Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status , con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso Cass. numero 20494/2022 .
Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell' articolo 9, comma 1, l. numero 898/1970 , il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell' articolo 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute Cass.numero 20495/2022 . Nel primo caso sottoposto al nostro esame, il Tribunale di Macerata, con sentenza parziale, si pronunciava sullo status , dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi, rimettendo la causa in istruttoria al fine dell'accertamento del diritto della donna a percepire l'assegno divorzile. A seguito della morte dell'uomo avvenuta nelle more, veniva dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto nei confronti degli eredi dell'ex coniuge. Il giudice di prime cure accertava post mortem il diritto della signora a percepire un assegno divorzile fino alla morte dell'ex marito. Avverso questa decisione gli eredi del marito proponevano ricorso dinanzi alla CdA di Ancona, che respingeva l'impugnazione. La donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. La Prima sezione rimetteva la causa al Primo Presidente al fine dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Oggetto della rimessione erano le questioni concernenti le sorti del processo in simili casi, con riguardo alle parti del giudizio divorzile o di quello volto alla modifica dell'entità dell'assegno , alla natura delle sentenze pronunciate, alla successione nel processo e all'interruzione e riassunzione della causa. Anche nel secondo caso in esame si era avuta una sentenza sullo status , questa volta da parte del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile all'ex moglie. Il giudice aveva accertato l'esistenza del diritto della signora a vedersi corrisposto un assegno mensile da parte dell'ex marito. La decisione veniva confermata anche dal giudice di secondo grado. Successivamente l'uomo agiva per la revoca dell'attribuzione dell'assegno, il cui importo, tuttavia, veniva soltanto ridotto. Intrapreso il giudizio di Cassazione, l'uomo decedeva e l'ex moglie chiedeva l'interruzione del giudizio. Veniva rimessa alle Sezioni Unite la questione se il decesso del coniuge obbligato al pagamento dell' assegno divorzile determini la cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui egli abbia intrapreso il giudizio per la revisione dell'obbligo di corrispondere l'assegno o se tale giudizio debba proseguire da parte dei suoi eredi . Osservazioni. Osserva la Suprema Corte che l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'articolo 4, comma. 13, l. numero 898/1970, così come sostituito dall' articolo 8. l. numero 74/1987 , conferendo al giudice il potere di disporre , tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo un'adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell' assegno fin dal momento della domanda di divorzio. In caso di revisione dell'assegno di divorzio – che postula l'accertamento di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno -, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno. Sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata rebus sic stantibus , del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Se la morte di un coniuge preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, e dunque sia anteriore anche alla declaratoria sullo status , diviene inammissibile ogni pretesa, inclusa quella all'assegno divorzile. Invece, nell'ipotesi verificatasi nel primo caso in esame, il giudicato sullo status si era già formato e il decesso del coniuge era sopraggiunto nel corso della causa volta all'accertamento del diritto dell'altro a percepire l'assegno divorzile. Pertanto, la Suprema Corte ritiene ammissibile la prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno nei confronti degli eredi del preteso obbligato, ai fini dell'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso. Nel secondo caso in esame, essendo la sentenza sull'assegno sempre rivedibile, in ragione del mutamento delle condizioni e per un giustificato motivo, i Supremi giudici sostengono che, venuta meno una delle parti del rapporto di solidarietà post-coniugale, la domanda di accertamento della non debenza dell'assegno - dalla data della domanda stessa a quella del decesso - prosegua da parte degli eredi dell'obbligato, onde il processo può giungere al suo esito , ai fini dell'accertamento della non debenza e del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per le somme versate sin dalla domanda di revisione, richieste in vita dal coniuge obbligato, di cui gli eredi divengono titolari. La Sezioni Unite ribadiscono, in entrambe le pronunce, che il processo di divorzio ha una finalità e un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge all'elisione dello status matrimoniale, ma, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Possono esserci obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell'avente diritto c.d. arretrati , i quali non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti quale debito al patrimonio del dante causa e, come tali, passano agli eredi. Pertanto, l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi dello stesso titolo. Conclusione. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la prima delle due sentenze in esame numero 20494/2022 , rigetta i primi due motivi di ricorso, rimettendo la causa dinanzi alla Prima sezione civile per l'esame dei restanti motivi. Con la seconda pronuncia numero 20495/2022 accoglie i primi due motivi di ricorso, ritiene assorbito il terzo e cassa il decreto impugnato rinviando la causa alla CdA di Messina, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Per i Supremi giudici la CdA messinese non ha, infatti, operato alcun accertamento effettivo circa l'inadeguatezza dei mezzi economici, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo dato alla vita familiare e il rilievo sulla situazione attuale della richiedente.
Cass. civ., sez. unite, sent., 24 giugno 2022, numero 20494 Presidente Spirito – Relatore Nazzicone Fatti di causa 1. - Con sentenza parziale del 4 settembre 2013, il Tribunale di Macerata ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi, rimettendo con separata ordinanza la causa in istruttoria, al fine dell'accertamento del diritto a percepire l'assegno divorzile a carico di uno degli stessi quindi, a seguito del decesso del marito in data 13 aprile 2014, con ordinanza dell'8 maggio 2015 ha dichiarato l'interruzione del processo, riassunto dalla ex moglie nei confronti degli eredi . Con sentenza del 26 giugno 2017, il Tribunale di Macerata ha accertato post mortem il diritto della ex moglie a percepire un assegno divorzile sino al decesso dell'ex coniuge. 2. - La Corte d'appello di Ancona, adita dalla parte soccombente solo sulla decisione definitiva concernente l'assegno, con sentenza del 23 marzo 2018, numero 390 ha respinto l'impugnazione. La corte territoriale ha ritenuto che l'atto di appello, proposto dagli eredi del marito, abbia omesso di censurare la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'argomentazione del primo giudice, secondo cui il decesso di un coniuge non impedisce l'accertamento della debenza dell'assegno divorzile a quell'epoca, limitandosi il motivo di appello a sostenere la novità della domanda, asseritamente proposta con l'atto di riassunzione di controparte, volta ad ottenere l'affermazione della spettanza dell'assegno divorzile strumentalmente all'ottenimento di una quota della pensione di reversibilità, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, numero 898, articolo 9 . Al contrario, ha ritenuto che la domanda, proposta con l'atto di riassunzione dalla ex moglie contro gli eredi dell'ex coniuge, fosse diretta solo all'accertamento della debenza dell'assegno divorzile limitatamente al periodo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a quella del decesso del coniuge obbligato, e che, quindi, tale domanda non fosse nuova, ma ammissibile, laddove tale non sarebbe stata solo quella, non proposta, di ottenere dagli eredi un contributo al mantenimento per il periodo successivo al decesso. Nel merito, ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile. 3. - Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi. Non svolgono difese gli intimati. Pervenuta alla Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria del 29 ottobre 2021, numero 30750 la causa è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite. Il Procuratore Generale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c. La causa è stata, quindi, posta in decisione all'udienza collegiale del 10 maggio 2022. Ragioni della decisione 1. - I motivi. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli articolo 81,300 e 303 c.p.c. , L. 10 dicembre 1970, numero 898, articolo 5, comma 6, e articolo 9 bis , in quanto il decesso del coniuge aveva determinato la cessazione della materia del contendere sin da tale evento, con riguardo a tutte le domande svolte dalla ex moglie il giudizio non poteva, infatti, essere definito nel merito, in ragione del decesso in corso di causa dell'eventuale obbligato e della intrasmissibilità dell'obbligo agli eredi. Inoltre, il de cuius non aveva nessun debito verso la ex moglie, dal momento che questa riceveva l'assegno mensile direttamente a carico dell'Inps onde la causa attiene non a debiti maturati e non pagati, ma alla domanda dell'assegno di mantenimento solo quale strumentale all'ottenimento della pensione di reversibilità. La sentenza impugnata è dunque abnorme, in quanto, invece di dichiarare cessata la materia del contendere, ha disposto post mortem la debenza a carico del marito di un assegno di mantenimento, in una causa di riassunzione in cui le parti sono gli eredi, i quali, tuttavia, non ereditano affatto l'obbligo di mantenimento, mai disposto dal giudice con la sua sentenza. Con il secondo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione degli articolo 183 e 303 c.p.c. , e L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, articolo 9 bis , in quanto la domanda proposta con il ricorso in riassunzione era nuova, essendo volta ad ottenere l'accertamento della debenza di un assegno divorzile al solo scopo di acquisire la pensione di reversibilità in tal caso, la natura della domanda muta, perché essa mira ad ottenere un bene della vita del tutto diverso da quello oggetto dell'originaria domanda verso l'ex coniuge. Posto che la finalità della domanda si concreta in un petitum diverso, ciò la rende nuova ed inammissibile nell'atto di riassunzione, trattandosi di un'azione di mero accertamento circa l'astratta debenza dell'assegno, a quel dichiarato fine laddove la domanda originaria era di condanna al mantenimento, al fine di costituire i mezzi adeguati alla stessa condizione di vita goduta durante il matrimonio. Ha errato, dunque, la corte territoriale a negare la novità della domanda, per il solo fatto che la domanda era volta al mantenimento non per il periodo successivo, ma per quello anteriore al decesso tale pretesa non avrebbe potuto comunque rivolgersi agli eredi, non essendo più in vita l'unico legittimato passivo titolare dell'obbligo. Con il terzo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione delle regole sull'onere della prova, quanto all'accertamento dello stato di bisogno previsto dalla L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, onere che grava sul richiedente l'assegno. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ancora la violazione o la falsa applicazione della L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, avendo la corte territoriale omesso ogni giudizio comparativo tra le posizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi. Con il quinto motivo, censura l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nel mancato esame dei documenti prodotti con la memoria depositata nel corso del primo grado di giudizio, concernenti lo stato di salute del marito. 2. - La situazione processuale del caso concreto. La vicenda in esame ha visto la pronuncia di una sentenza sullo status, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, nel corso del quale uno dei coniugi, parti in causa, è venuto meno, prima di ogni decisione al riguardo dichiarata l'interruzione del giudizio e riassunto il medesimo contro gli eredi, il giudice ha proceduto comunque all'accertamento circa la debenza di un assegno a carico del de cuius. Oggetto della rimessione alle Sezioni unite sono, pertanto, le questioni concernenti le sorti del processo in simile evenienza, con riguardo alle parti del giudizio divorzile o del giudizio volto alla modifica dell'entità dell'assegno , alla natura delle sentenze ivi pronunciate ed alla successione nel processo, con i connessi istituti dell'interruzione e della riassunzione della causa. 3. - Il procedimento di divorzio. La L. 10 dicembre 1970, numero 898, articolo 4, commi 12, 13 e 14, articolo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, numero 35 , conv. in L. 14 maggio 2005, numero 80 prevedono, rispettivamente, che a nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che avverso tale sentenza è ammesso solo l'appello immediato formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10, dovendosi trasmettere la sentenza in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze, onde lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza b quando sia stata pronunciata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza sull'an circa l'obbligo di somministrazione dell'assegno, può disporne gli effetti sin dalla domanda c per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva . In tal modo, si permette la definizione del giudizio sullo status al più presto, con la formazione del giudicato onde il tribunale si limita alla statuizione sullo status, come sovente accade per l'esigenza, da un lato, di soddisfare il desiderio della rapida riconquista dello status di soggetto non coniugato non si parla di status di divorziato che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero Cass. 23 gennaio 2019, numero 1882 , in motivazione , e, dall'altro lato, di permettere, per i profili patrimoniali connessi alla condizione di bisogno di uno dei coniugi, il più complesso accertamento. Il legislatore discorre qui di sentenza non definitiva nel senso che il giudice non si spoglia dell'intero processo si tratta peraltro di una sentenza definitiva parziale, in quanto definisce la questione di status. 4. - La sentenza sul divorzio e la sentenza sull'assegno. 4.1. - La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma della L. numero 898 del 1970, articolo 4, è sentenza costitutiva, in quanto produce l'effetto del venir meno del vincolo, con il riacquisto dello stato libero. Ma il medesimo effetto costitutivo ha anche la sentenza che attribuisce l'assegno divorzile si tratta di una pronuncia di accertamento costitutivo, oltre che di condanna, con efficacia ex tunc dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale salva l'ordinanza che disponga un assegno in via provvisoria ex articolo 4, comma 8, oppure la decorrenza anticipata dalla data della domanda di divorzio sulla base del medesimo articolo 4, comma 13 Cass. 17 settembre 2020, numero 19330 . Invero, l'assegno di divorzio è attribuito dal giudice che dispone l'obbligo , non lo dichiara , il quale valuta sia l'an che il quantum, sulla base dei parametri di legge, come prevede la L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6. Il fatto generatore del diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge è la sentenza di accertamento costitutivo del giudice che, in presenza di determinati requisiti e interponendo il proprio apprezzamento discrezionale, può concedere o no l'assegno e, in caso positivo, stabilirne l'ammontare, secondo i parametri legali. L'attribuzione dell'assegno di divorzio avviene all'esito dell'esercizio di un'azione, in cui il processo è elemento costitutivo indispensabile dell'effetto giuridico, non conseguibile per via di autonomia privata tanto che questa Corte ne ha pacificamente escluso l'equiparabilità con l'ipotesi di assegno liberamente e spontaneamente corrisposto, eventualmente pure ove ne mancassero le condizioni, al fine di fondare il diritto alla pensione di reversibilità cfr. Cass. 27 novembre 2000, numero 15242 Cass. 5 agosto 2005, numero 16560 Cass. 13 marzo 2006, numero 5422 Cass. 29 settembre 2006, numero 21129 Cass. 24 maggio 2007, numero 12149 Cass. 1 agosto 2008, numero 21002 Cass. 18 novembre 2010, numero 23300 Cass. 9 giugno 2011, numero 12546 Cass. 23 ottobre 2017, numero 25053 . Del pari, al momento della sentenza di divorzio il tribunale adotta gli altri provvedimenti necessari, quale anzitutto le disposizioni concernenti i figli e l'abitazione familiare L. numero 898 del 1970, articolo 6, commi 2, 6, 7 . Le sentenze costitutive e di accertamento, secondo la giurisprudenza di questa Corte, acquistano efficacia solo col passaggio in giudicato, non reputandosi ad esse applicabile l' articolo 282 c.p.c. , sull'automatica esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado es. Cass. 30 gennaio 2019, numero 2537 Cass. 20 febbraio 2018, numero 4007 Cass. 8 novembre 2018, numero 28508 Cass. 10 gennaio 2014, numero 406 Cass., sez. unumero , 22 febbraio 2010, numero 4059 per qualche apertura, v. Cass. 29 luglio 2011, numero 16737 , tesi su cui non è ora uopo indagare. 4.2. - In materia di divorzio, occorre ricordare il principio, affermato da questa Corte, secondo cui la regola generale, desumibile dalla L. numero 898 del 1970, articolo 4, comma 13, prevede che il diritto a percepire l'assegno attribuito dal giudice decorra dalla formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto vale a dire, dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegno di divorzio trae la propria indispensabile premessa proprio nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la statuizione di risoluzione del vincolo coniugale spiega effetti costitutivi. Altro e', poi, che il giudice possa disporne la decorrenza provvisoria, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche dalla domanda di divorzio Cass. 17 settembre 2020, numero 19330 , da ultimo . L'indicata facoltà giudiziale, da motivare specificamente, non costituisce affatto una deroga al principio secondo cui l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì ne rappresenta un temperamento, col conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso dalla data della domanda. 5 - Il venir meno di un coniuge in corso di causa e le evenienze processuali prospettabili. Intrapreso il giudizio di divorzio, che sia volto anche alla corresponsione di un assegno, nel corso del medesimo possono verificarsi diverse situazioni processuali, derivanti dal venir meno di una delle parti in causa. Esse sono sintetizzabili nel seguente quadro d'insieme, in cui l'evento che colpisce un coniuge si colloca dopo uno degli indicati momenti 1 prima della pronuncia di una qualsiasi sentenza 2 dopo la pronuncia della sentenza costitutiva di divorzio, la quale sia a una sentenza parziale sullo status, con prosecuzione della causa per le statuizioni patrimoniali, con due sottoipotesi, in quanto i la sentenza parziale sia stata impugnata ii la sentenza parziale non sia stata impugnata b una sentenza definitiva totale, avendo essa pronunciato sia sullo status, sia in ordine ai profili patrimoniali, dove tre le sottoipotesi i la sentenza sia stata impugnata in toto il la sentenza sia stata impugnata solo sulle statuizioni patrimoniali iii la sentenza non sia stata impugnata. Occorre subito convenire che, pur dopo il decesso del coniuge in corso di causa, un interesse di fatto alla prosecuzione del giudizio possa esistere in capo al coniuge aspirante all'assegno divorzile a vari fini, estranei in sé al processo stesso per conseguire l'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi della L. numero 898 del 1970, articolo 9 bis per costituirsi il presupposto al fine dell'attribuzione della pensione di reversibilità L. numero 898 del 1970, ex articolo 9 oppure quale premessa per la quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge L. numero 898 del 1970, ex articolo 12 bis . 5.1. - La morte di uno dei coniugi, che addirittura preceda l'adozione di qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa. Invero, l' articolo 149 c.c. , prevede che il matrimonio civile, al pari degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso trascritto, si scioglie con la morte di uno dei coniugi . Ove, pertanto, sopravvenga la nuova situazione prima della stessa declaratoria sullo status, diviene inammissibile ogni pretesa, ivi inclusa quella all'assegno divorzile, avente la prima come indefettibile presupposto. In tal senso hanno statuito plurimi precedenti di questa Corte fra cui Cass. 11 novembre 2021, numero 33346 Cass. 17 luglio 2009, numero 16801 alla vicenda della mancanza di qualsiasi sentenza di status è equiparata quella dell'evento prima del decorso del termine per impugnare la sentenza di divorzio Cass. 19 giugno 1996, numero 5664 . 5.2. - Occorre esaminare le ipotesi in cui, invece, sia stata pronunciata la sentenza costitutiva di divorzio, dove le possibili evenienze processuali sono diverse, a seconda che la sentenza sia parziale, in quanto pronunciata solo sullo status, o sia definitiva totale, in quanto abbia pronunciato sullo status ed anche sul profilo patrimoniale dell'attribuzione, o no, dell'assegno. Le soluzioni convergono, nel caso in cui non sia stata impugnata la statuizione sul divorzio. Le diverse soluzioni attengono, con gli opportuni adattamenti, anche al caso che la pronuncia sia avvenuta non con sentenza, ma a mezzo del decreto conseguito alla richiesta di modifica delle condizioni, ai sensi della L. numero 898 del 1970, articolo 9, comma 1, in presenza di giustificati motivi. 5.2.1. - Nell'evenienza che il giudice statuisca solo sullo status e, con separata ordinanza, dia disposizioni per la prosecuzione del giudizio relativamente agli effetti patrimoniali, se la sentenza sullo status è impugnata in via immediata l'unica impugnazione ammessa ex articolo 4, comma 12, secondo periodo , mentre, nelle more, prosegua in primo grado il giudizio sull'assegno, il decesso sopravvenuto impedisce qualsiasi giudicato al riguardo il processo si concluderà con la declaratoria, da parte del giudice dell'impugnazione, della cessazione della materia del contendere, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, ai sensi dell' articolo 149 c.c. ed il giudizio relativo all'assegno, ancora in istruttoria, subisce la stessa sorte, non essendovi più la parte contro cui pretendere alcunché. Non vi sono, qui, sostanziali differenze, rispetto al caso indicato al p. 4.1. Al contrario, la statuizione sul divorzio non impugnata produce l'effetto, scaduti i termini ex articolo 325 c.p.c. e ss., della libertà di status in capo ai coniugi e, se un coniuge viene meno dopo il passaggio in giudicato del capo di sentenza sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, questo resta a regolare la situazione, essendo ormai definitivo. 5.2.2. - Se il giudice statuisce sullo status ed, altresì, pronuncia la condanna al pagamento dell'assegno divorzile, definendo quindi il giudizio innanzi a sé, e poi la sentenza sia impugnata in toto, l'impugnazione, da parte del coniuge soccombente, dell'intera decisione impedisce ogni giudicato, restando l'oggetto del processo interamente controverso. Ove sopravvenga il decesso nel corso di giudizio di impugnazione, nessuno status si è consolidato e nessun diritto all'assegno può più essere vantato, mancando l'unico legittimato attivo al riguardo, né una situazione si è consolidata in capo al de cuius prima dell'evento. Il processo si estingue, per cessazione della materia del contendere. Invero, sopraggiunto il decesso, il processo di impugnazione subisce esiti conformi, per tutti i capi impugnati. Esso, da un lato, si conclude con la declaratoria della cessazione della materia del contendere sullo status, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status medesimo, ai sensi dell' articolo 149 c.c. dall'altro lato, il giudizio neppure può proseguire, tuttavia, ai fini della determinazione dell'au e del quantum dell'assegno, difettando l'unico legittimato passivo, per ragioni analoghe a quelle sopra illustrate. All'estremo opposto, sta il caso che la sentenza sullo status e sull'assegno non sia impugnata affatto e siano decorsi i relativi termini essa passa in giudicato nel suo intero contenuto afferente sia lo status, sia l'assegno, ormai consolidato, quando l'evento concernente il de cuius si verifica. Infine, può darsi l'evenienza intermedia in cui la sentenza di divorzio abbia anche attribuito il diritto all'assegno e che solo tale statuizione sia stata impugnata se la sentenza è impugnata solo sulle statuizioni patrimoniali, la pronuncia sullo status è in giudicato, al momento del venir meno dell'ex coniuge durante il giudizio di impugnazione. Qui, la sorte del giudizio sull'assegno è retta dalle norme e dai principi che seguono. 6. - Il caso di specie giudicato della sentenza sullo status e venir meno del coniuge nel corso della causa per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile. 6.1. - L'odierno thema decidendum attiene all'evenienza detta, in cui la Corte aveva raggiunto un orientamento dominante. Nel caso di sentenza parziale sullo status non impugnata cui va assimilato quello della sentenza definitiva totale impugnata solo per i profili patrimoniali , la tesi prevalsa afferma come non possa che attribuirsi natura unitaria e complessa al giudizio divorzile. La pronuncia della sentenza sullo status è prassi invalsa, allo scopo di permettere un rapido riacquisto dello stato libero e, però, una volta venuta meno una delle due parti del giudizio, avendo questo ad oggetto una situazione soggettiva personalissima ed intrasmissibile, nulla più resta da accertare circa il primigenio oggetto, ovvero il rapporto coniugale, nemmeno con riguardo ad eventuali domande accessorie, che possono proporsi unicamente verso un coniuge ancora in vita cfr., per tale ordine di concetti, Cass. 11 novembre 2021, numero 33346 Cass. 2 dicembre 2019, numero 31358 Cass. 20 febbraio 2018, numero 4092 in tema di separazione, Cass. 12 dicembre 2017, numero 29669 Cass. 8 novembre 2017, numero 26489 Cass. 26 luglio 2013, numero 18130 Cass. 20 novembre 2008, numero 27556 Cass. 27 aprile 2006, numero 9689 Cass. 4 aprile 1997, numero 2944 Cass. 3 febbraio 1990, numero 740 Cass. 18 marzo 1982, numero 1757 Cass. 29 gennaio 1980, numero 661 . Non si tratta, peraltro, di una cessazione della materia del contendere, ma più propriamente di una pronuncia di improseguibilità del giudizio. Secondo la meno recente tesi, sopraggiunto il decesso, il giudizio potrebbe proseguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno, al fine di decidere la questione nei confronti degli eredi Cass. 11 aprile 2013, numero 8874 Cass. 3 agosto 2007, numero 17041 nello stesso senso, Cass. 24 luglio 2014, numero 16951 e Cass. 13 ottobre 2014, numero 21598 , non massimate . Estranea al tema odierno e', invece, la questione, risolta dalle Sezioni unite con la sentenza del 31 marzo 2021, numero 9004, sull'irrilevanza della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, una volta che sia ormai passata in giudicato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde prosegue l'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. Qui, infatti, l'unico rapporto processuale si pone tra gli stessi soggetti, in ordine ai quali solo si predica la possibilità di pervenire all'accertamento, innanzi al giudice dello Stato, della debenza di un assegno divorzile. La sentenza si colloca sulla scia del ridimensionamento degli effetti delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario nei giudizi di separazione e divorzio, già tracciata dalla Corte Cass., sez. unumero , 17 luglio 2014, numero 16379 , la quale ritiene la convivenza tra i coniugi protratta per almeno tre anni ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Peraltro, se vale il giudicato sullo status, anche qui il riconoscimento dell'assegno di divorzio dovrà pur sempre passare dalla pronuncia giudiziale, secondo i parametri posti dalla L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6. 6 .2. - Nel caso in esame, il Collegio delle S.U. ha reputato che occorra ammettere una prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso. La conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che si protrarrà ai fini di una pronuncia su di quelle in via differita per mere ragioni occasionali. Il processo di divorzio ha una finalità e con essa un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità. Con la sentenza 11 luglio 2018, numero 18287, le Sezioni Unite hanno stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La peculiarità degli accertamenti probatori prescritti per legge sul tema della debenza di un assegno di mantenimento divorzile non impedisce tale conclusione. La L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, tra i parametri sull'an e sul quantum dell'assegno esige lo scrutinio, da parte del tribunale, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio , nonché del fatto che il richiedente non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive . Dal suo canto, la L. numero 898 del 1970, articolo 5, comma 9, dispone che i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria . Si tratta di elementi partecipativi al processo, con precisi obblighi di produzione istruttoria relativa al patrimonio personale e comune, con possibilità da parte del tribunale di disporre indagini sui redditi sui patrimoni e sul tenore di vita, che dovranno essere espletati nei confronti degli eredi. E sui quali la Corte Cass. 20 febbraio 1017, numero 4292 Cass. 28 gennaio 2011, numero 2098 , fra le altre ritiene che l'esercizio del potere del giudice di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisca una deroga alle regole generali sull'onere della prova, potere giudiziale il quale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito. 6.3. - Occorre chiarire che possono esservi obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell'avente diritto si tratta dei c.d. arretrati, i quali, in ipotesi concessi in via provvisoria oppure da una sentenza non passata in giudicato, non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti, quale debito, al patrimonio del dante causa, e, come tali, passano agli eredi onde l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia ne mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi del medesimo titolo. Ove, dunque, sussista un simile debito come avente titolo in una sentenza sull'assegno impugnata, il quantum liquidato dal giudice, afferente il periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo status o la diversa decorrenza stabilita, anche da un provvedimento provvisorio e quello del decesso è un debito maturato in vita dal de cuius e passa agli eredi, così che avverso i medesimi potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva. 6.4. - In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso . 7. - In applicazione di de'tto principio, il primo ed il secondo motivo sono respinti. Si rimette alla Sezione prima civile la decisione con riguardo ai rimanenti motivi di ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso rimette la causa alla Sezione prima civile per l'esame degli altri motivi. Cass. civ., sez. unite, sent., 24 giugno 2022, numero 20495 Presidente Spirito – Relatore Nazzicone Fatti di causa 1. - Con decreto del 12 marzo 2019, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha respinto il ricorso proposto dall'ex coniuge, volto alla revoca dell'attribuzione di un assegno divorzile di Euro 2.240,00 mensile in favore della ex moglie. In sede di reclamo, la Corte di appello di Messina con decreto del 29 novembre 2019, in parziale riforma, ha ridotto di Euro 500,00, quindi fissato nella misura di Euro 1.740,00, il predetto importo, a decorrere dalla pubblicazione del decreto. Ha ritenuto la corte territoriale che la percezione, da parte della beneficiaria dell'assegno, di una somma rilevante pari a circa Euro 400.000,00 integrasse un fatto nuovo, idoneo a modificare in melius le condizioni pregresse, indipendentemente dalla circostanza fatto che una parte della somma sia poi stata donata alle figlie, mentre per il reclamante il fatto nuovo sopravvenuto, del pari idoneo a modificarne in peius la situazione complessiva, è la malattia grave da cui egli è stato colpito, con le relative spese di cura e di viaggio ha ritenuto assenti, invece, le condizioni per revocare l'assegno, sebbene la richiedente disponesse di una casa con relative pertinenze e nel suo patrimonio fosse entrata un considerevole somma. 2. - Avverso questa decisione proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. Si difende con controricorso l'intimata. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 10 maggio 2022. Ragioni della decisione 1. - I motivi. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. 10 dicembre 1970, numero 898, articolo 5 e 9 , in quanto la corte del merito non ha tenuto conto degli insegnamenti di Cass., sez. unumero , numero 18287 del 201 8, non avendo accertato l'inadeguatezza dei mezzi economici della ex coniuge o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive al contrario, essa ha successivamente ereditato importanti cespiti, è divenuta proprietaria dell'abitazione in cui vive e di un magazzino, che essa lascia artatamente vuoto ed inutilizzato e che potrebbe essere utilmente locato con un buon reddito la stessa donazione di Euro 200.000,00 alle figlie, di cui la Corte d'appello dà atto, dimostra che l'ex coniuge non ha nessun problema economico ed anzi gode di notevoli disponibilità. Con il secondo motivo, lamenta la nullità del decreto impugnato, ai sensi dell 'articolo 132 c.p.c ., comma, numero 4, per assoluta mancanza di motivazione circa il quantum della riduzione operata. Con il terzo motivo, deduce la violazione o la falsa applicazione della L. numero 898 del 1970, articolo 9 , con riguardo alla decorrenza della riduzione, arbitrariamente fissata dall'emissione del decreto e non dal deposito del ricorso introduttivo. 2. - La vicenda. La vicenda in esame ha visto la pronuncia di una iniziale sentenza sullo status in data 17 dicembre 2012, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, conclusosi con l'affermazione dell'obbligo, a carico dell'ex marito, di pagare la somma mensile di Euro 2.240,00 in favore dell'ex moglie, disposto dal Tribunale con la sentenza del 13 giugno 2013, appellata e confermata dal giudice di secondo grado. Quindi, con ricorso depositato il 22 dicembre 2017, il coniuge onerato ha agito per la revoca dell'assegno, istanza parzialmente accolta in sede di giudizio di reclamo con la riduzione del medesimo ad Euro 1.740,00. Intrapreso il giudizio di cassazione e formulata dalla Sezione VI-1 proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, nel mese di novembre 2021 la ex coniuge controricorrente ha depositato istanza di interruzione del giudizio, in ragione del sopravvenuto venir meno del ricorrente. Oggetto della rimessione alle Sezioni unite sono, pertanto, le questioni concernenti le sorti del processo in simile evenienza, con riguardo alle figure delle parti del giudizio divorzile o di modifica delle condizioni di esso, alla natura delle sentenze pronunciate, alla successione, all'interruzione ed alla riassunzione della causa. 3. - Il procedimento di divorzio. La L. 10 dicembre 1970, numero 898, articolo 4 , commi 12, 13 e 14, articolo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, numero 3 5, conv. in L. 14 maggio 2005 numero 8 0 prevedono, rispettivamente, che a nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e che avverso tale sentenza è ammesso solo l'appello immediato formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10, dovendosi trasmettere la sentenza in copia autentica, a cura del cancelliere, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze, onde lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza b quando sia stata pronunciata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza sull'an circa l'obbligo di somministrazione dell'assegno, può disporne gli effetti sin dalla domanda c per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva . In tal modo, si permette la definizione del giudizio sullo status al più presto, con la formazione del giudicato onde la sentenza si limita alla statuizione sullo status, come sovente accade per l'esigenza, da un lato, di soddisfare il desiderio della rapida riconquista dello status di soggetto non coniugato non si parla di status di divorziato che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero così, in motivazione, Cass. 23 gennaio 2019, numero 188 2 , e, dall'altro lato, di permettere, per i profili patrimoniali connessi alla condizione di bisogno di uno dei coniugi, il più complesso accertamento. Il legislatore discorre qui di sentenza non definitiva nel senso che il giudice non si spoglia dell'intero processo si tratta peraltro di una sentenza definitiva parziale, in quanto definisce la questione di status. 4. - Il procedimento di revisione dell'assegno. A sua volta, la L. numero 898 del 1970, articolo 9 , prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi , dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, con procedimento in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni sulla misura e sulle modalità dell'assegno. La domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile, già disposto in favore dell'altro coniuge, può dunque sopravvenire anche al giudicato, che viene appunto annoverato nella categoria del giudicato rebus sic stantibus, in quanto per definizione soggetto al perdurante adeguamento alle situazioni sopravvenute. Infatti, il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare fra le altre, Cass. 2 luglio 2019, numero 1768 9 Cass. 30 luglio 2015, numero 1617 3 , riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare attraverso un procedimento ad hoc, quale nella specie dettato della L. numero 898 del 1970, articolo 9 , per il divorzio. Ciò si lega alla stretta interrelazione con una determinata situazione pregressa suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile, perché legata alle vicende personali degli ex coniugi, tanto da fondare l'esigenza di un previo formale intervento, devoluto al giudice, sul titolo preesistente nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia disciolta. La speciale procedura di revisione dei provvedimenti sul contributo al mantenimento dell'ex coniuge, di cui alla L. numero 898 del 1970, articolo 9 , è volta a rivedere, modificare o neutralizzare l'efficacia propria di titolo esecutivo giudiziale. Al riguardo, il giudice dovrà compiere la necessaria, complessiva, approfondita e comparativa valutazione tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, riferita a molteplici fattori. La revisione dell'assegno divorzile, di cui alla norma richiamata, postula invero l'accertamento di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale integrante i giustificati motivi di cui è parola nell'articolo 9 - necessario per procedere al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali cfr. Cass. 5 giugno 2020, numero 1064 7 Cass. 20 gennaio 2020, numero 111 9 Cass. 5 marzo 2019, numero 638 6 Cass. 3 febbraio 2017, numero 295 3 Cass. 13 gennaio 2017, numero 78 7 Cass. 29 dicembre 2011, numero 3003 3 Cass. 2 maggio 2007, numero 1013 3 Cass. 25 agosto 2005, numero 1732 0 . Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite Cass., sez. unumero , 11 luglio 2018, numero 1828 7 , per modificarlo e adeguarlo all'attualità. In tali ipotesi, il ricorrente si propone, dunque, la cessazione o la riduzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno all'ex coniuge, a decorrere sin dalla domanda di revisione, con la conseguente domanda di restituzione dell'indebito, ai sensi dell 'articolo 2033 c.c 5 - Il venir meno di un coniuge nel corso del giudizio di revisione dell'assegno. Posto quanto de'tto in ordine all'oggetto degli accertamenti giudiziari sulla domanda di revisione, il venir meno di un coniuge - sia egli l'obbligato, sia l'avente titolo all'assegno - non comporta la improseguibilità del giudizio di revisione. La sentenza sullo status e', in tal caso, ormai definitiva e non più modificabile. Al contrario, quella sull'assegno e', come visto, rivedibile, in ragione del mutamento delle condizioni e per un giustificato motivo pertanto, il Collegio delle S.U. ha reputato che, venuta meno una delle parti del rapporto di solidarietà post-coniugale, la domanda di accertamento della non debenza dell'assegno dalla data della domanda stessa a quella del decesso prosegua da parte degli eredi dell'obbligato, onde il processo può giungere al suo esito, ai fini dell'accertamento della non debenza e del diritto di credito alla ripetizione dell'indebito per le somme versate sin dalla domanda di revisione, richieste in vita dal coniuge obbligato, di cui gli eredi divengono titolari. In una situazione come quella di specie, in cui si è verificato il decesso dell'ex coniuge, obbligato ed istante per la revisione del debito, con riguardo alla somma versata ed oggetto di domanda di ripetizione, nel periodo intercorrente dalla domanda di revisione sino al decesso dell'ex coniuge medesimo, è data dunque la possibilità, per gli eredi del de cuius, di pervenire all'accertamento richiesto. Tale conclusione è indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio, che perverrà così alla pronuncia su di quelle. Il processo di divorzio ha una finalità e con essa un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità. Con la sentenza 11 luglio 2018, numero 18287, le Sezioni Unite hanno stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La peculiarità degli accertamenti probatori prescritti per legge sul tema della debenza di un assegno di mantenimento divorzile non impedisce tale conclusione. La L. numero 898 del 1970, articolo 5 , comma 6, tra i parametri sull'an e sul quantum dell'assegno esige lo scrutinio, da parte del tribunale, delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio , nonché del fatto che il richiedente non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive . Dal suo canto, la L. numero 898 del 1970, articolo 5 , comma 9, dispone che i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria . Si tratta di elementi partecipativi al processo, con precisi obblighi di produzione istruttoria relativa al patrimonio personale e comune, con possibilità da parte del tribunale di disporre indagini sui redditi sui patrimoni e sul tenore di vita, che dovranno essere espletati nei confronti degli eredi. E sui quali la Corte Cass. 20 febbraio 1017, numero 4292 Cass. 28 gennaio 2011, numero 209 8, fra le altre ritiene che l'esercizio del potere del giudice di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisca una deroga alle regole generali sull'onere della prova, potere giudiziale il quale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito. Occorre, altresì, chiarire che possono esservi obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell'avente diritto si tratta dei c.d. arretrati, i quali, in ipotesi concessi in via provvisoria oppure da una sentenza non passata in giudicato, non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti, quale debito, al patrimonio del dante causa, e, come tali, passano agli eredi onde l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia ne mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi del medesimo titolo. Ove, dunque, sussista un simile debito come avente titolo in una sentenza sull'assegno impugnata, il quantum liquidato dal giudice, afferente il periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo status o la diversa decorrenza stabilita, anche da un provvedimento provvisorio e quello del decesso è un debito maturato in vita dal de cuius e passa agli eredi, così che avverso i medesimi potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva. In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi della L. numero 898 del 1970, articolo 9 , comma 1, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell 'articolo 2033 c.c ., per la restituzione delle somme non dovute . 6. - Il caso di specie. Nella specie, l'inapplicabilità dell'istituto dell'interruzione nel giudizio di Cassazione comporta che la causa debba essere decisa con la delibazione dei motivi proposti. Il primo ed il secondo motivo, miranti nel loro complesso a smentire i presupposti della pronuncia impugnata quanto ai requisiti dell'assegno divorzile, come tale unitariamente scrutinabili, sono fondati, mentre resta assorbito il terzo motivo. Invero, la decisione impugnata non ha correttamente applicato il disposto della L. 10 dicembre 1970, numero 89 8, articolo 5, non avendo affatto motivato in relazione ai presupposti ed agli accertamenti dell'assegno divorzile, come delineati dagli insegnamenti delle Sezioni unite. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto all'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari invero, il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare Cass., sez. unumero , 11 luglio 2018, numero 1828 7, in motiv. . Nell'indicata finalità deve, in particolare, tenersi conto delle aspettative professionali sacrificate per una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, non guidata dalla necessità di dare ricomposizione ai tenore di vita endoconiugale, ma dal riconoscimento del ruolo e dei contributo fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi oltre alla citata Cass., sez. unumero , numero 18287 del 201 8, si vedano Cass. 9 agosto 2019, numero 2123 4 23 gennaio 2019, numero 1882 Cass. 28 febbraio 2020, numero 560 3, fra le altre . La corte territoriale non ha richiamato l'orientamento dell'attuale diritto vivente, ma neppure ha valutato gli elementi di fatto e le situazioni pregresse, come invece richiesto dalla norma. Il decreto impugnato, invero, ha riconosciuto l'attuale diritto all'assegno, senza né motivare sull'eventuale squilibrio patrimoniale, né porlo in relazione con gli altri parametri di legge, in particolare con il contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del coniuge. Come precisato da questa Corte, il fondamento costituzionale dei criteri indicati dalla L. numero 898 del 1971, articolo 5, comma 6, rappresentato dall 'articolo 29 Cost ., impone una valutazione concreta ed attuale della adeguatezza dei mezzi a disposizione dell'ex coniuge e dell'incapacità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ma non disgiunta, bensì collegata causalmente con quella degli altri indicatori contenuti nella norma, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofa milia re. La predetta valutazione risulta altresì coerente con la funzione assistenziale e, a determinate condizioni, compensativo-perequativa attribuita all'assegno, la quale esclude la possibilità di conferire rilievo al solo squilibrio economico tra le parti o all'elevato livello reddituale del coniuge obbligato, tenuto conto anche del superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, che, individuando il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro di riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell'ex coniuge istante, considerava coessenziale alla sua ricostruzione la differenza patrimoniale e reddituale esistente tra le parti. Ma, nella specie, la corte del merito ha omesso di operare tutti gli accertamenti richiesti. Essa si è limitata ad argomentare circa l'ammissibilità della domanda di revisione, avendo accertato che l'interessata ha percepito un ingente importo, pari a circa Euro 400.000,00, evento in sé idoneo a rendere ammissibile la domanda di revisione dell'assegno, in una con il peggiorato stato di salute dell'obbligato per il quale egli è poi deceduto . Tuttavia, nella decisione di non revocare l'assegno, ma ridurlo di appena Euro 500,00 e non ad Euro 500,00 , come è stato a volte inteso , dunque lasciando permanere l'obbligo di pagamento della non esigua somma di Euro 1.740,00 mensili, ha omesso qualsiasi motivazione e ciò, pur dando parimenti atto che la richiedente dispone di un'abitazione, con le relative pertinenze, e che appunto il suo patrimonio sia accresciuto di una considerevole somma. Nessun effettivo accertamento essa ha operato circa l'inadeguatezza dei mezzi economici, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo dato alla vita familiare, il rilievo sulla attuale situazione della richiedente. Non solo, pertanto, non viene motivata la riduzione nella misura de'tta, del tutto apoditticamente disposta, ma la scarna motivazione non dà conto di avere operato nessuna valutazione circa i complessi presupposti dell'assegno. 7. - Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, ai fini di un nuovo accertamento. Ad essa si demanda altresì la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.