico nazionale, cui fa riferimento la difesa dei resistenti e prima ancora la motivazione addotta al rifiuto opposto alle ricorrenti dall'Ufficiale di Stato civile di vada necessariamente rivisto, perché radicalmente mutato nella materia oggetto della presente decisione alla luce dei rilievi appena esposti. Si tenga presente che, anche a voler seguire questo non condivisibile spostamento del fuoco dell'analisi ritenendo centrale la pratica procreativa adottata in concreto rispetto alla tutela del miglior interesse del nato, il fatto stesso che nella specie la pratica di P.M.A. eterologa prescelta sia stata incontestabilmente effettuata all'estero integrerebbe essa stessa elemento di internazionalità, con conseguente venuta in rilievo – sempre a voler seguire il ragionamento della giurisprudenza di legittimità – del concetto di ordine pubblico internazionale. Del resto, si tratta nella specie di valutare la contrarietà all'ordine pubblico di un mero fatto, cioè il ricorso a pratiche di P.M.A. eterologa da parte di coppie dello stesso sesso, incontestatamente verificatosi all'estero e in conformità alla legge del luogo, anche se vietato in Italia. Ad ogni buon conto, non può semplicemente condividersi che un divieto legislativo depenalizzato, minato in parte dagli interventi della Corte Costituzionale non solo la citata sent. numero 162/2014, ma anche la numero 96/2015 , la cui portata è definita “ridotta” dalle Sezioni Unite della Cassazione, e su cui è ritenuto impellente un intervento del legislatore costituisca principio fondamentale per l'ordine pubblico interno, nell'attuale accezione definita dalle stesse Sezioni Unite, e che rispetto ad esso siano recessivi la tutela del miglior interesse del minore a veder garantito il proprio diritto alla bigenitorialità, di cui di fatto gode, il diritto al rispetto della sua vita familiare effettiva e il divieto di essere discriminato per ragioni legate alle modalità con cui è venuto al mondo, benché si tratti di diritti fondamentali del minore stesso e di principi fondanti l'ordine pubblico internazionale. Lo stesso iter logico-motivazionale della citata sentenza numero 12193/2019 delle Sezioni Unite sembra consentire il convincimento appena espresso, laddove sottolinea il netto distinguo tra riconoscimento del rapporto di filiazione da parte di coppie dello stesso sesso del nato a seguito di maternità surrogata quale limite invalicabile, pena la contrarietà all'ordine pubblico interno e a seguito di P.M.A. eterologa, alla luce del concetto di “ordine pubblico” ivi descritto, armonizzato con le fonti sovranazionali e di cui è caratteristica essenziale “la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti… sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell'ordinamento”. Non sembrano tenerne conto le citate decisioni successive delle Sezioni semplici, che si limitano a ribadire l'inaccoglibilità della domanda di rettificazione dell'atto italiano di nascita del minore concepito mediante tecniche di P.M.A. eterologa praticata all'estero, volta a ottenere l'indicazione anche della genitrice intenzionale, oltre a quella della genitrice biologica, per contrasto con l'articolo 4, comma 3 della L. numero 40/2004, quale principio fondante l'ordine pubblico. Da tali diverse conclusioni discenderebbe, tuttavia, il rilievo che se BB e CC fossero nati all'estero, o se soltanto i loro atti di nascita fossero stati formati all'estero, essi avrebbero visto formalizzata anche in Italia la loro effettiva situazione familiare e goduto della piena tutela legale del loro miglior interesse ad avere – come di fatto hanno – due genitori, invece che uno soltanto. Ne discenderebbe anche, oltre alla lesione della tutela del loro miglior interesse alla bigenitorialità, il riversarsi su di loro di una responsabilità per fatto altrui. Ritiene pertanto il collegio che la rettifica invocata dalle odierne ricorrenti non solo non possa ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico, ma risponda al contrario alla tutela del miglior interesse al legale riconoscimento della bigenitorialità di cui AA e AB di fatto beneficiano all'interno del consesso familiare in cui sono venuti al mondo e in cui risultano stabilmente inseriti, originato dall'unione legalmente riconosciuta dall'ordinamento interno delle odierne ricorrenti e indiscutibilmente fondato su un loro comune progetto di vita familiare e di filiazione, e al diritto dei predetti minori alla tutela dalla loro vita affettiva familiare e a non essere discriminati per ragioni legate alla loro nascita. Non osta alla decisione assunta in questa sede nemmeno l'invocato dai resistenti principio della tipicità degli atti dello stato civile, tenuto conto che – come ampiamente argomentato – ne è già ammesso l'inserimento in ipotesi di trascrizione dell'atto formato all'estero e di adozione “legittimante”, in casi identici a quello di specie, pur trattandosi di minori nati a seguito del ricorso a P.M.A. eterologa da parte di coppie dello stesso sesso. Va infine ribadito che il convincimento espresso in questa sede assorbe anche ogni considerazione in ordine all'esistenza di eventuali strumenti ordinamentali alternativi in grado di garantire la medesima tutela del miglior interesse di BB e di CC, e cioè per l'appunto la possibilità del ricorso all'adozione “legittimante”, giacché l'oggetto del presente giudizio è esclusivamente la verifica della conformità o meno della situazione di fatto formalizzata negli atti di nascita dei predetti minori rispetto alla situazione familiare di fatto che li riguarda, e la conformità alla legge di quest'ultima, e non altre situazioni meramente ipotetiche. E in tal senso si è ritenuto che le modalità con cui i predetti minori sono venuti alla luce non possa ritenersi contrastante con l'attuale concetto di ordine pubblico, e che anzi la rettifica invocata di tali atti di nascita sia rispondente alla tutela del loro miglior interesse alla bigenitorialità di cui di fatto godono, e al rispetto dei loro diritti fondamentali alla vita familiare e a non essere discriminati per ragioni legate alla loro nascita, quali principi fondanti l'ordine pubblico interno e internazionale, non potendovi essere discrasia tra gli stessi nel caso in esame. In ogni caso, oltre a non essere ancora legalmente consacrata la facoltà di accesso all'adozione ex articolo 44 L. 184/1983 per le coppi formate da persone dello stesso sesso, e sussistendo anzi un divieto legislativo in tal senso, al pari del divieto di ricorso a pratiche di P.M.A. eterologa da parte loro, è la stessa giurisprudenza della Corte EDU menzionata a ritenere tale tutela alternativa non adeguata, oltre che in termini di minori garanzie fornite, soprattutto in termini di speditezza dell'apprestamento della tutela stessa, per le connesse lungaggini procedurali. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi superato anche il rilievo della necessità del rispetto del principio di legalità nella formazione degli atti dello stato civile, essendosi ampiamente discorso di come la rettifica invocata in ricorso sia al contrario imposta dal rispetto dei suddetti diritti fondamentali del minore, cui l'ordinamento interno non può sottrarsi. Si tenga presente, inoltre, che una determinazione differente nel caso di specie rispetto alle diverse ipotesi già citate della trascrizione dell'atto formato all'estero o di annotamento della sentenza di adozione “legittimante” integrerebbe violazione del divieto di discriminazione già descritto, che è diretta applicazione del principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost. In questa prospettiva non è necessario il ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 8 della L. numero 40/2004, quale supporto legale all'accoglimento della domanda, giacché – come già evidenziato – si verte in materia di rettificazione degli atti dello stato civile, e non in materia di accertamento dello status filiationis. IV. - Da quanto sin qui esposto e argomentato discende l'accoglimento del ricorso in esame, e l'ordine rivolto all'Ufficiale di stato civile di procedere alla rettifica degli atti di nascita di BB e CC di mediante annotazione a margine degli stessi anche del riconoscimento effettuato da AB trattandosi in ogni caso della rettificazione di atti formati in accoglimento parziale dell'istanza delle richiedenti. Dalla specialità del rito in oggetto non può che discendere la declaratoria di immediata esecutività della decisione, in ciò dovendosi disattendere le richieste di parte resistente sul punto. Non si verte, infatti, in materia di accertamento di stato, e l'indubbia delicatezza degli interessi coinvolti, tenuto conto delle ragioni della decisione, impone anzi la declaratoria d'immediata esecutività della decisione, proprio nella descritta prospettiva della tutela del miglior interesse dei minori. Nulla va disposto in ordine al cognome dei suddetti minori dei cui atti di nascita è ordinata la rettificazione, che manterranno quindi quello attuale, stando alle espresse indicazioni contenute nell'istanza di formazione dell'atto di nascita del 6/2/2021, allegato al ricorso. Nulla, infine, in ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura non contenziosa del presente procedimento e dell'ampio dibattito giurisprudenziale esistente sulla questione involta. I. - Con il ricorso introduttivo AA e AB, premesso di essersi unite civilmente il omissis e di aver fatto concordemente ricorso a un procedimento di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuato all'estero, hanno chiesto accertarsi l'illegittimità del rifiuto reso in data omissis dal Sindaco del Comune di omissis quale responsabile in materia di Stato civile, alla loro richiesta di formazione dell'atto di nascita di BB e CC nati a omissis con indicazione di entrambe, quali genitrici, in virtù delle dichiarazioni rese con istanza del 6/2/2021. Hanno evidenziato, in particolare, come la loro richiesta avanzata all'Ufficiale di Stato civile del Comune di omissis trovasse conforto nelle previsioni della legge numero 40/2004 che permette anche alle coppie omosessuali di dar corso a pratiche di P.M.A. eterologa con conseguente applicazione dell'articolo 8 in materia di genitorialità intenzionale , e hanno quindi chiesto, previo accertamento dell'illegittimità del rifiuto loro opposto dall'Ufficiale di stato civile del comune di omissis , in via principale la cancellazione degli atti di nascita dei predetti due minori, formati con l'indicazione della sola genitrice biologica AA, e la formazione di due nuovi atti con indicazione di entrambe le genitrici oltre a quella biologica, di quella intenzionale AB , o in subordine la loro rettifica con annotamento anche della genitrice intenzionale AB . Hanno resistito al ricorso il Ministero dell'Interno insieme al Comune di omissis con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, riportandosi alle motivazioni fornite dall'Ufficiale di stato civile nella formazione degli atti di nascita in oggetto e cioè la tipicità degli atti dello Stato civile e la necessità del rispetto del principio di legalità nella loro formazione la mancata previsione nella legge 20 maggio 2016, numero 76 sulle unioni civili delle norme del codice civile in materia di filiazione dentro e fuori il matrimonio, e dunque la relativa inapplicabilità e alla conseguente legittimità del rifiuto opposto alla relativa formazione con indicazione anche della donna legata da un'unione civile insieme alla madre biologica, confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Sulla scorta di dette argomentazioni hanno invocato in via preliminare l'inammissibilità del ricorso alla procedura camerale ex articolo 95 D.P.R. numero 396/2000, essendo sostanzialmente richiesto il riconoscimento dello status di genitori da parte di due persone dello stesso sesso. Nel merito ne hanno chiesto il rigetto essendo vietata dall'ordinamento italiano l'omogenitorialità, esclusa dalle pratiche di P.M.A. eterologa compresa anche dalla Corte Costituzionale con la sent. numero 162/2014 , con indirizzo confermato dalla Cassazione cfr. la sentenza numero 19599/2016 per la necessaria applicabilità dell'ordinamento italiano al caso di specie, trattandosi di bambini nati in Italia, e non sussistendo alcun legame biologico/genetico tra loro e AB per il recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 5 che stabilisce che alle pratiche di P.M.A. possano accedere solo coppie di sesso diverso e 12 che stabilisce sanzioni amministrative per chi applica tali tecniche a coppie formate da parsone dello stesso sesso della citata L. numero 40/2004, in ordine alla possibilità per coppie omosessuali femminili di accedere alla P.M.A. eterologa e vedersi applicate le norme di cui alla L. 40/2004 in punto di genitorialità intenzionale per l'assenza di rilievo dell'ordinamento comunitario in materia di famiglia, e in ogni caso perché la Corte Europea dei Diritti Umani C. Edu riconosce e garantisce agli Stati ampia discrezionalità legislativa in materia, e non ha mai riconosciuto il diritto delle coppie omosessuali ad avere un figlio, né la doverosità della bigenitorialità omosessuale al fine di tutelare la vita familiare avendo i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità cfr. la sent. numero 221/2019 della Cassazione evidenziato la insussistenza di un profilo discriminatorio nel divieto di P.M.A. per le coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali, anche alla luce della giurisprudenza della CEdu non essendovi prevalenza dell'interesse generale alla tutela del minore in presenza di specifiche norme interne che vietano la bigentorialità omosessuale, e comunque esistendo meccanismi di tutela alternativi, quali l'ormai riconosciuta praticabilità dell'adozione speciale ex articolo 44 L. 184/83 anche in ipotesi di coppie omosessuali. In via gradata e per il caso di accoglimento del ricorso, è stata chiesta in ogni caso la non concessione dell'immediata efficacia esecutiva del decreto a norma dell'articolo 741 c.p.c., tenuto conto dell'erroneità del rito prescelto, per cui andrebbe applicata la diversa regola dell'efficacia della decisione in materia di status al momento del relativo passaggio in giudicato, e in ogni caso della delicatezza del thema disputandum, che consiglierebbe di non anticipare gli effetti di decisioni che potrebbero venir travolte nei gradi successivi, con turbamento della certezza di delicatissimi rapporti giuridici. A giudizio di questo collegio il ricorso proposto nell'interesse di BB e di CC è fondato e meritevole d'accoglimento. La decisione impone uno sforzo motivazionale non esattamente in sintonia con la relativa forma del “decreto”, per quanto meglio di seguito chiarito. II. - Preliminarmente va rigetta l'eccezione formulata dai resistenti di inammissibilità del ricorso al procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ex articolo 95 e ss. del D.P.R. numero 396/2000, che per costante giurisprudenza di legittimità compendiata da ultimo nella sent. numero 7413 del 7/3/2022 della I sez. civile è ammissibile nelle ipotesi in cui sia diretto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso mentre è inammissibile quando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia “di stato”, da risolversi invece nelle forme del rito ordinario di cognizione. È poi pacifico che il procedimento in oggetto non debba limitarsi alla sola correzione degli errori materiali commessi nella formazione dell'atto dello stato civile, ma si estenda fino a ricomprendere la cancellazione di un atto formato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, e la cancellazione di un atto iscritto o trascritto irregolarmente [cfr. Cass. numero 21094/2009 e numero 13100/2019]. Le odierne ricorrenti hanno richiesto la rettificazione degli atti di nascita formati dall'Ufficiale di stato civile del comune di omissis dei minori BB e CC con la sola indicazione della sola genitrice biologica AA, per il rifiuto opposto all'indicazione anche della genitrice intenzionale AB, deducendo per l'appunto una difformità tra gli atti formati e la situazione di fatto esistente essendo i minori nati nel consesso familiare dell'unione civile delle due ricorrenti e frutto di un progetto di vita familiare e di filiazione comune , ritenuta conforme alle previsioni di legge indicate, e non il riconoscimento dello status filiationis dei predetti minori. La circostanza che oggetto della presente delibazione divenga inevitabilmente proprio la verifica della conformità alla legge del rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile non può quindi determinare l'inammissibilità ab origine del procedimento prescelto, secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti. Peraltro – come già evidenziato nella richiamata pronunzia della Cassazione numero 7413/2022 – nella fattispecie in esame il rifiuto opposto dall'Ufficiale di stato civile di nel provvedimento di diniego allegato al ricorso si fonda sostanzialmente sulla contestazione del riconoscimento effettuato anche dalla madre intenzionale contestualmente alla richiesta di formazione dei due atti di nascita dei predetti minori il riconoscimento ai sensi dell'articolo 254 c.c. va effettuato in forma pubblica e quindi annotato sull'atto di nascita nei registri dello stato civile, ma l'efficacia giuridica di detta annotazione è di norma quella della pubblicità-notizia o pubblicità- dichiarativa ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, vale a dire l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'articolo 451 c.c., non anche quella costitutiva dello status [cfr. Cass. S.U. numero 12193/2019]. Pertanto, il riconoscimento effettuato dalla madre intenzionale nella prospettiva del presente procedimento assume natura peculiare rispetto al paradigma dell'articolo 250 c.c., giacché non attesta la verità della generazione e non involge quindi la questione dello status filiationis, bensì unicamente l'intervenuto riconoscimento anche da parte sua insieme al riconoscimento effettuato dalla genitrice biologica dei minori, in virtù del consenso dalla stessa originariamente e incontestatamente prestato alla procreazione medicalmente assistita. Quindi il fatto che sia stata dedotta l'erroneità della formazione degli atti di nascita di BB e CC con la sola indicazione della genitrice biologica AA e non anche della genitrice intenzionale AB, come da richiesta espressa di entrambe, per mancanza di corrispondenza delle relative risultanze con la situazione di fatto esistente, ritenuta dalle ricorrenti conforme a legge, unitamente al rilievo che l'eventuale rettificazione invocata non comporti alcuna attestazione di verità dello status filiationis, consentono di ritenere l'ammissibilità dell'instaurato procedimento di rettificazione ex articolo 95 e ss. D.P.R. numero 396/2000. III. - Nel merito, va dato atto che allo stato dell'arte di una accesa querelle giurisprudenziale che ha visto contrapporsi da un lato le numerose pronunzie di merito concordanti con le ragioni delle odierne ricorrenti, sulla scorta della ritenuta l'applicabilità dell'articolo 8 della L. numero 40/2004, secondo una sua interpretazione costituzionalmente orientata, e comunque della necessità di garantire la tutela del miglior interesse del minore all'effettiva bigenitorialità e dall'altro il costante orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, che ha invece ritenuto ostativo all'applicazione dell'articolo 8 cit. il divieto legislativo del ricorso a P.M.A. da parte di coppie omosessuali, quale principio fondante l'ordine pubblico interno, e ha ribadito in ogni caso come qualsiasi intervento in materia debba necessariamente demandarsi alle determinazioni del legislatore, come affermato anche dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitarie e che ha registrato anche diversi interventi della Consulta, da ultimo con le sentenze nnumero 32 e 33 del 9/3/2021, con cui è stata respinta la questione di legittimità costituzionale del divieto di P.M.A. eterologa e della sanzione che lo assiste , la decisione assunta dall'Ufficiale di stato civile del Comune di omissis parrebbe tuttora formalmente ineccepibile dal punto di vista del rigore giuridico. Ne costituiscono riprova i più recenti arresti della Cassazione la citata sent. numero 7413 del 7/3/2022, e da ultimo la sent. della stessa Sez. I numero 10844 del 4/4/2022, nonché la precedente sent. numero 23319 del 23/8/2021 , che hanno ancora una volta avallato le ragioni addotte nel caso di specie dal Sindaco del Comune di omissis , pur ritenendo invece legittima la diversa ipotesi della trascrizione negli atti dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero in casi identici a quello in esame, ma con elementi di internazionalità la nascita del minore e la formazione dell'atto all'estero , e ciò per la rilevata sua non contrarietà all'ordine pubblico internazionale laddove invece in ipotesi, quali quella di specie, di assenza di elementi di internazionalità entrambe le genitrici sono cittadine italiane e i minori sono nati in Italia, e la richiesta di formazione dei loro atti di nascita è stata rivolta alle istituzioni italiane e dunque di piena applicazione del diritto nazionale, la formazione in Italia dell'atto di nascita è ritenuta contraria all'ordine pubblico interno. A sommesso avviso di questo collegio il distinguo operato dalla Cassazione nel citato precedente numero 7413/2022 tra ordine pubblico interno e internazionale appare poco convincente e comunque inattuale, anzitutto in linea generale, alla luce dell'evoluzione legislativa del concetto di “ordine pubblico”, riportata dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione ivi citate sent. numero 12193 dell'8/5/2019, che ha ritenuto non trascrivibile negli atti dello stato civile italiano l'atto di nascita formato all'estero del minore nato da maternità surrogata , con specifico riferimento ai divieti legislativi in materia di pratiche di fecondazione assistita e proprio con riguardo ai procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile. Nella richiamata decisione le Sezioni Unite fanno proprio il più recente approdo di tale concetto – nel relativo percorso di armonizzazione tra ordinamenti nazionale e sovranazionale – “…caratterizzato …da un sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale e alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell'attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni. Emblematica di tale evoluzione è l'affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale”. Per inciso proprio la fattispecie del riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore, nato a seguito di maternità surrogata, e il genitore intenzionale italiano, oggetto dell'ordinanza di rimessione, è stata ritenuta dalle Sezioni Unite come il limite invalicabile alla stregua dei principi di ordine pubblico nazionale, per la sua ricomprensione nel divieto espresso dall'articolo 12 comma 6 della L. numero 40/2004 articolo che stabilisce le diverse fattispecie sanzionatorie in materia di fecondazione assistita e al citato comma commina la sanzione penale della reclusione per “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità…” . Tale fattispecie viene nettamente distinta dalle Sezioni Unite da quella in un diverso arresto, ivi richiamato, delle sezioni semplici Cass. Sez. I civ., numero 19599 del 30/9/2016 del riconoscimento del medesimo rapporto di filiazione del nato a seguito di P.M.A. eterologa da parte di due donne entrambe le genitrici avevano un legame biologico con il nato, avendo l'una fornito l'ovulo necessario al concepimento e l'altra partorito , giacché non sussumibile nel divieto legislativo appena richiamato ex articolo 12 comma 6 cit., evidenziandosi “la minore la portata del divieto di accesso” a tali tecniche procreative imposto dall'articolo 5 della stessa legge alle coppie dello stesso sesso, presidiato unicamente da una sanzione amministrativa ex articolo 12 comma 2 L. numero 40/2004 , essendo altresì non pertinente il richiamo dell'articolo 9 comma 3 della medesima legge, che, nel caso di violazione del divieto ex articolo 4 comma 3, preclude al donatore di gameti l'acquisizione di qualsiasi relazione giuridica parentale con il nato e la possibilità di far valere nei confronti dello stesso alcun diritto o assumere alcun obbligo in quel caso – ripetesi – la genitrice intenzionale aveva donato l'ovulo , ed infine ricordando “da un lato che il divieto del ricorso a tale pratica è venuto parzialmente meno per effetto della sentenza numero 162 del 2014, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. numero 40 del 2004, articolo 4 comma 3, e richiamando dall'altro i principi enunciati dalla sentenza numero 19599 del 2016.”. E di tale precedente da ultimo richiamato le Sezioni Unite citano per l'appunto il concetto di “ordine pubblico” ivi esposto a fondamento nella decisione assunta nell'occasione dalla prima Sezione della Cassazione, definendolo “in continuità con l'interpretazione sopra riportata”, laddove afferma che “il legame, pur sempre necessario con l'ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione, ma anche, laddove compatibili con essa, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”. Di tale decisione della prima Sezione le Sezioni Unite riportano inoltre la conclusione, secondo cui “il giudice, al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità temporanea della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico”. Ancora, nel definire il concetto di ordine pubblico che qui interessa, la decisione in commento delle Sezioni Unite cita anche un altro precedente delle sezioni semplici in un caso identico a quello in esame procreazione a seguito di P.M.A. eterologa, senza alcun legame biologico della genitrice intenzionale con il nato da altra donna con la prima coniugata , ma con atto di nascita formato all'estero e poi trascritto in Italia Cass. civ. Sez. I, sent. numero 14878 del 15/6/2017 , la cui rettificazione che per l'appunto ne aveva sortito la trascrizione era stata ritenuta non in contrasto con l'ordine pubblico, nella parte in cui si afferma che “la contrarietà dell'atto estero all'ordine pubblico internazionale dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi della nostra Costituzione, ma anche, tra l'altro, di quelli consacrati nella Dichiarazione ONU dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nei Trattati fondativi e nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, tenendo conto della Dichiarazione ONU dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore”. Le Sezioni Unite in commento concludono l'ampia disamina sul concetto di ordine pubblico nella materia che qui interessa, evidenziando quindi il processo di armonizzazione degli ordinamenti interno e sovranazionale, e affermando che “Caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è infatti la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell'ordinamento”. Il distinguo operato dalla giurisprudenza di legittimità tra ordine pubblico interno e internazionale a conforto delle diverse decisioni assunte in casi identici a quello di specie dalle sezioni semplici della Cassazione, a seconda che contenessero o meno elementi di internazionalità, per stabilirne rispettivamente la legittimità o meno dell'inserimento negli atti dello stato civile, appare poi poco convincente in concreto, per un'ulteriore considerazione i pronunciamenti più recenti in materia della Corte Costituzionale le citate sentenze nnumero 32 e 33 del 2021, la prima delle quali perfettamente aderente al caso in esame , pur ribadendo la legittimità costituzionale del divieto legislativo di ricorso a pratiche di P.M.A. eterologa da parte di persone dello stesso sesso con preclusione naturale e non patologica a procreare , hanno invocato a chiare lettere “l'urgenza della tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale” [così testualmente C. Cost. numero 32/2021 cit.], e cioè l'urgenza di un intervento legislativo in materia, ritenuto “impellente” dalla Consulta, anche in ragione dell'insufficienza degli strumenti ordinamentali alternativi a disposizione – in realtà l'unico astrattamente accessibile – cioè l'adozione in casi particolari cd. “non legittimante” ex articolo 44 della L. numero 184/1983, che non rispetta i criteri enucleati dalla giurisprudenza della Corte EDU [cfr. le sentenze “Mennesson c/ Francia” e “Labassee c/ Francia” entrambe del 26.6.2014, in materia di maternità surrogata e la sentenza della Grande Camera “S.H. e altri c/ Austria” del 3/11/2011, in materia di P.M.A. eterologa] in termini di effettività e speditezza della tutela del miglior interesse alla bigenitorialità del minore nato in Italia da genitori dello stesso sesso, che abbiano fatto ricorso a pratiche di P.M.A. all'estero, giacché vietate nel nostro paese. Se le ragioni poste a fondamento dei più recenti arresti della Cassazione, compendiate nella citata sentenza numero 7413/2022, e poste anche a fondamento del diniego opposto nel caso di specie da parte dell'Ufficiale di stato civile di omissis fossero tuttora sintoniche con il diritto vivente, rintracciabile nelle tante pronunzie di merito citate dalle ricorrenti, nelle menzionate pronunzie della Corte EDU, oltre che nell'evoluzione radicale dei concetti di famiglia e di genitorialità nell'ultimo ventennio, e con lo stesso concetto di ordine pubblico fatto proprio dalle Sezioni Unite, non sarebbe certo impellente un intervento legislativo, come invocato dallo stesso Giudice delle Leggi e del resto non sarebbe stato sollecitato l'intervento stesso delle Sezioni Unite . Ritiene i il collegio che la flebilità delle residue resistenze giurisprudenziali si manifesti nello spostamento dell'analisi, in ciascuna delle decisioni sopra riportate, dalla questione centrale della tutela del miglior interesse del minore – nato da P.M.A. eterologa praticata all'estero, a vedere riconosciuta legalmente la situazione di fatto esistente nel beneficiare dell'assunzione di responsabilità genitoriale nei suoi confronti da parte di due persone dello stesso sesso, legate da unione civile, secondo un comune progetto di vita familiare e di filiazione, effettivamente e stabilmente realizzato – a quella della illegittimità per l'ordinamento nazionale della pratica procreativa con cui è venuto al mondo, i cui divieti assurgerebbero a principio fondamentale per l'ordine pubblico interno, anche a discapito di principi pacificamente riconosciuti come fondanti l'ordine pubblico internazionale, cioè la tutela del miglior interesse del nato a beneficiare di un'effettiva bigenitorialità, il rispetto della sua vita affettiva familiare e il diritto a non essere discriminato per ragioni legate alla sua nascita arg. ex articolo 7 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ed ex articolo 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani . E ciò nonostante l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale nell'ultimo ventennio abbia portato profondi cambiamenti alla prospettiva ordinamentale esclusivamente naturalistica della procreazione si pensi all'introduzione di fatto per effetto dell'articolo 9 della L. numero 40/2004 del concetto di “genitore intenzionale” – cioè il genitore non partoriente, che abbia consentito a tali pratiche, e che pur non avendo alcun legame biologico con il nato, abbia assunto nei suoi confronti gli obblighi genitoriali cura e sostegno morale e materiale – stabilendosi, pur con persistente riferimento al modello della coppia eterosessuale, l'inammissibilità del disconoscimento di paternità o dell'impugnazione del relativo riconoscimento in caso di generazione mediante pratiche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, effettuate con il consenso di entrambi i genitori, nonostante l'espressa previsione normativa del divieto di accesso a tali pratiche temperata dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza numero 162 del 10/6/2014 . Si pensi ancora alla piena parificazione dello status di figlio per effetto delle riforme legislative del 2012/2013, e poi alla legge sulle unioni civili del 2016 L. numero 76/2016 , che ha espressamente attribuito il concetto di “famiglia”, legalmente riconosciuta, anche a quella costituita da persone dello stesso sesso e l'espresso divieto contenutovi all'articolo 20 comma 1 di presentare domanda di adozione di minori in stato di abbandono da parte di persone dello stesso sesso, era stato già oggetto di precedente revisione, consentendosi alle stesse il ricorso all'adozione in casi particolari cd. “legittimante” ex articolo 44 lett. d della L. numero 184/1983, anche in ipotesi di P.M.A. eterologa naturalmente effettuata all'estero, persistendo il divieto interno . Si è così raggiunta una piena identità tra i diversi modelli familiari nell'accesso a tale istituto, venendo in rilievo unicamente la valutazione delle capacità genitoriali e la tutela del miglior interesse del minore alla piena bigenitorialità. Quest'ultimo approdo è sancito dalle più recenti pronunzie in materia della Corte Costituzionale [sent. nnumero 32 e 33 del 2021 e anche della Cassazione [cfr. Cass. civ. sez. I, numero 6383 del 25/2/2022]. E' chiaro, quindi, che il concetto stesso di ordine pubblico nazionale, cui fa riferimento la difesa dei resistenti e prima ancora la motivazione addotta al rifiuto opposto alle ricorrenti dall'Ufficiale di Stato civile di vada necessariamente rivisto, perché radicalmente mutato nella materia oggetto della presente decisione alla luce dei rilievi appena esposti. Si tenga presente che, anche a voler seguire questo non condivisibile spostamento del fuoco dell'analisi ritenendo centrale la pratica procreativa adottata in concreto rispetto alla tutela del miglior interesse del nato, il fatto stesso che nella specie la pratica di P.M.A. eterologa prescelta sia stata incontestabilmente effettuata all'estero integrerebbe essa stessa elemento di internazionalità, con conseguente venuta in rilievo – sempre a voler seguire il ragionamento della giurisprudenza di legittimità – del concetto di ordine pubblico internazionale. Del resto, si tratta nella specie di valutare la contrarietà all'ordine pubblico di un mero fatto, cioè il ricorso a pratiche di P.M.A. eterologa da parte di coppie dello stesso sesso, incontestatamente verificatosi all'estero e in conformità alla legge del luogo, anche se vietato in Italia. Ad ogni buon conto, non può semplicemente condividersi che un divieto legislativo depenalizzato, minato in parte dagli interventi della Corte Costituzionale non solo la citata sent. numero 162/2014, ma anche la numero 96/2015 , la cui portata è definita “ridotta” dalle Sezioni Unite della Cassazione, e su cui è ritenuto impellente un intervento del legislatore costituisca principio fondamentale per l'ordine pubblico interno, nell'attuale accezione definita dalle stesse Sezioni Unite, e che rispetto ad esso siano recessivi la tutela del miglior interesse del minore a veder garantito il proprio diritto alla bigenitorialità, di cui di fatto gode, il diritto al rispetto della sua vita familiare effettiva e il divieto di essere discriminato per ragioni legate alle modalità con cui è venuto al mondo, benché si tratti di diritti fondamentali del minore stesso e di principi fondanti l'ordine pubblico internazionale. Lo stesso iter logico-motivazionale della citata sentenza numero 12193/2019 delle Sezioni Unite sembra consentire il convincimento appena espresso, laddove sottolinea il netto distinguo tra riconoscimento del rapporto di filiazione da parte di coppie dello stesso sesso del nato a seguito di maternità surrogata quale limite invalicabile, pena la contrarietà all'ordine pubblico interno e a seguito di P.M.A. eterologa, alla luce del concetto di “ordine pubblico” ivi descritto, armonizzato con le fonti sovranazionali e di cui è caratteristica essenziale “la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti… sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell'ordinamento”. Non sembrano tenerne conto le citate decisioni successive delle Sezioni semplici, che si limitano a ribadire l'inaccoglibilità della domanda di rettificazione dell'atto italiano di nascita del minore concepito mediante tecniche di P.M.A. eterologa praticata all'estero, volta a ottenere l'indicazione anche della genitrice intenzionale, oltre a quella della genitrice biologica, per contrasto con l'articolo 4, comma 3 della L. numero 40/2004, quale principio fondante l'ordine pubblico. Da tali diverse conclusioni discenderebbe, tuttavia, il rilievo che se BB e CC fossero nati all'estero, o se soltanto i loro atti di nascita fossero stati formati all'estero, essi avrebbero visto formalizzata anche in Italia la loro effettiva situazione familiare e goduto della piena tutela legale del loro miglior interesse ad avere – come di fatto hanno – due genitori, invece che uno soltanto. Ne discenderebbe anche, oltre alla lesione della tutela del loro miglior interesse alla bigenitorialità, il riversarsi su di loro di una responsabilità per fatto altrui. Ritiene pertanto il collegio che la rettifica invocata dalle odierne ricorrenti non solo non possa ritenersi in contrasto con l'ordine pubblico, ma risponda al contrario alla tutela del miglior interesse al legale riconoscimento della bigenitorialità di cui AA e AB di fatto beneficiano all'interno del consesso familiare in cui sono venuti al mondo e in cui risultano stabilmente inseriti, originato dall'unione legalmente riconosciuta dall'ordinamento interno delle odierne ricorrenti e indiscutibilmente fondato su un loro comune progetto di vita familiare e di filiazione, e al diritto dei predetti minori alla tutela dalla loro vita affettiva familiare e a non essere discriminati per ragioni legate alla loro nascita. Non osta alla decisione assunta in questa sede nemmeno l'invocato dai resistenti principio della tipicità degli atti dello stato civile, tenuto conto che – come ampiamente argomentato – ne è già ammesso l'inserimento in ipotesi di trascrizione dell'atto formato all'estero e di adozione “legittimante”, in casi identici a quello di specie, pur trattandosi di minori nati a seguito del ricorso a P.M.A. eterologa da parte di coppie dello stesso sesso. Va infine ribadito che il convincimento espresso in questa sede assorbe anche ogni considerazione in ordine all'esistenza di eventuali strumenti ordinamentali alternativi in grado di garantire la medesima tutela del miglior interesse di BB e di CC, e cioè per l'appunto la possibilità del ricorso all'adozione “legittimante”, giacché l'oggetto del presente giudizio è esclusivamente la verifica della conformità o meno della situazione di fatto formalizzata negli atti di nascita dei predetti minori rispetto alla situazione familiare di fatto che li riguarda, e la conformità alla legge di quest'ultima, e non altre situazioni meramente ipotetiche. E in tal senso si è ritenuto che le modalità con cui i predetti minori sono venuti alla luce non possa ritenersi contrastante con l'attuale concetto di ordine pubblico, e che anzi la rettifica invocata di tali atti di nascita sia rispondente alla tutela del loro miglior interesse alla bigenitorialità di cui di fatto godono, e al rispetto dei loro diritti fondamentali alla vita familiare e a non essere discriminati per ragioni legate alla loro nascita, quali principi fondanti l'ordine pubblico interno e internazionale, non potendovi essere discrasia tra gli stessi nel caso in esame. In ogni caso, oltre a non essere ancora legalmente consacrata la facoltà di accesso all'adozione ex articolo 44 L. 184/1983 per le coppi formate da persone dello stesso sesso, e sussistendo anzi un divieto legislativo in tal senso, al pari del divieto di ricorso a pratiche di P.M.A. eterologa da parte loro, è la stessa giurisprudenza della Corte EDU menzionata a ritenere tale tutela alternativa non adeguata, oltre che in termini di minori garanzie fornite, soprattutto in termini di speditezza dell'apprestamento della tutela stessa, per le connesse lungaggini procedurali. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi superato anche il rilievo della necessità del rispetto del principio di legalità nella formazione degli atti dello stato civile, essendosi ampiamente discorso di come la rettifica invocata in ricorso sia al contrario imposta dal rispetto dei suddetti diritti fondamentali del minore, cui l'ordinamento interno non può sottrarsi. Si tenga presente, inoltre, che una determinazione differente nel caso di specie rispetto alle diverse ipotesi già citate della trascrizione dell'atto formato all'estero o di annotamento della sentenza di adozione “legittimante” integrerebbe violazione del divieto di discriminazione già descritto, che è diretta applicazione del principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost. In questa prospettiva non è necessario il ricorso all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 8 della L. numero 40/2004, quale supporto legale all'accoglimento della domanda, giacché – come già evidenziato – si verte in materia di rettificazione degli atti dello stato civile, e non in materia di accertamento dello status filiationis. IV. - Da quanto sin qui esposto e argomentato discende l'accoglimento del ricorso in esame, e l'ordine rivolto all'Ufficiale di stato civile di procedere alla rettifica degli atti di nascita di BB e CC di mediante annotazione a margine degli stessi anche del riconoscimento effettuato da AB trattandosi in ogni caso della rettificazione di atti formati in accoglimento parziale dell'istanza delle richiedenti. Dalla specialità del rito in oggetto non può che discendere la declaratoria di immediata esecutività della decisione, in ciò dovendosi disattendere le richieste di parte resistente sul punto. Non si verte, infatti, in materia di accertamento di stato, e l'indubbia delicatezza degli interessi coinvolti, tenuto conto delle ragioni della decisione, impone anzi la declaratoria d'immediata esecutività della decisione, proprio nella descritta prospettiva della tutela del miglior interesse dei minori. Nulla va disposto in ordine al cognome dei suddetti minori dei cui atti di nascita è ordinata la rettificazione, che manterranno quindi quello attuale, stando alle espresse indicazioni contenute nell'istanza di formazione dell'atto di nascita del 6/2/2021, allegato al ricorso. Nulla, infine, in ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura non contenziosa del presente procedimento e dell'ampio dibattito giurisprudenziale esistente sulla questione involta. P.Q.M. Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di omissis di annotare a margine degli atti di nascita di BB e di CC, nati a omissis , il riconoscimento effettuato da AB. Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace. Nulla in ordine alle spese di lite.