Autotrasportatore trattiene il mobilio affidatogli dalla cliente: condannato per furto

Respinta l’ipotesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio, presentandolo come mera appropriazione indebita. Inequivocabile la condotta tenuta dall’uomo che, una volta effettuato il carico, si è dato alla macchia, accampando scuse per la mancata consegna.

Condannato per furto, e non per mera appropriazione indebita, l'autotrasportatore che sottrae e tiene per sé, per lungo tempo, i beni affidatigli per un trasferimento. Ricostruita nei dettagli la vicenda, i giudici di merito ritengono sacrosanta, sia in primo che in secondo grado, la condanna dell'uomo finito sotto processo per avere trattenuto il mobilio affidatogli da una donna per un trasloco . I giudici d'appello precisano però che si deve parlare non di appropriazione indebita, bensì di furto in piena regola. Questa decisione viene confermata anche dai Giudici della Cassazione, i quali considerano inequivocabile la condotta dell'uomo che, in qualità di autotrasportatore, aveva caricato su un camion il mobilio di proprietà della cliente – la quale aveva concluso un contratto con una ditta di traslochi –, mobilio destinato ad essere trasportato in un appartamento da lei indicato. Una volta effettuato il carico, però, l'autotrasportatore si era dato alla macchia, non presentandosi per la consegna dei beni e accampando ogni scusa possibile con la cliente per provare a giustificare la propria condotta inadempiente. Inevitabile la reazione della cliente, ritrovatasi senza il mobilio e senza alcuna risposta da parte dell'autotrasportatore, reazione che si è concretizzata nel contattare l'Arma dei Carabinieri e che le ha poi consentito di scoprire che «il camion non era intestato alla società di traslochi» e che «nel luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi la sede della ditta in questione vi era solo un'abitazione civile, risultando sconosciuta la società», come certificato dal fatto che «la raccomandata inviata alla sede della ditta veniva restituita non recapitata e con la dicitura destinatario irreperibile». Per i Giudici di Cassazione è semplice la lettura del comportamento tenuto dall'autotrasportatore. Egli «si è illegittimamente impossessato dei beni di proprietà della donna» e la sua condotta «va qualificata come furto e non come appropriazione indebita», avendo egli, nella sua qualità di trasportatore, «la mera detenzione dei beni » e non avendo invece alcun «autonomo potere dispositivo sul mobilio». Condanna definitiva per l'uomo, quindi, anche alla luce del principio secondo cui «integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di una ditta di trasporti che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa».

Presidente Pezzella – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, riqualificato l'originario reato di cui all' articolo 646 c.p. in quello di cui all' articolo 624 c.p. , ha confermato la sentenza di colpevolezza, emessa dal Tribunale cittadino, nei confronti di S.R. , condannandolo, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Z.C. . 2. La Z. aveva concluso un contratto con la ditta omissis affinché trasportasse tutto il mobilio contenuto in un alloggio di … nella nuova abitazione di … . Gli accordi intercorsi con il S. , interlocutore per conto della predetta ditta, e la Z. prevedevano che il mobilio sarebbe stato prelevato dall'alloggio di il 18/09/2013 e montato in quello di . il 19/09/2013. Il 18/09/2013 si presentavano a … l'imputato, il fratello S.A. e il padre, i quali, smontati i mobili, li caricavano su un camion Mercedes, allontanandosi con l'accordo che si sarebbero presentati alle ore 08 00 di fronte all'abitazione di . per completare il trasloco. Alle ore 05 05 del 19/09/2013, S. inviava alla Z. un sms in cui affermava di aver dovuto ritardare la partenza perché il padre aveva avuto un infarto. Nei giorni seguenti, la Z. inviava all'imputato numerosi messaggi in cui chiedeva notizie della salute del padre e aggiornamenti sulla consegna dei mobili. L'imputato riferiva alla donna che il padre si era aggravato. Il 22/09/2013 le inviava un sms in cui sosteneva che il padre era morto, rassicurandola che l'avrebbe chiamata il giorno seguente. Il S. non manteneva fede alla promessa e la Z. cominciava ad inviargli altri sms dal tono preoccupato ed incalzante. Nelle successive telefonate, S. adduceva altre scuse, quali quella di dover provvedere alle esequie del padre e della sua impossibilità di guidare il camion perché sprovvisto della relativa abilitazione alla guida. Il 28/09/2013, l'imputato inviava alla persona offesa un sms in cui affermava che si sarebbe fatto sentire e le avrebbe dato le spiegazioni del caso. Anche questa rassicurazione, tuttavia, risultava vana sicché lo stesso giorno la persona offesa formalizzava atto di querela. Raggiunto ancora per telefono dalla Z. , l'imputato affermava di dover sentire il suo avvocato e il suo commercialista. Smetteva poi di rispondere alle chiamate della Z. . Recatasi dai Carabinieri di . , la donna accertava che il camion non era intestato alla omissis e che l'autovettura su cui viaggiava l'imputato era intestata ad un cittadino egiziano accertava altresì che nel luogo a . X in cui avrebbe dovuto trovarsi la sede della ditta in questione vi era solo un'abitazione civile, risultando sconosciuta la omissis . La raccomandata inviata alla sede di quest'ultima veniva restituita non recapitata e con la dicitura destinatario irreperibile . 3. Il ricorrente propone due motivi ch ricorso. 3.1. Con il primo, denuncia la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non attendibile la dichiarazione della teste M.M. , socia della ditta, la quale ha riferito di un sequestro e di un successivo fallimento della stessa. 3.2. Con il secondo motivo, eccepisce l'erroneità dell'applicazione della legge, in relazione alla riqualificazione del reato operata dalla Corte territoriale. Il sequestro escluderebbe il dolo dell'imputato con riguardo al reato di furto. 4. In data 15/03/2022, l'avvocato omissis , difensore dell'imputato, ha fatto pervenire conclusioni scritte a sostegno dei motivi di ricorso, altresì eccependo l'intervenuta prescrizione del reato. 5. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Giova ricordare, in via preliminare, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all' articolo 129 c.p.p. , eventualmente configurabili, ivi compresa la prescrizione sopravvenuta dopo la pronunzia impugnata Sez. U, numero 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 Sez. U, Sentenza numero 32 del 22/11/2000, D.L . numero , Rv. 217266 . 2. Sul primo motivo, espresso peraltro in termini assai generici, la Corte del merito ha adeguatamente risposto osservando come correttamente il Tribunale abbia attribuito scarso rilievo alle dichiarazioni della M. la quale ha reso, si legge nella sentenza impugnata, una deposizione lacunosa, imprecisa e largamente reticente, limitandosi sostanzialmente ad affermare di non ricordare nulla dei fatti, dato il tempo trascorso . La notizia, fornita da costei, in ordine al sequestro di cui si è detto, sarebbe stata appresa dal fratello del prevenuto da fonte, dunque, pienamente coinvolta nell'illecito, dato che anche costui aveva partecipato al trasloco e vanamente rassicurato la parte lesa al telefono. Nelle telefonate e nei messaggi scambiati con la Z. , l'imputato, peraltro, mai aveva fatto cenno ad un sequestro subito dal padre per giustificare la perdita di possesso dell'intero mobilio, nè l'imputato ha reso dichiarazioni nel corso del giudizio atteso che a questo non ha partecipato. 3. Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, il secondo motivo. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non essendovi dubbi che il S. si era illegittimamente impossessato dei beni di proprietà della Z. , la sua condotta andava qualificata come furto e non appropriazione indebita, avendo l'imputato, nella sua qualità di trasportatore, la mera detenzione dei beni e non un autonomo potere dispositivo su di essi. I Giudici di appello hanno fatto perciò buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte Suprema, secondo cui integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa Sez.5, numero 31993 del 05/03/2018, Franceschino e altro, Rv.273639 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero Corte Cost., sent.numero 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.