«Se il valore dei beni vincolati è notevolmente inferiore a quello dei crediti, la revoca, che rappresenta un dovere per il giudice dell’impugnazione cautelare, come si evince dall’uso dell’indicativo presente “revoca”, di cui all'articolo 319, comma 2, c.p.p., può avvenire anche con la prestazione di una cauzione assolutamente inidonea a soddisfare i crediti medesimi».
La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sul sequestro conservativo di alcuni beni mobili ed immobili, appartenenti ad alcuni imputati, accusati di bancarotta fraudolenta. Uno degli indagati si lamenta, però, della violazione di legge in punto di impossibilità di procedere al sequestro delle quote dello studio X, in quanto «le quote di una società di persone, alla quale è assimilabile per l'elemento fiduciario che la caratterizza, una società di professionisti» come quella in questione, «non sono pignorabili». La doglianza è fondata. Premesso che «il ricorso alla cauzione, ex articolo 319 c.p.p. è una scelta volontaria dell'interessato che, una volta formalizzata, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il “periculum in mora” di dispersione delle garanzie» Cass. numero 20923/2012 , nel rigetto da parte del Tribunale del riesame dell'offerta di cauzione proposta dall'indagato si annida un errore di diritto. Nel caso di specie, il giudice dell'impugnazione cautelare ha erroneamente ritenuto che l'offerta di cauzione non fosse idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316 c.p.p. Ne consegue che «se il valore dei beni vincolati è notevolmente inferiore a quello dei crediti, la revoca, che rappresenta un dovere per il giudice dell'impugnazione cautelare, come si evince dall'uso dell'indicativo presente “revoca”, di cui all'articolo 319, comma 2, c.p.p., può avvenire anche con la prestazione di una cauzione assolutamente inidonea a soddisfare i crediti medesimi». E «ai sensi del disposto dell'articolo 324, comma 7, c.p.p., applicabile al procedimento di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo grazie al richiamo operato a tale norma dall'articolo 318, comma 1, c.p.p., la revoca del sequestro conservativo da parte del giudice dell'impugnazione cautelare può essere anche parziale, vale a dire riguardare solo alcuni dei beni per cui è stato disposto il vincolo reale di cui si tratta».
Presidente Scarlini – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Milano, in funzione di tribunale del riesame, adito ex articolo 318 e 324, c.p.p., confermava il decreto di sequestro conservativo ex articolo 316, c.p.p., emesso in data 8.4.2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nei confronti di una serie di soggetti, tra cui l'attuale ricorrente S.S. , indagato dei diversi fatti di bancarotta fraudolenta, oggetto dell'imputazione provvisoria. Il sequestro era stato disposto su di una serie di beni del ricorrente su istanza della costituita parte civile, Fallimento omissis spa in liquidazione , che aveva avanzato richiesta di sequestro conservativo dei beni mobili e immobili degli indagati fino all'occorrenza del danno derivante dalle condotte contestate e comunque in misura non inferiore ad Euro 3.720.934,90, pari all'entità a quel momento accertata del dissesto finanziario cfr. pp. 1-2 dell'ordinanza oggetto di ricorso . 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il suddetto S. lamentando 1 violazione di legge, con riferimento agli articolo 316 e 320, c.p.p., in punto di impossibilità di procedere al sequestro conservativo delle quote dello studio omissis , in quanto le quote di una società di persone, alla quale è assimilabile per l'elemento fiduciario che la caratterizza, una società di professionisti come quella di cui si tratta, non sono pignorabili 2 violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli articolo 319 e 324, comma 7, c.p.p., per avere erroneamente rigettato l'offerta di cauzione proposta ai sensi dell'articolo 319, comma 2, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 16.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 9.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. M.B., difensore di fiducia del S. , nel replicare alle argomentazioni del Procuratore generale, insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 5. Inammissibile perché genericamente esposto, appare il primo motivo di ricorso, a fronte di una motivazione specifica con cui correttamente il tribunale del riesame ha sottolineato come le quote di cui si discute siano state sequestrate perché esse rappresentano un valore, a prescindere da come - in condizioni regolari - la società debba essere gestita, e sono affidate a un soggetto terzo a garanzia della cautela imposta a favore del creditore . Meramente assertivo risulta l'assunto difensivo in ordine alla impossibilità di procedere al sequestro conservativo delle quote in questione in ragione della disciplina giuridica cui sono assoggettate, come del tutto generico risulta il richiamo al precedente della giurisprudenza di legittimità citato nel primo motivo di ricorso, in quanto, come correttamente rilevato nella requisitoria del Procuratore generale, dalla lettura della relativa massima, si evince l'affermazione del principio secondo cui le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società cfr. Cass. civ., Sez. 1, numero 15605 del 07/11/2002, Rv. 558296 , che si pone in contrasto con la tesi del ricorrente. 6. Fondato, invece, appare il secondo motivo di ricorso. Premesso che il ricorso alla cauzione, ex articolo 319, c.p.p., è una scelta volontaria dell'interessato, che, una volta formalizzata, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi giustificativi del sequestro conservativo, compreso il periculum in mora di dispersione delle garanzie cfr. Cass., Sez. 6, numero 20923 del 15/03/2012, Rv. 252864 , nel rigetto da parte del tribunale del riesame dell'offerta di cauzione proposta dal S. ' si annida un errore di diritto. Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto che l'offerta di cauzione non fosse idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, c.p.p., in quanto il valore della cauzione offerta pari a circa 26.000,00 Euro era sproporzionato rispetto all'ammontare del credito tutelato con il sequestro conservativo. Tuttavia tale decisione appare in contrasto con il dettato normativo di cui all'articolo 319 c.p.p., comma 2, alla luce del quale, nel caso in cui l'offerta di cauzione sia proposta, come nel caso in esame, in sede di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo, quando la cauzione sia proporzionata al valore delle cose sequestrate. Tale indagine risulta del tutto omessa, a fronte do una specifica richiesta del ricorrente di offrire in cauzione non solo l'importo di Euro 26.000,00, ma anche quello di Euro 121.225,00, in sostituzione, rispettivamente, del valore dei beni immobili siti in omissis e del 70% del valore delle quote dello studio professionale in precedenza indicato, oggetto di sequestro. Al riguardo condivide il Collegio l'orientamento maturato nella migliore dottrina, che opera una distinzione tra le due fattispecie di offerta di cauzione previste dall'articolo 319 del codice di rito. Nell'offerta di cauzione preventiva di cui all'articolo 319, comma 1, c.p.p., l'idoneità della cauzione offerta per evitare l'adozione del sequestro conservativo va valutata con riferimento all'ammontare approssimativo del credito e non alla copertura del prezzo corrispondente alla cosa per la quale viene chiesto il sequestro. Nel caso, invece, della cauzione successiva proposta con la richiesta di riesame, di cui all'articolo 319, comma 2, c.p.p., l'idoneità va commisurata al valore delle cose sequestrate, così come indicato espressamente dal Legislatore. Ne consegue che se il valore dei beni vincolati è notevolmente inferiore a quello dei crediti, la revoca, che rappresenta un dovere per il giudice dell'impugnazione cautelare, come si evince dall'uso dell'indicativo presente revoca , di cui al citato articolo 319, comma 2, c.p.p., può avvenire anche con la prestazione di una cauzione assolutamente inidonea a soddisfare i crediti medesimi. Nè va taciuto che, ai sensi del disposto dell'articolo 324, comma 7, c.p.p., applicabile al procedimento di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo grazie al richiamo operato a tale norma dall'articolo 318 c.p.p., comma 1, la revoca del sequestro conservativo da parte del giudice dell'impugnazione cautelare può essere anche parziale, vale a dire riguardare anche solo alcuni dei beni per cui è stato disposto il vincolo reale di cui si tratta. Il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari operante anche con riferimento alle cautele reali - deve, infatti, costituire oggetto di valutazione da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame. Pertanto, dovendosi valutare la congruità della cauzione offerta rispetto al valore delle cose sequestrate, non vi sono ragioni che impediscano al tribunale del riesame di valutare congrue le offerte di cauzione presentate in ordine ad alcuni soltanto dei beni in sequestro, procedendo di conseguenza a una revoca parziale del sequestro conservativo. In conclusione la valutazione del tribunale del riesame milanese, incentrata sulla inidoneità della cauzione offerta a garantire i crediti del danneggiato dai reati fallimentari, appare non conforme alla previsione normativa, in quanto fondata sul parametro relativo alla diversa ipotesi di offerta di cauzione preventiva di cui all'articolo 319, comma 1, c.p.p. Sul punto l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale del riesame di Milano per nuovo giudizio da svolgere conformemente ai principi di diritto innanzi indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Milano.