Chi si vuole avvalere dell’usucapione, deve stare ben attento a fare i conti per non cadere sulla classica buccia di banana. Nel caso in esame il termine era stato interrotto pochi mesi prima del ventennio. Ma non tutto è perduto, in casi analoghi è possibile salvarsi in calcio d’angolo invocando l’accessione nel possesso ovvero unendo al tempo in cui il diritto è stato esercitato, il periodo temporale utilizzato dal proprio dante causa.
Il caso in esame. La scintilla che da fuoco alle polveri è rappresentata dall'uso del cortile. Un condòmino si lamenta perché il proprietario del locale a piano terra utilizza in via esclusiva l'area cortilizia prospicente l'immobile, adibita a carico e scarico della merce nonché per il parcheggio dei clienti. Rotti gli indugi, passa alla carta bollata e a febbraio 2014 chiede al Tribunale di accertare la condominialità della porzione di cortile antistante l'esercizio commerciale e, per l'effetto, ordinare la condanna al rilascio in favore del condomìnio. Le clausole di riserva. L'esame dei fatti mostra che il caso è un po' più contorto del solito per cui occorre fare chiarezza. Nel caso in esame abbiamo una impresa di costruzione che predispone il regolamento di condominio ma, a quanto pare, non lo deposita. Il costruttore a dicembre 1994 vende il locale a piano terra senza peraltro disciplinare l'uso e/o la proprietà del cortile, limitandosi a richiamare nell'atto di vendita il regolamento di condominio peraltro inesistente , che viene approvato dall'assemblea successivamente a dicembre 1999 . A distanza di pochi mesi febbraio 2000 l'assemblea modifica il regolamento inserendo la frase «tenendo presente i diritti riservati dal [costruttore] negli originari atti di vendita nei confronti dei compratori e dei loro successori ed aventi causa». In sostanza, con tale modifica, si dà atto che il costruttore, nei singoli atti di vendita, deve aver disciplinato in qualche modo non meglio definito alcuni diritti. La difesa. La società proprietaria del locale a piano terra si difende sostenendo la legittimità del proprio operato. A suo dire il proprio diritto all'suo esclusivo del cortile avrebbe trovato fondamento nel regolamento di condominio che aveva riservato al costruttore proprio dante causa l'uso esclusivo dell'area cortilizia. Per dare forza alla propria tesi, precisa che tale diritto sarebbe stato poi inserito in alcuni atti di vendita. Ad ogni buon conto, invoca l'avvenuta usucapione. Il parere dei giudici di merito. Il Tribunale respinge la domanda tesa al riconoscimento della condominialità del cortile accogliendo la tesi dell'intervenuta usucapione. La Corte d'appello cambia rotta dichiarando inesistente il diritto di uso esclusivo. Sottolinea l'irrilevanza della clausola contenuta nell'atto di acquisto del locale che richiamava un regolamento di condominio inesistente in quanto sarebbe stato approvato dall'assemblea solo a distanza di cinque anni . Rigetta la tesi dell'usucapione in quanto il locale sarebbe stato acquistato a dicembre 1994 e la citazione sarebbe stata depositata a febbraio 2014 ovvero quando il termine ventennale non era ancora decorso . Il ricorso in cassazione. I proprietari del locale mettono i puntini sulle “i”. È vero che l'atto di acquisto risale a dicembre 1994 ma, a loro parere, essi sarebbero subentrati nel possesso dell'area esercitato dal loro dante causa. Di conseguenza, sommando al proprio possesso, quello del venditore che aveva acquistato l'immobile nel lontano 1986 , il termine ventennale necessario a far maturare l'invocata usucapione sarebbe abbondantemente decorso. Il parere della Cassazione. I Giudici, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite numero 28972/2020, ricordano che non è possibile parlare di una “diritto reale di uso escluso sul cortile” per due motivi tale diritto verrebbe a cozzare irrimediabilmente con l' articolo 1102 c.c. che sancisce il diritto dei condòmini al pari uso della cosa comune inoltre i diritti reali costituiscono un numero chiuso diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù e superficie . Ricordano, inoltre, che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite è necessario verificare se, al momento di costituzione del condominio, le parti abbiamo inteso trasferire la proprietà del bene ovvero costituire un diritto reale o creare un rapporto obbligatorio inter partes. Cosa emerge dal catasto? La Cassazione rileva che il locale risulta censito in catasto con il sub 53 mentre il cortile risulta censito con il sub 705 come “ente comune”. Ricorda, inoltre, che il cortile rientra tra i beni comuni ex articolo 1117 c.c. Per risolvere l'arcano sarebbe stato necessario risalire all'atto di frazionamento iniziale per accertare l'eventuale esistenza di un titolo idoneo necessario a superare la presunzione di condominialità tramite una convenzione con cui il costruttore si era riservato il diritto esclusivo sull'area esterna ovvero aveva proceduto alla vendita nei confronti di un condòmino. Diritto d'uso o possesso? La Cassazione ricorda l'esistenza di una differenza essenziale, ai fini della trasmissibilità del diritto, tra uso e possesso. L' articolo 1024 c.c. prevede che “il diritto di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione” si tratta, infatti, di un “diritto di durata” che non può eccedere la vita del suo titolare. L' articolo 1146, comma 2, c.c. , dal suo canto, prevede che “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.” Quindi, tornando al caso in esame, se parliamo di diritto di uso, dovremmo ritenere che questo si sia estinto per effetto della vendita viceversa, in caso di possesso, l'attuale proprietario, ai fini dell'usucapione, potrebbe “sommare” al proprio, il periodo di tempo goduto dal suo dante causa. Quando è possibile il cumulo del possesso. Il cumulo del possesso, spiega Piazza Cavour, è possibile a due condizioni. È necessario che l'interessato fornisca la prova di un titolo astrattamente idoneo a trasmettere la proprietà del bene. È necessario, inoltre, che i periodi di possesso da unire abbiamo il medesimo oggetto nel senso che dante causa e attuale proprietario esercitino il medesimo diritto sulla stessa res. Non è invece necessario che l'atto di vendita contenga espressamente la menzione dell'esistenza del diritto in quanto l'accessione è un effetto automatico dell'atto di vendita anche perché il cortile può essere considerato come una pertinenza del locale. Il principio di diritto. La seconda sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza del 21 giugno 2022, numero 19940, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha espresso il seguente principio di diritto «il divieto di cessione del diritto reali di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomino non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione dei diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell' articolo 1146, comma 2, c.c. nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione , occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un “titolo” astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la traditio del medesimo oggetto del possesso».
Presidente D'Ascola – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1.La GH. A.C.M s.r.l., GH.Ed. ed G.E. hanno presentato ricorso, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia numero 521/2017, depositata il 7 aprile 2017. Resiste con controricorso A.S., che ha altresì proposto ricorso incidentale articolato in un motivo. GH. A.C.M s.r.l., GH.Ed. ed G.E. hanno notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. L'intimato Condominio omissis non ha svolto attività difensive. 2. Con citazione del 7 giugno 2013 A.S., condomina del Condominio omissis , convenne al Tribunale di Bergamo la GH. A.C.M s.r.l. perché venisse accertata la condominialità della porzione di cortile antistante l'esercizio commerciale della convenuta società, da questa occupato in via esclusiva come area di carico e scarico e di parcheggio per i propri clienti l'attrice domandò quindi la condanna al rilascio della porzione immobiliare in favore del Condominio di via R., onde consentirne il pari uso. La GH. s.r.l. eccepì la non integrità del contraddittorio, che fu perciò esteso nei confronti di GH.Ed. ed G.E., e dedusse, trovando adesione da parte dei litisconsorti, la piena legittimità dell'uso esclusivo dell'area in forza di un titolo contrattuale derivante dai deliberati assembleari di approvazione del regolamento condominiale, con cui si riservava alla società costruttrice Immobiliare via R. s.r.l., l'uso esclusivo della porzione di cortile in contesa, uso poi riconosciuto, in alcuni contratti di vendita di unità singole immobiliari, all'immobile di cui al mappale omissis sub omissis . I convenuti, non di meno, deducevano di aver comunque maturato l'acquisto per usucapione del diritto di uso dell'area. 3. Il Tribunale di Bergamo pronunciò sentenza in data 15 giugno 2015, con la quale respinse la domanda della condomina A., argomentando circa l'avvenuta usucapione dell'uso esclusivo dell'area oggetto di causa. 4. La Corte d'appello di Brescia ha invece accolto il gravame spiegato da A.S., dichiarando inesistente il diritto di uso esclusivo della area di cortile in favore della GH. A.C.M s.r.l. e di GH.Ed. ed G.E I giudici di secondo grado hanno verificato che il regolamento di condominio, predisposto dalla costruttrice Immobiliare via R. s.r.l., poi incorporata dalla Il G. ‘85 s.p.a., era stato approvato dall'assemblea condominiale solo in data 17 dicembre 1999, mentre poi, con successiva delibera del 4 febbraio 2000, era stato precisato che al medesimo regolamento dovesse aggiungersi la frase . tenendo presente i diritti riservatisi dalla soc. G. 85 negli originali atti di vendita nei confronti dei compratori e dei loro successori ed aventi causa . La Corte di Brescia ha precisato che nell'atto di acquisto GH. del 6 dicembre 1994, non risultava una chiara pattuizione relativa all'uso esclusivo dell'area in oggetto , limitandosi il rogito a richiamare un presunto regolamento di condominio , che tuttavia non era stato all'epoca ancora predisposto. La sentenza impugnata, inoltre, premesso il carattere personale del diritto reale d'uso soggetto al divieto di cessione ex articolo 1024 c.c. , ha quindi negato anche il vantato acquisto per usucapione, giacché l'intrasmissibilità di tale diritto sarebbe stata ostativa altresì a configurare l'accessione nel possesso del successore a titolo particolare ai sensi dell' articolo 1146 c.c. , comma 2. Essendo pertanto avvenuto soltanto il 6 dicembre 1994 l'acquisto del possesso di parte Gh. , al momento della domanda proposta da A.S. 18/20 febbraio 2014 non era decorso il termine ventennale per l'usucapione. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell' articolo 375 c.p.c. , comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c. . 6. Deve superarsi l'eccezione proposta nel controricorso ex articolo 371 c.p.c. , comma 4, quanto alla procura contenuta nel controricorso di A.S., in quanto è comunque validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso o del controricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia conferito con espressioni generiche, poiché l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall' articolo 365 c.p.c. , ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità. 7. Il primo motivo di ricorso della GH. A.C.M s.r.l. e di GH.Ed. ed G.E. denuncia la violazione di norme di diritto , avendo la Corte d'appello ritenuto applicabile, al caso di specie, l'istituto del divieto di cessione del diritto d'uso ex articolo 1024 c.c. . Affermano i ricorrenti che, nel caso in esame, non v'e' stata alcuna cessione a titolo derivativo tra i coniugi GH. ed il loro dante causa S. s.p.a. del diritto d'uso dell'area cortilizia di cui si discute . La tesi dei GH. era, piuttosto, di essere subentrati, con l'atto di acquisto del 1994, nella situazione di possesso corrispondente all'uso esclusivo dell'area cortilizia pertinenziale, in continuazione di quella situazione di fatto già in essere dal 1986 da parte di S. s.p.a., allorquando quest'ultima aveva acquistato l'immobile principale antistante l'area cortilizia de qua . Il secondo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell' articolo 1024 c.c. in connessione con l' articolo 1146 c.c. , comma 2, avendo la Corte d'appello confuso la disciplina dell'intrasmissibilità del diritto d'uso ex articolo 1024 c.c. , e l'istituto dell'accessione nel possesso ex articolo 1146 c.c. , comma 2. Si ribadisce dai ricorrenti principali che essi non avevano invocato un acquisto a titolo derivativo del diritto d'uso, quanto un acquisto a titolo originario. 8. L'unico motivo del ricorso incidentale di A.S. censura l'errata applicazione dell' articolo 92 c.p.c. , comma 2, quanto alla disposta compensazione delle spese processuali. 9. Va premesso, ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio, che la GH. s.r.l., GH.Ed. ed G.E., nel difendersi dalla pretesa di A.S., volta all'accertamento della natura condominiale della porzione di cortile, hanno eccepito l'uso esclusivo, senza formulare, tuttavia, un'apposita domanda riconvenzionale al fine di ampliare sul punto il tema del decidere arg. da Cass. Sezioni Unite 13/11/2013, numero 25454 . I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti di seguito chiariti. 9.1. E' noto come Cass. Sezioni Unite 17 dicembre 2020, numero 28972 abbia enunciato il seguente principio di diritto I a pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall' articolo 1102 c. c. , è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi . Le Sezioni Unite hanno peraltro affermato che l'eventuale titolo negoziale che abbia attribuito un siffatto diritto d'uso esclusivo impone di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento della costituzione del condominio, le parti abbiano, piuttosto, inteso trasferire la proprietà, ovvero costituire un diritto reale d'uso ex articolo 1021 c.c. , o, ancora, se il contratto possa altrimenti produrre gli effetti di un vincolo di uso esclusivo e perpetuo inter partes di natura obbligatoria. 9.2. Nel caso oggetto di lite, non risulta acclarato il regime dominicale della area di cortile antistante l'unita immobiliare di cui al mappale omissis sub omissis porzione esclusiva ora dP proprietà GH., per acquisto fattone nel 1986 dalla venditrice S. S.tarius s.p.a. , area catastalmente compresa tra gli enti comuni distinti con mappale omissis sub omissis . Per comprendere quale fosse il regime dominicale della porzione di cortile in contesa astrattamente di presunta proprietà condominiale, ex articolo 1117 c.c. da ultimo, Cass. Sez. 2, 08/09/2021, numero 24189 , sarebbe occorso individuare l'atto di frazionamento iniziale dal quale ebbe origine il Condominio omissis , al fine di accertare se da esso risultasse, o meno, quale titolo contrario una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad alcuno dei condomini ovvero allo stesso venditore, originario unico titolare, la proprietà o altro diritto reale su detta parte. Unicamente ove fosse stato rinvenuto un tale titolo contrario alla condominialità della porzione di cortile ex articolo 1117 c.c. , della proprietà o diverso diritto reale si sarebbe poi potuto validamente disporre in favore di terzi aventi causa da parte del titolare esclusivo iniziale fra le tante, Cass. Sez. 2, 17/02/2020, numero 3852 . 9.3. La Corte d'appello di Brescia, non di meno, ha dato per presupposto che la G. 85 s.p.a. già Immobiliare via R. s.r.l. si fosse riservata l'uso esclusivo sull'area in contesa, desumendo, peraltro, dal divieto di cessione di tale diritto altresì la inconfigurabilità dell'accessione nel possesso ex articolo 1146 c.c. , comma 2. 9.4. La prima parte del ragionamento seguito nella sentenza impugnata è corretta in diritto. La Corte di Brescia ha ricondotto la situazione dedotta in lite al diritto d'uso previsto dall' articolo 1021 c.c. , in forza del quale, invero, la facoltà di servirsi della cosa per quanto necessariamente temporanea Cass. Sez. 1, 14/09/1991, numero 9593 non è destinata soltanto a soddisfare esigenze di carattere personale, ma si estende a tutte le utilità che la cosa può fornire, riferendosi unicamente alla raccolta dei frutti la limitazione ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia Cass. II, Sez. 3, 13/09/1963, numero 2502 . Peraltro, alla qualificazione in termini di diritto di uso esclusivo della porzione del cortile comune come uso ex articolo 1021 c.c. e ss., deve effettivamente conseguire il divieto di cedere il diritto stesso, in forza dell' articolo 1024 c.c. , con conseguente nullità dell'atto di disposizione posto in essere dall'usuario, salvo espressa deroga pattizia al vincolo di incedibilità convenuta dalle parti dell'atto costitutivo, deroga che la giurisprudenza reputa valida, trattandosi di situazioni patrimoniali disponibili Cass. Sez. 2, 02/03/2006, numero 4599 Cass. Sez. 2, 27/04/2015, numero 8507 Cass. Sez. 2, 31/07/1989, numero 3565 Cass. Sez. 3, 13/09/1963, numero 2502 . 9.5. Non è invece corretta la conclusione tratta dai giudici di appello, secondo cui dal divieto di cessione ex articolo 1024 c.c. , del diritto reale d'uso discende altresì l'insussistenza dell'accessione nel possesso del successore a titolo particolare ai sensi dell' articolo 1146 c.c. , comma 2. 9.5.1. Questa Corte ha effettivamente affermato, come ricordano i giudici di appello, che, in caso di morte dell'usuario di un immobile, con conseguente estinzione del diritto d'uso dovuta alla sua intrasferibilità mortis causa , è inapplicabile, in favore degli eredi che siano subentrati nel godimento del bene, la successione nel possesso, agli effetti dell' articolo 1146 c.c. , comma 1, Cass. Sez. 2, 12/10/2012, numero 17491 . Tale interpretazione è inevitabile, giacché il possesso a titolo di usufrutto, uso o abitazione, riguardando diritti la cui durata non può eccedere la vita del titolare articolo 979 e 1026 c.c. , non può continuare nell'erede con effetto dall'apertura della successione, conseguendo l'erede, piuttosto, la semplice detenzione dei beni che ne costituivano oggetto. 9.5.2. Quel che però domandavano GH.Ed. ed G.E. non era l'accessione del possesso, ai sensi dell' articolo 1146 c.c. , comma 1, ma l'unione del proprio possesso a quello del loro autore, in quanto successore a titolo particolare della venditrice S. s.p.a., ai sensi dello stesso articolo 1146 c.c. , comma 2. La facoltà di unire al proprio possesso il possesso del dante causa spetta al successore a titolo particolare tanto inter vivos quanto mortis causa non ipso facto per effetto dell'acquisto del diritto a possedere, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa. Ciò consente al successore a titolo particolare di godere degli effetti del possesso già esercitato dal suo autore ovvero da colui che abbia trasferito il potere di fatto al possessore attuale , possesso che perciò deve essere valutato, ove sia dedotto, al fine di suffragare una maturata usucapione cfr. Cass. Sez. 2, 08/09/2021, numero 24175 Cass. Sez. 2, 06/06/2018, numero 14505 Cass. Sez. 2, 24/01/2000, numero 742 Cass. Sez. 2, 05/02/1982, numero 663 . 9.5.3. Perché sia possibile il cumulo del possesso, nell'ipotesi di accessio possessionis, è necessario che sia data prova, secondo la giurisprudenza, di un titolo idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se affetto da vizi che ne comportino l'invalidità Cass. Sez. 6 - 2, 26/10/2011, numero 22348 Cass. Sez. 2, 22/04/2005, numero 8502 Cass. Sez. 2, 12/09/2000, numero 12034 Cass. Sez. 2, 11/12/1981, numero 6552 Cass. Sez. 2, 06/05/1980, numero 2974 . E' altresì necessario che i possessi da unire abbiano il medesimo oggetto, e cioè che autore e successore esercitino un possesso che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio dello stesso diritto Cass. Sez. 2, 16/01/1971, numero 80 . La dottrina osserva al riguardo che, in realtà, l'acce ssione del possesso, ex articolo 1146 c.c. , comma 2, è un effetto della consegna, essendo volta a consentire al successore di invocare l'atto d'acquisto del proprio autore come fatto acquisitivo del possesso, sicché è erroneo postulare per l'efficacia del trasferimento del possesso i requisiti che sono piuttosto occorrenti per l'atto di trasferimento del diritto. Mentre, dunque, ai fini dell'usucapione decennale ex articolo 1159 c.c. , occorre riscontrare, in base al titolo ed al possesso, l'identità fra il diritto immobiliare del quale si sostiene l'acquisto per il possesso decennale esercitato e quello acquistato in buona fede a non domino , agli effetti dell'accessione ex articolo 1146 c.c. , basta, piuttosto, verificare che autore e successore esercitano un possesso ad immagine del medesimo diritto. 9.5.4. Non è decisivo ad escludere l'accessione del possesso nemmeno quanto affermato nella sentenza impugnata con riguardo alla mancanza di una chiara pattuizione relativa all'uso esclusivo dell'area in oggetto nell'atto di compravendita GH. del 6 dicembre 1994. L'accessione del possesso del diritto reale di uso dell'area di cortile antistante l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, ai sensi dell' articolo 1146 c.c. , comma 2, ben può verificarsi, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà dell'immobile, anche in difetto di espressa menzione del medesimo diritto d'uso nel titolo traslativo della proprietà della porzione di titolarità individuale. La vendita di una unità immobiliare di proprietà esclusiva comprende, di regola, anche il diritto di uso di un cortile che ne costituisce pertinenza, ancorché non esplicitamente o chiaramente indicato nell'atto di acquisto del bene alienato. Che poi il diritto di uso in capo all'alienante in concreto non sussista, o che si tratti di diritto che non si possa cedere per legge, salvo deroga pattizia, non è aspetto che rileva ai fini dell'accessione del possesso ex articolo 1146 c.c. , comma 2, ed in particolare ai fini dell'usucapione, che attribuisce a titolo originario il diritto in favore dell'avente causa, superando le carenze del titolo traslativo arg. da Cass. Sez. 2, 23/07/2008, numero 20287 Cass. Sez. 2, 05/11/2012, numero 18909 . 10. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell' articolo 1146 c.c. , comma 2, nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione , occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la traditio del medesimo oggetto del possesso. 11. L'accoglimento del ricorso principale, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento del ricorso incidentale sulla ripartizione dell'onere delle, spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio andrà effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio. 12. Va perciò accolto, nei sensi di cui in motivazione,, il ricorso principale e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi all'enunciato principio e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2022.