Il giudice deve sospendere la vendita esecutiva se il bene è venduto al di sotto del “giusto prezzo di mercato”

La Prima Sezione della Cassazione, con l’ordinanza numero 17604/2022, si è pronunciata sottolineando un importante principio che lambisce sia la materia fallimentare che quella immobiliare.

«Ai sensi dell'articolo 108 comma 1 della l. fall., infatti, il giudice ha il potere di sospendere le operazioni di vendita esecutiva di un bene immobile quando il prezzo dell'aggiudicazione non sia “giusto” tenendo conto delle “condizioni di mercato”». La Cassazione ha sottolineato, quindi, come il giudice debba attenersi a questo principio e non possa derogarvi appellandosi a empiriche valutazioni in merito al generalizzato ribasso dei prezzi del mercato immobiliare o l'assenza di altre offerte e dovendo invece attenersi a criteri di valutazione oggettivi. All'esito di una procedura fallimentare, durata come spesso accade diversi anni, alcuni creditori facevano disporre la vendita di un cespite della società fallita. In particolare, quindi, un immobile ad uso commerciale di vaste dimensioni veniva messo all'asta per realizzare i fondi necessari a saldare i creditori fallimentari. Dopo circa dieci anni senza offerte tangibili, il bene veniva infine venduto ad una società del luogo del fallimento, che se lo aggiudicava per un valore di € 265.000,00. Una creditrice del fallimento, però si opponeva a tale aggiudicazione e reclamava al giudice fallimentare, lamentando come il prezzo pagato fosse del tutto inferiore al valore dell'immobile in questione, stimato in € 2.672.720,00. A tale domanda si opponeva, per ragioni di convenienza, la società aggiudicataria, che istava per la conferma della vendita. Il Tribunale, pronunciandosi, rigettava il reclamo del creditore e confermava la vendita. Tale decreto veniva quindi impugnato in sede di Cassazione dalla creditrice. Nelle more del giudizio di reclamo, tuttavia, la curatela fallimentare su istanza del giudice fallimentare procedeva a nuova vendita del bene con base di asta più elevata. Tale iniziativa era opposta dagli originari aggiudicatari, ma il Giudice Fallimentare rigettava ogni contestazione affermando come, a seguito dell'aggiudicazione, sarebbe stato onere della società acquirente invitare il curatore del fallimento a compiere gli atti di trascrizione immobiliare dell'avvenuta aggiudicazione. In assenza, quindi, di ricorsi ex articolo 36 l. fall., il Tribunale era giustificato nel tentare una nuova vendita del cespite sopra citato. All'esito dell'asta, quindi, il bene era effettivamente venduto per un prezzo superiore rispetto all'originaria aggiudicazione € 750.000,00 . Per la Cassazione di questo secondo decreto di aggiudicazione depositava ricorso l'originaria aggiudicataria del bene e controricorso la creditrice del Fallimento, interessata alla conferma della procedura con prezzo di alienazione più elevato. Con l'ordinanza in commento la Corte riuniva entrambi i processi sia quello adito dal creditore fallimentare, che quello depositato dall'originario aggiudicatario. Laddove il secondo veniva interamente rigettato, la Cassazione accoglieva il primo motivo della doglianza del creditore per le ragioni di seguito riportato. Nel contestare il primo decreto di assegnazione, infatti, il creditore sollevava alla Cassazione una doglianza relativa alla errata interpretazione da parte del giudice di merito dell'articolo 108 l. fall. Tale norma afferma che «Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato». A detta del ricorrente, il giudice di merito che aveva confermato la vendita al prezzo di € 275.00,00 aveva giustificato la stessa affermando la congruità del prezzo. Secondo tale giudice, il prezzo era congruo in quanto il bene sarebbe stato offerto in vendita per più di dieci anni senza che alcuno presentasse offerte. In secondo luogo, sempre secondo il giudice, il prezzo sarebbe stato adeguato considerando il grave crollo dei prezzi delle vendite immobiliari nella zona di riferimento. Con l'ordinanza in commento, tuttavia, la Cassazione accoglieva la doglianza del ricorrente, sottolineando la violazione della norma da parte del giudice di merito nella parte in cui non aveva correttamente valutato l'illegittimità della vendita per incongruenza del prezzo. A detta della Cassazione, infatti, la norma fallimentare sarebbe stata violata nella parte in cui impone un prezzo giusto alle condizioni di mercato e consente al giudice di opporsi alle operazioni di vendita laddove il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore. Tale prescrizione non può essere derivata mediante affermazioni apodittiche o empiriche, ma deve essere sostenuta da un dato chiaro e dimostrabile che dimostri come il prezzo di vendita era incongruo rispetto alle condizioni del mercato. Il giusto prezzo, proseguiva la Cassazione, «non corrisponde ad un valore astratto, ma all'apprezzamento che un bene immobile può riscuotere sul mercato immobiliare, in ragione delle sue caratteristiche, in un preciso momento storico e nel contesto economico del luogo in cui la procedura competitiva è avvenuta». Da ultimo, quindi, sottolineava il giudice di legittimità come il decidente nel giudizio di merito non abbia libero apprezzamento, ma sia invece vincolato a proseguire con l'aggiudicazione solamente laddove il prezzo sia giusto secondo le condizioni del mercato, con i criteri sopra specificati. Alla luce di tale valutazione, quindi, in accoglimento di uno dei due ricorsi analizzati, la Corte annullava il primo decreto di accoglimento e rinviava il giudizio al Tribunale di merito per una nuova valutazione del fatto e delle spese di lite.

Presidente Scaldaferri - Relatore Pazzi  Rilevato che 1. Il Giudice delegato al fallimento di omissis s.p.a. in liquidazione, con decreto in data 8 ottobre 2019, impediva, ai sensi della L.Fall., articolo 108, comma 1, il perfezionamento della vendita di un immobile sito in omissis , in accoglimento del ricorso presentato da P.C.S. s.p.a., quale mandataria di R.S. Spv s.r.l., che era divenuta cessionaria di un credito assistito da garanzia ipotecaria sul compendio posto in vendita. Spiegava, a giustificazione della propria statuizione, che risultava ictu oculi evidente la difformità fra il prezzo offerto, pari a Euro 265.000, e il valore dell'immobile in questione, stimato in Euro 2.672.720. 2. Il Tribunale di Biella, a fronte del reclamo proposto L.Fall., ex articolo 26 da T. s.numero c. di M.S. & C. di seguito T. s.numero c. , in qualità di terzo acquirente indicato dall'aggiudicatario provvisorio, sottolineava che nel corso della procedura concorsuale, protrattasi per un decennio, vi erano stati numerosi soggetti interessati all'acquisto dell'immobile, i quali però, dopo i primi contatti, non avevano concretizzato il loro interesse. Osservava che occorreva fare riferimento, più che al valore di stima, al valore di mercato, che, rispetto all'epoca in cui era stata effettuata la seconda perizia, nella zona era crollato. Aggiungeva che si trattava di un immobile incompiuto, dove vi erano state intrusioni di terzi con conseguenti problemi di sicurezza , che necessitava di grossi interventi manutentivi e per il quale non era ipotizzabile l'interesse di altri imprenditori immobiliari. Non assumeva rilievo, inoltre, l'approvazione di un nuovo piano di liquidazione, con esperimenti calendarizzati per altri due anni senza probabile realizzo e con possibilità, da un lato, di interventi speculativi sempre più al ribasso, dall'altro di una protrazione sempre maggiore della durata della procedura. Pertanto, considerati lo stato attuale dell'immobile, la pericolosità del mantenere lo stesso nello stato attuale, la necessità conseguente di interventi urgenti che solo con l'aggiudicazione già decretata possono sollecitamente iniziare, le condizioni generali del mercato , disponeva, in accoglimento del reclamo, il rigetto del ricorso proposto da R.S. Spv s.r.l. e la revoca del decreto del giudice delegato emesso in data 8 ottobre 2019. 3. Per la cassazione del decreto di accoglimento del reclamo, pubblicato in data 20 dicembre 2019, ha proposto ricorso rubricato al numero 7946/2020 R.G. R.S. Spv s.r.l., per il tramite della sua mandataria P.C.S. s.p.a., prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso T. s.numero c L'intimato fallimento di omissis s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c 4. Nel frattempo, il Giudice delegato al fallimento di omissis s.p.a. in liquidazione, con decreto L.Fall., ex articolo 108 in data 26 ottobre 2020, ordinava nuovamente alla curatela fallimentare, in accoglimento del ricorso del creditore ipotecario R.S. Spv s.r.l., di non perfezionare la vendita a T. s.numero c. del bene immobile di cui la medesima si era già resa aggiudicataria in data 25 luglio 2019 e, di conseguenza, dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'istanza avanzata dalla medesima Torre s.numero c. affinché fosse sospesa la successiva vendita tenutasi il 25 settembre 2020. 5. Proposto reclamo ad opera di T. s.numero c., il Tribunale di Biella ricordava che il giudice delegato, nell'impedire il perfezionamento della vendita dopo che Torre s.numero c. si era resa aggiudicataria del bene provvedimento poi revocato con decreto collegiale del 19 dicembre 2019 in accoglimento del reclamo presentato L.Fall., ex articolo 26 , aveva proceduto alla modifica del programma di liquidazione, onde poter poi fissare nuove aste con un prezzo base più elevato. Riteneva che la prima aggiudicataria avrebbe dovuto avvalersi del rimedio di cui alla L.Fall., articolo 36 contro il comportamento omissivo tenuto dai curatori a seguito della diffida da essa inoltrata il 12 gennaio 2020, con cui aveva intimato loro di procedere al trasferimento dell'immobile dando corso all'aggiudicazione avvenuta, onde conseguire una pronuncia del giudice delegato sul suo diritto a ottenere il trasferimento dell'immobile prima che fossero fissate nuove vendite in mancanza di una simile reazione la curatela era rimasta libera di rimettere in vendita il cespite, che era stato aggiudicato in data 18 dicembre 2020 al prezzo di Euro 750.000, ben superiore a quello di Euro 265.000 per il quale Torre s.numero c. era risultata aggiudicataria del medesimo immobile in data 25 luglio 2019. Rilevava, infine, che il decreto collegiale L.Fall., ex articolo 26 del 19 dicembre 2019 non precludeva alla curatela di fissare nuove vendite, dato che il suo dispositivo si limitava a revocare l'impugnato decreto del giudice delegato emesso ai sensi della L.Fall., articolo 108. 6. Per la cassazione di questo secondo decreto, pubblicato in data 29 marzo 2021, ha proposto ricorso rubricato al numero 16265/2021 R.G. T. s.numero c., prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso R.S. Spv s.r.l., tramite la sua mandataria P.C.S. s.p.a., e il fallimento di omissis s.p.a. in liquidazione. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1 c.p.c Considerato che 7. Va preliminarmente disposta la riunione al ricorso numero 7946/2020 del successivo ricorso numero 16265/2021 R.G., in ragione del rapporto di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva che li lega. Ambedue i provvedimenti impugnati, infatti, sono stati assunti nell'ambito delle operazioni di vendita del medesimo compendio immobiliare e il secondo decreto costituisce il frutto della prosecuzione dell'attività di liquidazione a seguito del provvedimento con cui il G.D., dopo la prima aggiudicazione, aveva impedito il perfezionamento della cessione. 8. Prendendo le mosse dall'esame del ricorso numero 7946/2020, occorre esaminare il rilievo sollevato da parte ricorrente all'interno della memoria conclusiva, secondo cui la materia del contendere fra le parti sarebbe cessata perché nelle more del giudizio di legittimità il giudice delegato, con decreto in data 29 aprile 2022 qui prodotto ex articolo 372 c.p.c. , ha trasferito il compendio immobiliare già posto precedentemente in vendita a I.H. LMT s.r.l., a seguito dell'accettazione dell'offerta all'uopo presentata e del pagamento del prezzo offerto. Questo provvedimento, non reclamato, farebbe sì - a dire di parte ricorrente - che il provvedimento impugnato debba oramai ritenersi superato, non essendo più possibile, in esecuzione di quanto in esso disposto, dar corso all'aggiudicazione ottenuta da T. s.numero c., stante il carattere autonomo della procedura di vendita che ha condotto alla nuova aggiudicazione e in applicazione del principio di intangibilità del trasferimento disposto all'esito della nuova aggiudicazione, sancito dagli articolo 2929 c.c. e 187-bis disp. att. c.p.c La tesi non può essere condivisa, vuoi perché l'accertamento del fatto che gli sviluppi della vendita concorsuale successivi alla prima aggiudicazione ivi compreso il recente decreto di trasferimento siano atti autonomi o dipendenti dalla stessa costituisce questione che è stata rimessa al giudizio di questa Corte con il ricorso riunito, da risolvere quindi prendendo in esame la fondatezza della censura, vuoi perché non è possibile ritenere che il provvedimento da ultimo adottato da parte del giudice delegato sia produttivo dell'effetto voluto dal ricorrente. In vero, la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'articolo 2929 c.c. presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita cfr. Cass. 26930/2014 , mentre nel caso di specie non vi è modo di rilevare che tale validità non sia stata posta in discussione da terzi interessati fra cui T. s.numero c. nel termine previsto dalla L.Fall., articolo 26, comma 3. 9. Il primo motivo del ricorso numero 7964/2020 denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 108, comma 1 il tribunale ha escluso la sussistenza del requisito della notevole sproporzione fra prezzo offerto e prezzo giusto, al fine di impedire il perfezionamento della vendita in sede concorsuale, pur in presenza di un'abnorme sproporzione fra la stima del bene effettuata in sede concorsuale e il prezzo offerto dall'aggiudicatario. L'enorme discrasia fra l'ultima stima del valore di mercato del compendio immobiliare acquisita agli atti del fallimento e il prezzo offerto in sede di aggiudicazione, inferiore di dieci volte, doveva, invece, essere considerata come integrante, di per sé, il presupposto della notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato , in presenza del quale il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita ai sensi della L.Fall., articolo 108, comma 1. 10. Il motivo è fondato. 10.1 L'attuale disposto della L.Fall., articolo 108, comma 1, stabilisce che il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato . Se le regole previste dalla L.Fall., articolo 107, comma 1, costituiscono il modo attraverso il quale la disciplina fallimentare intende perseguire l'intento di ottenere il più consistente risultato dalla vendita al fine di soddisfare nel migliore dei modi l'interesse del ceto creditorio, la L.Fall., articolo 108, comma 1, è il rimedio che il sistema appronta per l'ipotesi in cui, nonostante il rispetto dei criteri di pubblicità, competizione e riferimento a valori di stima, l'aggiudicazione sia avvenuta a un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato , rendendo così opportuna la rinnovazione della vendita onde conseguire un risultato maggiormente in linea con l'andamento, attuale e locale, delle contrattazioni e più consono al tornaconto dei creditori. Il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita di immobili così riconosciuto al giudice delegato, quindi, è subordinato, da una parte, all'individuazione del giusto prezzo del compendio posto in vendita, tenuto conto delle condizioni di mercato , dall'altra alla constatazione di una notevole sproporzione in diminuzione fra lo stesso e il prezzo di aggiudicazione. 10.2 Mentre il disposto non più in vigore della L.Fall., articolo 108, comma 3, stabiliva che il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto , la norma attuale prevede, attraverso la locuzione introdotta dal D.Lgs. numero 5 del 2006, articolo 95 tenuto conto delle condizioni di mercato , che l'individuazione del giusto prezzo debba avvenire tenendo a parametro le condizioni di mercato. Questa precisazione esprime la chiara volontà del legislatore di ancorare la valutazione in ordine al ricorrere dei presupposti per impedire il perfezionamento del risultato della vendita competitiva alla realtà economica in cui la stessa è avvenuta. Il giusto prezzo non corrisponde, perciò, a un valore astratto, ma all'apprezzamento che un bene immobile può riscuotere sul mercato immobiliare, in ragione delle sue caratteristiche, in un preciso momento storico e nel contesto economico del luogo in cui la procedura competitiva è avvenuta. In altre parole, il prezzo giusto è quello che può ritenersi congruo in ragione della sua coerenza con i valori di mercato in un determinato ambito geografico all'epoca in cui la procedura competitiva è stata espletata. 10.3 Il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita così riconosciuto al giudice delegato è subordinato alla formulazione di un giudizio circa l'inadeguatezza, in termini di notevole inferiorità, del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto e, per essere correttamente esercitato, deve essere sorretto dall'espressione di una valutazione coerente con il disposto normativo e idonea a giustificarne l'esercizio con riferimento alle finalità cui la sua attribuzione risponde. Nel caso di specie il collegio del reclamo, nel fare applicazione della norma, ha osservato, da un lato, che in epoca successiva alla stima il valore del mercato immobiliare nella zona era crollato , dall'altro che l'interesse di altri operatori immobiliari non si era mai concretizzato, nel corso di dieci anni , né era ipotizzabile per i tempi a venire. Con questa seconda valutazione il tribunale, nella sostanza, ha inteso sostenere che l'esito della vendita costituiva il massimo risultato che era stato possibile ottenere dopo un decennio di inutili tentativi di vendita. Ora, l'individuazione del giusto prezzo del compendio posto in vendita, al fine di verificare poi se sussista una notevole sproporzione con il prezzo di aggiudicazione, non può avvenire facendo riferimento al solo fatto che il prezzo ottenuto sia il risultato della procedura competitiva sia essa avvenuta attraverso uno, alcuni o numerosi tentativi , perché una simile interpretazione della norma finirebbe per abrogarne la portata, giacché il prezzo di aggiudicazione costituisce sempre l'esito finale, a seguito delle offerte al rialzo presentate, della competizione con la conseguenza che il giudice non potrebbe mai impedire la vendita . La norma chiama il giudice non a constatare come si sia arrivati al risultato della vendita competitiva, ma a verificare se tale esito sia notevolmente non in linea con i valori del mercato esterno. Il tribunale ha perciò errato nel giustificare la propria scelta facendo richiamo al fatto che in dieci anni non vi erano stati altri interessati, dato che era suo compito verificare non le modalità con cui si era pervenuti, attraverso molteplici riduzioni, all'aggiudicazione del cespite, ma se il risultato dell'aggiudicazione finale era notevolmente inferiore al giusto prezzo, tenuto conto delle condizioni di mercato . Il che non significa che il collegio del reclamo, nell'individuare il valore corrispondente al giusto prezzo , non si dovesse preoccupare, oltre che delle caratteristiche intrinseche del bene posto in vendita, anche del gradimento che lo stesso poteva riscuotere fra i potenziali interessati all'acquisto. Nel fare questo, tuttavia, i giudici di merito non dovevano considerare il limitato orizzonte della procedura competitiva, ma erano tenuti ad estendere la loro indagine al contesto storico e geografico del mercato di riferimento. In altri termini, il collegio del reclamo non poteva limitarsi a sostenere che non era stato possibile conseguire un migliore risultato all'esito della procedura competitiva, esprimendo un giudizio che nella sostanza vanificava i compiti di controllo a cui era chiamato, ma doveva verificare l'esistenza di una notevole discrasia fra risultato e mercato, in quel luogo e in quel momento. Ne' giovava a un corretto esercizio del potere previsto dalla L.Fall., articolo 108, comma 1, il rinvio al fatto notorio di un crollo, nella zona, dei valori del mercato immobiliare, perché il compito di specifica contestualizzazione del risultato dell'aggiudicazione nel contesto, storico e geografico, del mercato di riferimento non poteva essere assolto attraverso valutazioni del tutto generiche, prive di puntuali indicazioni in ordine all'incidenza del decremento constatato sulle condizioni di mercato nel determinato contesto, storico e geografico, in cui la vendita era avvenuta. 11. L'accoglimento della precedente doglianza comporta l'assorbimento del terzo motivo del ricorso numero 7964/2020 con cui R. S. Spv s.r.l. ha lamentato, a mente dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal contenuto della perizia del geom. B. redatta nel omissis , che aveva già tenuto conto, nel ridurre il valore della precedente stima predisposta nel omissis dall'ing. Be., di molti dei fattori valorizzati dal tribunale per ritenere congruo il prezzo offerto di Euro 265.000 . Infatti, il necessario riesame del merito della controversia, alla luce dei principi in precedenza stabiliti, al fine di verificare il ricorrere dei presupposti per disporre o meno l'impedimento della vendita rende inutile ogni controllo sulle modalità con cui il collegio del reclamo sia giunto alla propria precedente valutazione. 12. Il secondo motivo del ricorso numero 7964/2020 lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, in quanto il tribunale ha tralasciato di considerare che la società aggiudicataria del complesso immobiliare era una compagine costituita ad hoc da un gruppo di imprenditori locali, che aveva, in tal modo, condizionato, limitandole, le possibilità di partecipazione al procedimento di vendita. Questa circostanza integrava - a dire dell'odierna ricorrente - uno degli elementi rilevanti per impedire il perfezionamento della vendita. 13. Il motivo è inammissibile. Parte ricorrente sostiene di aver rilevato, nel corso della fase di reclamo e senza ottenere risposta, un'ulteriore anomalia dell'aggiudicazione, costituita dal fatto che il terzo acquirente indicato dall'aggiudicatario provvisorio era una società costituita lo stesso giorno della gara, le cui quote erano possedute da un gruppo di imprenditori locali , nessuno dei quali ha ritenuto opportuno partecipare direttamente all'asta per presentare offerte, preferendo consorziarsi, forse per evitare sgradevoli gare . Queste espressioni si limitavano a rappresentare al collegio del reclamo che il soggetto nominato era una società costituita da imprenditori locali, ma non facevano alcun cenno a illegittime interferenze nella procedura di vendita o a condizionamenti di sorta rispetto alle possibilità di partecipare all'asta per altri imprenditori locali. Il mezzo in esame finisce quindi per lamentare l'omesso esame di circostanze che non erano state espressamente dedotte avanti al collegio di merito e discusse fra le parti. 14.1 Il primo motivo del ricorso numero 16265/2021 lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la violazione degli articolo 100 e 132 c.p.c. e articolo 111 Cost. il giudice delegato, con il decreto reclamato avanti al tribunale, aveva ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza di Red Sea volta a impedire il perfezionamento della vendita del 25 luglio 2019 in favore di Torre s.numero c. e, di conseguenza, aveva ravvisato una sopravvenuta carenza di interesse ad agire della stessa Torre s.numero c. con riguardo alle operazioni di vendita conclusesi con l'aggiudicazione provvisoria del 25 settembre 2020. Il Tribunale di Biella, in sede di reclamo, ha soltanto confermato - in tesi - il decreto del G.D., senza nulla motivare sul punto, malgrado T. s.numero c. avesse un chiaro interesse a veder sospesa o non perfezionata la nuova vendita, onde evitare che, mentre era ancora pendente il giudizio in ordine all'efficacia della precedente aggiudicazione in suo favore, intervenisse una vendita definitiva che, per il carattere di intangibilità nei confronti del terzo aggiudicatario, le avrebbe impedito, nell'ipotesi di conferma del provvedimento di accoglimento del reclamo, di vedersi trasferito l'immobile. 14.2 Il secondo motivo del ricorso numero 16265/2021 denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la violazione dell'articolo 336 c.p.c., comma 2, articolo 295 c.p.c. e articolo 337 c.p.c., comma 2, nonché, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione della L. Fall., articolo 36. Il tribunale, con il provvedimento impugnato, ha statuito - a dire di parte ricorrente - sulla medesima questione che era stata decisa con il decreto L.Fall., ex articolo 26 del 20 dicembre 2019, con un'anomalia processuale che non poteva restare senza rimedio, in quanto altrimenti si sarebbero negate l'autorità e l'imperatività della prima pronuncia giudiziale. In questa prospettiva il collegio di merito ha erroneamente ritenuto che i curatori, nonostante l'accoglimento del primo reclamo, avrebbero potuto comunque fissare nuove vendite, poiché l'effetto espansivo esterno della decisione di riforma faceva sì, ex articolo 336 c.p.c., comma 2, che la stessa estendesse i suoi effetti, immediatamente, ai provvedimenti e agli atti dipendenti dal provvedimento riformato. Era così venuta meno la variazione del programma di liquidazione intervenuta prima dell'accoglimento del reclamo, quale atto esecutivo dipendente dal provvedimento di impedimento della vendita disposta dal G.D., sulla cui base erano state fissate le nuove vendite. Ne' era possibile sostenere che la mancata proposizione di un reclamo L.Fall., ex articolo 36 avverso il comportamento omissivo dei curatori, i quali non avevano dato seguito alla diffida loro inviata perché si procedesse al trasferimento dell'immobile, avesse lasciato libera la curatela di porre nuovamente in vendita l'immobile già aggiudicato, dato che tale impugnazione, potendo essere diretta solo verso atti di amministrazione, non sarebbe stata idonea a risolvere una controversia su diritti soggettivi. 15. I motivi risultano inammissibili. Ambedue i mezzi, infatti, intendono contestare il decreto del Tribunale di Biella del 29 marzo 2021 che ha confermato l'ordine del G.D. di non perfezionare la vendita in favore della prima aggiudicataria e la declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensione della seconda vendita al fine di assicurare gli effetti dell'aggiudicazione avvenuta in precedenza in favore di Torre s.numero c. per il caso in cui l'impugnazione presentata avverso il decreto del 20 dicembre 2019 fosse stata respinta da questa Corte. Una volta cassato il provvedimento i cui effetti il ricorso di Torre s.numero c. intendeva preservare, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso rubricato al numero 7946/2020, la prima aggiudicataria ha perso l'interesse a non vedere vanificato il risultato raggiunto con detto decreto di accoglimento pag. 17 del ricorso e all'esame di doglianze volte a sostenere l'autorità ed imperatività cfr. pag. 11 della pronuncia giudiziale oramai venuta meno. 16. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto il decreto reso dal Tribunale di Biella in data 20 dicembre 2019 deve essere cassato, con rinvio al giudice di merito, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso numero 16265/2021 R.G., invece, deve essere dichiarato inammissibile. Le relative spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse nei termini più sopra registrati costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica un simile provvedimento ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. numero 132 del 2014 e dalla sentenza numero 77/2018 della Corte costituzionale. L'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione fa sì che non trovi applicazione il disposto del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater Cass. 13636/2015 . P.Q.M. La Corte dispone la riunione al presente procedimento numero 7946/2020 R.G. del ricorso distinto al numero 16265/2021 R.G. accoglie il primo motivo del ricorso numero 7946/2020 R.G., dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Biella in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità dichiara inammissibile il ricorso numero 16265/2021 R.G. e compensa le relative spese del giudizio di cassazione.